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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5149/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5149/2021 promossa da:
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. ETTARO SILVIA (C.F. ), elettivamente domiciliata in Empoli, piazza C.F._2
Gamucci n. 7, presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), titolare della ditta individuale Controparte_1 C.F._3 [...]
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. CAPRARA GIOVANNI Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato l'indirizzo telematico del difensore;
C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, omnibus contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 04.07.2011 a far data dal
08.04.2014, o da altra diversa data che risulterà all'esito del presente giudizio, per grave inadempimento della , in persona del suo titolare e legale Controparte_3
rappresentante, signor (C.Fisc. , per tutti i motivi meglio Controparte_1 C.F._3
esposti in premessa, e per l'effetto condannare controparte al risarcimento di tutti i danni subiti e
pagina 1 di 14 subendi da parte attrice a causa di detto grave inadempimento che risulteranno all'esito del presente giudizio.
CP_ Sempre nel merito accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della
, in persona del suo titolare e legale rappresentante, signor CP_3 Controparte_2 [...]
(C.Fisc. ), nei riguardi di parte attrice, società CP_1 C.F._3 [...]
, per tutti i motivi meglio esposti in premessa e conseguentemente Parte_3
accertare e dichiarare la responsabilità dell'odierno convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art.1382
c.c e art. 1223 c.c e per l'effetto condannare il signor nella sua qualità di titolare e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore della , nei riguardi della Controparte_3
al risarcimento dei danni tutti da quest'ultima Parte_3
patiti ivi compreso il danno d'immagine subito a fronte degli innumerevoli ritardi nella consegna degli immobili oggetto dei contratti di preliminare e dalla mancata ultimazione del cantiere, danno quest'ultimo che il Giudicante Vorrà liquidare in via equitativa. Danni quantificati in complessivi euro
52.000,00 oppure della maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà opportuno secondo le risultanze processuali, e/o da determinarsi in via equitativa ex art 1384 c.c il tutto oltre interessi moratori ed il maggiore danno da svalutazione monetaria dal dì dell'evento al dì dell'effettivo soddisfo.
Inoltre, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte convenuta nell'esecuzione del contratto di appalto del 04.07.2011 e successive modifiche, e dunque accertare e dichiarare i gravi vizi e/o difetti nella realizzazione delle opere di cui al contratto di appalto de quo da parte della
[...]
e per l'effetto, condannare il signor , quale Controparte_3 Controparte_1
titolare della , alla eliminazione di detti vizi, ovvero al pagamento della Controparte_3 somma di euro 2.900,00 o della minore o maggiore somma risultante all'esito dell'istruttoria, quale somma necessaria alla eliminazione dei vizi e difetti relativi alle opere dal medesimo eseguite.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali di studio
15%, CAP 4% ed IVA 22% come per legge”.
Parte convenuta: “Voglia L'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze- ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere e rigettare siccome infondate le domande tutte così come formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi dedotti in narrativa del presente atto e negli atti depositati;
In via subordinata e salvo gravame:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento si chiede che la clausola penale di cui al contratto di appalto venga ridotta dal giudice ai sensi dell'art 1384 cc in quanto ne ricorrono i presupposti per i
pagina 2 di 14 motivi di cui in narrativa, e respingere le ulteriori richieste risarcitorie formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa della comparsa e degli atti successivi.
In via istruttoria insiste nelle istanze di cui alla memoria ex art 183 comma 6 nr 2 cpc.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_3
ha convenuto di fronte a questo Ufficio il sig. ,
[...] Controparte_1
nella sua qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale Controparte_2
, con azione di accertamento e di condanna, al fine di ottenere la condanna dello stesso al
[...]
pagamento di Euro 246.800,00, a titolo di risarcimento danni per l'inadempimento, ovvero per l'errata esecuzione, posto in essere da questa in veste di appaltatrice.
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha allegato che:
- con contratto di appalto del 4.7.2011 (e successive modifiche del 21.12.2011, del 12.12.12 e del
2.5.2013), affidava al sig. , quale titolare della Controparte_1 Controparte_3
, l'esecuzione dei lavori necessari per tutte le opere di nuova costruzione di
[...]
quartiere per civile abitazione (nello specifico, n. 7 appartamenti in condominio, oltre locali accessori e pertinenze), da realizzarsi nel Comune di Empoli, per valore complessivo pari ad Euro 825.000,00;
- al contempo, il sig. aveva assunto personalmente l'incarico di Controparte_1 responsabile dell'esecuzione dei lavori in cantiere e quello di direttore di cantiere;
- per i suddetti lavori era stato contrattualmente stabilito (art. 17 del contratto di appalto), l'inizio con decorrenza dal 15.9.2011, per la durata massima di 20 mesi, ovvero entro la data del 31.5.2013, salve le sospensioni e le proroghe;
- nella medesima clausola contrattuale veniva pattuita una clausola penale per l'eventuale ritardo nella consegna dell'opera, pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di calendario di ritardo;
- il suddetto termine non veniva rispettato, per motivi imputabili unicamente all'appaltatrice;
- nonostante i ripetuti solleciti, l'appaltatrice non provvedeva a rispettare i termini di consegna, avendo – anzi - abbandonato il cantiere senza giustificato motivo e lasciato incompiuta l'intera opera commissionata;
- aveva provveduto, con raccomandata a.r. del 8.4.2014, alla comunicazione della risoluzione del contratto di appalto;
pagina 3 di 14 - a fronte dell'inadempimento della ditta appaltatrice, aveva subito notevoli danni, in parte già quantificati contrattualmente in via preventiva all'art. 17 del contratto d'appalto medesimo, per totali
Euro 130.000,00 (moltiplicando la somma di Euro 200,00 per complessivi 350 giorni, dalla data di inizio lavori alla data di comunicazione della risoluzione);
- alla suddetta somma andavano ad aggiungersi Euro 39.000,00, in virtù della riduzione del prezzo di n. 2 vendite promesse, a causa dell'inadempimento dell'odierna convenuta (avendo promesso in vendita due dei sette appartamenti, fissandone prezzo e termini di consegna: nello specifico, in data
17.2.2012, veniva stipulato preliminare di compravendita con il sig. , al prezzo di Euro CP_4
209.000,00, poi ridotto nella misura di Euro 29.000,00, e, in data 29.6.2012, veniva stipulato preliminare con il sig. al prezzo di Euro 209.000,00, poi ridotto nella misura di Euro Persona_1
10.000,00)
- si erano registrati, altresì, sempre a causa dell'inadempimento del , costi pari ad Euro CP_1
11.800,00, per interventi su parti comuni del fabbricato, Euro 56.000,00, per opere di completamento di atri 4 dei 7 appartamenti, ed Euro 10.000,00, per ultimare l'ultimo degli appartamenti oggetto del contratto di appalto de quo.
Per tali ragioni, l'attrice, assumendo l'inadempimento di parte convenuta, ovvero la sussistenza di vizi (circa la impermeabilizzazione delle terrazze e dei lastrici solari condominiali), e lamentando danni unicamente imputabili all'appaltatrice, ha domandato la condanna al risarcimento danni per un totale di
Euro 246.800,00.
Ha, altresì, lamentato la sussistenza di vizi, ovvero di difetti per quanto concerne le opere compiute dalla parte convenuta.
Il sig. , titolare della ditta individuale , Controparte_1 Controparte_2
regolarmente costituito in giudizio, ha resistito alla domanda.
Nel merito, ha contestato quanto dedotto da parte attrice, escludendo un proprio inadempimento e riconducendo i ritardi dedotti dall'attrice alle notevoli ed importanti variazioni introdotte (da essa) al progetto iniziale.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande attoree.
Esperito senza esito positivo procedimento di mediazione, dopo lo scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente e con pagina 4 di 14 CTU (in relazione alle opere realizzate, alla presenza di varianti sostanziali, ovvero all'imputabilità dei ritardi, ed alla presenza di vizi).
Depositata la relazione peritale, parte convenuta ha poi chiesto la convocazione del CTU a chiarimenti, sulle questioni evidenziate nelle note scritte depositate in data 13.9.23.
Esperito tale incombente, all'udienza del 7.5.24, la causa è stata trattenuta in decisione.
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1. sul contratto di appalto stipulato in data 4.7.2011 e sull'inadempimento di parte convenuta
In punto di diritto va precisato che – come noto – l'appalto è il contratto (a forma libera) con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera (per quanto interessa in tale sede), dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro (essendo un contratto tipicamente oneroso è – dunque – a prestazioni corrispettive).
L'appalto d'opera consiste, quindi, in una prestazione di fare diretta alla trasformazione di materia, attraverso un'organizzazione di tipo imprenditoriale (quale requisito necessario;
v. art. 1655 c.c.: “con gestione dei mezzi necessari”). L'appaltatore deve, dunque, godere di un certo grado di autonomia nell'esecuzione dell'opera (collegata al rischio della gestione, tant'è vero che non è appalto in senso tecnico il c.d. appalto a regia), che – però – non preclude al committente la possibilità di operare controlli nel merito, durante lo svolgimento dei lavori, attraverso delle verifiche in corso d'opera, ovvero un direttore dei lavori (presente in cantiere, in veste di rappresentante del committente, durante l'esecuzione).
L'esecuzione del rapporto inizia con la c.d. consegna dei lavori da parte del committente, che deve porre l'appaltatore nelle condizioni di intraprendere la propria attività, ovvero fornendogli il materiale necessario per l'opera. Cessa, invece, con l'ultimazione dei lavori. Ne deriva, quindi, che l'appalto rappresenta un contratto ad esecuzione prolungata, ben distinto dal contratto ad esecuzione continuata o periodica, in quanto l'interesse del committente si soddisfa in un unico e preciso momento.
Ciò premesso, venendo alla presente fattispecie, è documentalmente provato e, comunque, pacifico, che tra la Committente e la Parte_3 Parte_3
Ditta Assuntrice dei lavori A.L. COSTRUZIONI sia intervenuto un Controparte_2
contratto di appalto, stipulato in data 4.7.2011, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori necessari per tutte le opere di nuova costruzione di un edificio per civile abitazione per complessivi n. 7
pagina 5 di 14 appartamenti, oltre locali accessori, posti al piano seminterrato adibiti a locali autorimessa e cantine/taverne, e locali pertinenziali al piano sottotetto.
All'odierna convenuta, nello specifico, venivano affidate tutte le tipologie di lavoro per il completamento delle opere, ad esclusione delle opere non espressamente richiamate nel suddetto documento (e “comunque quelle che, vista l'elevata specializzazione richiesta, la Committenza si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte a propria cura e spese, nessuna esclusa”).
Così come è pacifica l'introduzione, da parte della sulla scorta Parte_3 dell'art. 6 del contratto de quo (secondo cui “si precisa che è già fin d'ora nota la volontà della committenza di procedere nell'esecuzione di opere a modifica e/o aggiunta rispetto a quanto riportato negli elaborati progettuali […] che dovranno essere preventivamente analizzate ed accettai dalle parti con apposito atto scritto”, v. pp. 5-6, all. 1, Citazione), di date modifiche, consistenti nella realizzazione di tetto ventilato in legno lamellare completo in ogni sua parte in sostituzione di quanto originariamente previsto nel progetto architettonico e strutturale, la modifica della tipologia di solaio di copertura (esonerando la dall'onere di provvedere alla sua realizzazione e Controparte_5
lasciando a suo carico la sola realizzazione di tutte le opere accessoria necessarie alla posa), la riformulazione della tipologia del contratto (dalla forma inizialmente prevista “a corpo chiavi in mano, alla forma di appalto alla ditta delle sole opere edili, eliminando le altre categorie Controparte_5
come la fornitura e messa in opera degli infissi, di tutti gli impianti idrici, di scarico, di riscaldamento ed elettrico”), con conseguente sottrazione dall'appalto di determinati lavori, per un importo totale di
Euro 169.169,00, e subentrando la parte attrice negli oneri derivanti dalla esecuzione di lavori da parte di ditte fornitrici e/o subappaltanti (come opere murarie per la posa degli infissi, degli impianti, dei pavimenti e dei rivestimenti).
Orbene, posto ciò, può intendersi come documentalmente provato l'inizio dei lavori in data
15.9.2011 (in coerenza con le dichiarazioni per cambio impresa edile esecutrice delle opere, depositata in data 9.9.2011) e la pattuizione di un termine, al 31.5.2013 (v. art. 17 del contratto, il quale prevede una durata massima di 20 mesi per i suddetti lavori), ovvero di una clausola penale per l'eventuale ritardo nella consegna dell'opera, pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di calendario di ritardo.
Quest'ultimo punto (clausola penale) è oggetto di contestazione, considerato che parte attrice lamenta un inadempimento (nel rispetto dei termini di consegna), imputabile unicamente all'appaltatrice, avendo parte convenuta abbandonato il cantiere senza giustificato motivo e lasciato incompiuta l'intera opera commissionata. Nello specifico, lamenta di aver subito danni per un totale di
Euro 246.800,00 (in particolare, Euro 130.000,00, moltiplicando la somma di Euro 200,00 per complessivi 350 giorni, dalla data di inizio lavori alla data di comunicazione della risoluzione;
Euro
pagina 6 di 14 39.000,00, per mancato guadagno, in virtù della riduzione del prezzo di n. 2 vendite promesse: Euro
29.000, per il preliminare stipulato con il sig. in data 17.2.2012, ed Euro 10.000,00, per il CP_4
preliminare stipulato con il sig. in data 29.6.2012; Euro 11.800,00, per interventi su parti Per_1
comuni del fabbricato;
Euro 56.000,00, per opere di completamento di atri 4 dei 7 appartamenti;
Euro
10.000,00, per ultimare l'ultimo degli appartamenti oggetto del contratto di appalto de quo).
Di contro, parte convenuta ha contestato quanto dedotto da parte attrice, escludendo un proprio inadempimento, ovvero riconducendo i ritardi dedotti dall'attrice alle notevoli ed importanti variazioni introdotte (da essa) al progetto iniziale.
Sul punto è stata disposta CTU, tesa ad accertare la sussistenza di modifiche sostanziali alle opere appaltate, ai fini della valutazione circa (l'eventuale) tacito superamento o meno della tempistica suddetta, originariamente prevista.
1.1 sulle proroghe, sospensioni e varianti
In punto di diritto va precisato che, durante lo svolgimento del rapporto, l'appaltatore non può apporre variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate con atto che richiedela forma scritta ad probationem (art. 1659, comma 3, c.c.).
Le predette variazioni sono quelle non necessarie e proposte dall'appaltatore il quale, se le esegue a prescindere dall'autorizzazione del committente, non avrà diritto ad alcun compenso, nemmeno sotto forma di indebito arricchimento, se esse abbiano migliorato l'opera incrementandone il valore (Cass. n.
7282/95).
Se le variazioni sono invece necessarie e le parti non si accordano, spetterà al giudice indicarle, stabilendo anche il relativo compenso (art. 1660, comma 2, c.c.; v., anche, Vass n. 3353/93).
Le variazioni al progetto possono, infine, essere richieste dal committente, purché il loro ammontare non superiori il sesto del prezzo complessivo pattuito. In tal caso l'appaltatore ha diritto al compenso (a titolo di corrispettivo e non di indennità o di risarcimento;
così Cass. 3393/99), per i maggiori lavori eseguiti.
Si tratta, pertanto, di un potere unilaterale di modifica contrattuale che spetta ex lege al committente, ma che le parti possono escludere con apposita pattuizione.
Nella presente fattispecie, la sussistenza di modifiche risulta non contestata e, anzi, preventivamente pattuita, come sopra detto;
ciò che è contestato è la “rilevanza” di alcune modifiche, ovvero se quest'ultime siano state tali da impedire alla parte convenuta, Controparte_2
, di rispettare il termine fissato all'art. 17 del Contratto d'appalto (salve sospensioni e
[...]
proroghe che parte convenuta avrebbe potuto richiedere per iscritto e per giustificati motivi delle proroghe).
pagina 7 di 14 Dalla analisi effettuata dal CTU, che si intende condividere in quanto logica, nonché esaustivamente motivata – anche in punto di replica alle osservazioni dei consulenti di parte –, non sono emerse proroghe espressamente richieste (ai sensi dell'art. 17 del contratto de quo).
L'unica modifica al progetto espressamente richiesta e convenuta tra le parti, difatti, è quella relativa alla diversa modalità di realizzazione del solaio di copertura, variante concordata fin dall'inizio del rapporto contrattuale tra le parti, Contratto di Appalto del 04.07.11.
Riguardo tale modifica, poi, va precisato che il relativo contratto di appalto tra la Parte_3
ed altra ditta terza (società veniva stipulato in data 21.12.11; ragion per
[...] Parte_4
cui, da tale data, le opere di realizzazione del solaio di copertura non erano più negli obblighi contrattuali della Controparte_5
Al di fuori di quanto sopra detto, si osserva però che la presentazione della variante in C.O.
996/2013 ha comportato una sospensione da parte del (v. Allegato 4B), con cui si Parte_5 dichiarava l'inidoneità sostanziale della SCIA in variante e si intimava il ripristino delle parti già poste in essere. Trattasi, a ben vedere, di una sospensione che si è verificata fino alla data del 5 dicembre, in cui sono state presentate le integrazioni richieste, e, pertanto, per un periodo totale di poco più di un mese (nello specifico n. 36 giorni, a partire dal 29.10.2013).
Per quanto concerne, invece, le varianti sostanziali alle opere, il CTU ha rilevato varianti sostanziali
– sia da un punto di vista urbanistico che esecutivo - circa la realizzazione del vano corsa dell'ascensore, la relativa modifica distributiva dei pilastri (nella zona del vano) e le diffuse modifiche di facciata e di realizzazione delle terrazze, idonee a comportare un'alterazione del cronoprogramma lavorativo inizialmente prefissato, e – pertanto – tali da far venir meno il termine di ultimazione dei lavori (v. pp. 17- 20, relazione peritale).
Alla luce di quanto sopra detto, non vi sono dunque ritardi nella conclusione delle opere da imputare all'appaltatore.
La domanda di condanna, a titolo di risarcimento danno, avanzata dalla parte attrice è dunque infondata e va rigettate (limitatamente ad Euro 130.000,00, in punto di clausola penale;
Euro
39.000,00, per il mancato guadagno, in virtù della riduzione del prezzo di n. 2 vendite promesse: Euro
29.000, per il preliminare stipulato con il sig. in data 17.2.2012, ed Euro 10.000,00, per il CP_4
preliminare stipulato con il sig. in data 29.6.2012). Per_1
Si deve, quindi, procedere con l'accertamento della contabilità finale dei lavori, avendo parte attrice lamentato di aver sostenuto degli esborsi per il completamento delle opere non ultimate dalla
[...]
CP_5
pagina 8 di 14
2. il diritto al pagamento delle spese sostenute, per il completamento delle opere, di
Parte_3
Nello specifico, la allega di aver sostenuto, a seguito della risoluzione Parte_3
del contratto, per il completamento delle opere oggetto di appalto, costi per complessivi Euro 67.800,00
(più precisamente, Euro 56.000, per il completamento di quattro dei sette appartamenti oggetto del contratto di appalto, ed Euro 11.800, per il completamento delle parti comuni).
In punto di diritto va precisato che, sulla scorta della regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa;
di contro, il debitore ha l'onere di fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito.
Pertanto, nella presente fattispecie, la aveva l'onere di dimostrare gli Parte_3
elementi costitutivi del suddetto credito, ari ad Euro 67.8000,00.
Orbene, al CTU è stato chiesto di verificare la congruità delle somme spese per il completamento di opere già commissionate alla parte convenuta, sulla scorta – esclusivamente, in ragione di quanto sopra detto in punto di ripartizione dell'onere della prova – degli atti e dei documenti prodotti
(principalmente da parte attrice).
Ciononostante, ai fini di tale accertamento, sono state eseguiti, in accordo con entrambi i CCTTPP, accessi telematici allo sportello SUE del Comune di Empoli (per individuare gli appartamenti ultimati al momento della risoluzione del contratto) e sono stati acquisiti alcuni atti pubblici (per individuare gli interventi per opere di completamento successive alla risoluzione del contratto).
Si osserva sul punto, conformemente a quanto rilevato dal CTU, che le opere edilizie successive al
2014 sono: CILA Pratica 1975/2015 del 29/07/2015 Prot. 44173 del 29/07/2015 (v. Allegato 7a), per quanto concerne la realizzazione di nuovi divisori sia al piano primo sia al piano sottotetto, la posa in opera della pavimentazione interna, la posa in opera del rivestimento della cucina e del bagno,
l'imbiancatura di tutti i locali che compongono l'unità immobiliare e le opere di finitura necessarie, della proprietà CILA Pratica 1313/2016 del 25/05/2016 Prot. 31937 del 25/05/2016 (v. Allegato Pt_6
7b), per quanto attiene la realizzazione di nuovi divisori al piano seminterrato per la realizzazione di un nuovo ripostiglio, la posa in opera della pavimentazione interna, la posa in opera del rivestimento della cucina e del bagno, l'imbiancatura di tutti i locali che compongono l'unità immobiliare e le opere di finitura necessarie, della proprietà CILA Pratica 1796/2018 del 10/11/2018 Prot. 77683 del CP_6
10/11/2018 (v. Allegato 7c), per quanto attiene la realizzazione di nuove pareti e contropareti al piano primo e seminterrato, la posa in opera della pavimentazione interna, la posa in opera del rivestimento pagina 9 di 14 della cucina e del bagno, l'imbiancatura di tutti i locali che compongono l'unità immobiliare e le opere;
CILA Pratica 2588/2019 del 31/07/2019 Prot. 55570 del 31/07/2019 (v. Allegato 7d), per quanto concerne la realizzazione di una controparete in cartongesso al piano seminterrato, la posa in opera della pavimentazione interna, messa in opera dei sanitari, la posa in opera del rivestimento della cucina e del bagno, l'imbiancatura di tutti i locali che compongono l'unità immobiliare e le opere di finitura necessarie, della proprietà CILA Pratica 1552/2021 del 12/11/2021 Prot. 79011 del CP_7
12/11/2021 (v. Allegato 7e), per quanto attiene la realizzazione di nuove pareti e contropareti al piano seminterrato, realizzazione di locale wc al piano cantina al seminterrato la posa in opera della pavimentazione interna, la posa in opera del rivestimento della cucina e dei bagni, l'imbiancatura di tutti i locali che compongono l'unità immobiliare e le opere di finitura necessarie, della proprietà
Pt_7
Non vi sono, quindi, dubbi circa l'an (nei limiti delle attività sopra indicate), ma – ciononostante – non sono stati forniti sufficienti elementi probatori in punto di quantum.
Il CTU ha difatti evidenziato che, non sussistendo agli atti il computo metrico estimativo, ovvero l'indicazione delle specifiche lavorazioni previste, delle quantità da mettere in opera, dei materiali prescelti, i prezzi unitari concordati nel capitolato per i materiali ed i vari SAL, non è stato possibile effettuare alcuna verifica, nel senso sopra indicato.
Né possono soccorrere, su tale punto, le fatture prodotte da parte attrice, in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c., considerato che non in tutte le fatture è riportato il riferimento al cantiere in oggetto (pertanto non tutte le spese indicate sono sicuramente riferibili ai lavori de quibus) e che, nonostante il cantiere sia stato chiuso in data 01.03.2022 (come risulta dal certificato di agibilità
Pratica 260/2022 del 01/03/2022, Prot. 14062 del 01/03/2022 riferito all'ultima CILA, Pratica
1552/2021 del 12/11/2021), i documenti prodotti contengono fatture con data successiva.
Senza contare che il documento 20 agli atti (Copia ulteriori fatture), non trattandosi di copia di fatture, ma di una contabile interna della ditta contenente un elenco di Parte_3
numeri e date fatture, non presenta alcuna indicazione utile per i conteggi in questione.
Non da meno, con riferimento alla valenza probatoria delle fatture, è solo il caso di precisare che il
Giudicante intende aderire all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma non in un giudizio di merito, in cui la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova” (Cass. n. 17371/2003; Cass. n. 807/1999).
Pertanto, secondo questo Tribunale, alla luce di quanto sopra detto, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio e la relativa domanda di condanna va disattesa.
pagina 10 di 14
3. sui vizi
Circa l'esecuzione dei lavori, la lamenta che questi siano stati Parte_3 difettosi, ovvero viziati (nello specifico, nell'atto di citazione si fa riferimento alla “cattiva impermeabilizzazione delle terrazze e dei lastrici solari”), deducendo che in corso d'opera il lavoro effettuato dalla risultò mal eseguito, al punto da subire contestazioni da parte Controparte_5
della committenza.
Orbene, va precisato, in punto di diritto che, quando si parla di garanzie nel contratto di appalto, si intendono in senso lato, in quanto la prestazione è oggetto di un'obbligazione complementare che prende vita dal medesimo titolo, fonte dell'obbligazione principale. A tal proposito è lo stesso legislatore che prevede tre specifici rimedi a tutela della posizione del committente, in caso di vizi e difformità: può chiedere che (le difformità o i vizi) siano eliminati a spese dell'appaltatore, che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, oppure la risoluzione del contratto. L'intento è quindi quello di assicurare il committente in merito all'assenza di vizi ed in merito alla sussistenza delle caratteristiche del bene che lo rendono utile e funzionale all'uso a cui è destinato.
Ebbene, alla luce di quanto detto, la garanzia per vizi attiene a violazioni del contratto, che generano una responsabilità in capo all'appaltatore, essendo (egli) soggetto all'obbligo di consegnare la cosa libera da vizi che possano pregiudicarne il pieno godimento. Trattasi dunque di una responsabilità di tipo oggettivo, che prescinde dalla colpa dell'appaltatore.
Per quanto concerne la natura giuridica, si distinguono varie tesi: una prima tesi ritiene che la norma sia tesa a preservare il sinallagma contrattuale, in quanto il vizio determinerebbe un'anomalia funzionale della causa del contratto, alterandone la funzione economica-sociale; altra tesi vede, in tale garanzia, un'obbligazione di tipo assicurativo, tesa a tutelare l'interesse positivo del committente.
Nonostante quest'ultima tesi risulti non condivisibile (essendo il contratto di appalto privo della caratteristica tipica del contratto di assicurazione: l'aleatorietà), quale che sia la ricostruzione condivisa, appare evidente che la garanzia per vizi rappresenti una speciale forma di responsabilità, frutto della violazione da parte dell'appaltatore dell'obbligo di consegnare una cosa qualitativamente non viziata.
In tale ottica, la garanzia in esame, nel prevedere la riduzione del prezzo, o l'eliminazione dei vizi,
o, nei limiti di cui all'art. 1668 c.c., la risoluzione come rimedi, configura (come detto) una responsabilità per inadempimento, frutto dello squilibro fra le attribuzioni patrimoniali dettato
(appunto) dal vizio.
pagina 11 di 14 Ciò premesso, per vizio si intende una imperfezione o un difetto legato al processo di produzione, fabbricazione o conservazione della cosa, tale da incidere sul valore di scambio, ovvero sulla funzionalità. Il vizio va però a distinguersi dalla mancanza di qualità, che si ha quando ad essere pregiudicato non è la consistenza del bene, ma l'inquadramento di questo in una specie piuttosto che in un'altra.
Posto ciò, la norma di riferimento, in materia di appalto, è l'art. 1667 c.c.. Tale disposizione prevede che “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non
è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché in questo caso non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanti giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.”.
Venendo alla presente fattispecie, al CTU, sul punto, è stato chiesto di accettare la presenza dei vizi contestati, indicandone le cause, ovvero l'eventuale incompletezza delle opere.
Orbene, in primis va evidenziato che – invero –, in virtù del sopralluogo eseguito in data 7.4.2023, il vizio lamentato fa riferimento non ai lastrici solari (come indicato nell'atto introduttivo dall'attrice), ma alla terrazza a livello dell'appartamento di proprietà.
Chiarito ciò, dalla relazione peritale è emerso che la terrazza de qua risulta pavimentata con mattonelle di gres montate a correre parallelamente alle pareti perimetrali dell'edificio, con battiscopa anch'esso in gres di altezza 10 cm, ovvero 15 cm (per quanto concerne il battiscopa dell'adiacente appartamento).
Si ravvisa, pertanto, l'assenza di problematiche derivanti da cattiva impermeabilizzazione, in coerenza con la relazione peritale.
La questione sollevata dalla , quindi, del tutto infondata. Controparte_8
4. sulle osservazioni di CTP di Parte_3 Pt_3
Detto ciò, a nulla rilevano le contestazioni della parte attrice, circa le analisi del CTU.
Alla luce della relazione integrativa, il CTU ha, difatti, correttamente indicato le opere edili oggetto di causa, le verifiche sostanziali e l'assenza di vizi.
Non rileva, pertanto, quanto osservato in punto di opere realizzate e materiali impiegati dalla per le ragioni motivate nel paragrafo precedente. Parte_3
pagina 12 di 14 Parimenti non rileva quanto dedotto circa le opere commissionate a ditte terze, avendo il CTU, dal punto 4.1. al punto 4.4. della relazione peritale, riportato esaustivamente le opere appaltate e quelle che via via venivano eliminate dalle scritture private.
Per quanto concerne, invece, le varianti essenziali o sostanziali, il CTU, correttamente, ha evidenziato di non aver considerato tali varianti alla stregua della normativa urbanistica (T.U. in materia di edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001), ma di averle intese come opere di modifica che, per la loro entità e rilevanza, hanno fatto venir meno la data fissata per il termine di consegna.
Su tale aspetto, con specifico riferimento alla realizzazione dell'ascensore e del suo impatto in termini di esecuzione dei lavori, questo Tribunale condivide le osservazioni del CTU, secondo cui, considerato che l'esecuzione di un'opera edilizia, specie se di nuova costruzione, consta di un complesso di attività che vede coinvolte maestranze diverse per lavori che spesso sono dipendenti e propedeutici uno all'altro, la realizzazione del vano ascensore non può essere considerata un'opera a sé stante.
5. Le spese di lite
In conseguenza della sostanziale prevalente soccombenza della parte attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la stessa deve farsi carico delle spese di lite della parte convenuta.
Le spese vanno liquidate ex D.M. n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022), con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa (Euro 256.800,00, e quindi scaglione da 52.001 a 260.000) e tenuto conto dell'attività defensionale effettuata.
Sempre in considerazione della sostanziale prevalente soccombenza, le spese di CTU, liquidate come in atti (decreto 11 settembre 2023), vanno poste definitivamente a carico della Parte_8 con totale compensazione delle spese di CTP.
Difatti, quanto alle spese di CTP, invece, il giudicante intende aderire all'orientamento della S.C., secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate […]; d'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle
effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass., ord.,
20.11.2019, n. 30289; Cass., 25.3.2003, n. 4357; Cass., 7.2.2006, n. 2605; Cass., 29.6.1985, n. 3897). Ne
consegue che, ai fini del rimborso, la parte provare – non necessariamente l'avvenuto pagamento, ma quantomeno – l'assunzione della relativa obbligazione.
Non essendo stato, nella fattispecie provato il pagamento, ovvero “l'effettività delle spese”, le spese di
CTP non vanno rimborsate. pagina 13 di 14
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE le domande di parte attrice;
- CONDANNA a rimborsare Controparte_9
a parte attrice le spese legali che in totali Euro 14.103,00 (nello specifico, Euro: 2.552,00, CP_10
per lo studio della controversia – 1.628,00 per l'introduzione del giudizio, – 5.670,00, per istruttoria e trattazione – 4.253,00, per la fase decisionale), oltre a spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, ed esborsi di Euro 2.818,00 (Euro 2.030,00 per la mediazione, ed Euro 788,00 per cuf
e marca);
- PONE le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico della
[...]
Controparte_9
- COMPENSA le spese di CTP.
Firenze, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5149/2021 promossa da:
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. ETTARO SILVIA (C.F. ), elettivamente domiciliata in Empoli, piazza C.F._2
Gamucci n. 7, presso il difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), titolare della ditta individuale Controparte_1 C.F._3 [...]
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. CAPRARA GIOVANNI Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato l'indirizzo telematico del difensore;
C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, omnibus contrariis reiectis e previa ogni declaratoria di ragione e del caso: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 04.07.2011 a far data dal
08.04.2014, o da altra diversa data che risulterà all'esito del presente giudizio, per grave inadempimento della , in persona del suo titolare e legale Controparte_3
rappresentante, signor (C.Fisc. , per tutti i motivi meglio Controparte_1 C.F._3
esposti in premessa, e per l'effetto condannare controparte al risarcimento di tutti i danni subiti e
pagina 1 di 14 subendi da parte attrice a causa di detto grave inadempimento che risulteranno all'esito del presente giudizio.
CP_ Sempre nel merito accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della
, in persona del suo titolare e legale rappresentante, signor CP_3 Controparte_2 [...]
(C.Fisc. ), nei riguardi di parte attrice, società CP_1 C.F._3 [...]
, per tutti i motivi meglio esposti in premessa e conseguentemente Parte_3
accertare e dichiarare la responsabilità dell'odierno convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art.1382
c.c e art. 1223 c.c e per l'effetto condannare il signor nella sua qualità di titolare e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore della , nei riguardi della Controparte_3
al risarcimento dei danni tutti da quest'ultima Parte_3
patiti ivi compreso il danno d'immagine subito a fronte degli innumerevoli ritardi nella consegna degli immobili oggetto dei contratti di preliminare e dalla mancata ultimazione del cantiere, danno quest'ultimo che il Giudicante Vorrà liquidare in via equitativa. Danni quantificati in complessivi euro
52.000,00 oppure della maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà opportuno secondo le risultanze processuali, e/o da determinarsi in via equitativa ex art 1384 c.c il tutto oltre interessi moratori ed il maggiore danno da svalutazione monetaria dal dì dell'evento al dì dell'effettivo soddisfo.
Inoltre, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte convenuta nell'esecuzione del contratto di appalto del 04.07.2011 e successive modifiche, e dunque accertare e dichiarare i gravi vizi e/o difetti nella realizzazione delle opere di cui al contratto di appalto de quo da parte della
[...]
e per l'effetto, condannare il signor , quale Controparte_3 Controparte_1
titolare della , alla eliminazione di detti vizi, ovvero al pagamento della Controparte_3 somma di euro 2.900,00 o della minore o maggiore somma risultante all'esito dell'istruttoria, quale somma necessaria alla eliminazione dei vizi e difetti relativi alle opere dal medesimo eseguite.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali di studio
15%, CAP 4% ed IVA 22% come per legge”.
Parte convenuta: “Voglia L'Ill.mo Giudice del Tribunale di Firenze- ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere e rigettare siccome infondate le domande tutte così come formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi dedotti in narrativa del presente atto e negli atti depositati;
In via subordinata e salvo gravame:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento si chiede che la clausola penale di cui al contratto di appalto venga ridotta dal giudice ai sensi dell'art 1384 cc in quanto ne ricorrono i presupposti per i
pagina 2 di 14 motivi di cui in narrativa, e respingere le ulteriori richieste risarcitorie formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa della comparsa e degli atti successivi.
In via istruttoria insiste nelle istanze di cui alla memoria ex art 183 comma 6 nr 2 cpc.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_3
ha convenuto di fronte a questo Ufficio il sig. ,
[...] Controparte_1
nella sua qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale Controparte_2
, con azione di accertamento e di condanna, al fine di ottenere la condanna dello stesso al
[...]
pagamento di Euro 246.800,00, a titolo di risarcimento danni per l'inadempimento, ovvero per l'errata esecuzione, posto in essere da questa in veste di appaltatrice.
A sostegno delle proprie pretese, l'attrice ha allegato che:
- con contratto di appalto del 4.7.2011 (e successive modifiche del 21.12.2011, del 12.12.12 e del
2.5.2013), affidava al sig. , quale titolare della Controparte_1 Controparte_3
, l'esecuzione dei lavori necessari per tutte le opere di nuova costruzione di
[...]
quartiere per civile abitazione (nello specifico, n. 7 appartamenti in condominio, oltre locali accessori e pertinenze), da realizzarsi nel Comune di Empoli, per valore complessivo pari ad Euro 825.000,00;
- al contempo, il sig. aveva assunto personalmente l'incarico di Controparte_1 responsabile dell'esecuzione dei lavori in cantiere e quello di direttore di cantiere;
- per i suddetti lavori era stato contrattualmente stabilito (art. 17 del contratto di appalto), l'inizio con decorrenza dal 15.9.2011, per la durata massima di 20 mesi, ovvero entro la data del 31.5.2013, salve le sospensioni e le proroghe;
- nella medesima clausola contrattuale veniva pattuita una clausola penale per l'eventuale ritardo nella consegna dell'opera, pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di calendario di ritardo;
- il suddetto termine non veniva rispettato, per motivi imputabili unicamente all'appaltatrice;
- nonostante i ripetuti solleciti, l'appaltatrice non provvedeva a rispettare i termini di consegna, avendo – anzi - abbandonato il cantiere senza giustificato motivo e lasciato incompiuta l'intera opera commissionata;
- aveva provveduto, con raccomandata a.r. del 8.4.2014, alla comunicazione della risoluzione del contratto di appalto;
pagina 3 di 14 - a fronte dell'inadempimento della ditta appaltatrice, aveva subito notevoli danni, in parte già quantificati contrattualmente in via preventiva all'art. 17 del contratto d'appalto medesimo, per totali
Euro 130.000,00 (moltiplicando la somma di Euro 200,00 per complessivi 350 giorni, dalla data di inizio lavori alla data di comunicazione della risoluzione);
- alla suddetta somma andavano ad aggiungersi Euro 39.000,00, in virtù della riduzione del prezzo di n. 2 vendite promesse, a causa dell'inadempimento dell'odierna convenuta (avendo promesso in vendita due dei sette appartamenti, fissandone prezzo e termini di consegna: nello specifico, in data
17.2.2012, veniva stipulato preliminare di compravendita con il sig. , al prezzo di Euro CP_4
209.000,00, poi ridotto nella misura di Euro 29.000,00, e, in data 29.6.2012, veniva stipulato preliminare con il sig. al prezzo di Euro 209.000,00, poi ridotto nella misura di Euro Persona_1
10.000,00)
- si erano registrati, altresì, sempre a causa dell'inadempimento del , costi pari ad Euro CP_1
11.800,00, per interventi su parti comuni del fabbricato, Euro 56.000,00, per opere di completamento di atri 4 dei 7 appartamenti, ed Euro 10.000,00, per ultimare l'ultimo degli appartamenti oggetto del contratto di appalto de quo.
Per tali ragioni, l'attrice, assumendo l'inadempimento di parte convenuta, ovvero la sussistenza di vizi (circa la impermeabilizzazione delle terrazze e dei lastrici solari condominiali), e lamentando danni unicamente imputabili all'appaltatrice, ha domandato la condanna al risarcimento danni per un totale di
Euro 246.800,00.
Ha, altresì, lamentato la sussistenza di vizi, ovvero di difetti per quanto concerne le opere compiute dalla parte convenuta.
Il sig. , titolare della ditta individuale , Controparte_1 Controparte_2
regolarmente costituito in giudizio, ha resistito alla domanda.
Nel merito, ha contestato quanto dedotto da parte attrice, escludendo un proprio inadempimento e riconducendo i ritardi dedotti dall'attrice alle notevoli ed importanti variazioni introdotte (da essa) al progetto iniziale.
Ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande attoree.
Esperito senza esito positivo procedimento di mediazione, dopo lo scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente e con pagina 4 di 14 CTU (in relazione alle opere realizzate, alla presenza di varianti sostanziali, ovvero all'imputabilità dei ritardi, ed alla presenza di vizi).
Depositata la relazione peritale, parte convenuta ha poi chiesto la convocazione del CTU a chiarimenti, sulle questioni evidenziate nelle note scritte depositate in data 13.9.23.
Esperito tale incombente, all'udienza del 7.5.24, la causa è stata trattenuta in decisione.
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1. sul contratto di appalto stipulato in data 4.7.2011 e sull'inadempimento di parte convenuta
In punto di diritto va precisato che – come noto – l'appalto è il contratto (a forma libera) con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera (per quanto interessa in tale sede), dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro (essendo un contratto tipicamente oneroso è – dunque – a prestazioni corrispettive).
L'appalto d'opera consiste, quindi, in una prestazione di fare diretta alla trasformazione di materia, attraverso un'organizzazione di tipo imprenditoriale (quale requisito necessario;
v. art. 1655 c.c.: “con gestione dei mezzi necessari”). L'appaltatore deve, dunque, godere di un certo grado di autonomia nell'esecuzione dell'opera (collegata al rischio della gestione, tant'è vero che non è appalto in senso tecnico il c.d. appalto a regia), che – però – non preclude al committente la possibilità di operare controlli nel merito, durante lo svolgimento dei lavori, attraverso delle verifiche in corso d'opera, ovvero un direttore dei lavori (presente in cantiere, in veste di rappresentante del committente, durante l'esecuzione).
L'esecuzione del rapporto inizia con la c.d. consegna dei lavori da parte del committente, che deve porre l'appaltatore nelle condizioni di intraprendere la propria attività, ovvero fornendogli il materiale necessario per l'opera. Cessa, invece, con l'ultimazione dei lavori. Ne deriva, quindi, che l'appalto rappresenta un contratto ad esecuzione prolungata, ben distinto dal contratto ad esecuzione continuata o periodica, in quanto l'interesse del committente si soddisfa in un unico e preciso momento.
Ciò premesso, venendo alla presente fattispecie, è documentalmente provato e, comunque, pacifico, che tra la Committente e la Parte_3 Parte_3
Ditta Assuntrice dei lavori A.L. COSTRUZIONI sia intervenuto un Controparte_2
contratto di appalto, stipulato in data 4.7.2011, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori necessari per tutte le opere di nuova costruzione di un edificio per civile abitazione per complessivi n. 7
pagina 5 di 14 appartamenti, oltre locali accessori, posti al piano seminterrato adibiti a locali autorimessa e cantine/taverne, e locali pertinenziali al piano sottotetto.
All'odierna convenuta, nello specifico, venivano affidate tutte le tipologie di lavoro per il completamento delle opere, ad esclusione delle opere non espressamente richiamate nel suddetto documento (e “comunque quelle che, vista l'elevata specializzazione richiesta, la Committenza si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte a propria cura e spese, nessuna esclusa”).
Così come è pacifica l'introduzione, da parte della sulla scorta Parte_3 dell'art. 6 del contratto de quo (secondo cui “si precisa che è già fin d'ora nota la volontà della committenza di procedere nell'esecuzione di opere a modifica e/o aggiunta rispetto a quanto riportato negli elaborati progettuali […] che dovranno essere preventivamente analizzate ed accettai dalle parti con apposito atto scritto”, v. pp. 5-6, all. 1, Citazione), di date modifiche, consistenti nella realizzazione di tetto ventilato in legno lamellare completo in ogni sua parte in sostituzione di quanto originariamente previsto nel progetto architettonico e strutturale, la modifica della tipologia di solaio di copertura (esonerando la dall'onere di provvedere alla sua realizzazione e Controparte_5
lasciando a suo carico la sola realizzazione di tutte le opere accessoria necessarie alla posa), la riformulazione della tipologia del contratto (dalla forma inizialmente prevista “a corpo chiavi in mano, alla forma di appalto alla ditta delle sole opere edili, eliminando le altre categorie Controparte_5
come la fornitura e messa in opera degli infissi, di tutti gli impianti idrici, di scarico, di riscaldamento ed elettrico”), con conseguente sottrazione dall'appalto di determinati lavori, per un importo totale di
Euro 169.169,00, e subentrando la parte attrice negli oneri derivanti dalla esecuzione di lavori da parte di ditte fornitrici e/o subappaltanti (come opere murarie per la posa degli infissi, degli impianti, dei pavimenti e dei rivestimenti).
Orbene, posto ciò, può intendersi come documentalmente provato l'inizio dei lavori in data
15.9.2011 (in coerenza con le dichiarazioni per cambio impresa edile esecutrice delle opere, depositata in data 9.9.2011) e la pattuizione di un termine, al 31.5.2013 (v. art. 17 del contratto, il quale prevede una durata massima di 20 mesi per i suddetti lavori), ovvero di una clausola penale per l'eventuale ritardo nella consegna dell'opera, pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di calendario di ritardo.
Quest'ultimo punto (clausola penale) è oggetto di contestazione, considerato che parte attrice lamenta un inadempimento (nel rispetto dei termini di consegna), imputabile unicamente all'appaltatrice, avendo parte convenuta abbandonato il cantiere senza giustificato motivo e lasciato incompiuta l'intera opera commissionata. Nello specifico, lamenta di aver subito danni per un totale di
Euro 246.800,00 (in particolare, Euro 130.000,00, moltiplicando la somma di Euro 200,00 per complessivi 350 giorni, dalla data di inizio lavori alla data di comunicazione della risoluzione;
Euro
pagina 6 di 14 39.000,00, per mancato guadagno, in virtù della riduzione del prezzo di n. 2 vendite promesse: Euro
29.000, per il preliminare stipulato con il sig. in data 17.2.2012, ed Euro 10.000,00, per il CP_4
preliminare stipulato con il sig. in data 29.6.2012; Euro 11.800,00, per interventi su parti Per_1
comuni del fabbricato;
Euro 56.000,00, per opere di completamento di atri 4 dei 7 appartamenti;
Euro
10.000,00, per ultimare l'ultimo degli appartamenti oggetto del contratto di appalto de quo).
Di contro, parte convenuta ha contestato quanto dedotto da parte attrice, escludendo un proprio inadempimento, ovvero riconducendo i ritardi dedotti dall'attrice alle notevoli ed importanti variazioni introdotte (da essa) al progetto iniziale.
Sul punto è stata disposta CTU, tesa ad accertare la sussistenza di modifiche sostanziali alle opere appaltate, ai fini della valutazione circa (l'eventuale) tacito superamento o meno della tempistica suddetta, originariamente prevista.
1.1 sulle proroghe, sospensioni e varianti
In punto di diritto va precisato che, durante lo svolgimento del rapporto, l'appaltatore non può apporre variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate con atto che richiedela forma scritta ad probationem (art. 1659, comma 3, c.c.).
Le predette variazioni sono quelle non necessarie e proposte dall'appaltatore il quale, se le esegue a prescindere dall'autorizzazione del committente, non avrà diritto ad alcun compenso, nemmeno sotto forma di indebito arricchimento, se esse abbiano migliorato l'opera incrementandone il valore (Cass. n.
7282/95).
Se le variazioni sono invece necessarie e le parti non si accordano, spetterà al giudice indicarle, stabilendo anche il relativo compenso (art. 1660, comma 2, c.c.; v., anche, Vass n. 3353/93).
Le variazioni al progetto possono, infine, essere richieste dal committente, purché il loro ammontare non superiori il sesto del prezzo complessivo pattuito. In tal caso l'appaltatore ha diritto al compenso (a titolo di corrispettivo e non di indennità o di risarcimento;
così Cass. 3393/99), per i maggiori lavori eseguiti.
Si tratta, pertanto, di un potere unilaterale di modifica contrattuale che spetta ex lege al committente, ma che le parti possono escludere con apposita pattuizione.
Nella presente fattispecie, la sussistenza di modifiche risulta non contestata e, anzi, preventivamente pattuita, come sopra detto;
ciò che è contestato è la “rilevanza” di alcune modifiche, ovvero se quest'ultime siano state tali da impedire alla parte convenuta, Controparte_2
, di rispettare il termine fissato all'art. 17 del Contratto d'appalto (salve sospensioni e
[...]
proroghe che parte convenuta avrebbe potuto richiedere per iscritto e per giustificati motivi delle proroghe).
pagina 7 di 14 Dalla analisi effettuata dal CTU, che si intende condividere in quanto logica, nonché esaustivamente motivata – anche in punto di replica alle osservazioni dei consulenti di parte –, non sono emerse proroghe espressamente richieste (ai sensi dell'art. 17 del contratto de quo).
L'unica modifica al progetto espressamente richiesta e convenuta tra le parti, difatti, è quella relativa alla diversa modalità di realizzazione del solaio di copertura, variante concordata fin dall'inizio del rapporto contrattuale tra le parti, Contratto di Appalto del 04.07.11.
Riguardo tale modifica, poi, va precisato che il relativo contratto di appalto tra la Parte_3
ed altra ditta terza (società veniva stipulato in data 21.12.11; ragion per
[...] Parte_4
cui, da tale data, le opere di realizzazione del solaio di copertura non erano più negli obblighi contrattuali della Controparte_5
Al di fuori di quanto sopra detto, si osserva però che la presentazione della variante in C.O.
996/2013 ha comportato una sospensione da parte del (v. Allegato 4B), con cui si Parte_5 dichiarava l'inidoneità sostanziale della SCIA in variante e si intimava il ripristino delle parti già poste in essere. Trattasi, a ben vedere, di una sospensione che si è verificata fino alla data del 5 dicembre, in cui sono state presentate le integrazioni richieste, e, pertanto, per un periodo totale di poco più di un mese (nello specifico n. 36 giorni, a partire dal 29.10.2013).
Per quanto concerne, invece, le varianti sostanziali alle opere, il CTU ha rilevato varianti sostanziali
– sia da un punto di vista urbanistico che esecutivo - circa la realizzazione del vano corsa dell'ascensore, la relativa modifica distributiva dei pilastri (nella zona del vano) e le diffuse modifiche di facciata e di realizzazione delle terrazze, idonee a comportare un'alterazione del cronoprogramma lavorativo inizialmente prefissato, e – pertanto – tali da far venir meno il termine di ultimazione dei lavori (v. pp. 17- 20, relazione peritale).
Alla luce di quanto sopra detto, non vi sono dunque ritardi nella conclusione delle opere da imputare all'appaltatore.
La domanda di condanna, a titolo di risarcimento danno, avanzata dalla parte attrice è dunque infondata e va rigettate (limitatamente ad Euro 130.000,00, in punto di clausola penale;
Euro
39.000,00, per il mancato guadagno, in virtù della riduzione del prezzo di n. 2 vendite promesse: Euro
29.000, per il preliminare stipulato con il sig. in data 17.2.2012, ed Euro 10.000,00, per il CP_4
preliminare stipulato con il sig. in data 29.6.2012). Per_1
Si deve, quindi, procedere con l'accertamento della contabilità finale dei lavori, avendo parte attrice lamentato di aver sostenuto degli esborsi per il completamento delle opere non ultimate dalla
[...]
CP_5
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2. il diritto al pagamento delle spese sostenute, per il completamento delle opere, di
Parte_3
Nello specifico, la allega di aver sostenuto, a seguito della risoluzione Parte_3
del contratto, per il completamento delle opere oggetto di appalto, costi per complessivi Euro 67.800,00
(più precisamente, Euro 56.000, per il completamento di quattro dei sette appartamenti oggetto del contratto di appalto, ed Euro 11.800, per il completamento delle parti comuni).
In punto di diritto va precisato che, sulla scorta della regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa;
di contro, il debitore ha l'onere di fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito.
Pertanto, nella presente fattispecie, la aveva l'onere di dimostrare gli Parte_3
elementi costitutivi del suddetto credito, ari ad Euro 67.8000,00.
Orbene, al CTU è stato chiesto di verificare la congruità delle somme spese per il completamento di opere già commissionate alla parte convenuta, sulla scorta – esclusivamente, in ragione di quanto sopra detto in punto di ripartizione dell'onere della prova – degli atti e dei documenti prodotti
(principalmente da parte attrice).
Ciononostante, ai fini di tale accertamento, sono state eseguiti, in accordo con entrambi i CCTTPP, accessi telematici allo sportello SUE del Comune di Empoli (per individuare gli appartamenti ultimati al momento della risoluzione del contratto) e sono stati acquisiti alcuni atti pubblici (per individuare gli interventi per opere di completamento successive alla risoluzione del contratto).
Si osserva sul punto, conformemente a quanto rilevato dal CTU, che le opere edilizie successive al
2014 sono: CILA Pratica 1975/2015 del 29/07/2015 Prot. 44173 del 29/07/2015 (v. Allegato 7a), per quanto concerne la realizzazione di nuovi divisori sia al piano primo sia al piano sottotetto, la posa in opera della pavimentazione interna, la posa in opera del rivestimento della cucina e del bagno,
l'imbiancatura di tutti i locali che compongono l'unità immobiliare e le opere di finitura necessarie, della proprietà CILA Pratica 1313/2016 del 25/05/2016 Prot. 31937 del 25/05/2016 (v. Allegato Pt_6
7b), per quanto attiene la realizzazione di nuovi divisori al piano seminterrato per la realizzazione di un nuovo ripostiglio, la posa in opera della pavimentazione interna, la posa in opera del rivestimento della cucina e del bagno, l'imbiancatura di tutti i locali che compongono l'unità immobiliare e le opere di finitura necessarie, della proprietà CILA Pratica 1796/2018 del 10/11/2018 Prot. 77683 del CP_6
10/11/2018 (v. Allegato 7c), per quanto attiene la realizzazione di nuove pareti e contropareti al piano primo e seminterrato, la posa in opera della pavimentazione interna, la posa in opera del rivestimento pagina 9 di 14 della cucina e del bagno, l'imbiancatura di tutti i locali che compongono l'unità immobiliare e le opere;
CILA Pratica 2588/2019 del 31/07/2019 Prot. 55570 del 31/07/2019 (v. Allegato 7d), per quanto concerne la realizzazione di una controparete in cartongesso al piano seminterrato, la posa in opera della pavimentazione interna, messa in opera dei sanitari, la posa in opera del rivestimento della cucina e del bagno, l'imbiancatura di tutti i locali che compongono l'unità immobiliare e le opere di finitura necessarie, della proprietà CILA Pratica 1552/2021 del 12/11/2021 Prot. 79011 del CP_7
12/11/2021 (v. Allegato 7e), per quanto attiene la realizzazione di nuove pareti e contropareti al piano seminterrato, realizzazione di locale wc al piano cantina al seminterrato la posa in opera della pavimentazione interna, la posa in opera del rivestimento della cucina e dei bagni, l'imbiancatura di tutti i locali che compongono l'unità immobiliare e le opere di finitura necessarie, della proprietà
Pt_7
Non vi sono, quindi, dubbi circa l'an (nei limiti delle attività sopra indicate), ma – ciononostante – non sono stati forniti sufficienti elementi probatori in punto di quantum.
Il CTU ha difatti evidenziato che, non sussistendo agli atti il computo metrico estimativo, ovvero l'indicazione delle specifiche lavorazioni previste, delle quantità da mettere in opera, dei materiali prescelti, i prezzi unitari concordati nel capitolato per i materiali ed i vari SAL, non è stato possibile effettuare alcuna verifica, nel senso sopra indicato.
Né possono soccorrere, su tale punto, le fatture prodotte da parte attrice, in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c., considerato che non in tutte le fatture è riportato il riferimento al cantiere in oggetto (pertanto non tutte le spese indicate sono sicuramente riferibili ai lavori de quibus) e che, nonostante il cantiere sia stato chiuso in data 01.03.2022 (come risulta dal certificato di agibilità
Pratica 260/2022 del 01/03/2022, Prot. 14062 del 01/03/2022 riferito all'ultima CILA, Pratica
1552/2021 del 12/11/2021), i documenti prodotti contengono fatture con data successiva.
Senza contare che il documento 20 agli atti (Copia ulteriori fatture), non trattandosi di copia di fatture, ma di una contabile interna della ditta contenente un elenco di Parte_3
numeri e date fatture, non presenta alcuna indicazione utile per i conteggi in questione.
Non da meno, con riferimento alla valenza probatoria delle fatture, è solo il caso di precisare che il
Giudicante intende aderire all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma non in un giudizio di merito, in cui la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova” (Cass. n. 17371/2003; Cass. n. 807/1999).
Pertanto, secondo questo Tribunale, alla luce di quanto sopra detto, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio e la relativa domanda di condanna va disattesa.
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3. sui vizi
Circa l'esecuzione dei lavori, la lamenta che questi siano stati Parte_3 difettosi, ovvero viziati (nello specifico, nell'atto di citazione si fa riferimento alla “cattiva impermeabilizzazione delle terrazze e dei lastrici solari”), deducendo che in corso d'opera il lavoro effettuato dalla risultò mal eseguito, al punto da subire contestazioni da parte Controparte_5
della committenza.
Orbene, va precisato, in punto di diritto che, quando si parla di garanzie nel contratto di appalto, si intendono in senso lato, in quanto la prestazione è oggetto di un'obbligazione complementare che prende vita dal medesimo titolo, fonte dell'obbligazione principale. A tal proposito è lo stesso legislatore che prevede tre specifici rimedi a tutela della posizione del committente, in caso di vizi e difformità: può chiedere che (le difformità o i vizi) siano eliminati a spese dell'appaltatore, che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, oppure la risoluzione del contratto. L'intento è quindi quello di assicurare il committente in merito all'assenza di vizi ed in merito alla sussistenza delle caratteristiche del bene che lo rendono utile e funzionale all'uso a cui è destinato.
Ebbene, alla luce di quanto detto, la garanzia per vizi attiene a violazioni del contratto, che generano una responsabilità in capo all'appaltatore, essendo (egli) soggetto all'obbligo di consegnare la cosa libera da vizi che possano pregiudicarne il pieno godimento. Trattasi dunque di una responsabilità di tipo oggettivo, che prescinde dalla colpa dell'appaltatore.
Per quanto concerne la natura giuridica, si distinguono varie tesi: una prima tesi ritiene che la norma sia tesa a preservare il sinallagma contrattuale, in quanto il vizio determinerebbe un'anomalia funzionale della causa del contratto, alterandone la funzione economica-sociale; altra tesi vede, in tale garanzia, un'obbligazione di tipo assicurativo, tesa a tutelare l'interesse positivo del committente.
Nonostante quest'ultima tesi risulti non condivisibile (essendo il contratto di appalto privo della caratteristica tipica del contratto di assicurazione: l'aleatorietà), quale che sia la ricostruzione condivisa, appare evidente che la garanzia per vizi rappresenti una speciale forma di responsabilità, frutto della violazione da parte dell'appaltatore dell'obbligo di consegnare una cosa qualitativamente non viziata.
In tale ottica, la garanzia in esame, nel prevedere la riduzione del prezzo, o l'eliminazione dei vizi,
o, nei limiti di cui all'art. 1668 c.c., la risoluzione come rimedi, configura (come detto) una responsabilità per inadempimento, frutto dello squilibro fra le attribuzioni patrimoniali dettato
(appunto) dal vizio.
pagina 11 di 14 Ciò premesso, per vizio si intende una imperfezione o un difetto legato al processo di produzione, fabbricazione o conservazione della cosa, tale da incidere sul valore di scambio, ovvero sulla funzionalità. Il vizio va però a distinguersi dalla mancanza di qualità, che si ha quando ad essere pregiudicato non è la consistenza del bene, ma l'inquadramento di questo in una specie piuttosto che in un'altra.
Posto ciò, la norma di riferimento, in materia di appalto, è l'art. 1667 c.c.. Tale disposizione prevede che “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non
è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché in questo caso non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanti giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.”.
Venendo alla presente fattispecie, al CTU, sul punto, è stato chiesto di accettare la presenza dei vizi contestati, indicandone le cause, ovvero l'eventuale incompletezza delle opere.
Orbene, in primis va evidenziato che – invero –, in virtù del sopralluogo eseguito in data 7.4.2023, il vizio lamentato fa riferimento non ai lastrici solari (come indicato nell'atto introduttivo dall'attrice), ma alla terrazza a livello dell'appartamento di proprietà.
Chiarito ciò, dalla relazione peritale è emerso che la terrazza de qua risulta pavimentata con mattonelle di gres montate a correre parallelamente alle pareti perimetrali dell'edificio, con battiscopa anch'esso in gres di altezza 10 cm, ovvero 15 cm (per quanto concerne il battiscopa dell'adiacente appartamento).
Si ravvisa, pertanto, l'assenza di problematiche derivanti da cattiva impermeabilizzazione, in coerenza con la relazione peritale.
La questione sollevata dalla , quindi, del tutto infondata. Controparte_8
4. sulle osservazioni di CTP di Parte_3 Pt_3
Detto ciò, a nulla rilevano le contestazioni della parte attrice, circa le analisi del CTU.
Alla luce della relazione integrativa, il CTU ha, difatti, correttamente indicato le opere edili oggetto di causa, le verifiche sostanziali e l'assenza di vizi.
Non rileva, pertanto, quanto osservato in punto di opere realizzate e materiali impiegati dalla per le ragioni motivate nel paragrafo precedente. Parte_3
pagina 12 di 14 Parimenti non rileva quanto dedotto circa le opere commissionate a ditte terze, avendo il CTU, dal punto 4.1. al punto 4.4. della relazione peritale, riportato esaustivamente le opere appaltate e quelle che via via venivano eliminate dalle scritture private.
Per quanto concerne, invece, le varianti essenziali o sostanziali, il CTU, correttamente, ha evidenziato di non aver considerato tali varianti alla stregua della normativa urbanistica (T.U. in materia di edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001), ma di averle intese come opere di modifica che, per la loro entità e rilevanza, hanno fatto venir meno la data fissata per il termine di consegna.
Su tale aspetto, con specifico riferimento alla realizzazione dell'ascensore e del suo impatto in termini di esecuzione dei lavori, questo Tribunale condivide le osservazioni del CTU, secondo cui, considerato che l'esecuzione di un'opera edilizia, specie se di nuova costruzione, consta di un complesso di attività che vede coinvolte maestranze diverse per lavori che spesso sono dipendenti e propedeutici uno all'altro, la realizzazione del vano ascensore non può essere considerata un'opera a sé stante.
5. Le spese di lite
In conseguenza della sostanziale prevalente soccombenza della parte attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la stessa deve farsi carico delle spese di lite della parte convenuta.
Le spese vanno liquidate ex D.M. n. 55/2014 e ssmmii (D.M. n. 147/2022), con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa (Euro 256.800,00, e quindi scaglione da 52.001 a 260.000) e tenuto conto dell'attività defensionale effettuata.
Sempre in considerazione della sostanziale prevalente soccombenza, le spese di CTU, liquidate come in atti (decreto 11 settembre 2023), vanno poste definitivamente a carico della Parte_8 con totale compensazione delle spese di CTP.
Difatti, quanto alle spese di CTP, invece, il giudicante intende aderire all'orientamento della S.C., secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate […]; d'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle
effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento” (Cass., ord.,
20.11.2019, n. 30289; Cass., 25.3.2003, n. 4357; Cass., 7.2.2006, n. 2605; Cass., 29.6.1985, n. 3897). Ne
consegue che, ai fini del rimborso, la parte provare – non necessariamente l'avvenuto pagamento, ma quantomeno – l'assunzione della relativa obbligazione.
Non essendo stato, nella fattispecie provato il pagamento, ovvero “l'effettività delle spese”, le spese di
CTP non vanno rimborsate. pagina 13 di 14
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE le domande di parte attrice;
- CONDANNA a rimborsare Controparte_9
a parte attrice le spese legali che in totali Euro 14.103,00 (nello specifico, Euro: 2.552,00, CP_10
per lo studio della controversia – 1.628,00 per l'introduzione del giudizio, – 5.670,00, per istruttoria e trattazione – 4.253,00, per la fase decisionale), oltre a spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, ed esborsi di Euro 2.818,00 (Euro 2.030,00 per la mediazione, ed Euro 788,00 per cuf
e marca);
- PONE le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico della
[...]
Controparte_9
- COMPENSA le spese di CTP.
Firenze, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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