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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/04/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7065/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7065/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 Parte_2
( ), con sede in Corso XXV Aprile n.269, 16130 Cogorno (Genova), CF e P. IVA C.F._1
, rappresentata e difesa in forza di procura allegata in calce all'atto di citazione dall'Avv. P.IVA_1
Raffaella Medicina ( ) presso il cui studio in Genova Via alla Porta degli Archi CodiceFiscale_2
1/8 ha eletto domicilio
ATTRICE contro
P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante, Dott. , con sede legale in Santa Margherita Ligure (GE), Via Controparte_1
Maragliano 24/7
nonché contro
( ), in proprio, nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(GE), il 01 settembre 1947, con Studio ivi, in Via Maragliano 20,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Roberto Atzori ( del Foro di Genova – il quale ai sensi di legge, C.F._4 dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 010.4072766 o all'indirizzo p.e.c.
– ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del suindicato Email_1 difensore sito in Genova, Via Fieschi 20/1°
CONVENUTI
nonché contro
(P.IVA n. ), in persona del suo procuratore ad negotia Dott. Controparte_3 P.IVA_3
corrente in Bologna, difesa e rappresentata dall'Avv. Ugo Carassale Controparte_4
pagina 1 di 16 ( – fax n. 010/541994 – PEC: ove indica C.F._5 Email_2 voler ricevere le comunicazioni e le notifiche) per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e con Studio in Genova, Via Macaggi, 21/5
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza domanda ed eccezione delle convenute e della Compagnia UnipolSai:
- accertare l'inadempimento contrattuale del Dott. e/o dello CP_2 [...] nell'esecuzione del mandato professionale nei confronti di Parte_3 [...] e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento a favore di Parte_1 Parte_1 della somma di Euro 79.000,00 a titolo di risarcimento danni ovvero della maggiore o minor somma eventualmente determinata ad esito di istruttoria in corso di causa, anche in via equitativa, in aggiunta ad interessi e rivalutazione monetaria;
- rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalle convenute in quanto infondata in fatto e in diritto.
- Con ogni più ampia riserva di legge.
- In via istruttoria si reitera l'istanza di integrazione della CTU espletata per le ragioni esposte nelle note a verbale del 23.11.2023 e del 13.2.2024.
- Vinte le spese”.
Per parte convenuta:
“Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- nel merito: rigettare le domande tutte, comprese quelle risarcitorie, formulate da Controparte_5 infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa dell'atto di comparsa costituzione e risposta;
- in via riconvenzionale, accertata la debenza, condannare già Controparte_5 [...]
al pagamento in favore del Dott. dell'importo di Euro 1.903,20, Controparte_6 CP_2 oltre interessi legali, a titolo di compenso per la redazione della perizia asseverata del 11 dicembre
2019;
- in via riconvenzionale, accertata la debenza, condannare già Controparte_5 [...]
al pagamento in favore di Controparte_6 Controparte_1 dell'importo di Euro 1.500,60, oltre interessi legali, quale compenso per la compilazione del modello Unico società di persone relativo all'anno d'imposta 2019 e l'aggiornamento del libro unico del personale;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, dichiarare la chiamata in causa in persona del legale rappresentante Controparte_7
p.t., tenuta a manlevare il Dott. da ogni pretesa di condannandola a CP_2 Controparte_5 rifondere al convenuto quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attrice;
- con vittoria di spese, compensi professionali, ivi comprese le spese di C.T.U., C.T.P., imposta di registro ed ogni eventuale ulteriore connessa, con sentenza esecutiva come per legge”.
pagina 2 di 16 Per parte terza chiamata:
“contestate integralmente la domanda diretta risarcitoria e la domanda di garanzia, si chiede che il Tribunale respinga ogni e qualsiasi domanda proposta da contro il Dott. Parte_1 CP_2
e, quindi, dichiari assorbita ogni questione di garanzia;
assolva, comunque, la da ogni infondata avversaria domanda, respingendola CP_8 integralmente.
Ferme occorrendo la questione sulla regolazione del premio, che non deve ritenersi abbandonata, ma sulla quale solo allo stato non si prende specifica posizione, attesa la decisione del Giudice di fissare le conclusioni, pur confermando la richiesta istruttoria.
Ferme, comunque, le domande istruttorie e di merito su tale punto. Vinte le spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti
Contro anche solo ) ha introdotto il presente procedimento esponendo: Parte_1
- di essere una società avente ad oggetto la progettazione, l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione di impianti per unità navali, ivi incluse le relative operazioni di carattere finanziario e commerciale;
- che sin dall'atto della sua costituzione in data 27/10/2010, con la denominazione di
[...]
e successivamente di (doc. 2 Controparte_9 Controparte_6 visura società), si era appoggiata al Dott. , unitamente al suo studio di appartenenza, CP_2 per la completa consulenza contabile e lavoristica;
- che in data 11/12/2019 il Dott. in qualità di consulente della società, aveva CP_2 provveduto a far asseverare una perizia “avente lo scopo di determinare il valore del capitale dell'intero patrimonio sociale della società” (…) “al fine di trasformare la stessa in società di capitali” (doc. 3 perizia);
- che il capitale sociale al momento della valutazione era di € 15.000 interamente versato alla data dell'11/12/2019 e che nella perizia, redatta sulla base del c.d. “criterio misto” patrimoniale- reddituale, il patrimonio netto della società veniva indicato come “non inferiore ad € 155.000”;
- che il citato “criterio misto” patrimoniale-reddituale - che esprime il valore di un'azienda in funzionamento, valorizzando contestualmente la sua componente patrimoniale e la sua capacità di reddito - presupponeva un'attenta valutazione del patrimonio dell'impresa intesa quale insieme di beni economici a disposizione del soggetto aziendale in un dato momento, tenuto conto anche degli obblighi verso i terzi, e quindi una corretta e veritiera esposizione di attività e passività, ma di tali elementi non era stato tenuto conto nella predetta relazione;
- che, infatti, effettuato il passaggio a s.r.l. e quindi alla contabilità ordinaria (regime contabile obbligatorio per le s.r.l.), al bilancio di apertura al 01/01/2020, redatto con il supporto del Dott.
, era risultata una differenza tra il valore delle attività contabili e quello delle passività CP_2 contabili, rispetto ai dati della perizia, di € 97.120,03, non giustificata e non riconducibile ad alcuna voce né fiscale né contabile (doc. 4 bilancio di apertura). Risultava cioè un'attività di circa €
100.000 in realtà non esistente che rivelava l'erroneità della perizia pur redatta solo pochi mesi prima dal Dott. , secondo il metodo patrimoniale;
CP_2
- la negligenza del Dott. era tanto più grave e palese se si considerava che, non solo il dott. CP_2 Contro
aveva la gestione di tutta la contabilità/fiscalità della ma che già nel 2016 il Dott. CP_2
, occupandosi personalmente della relazione di stima patrimoniale dell'azienda ai fini della CP_2
pagina 3 di 16 dichiarazione di successione del socio defunto , aveva omesso di svolgere una CP_9 completa e attenta verifica delle “attività” e delle “passività”;
- che, infatti, a seguito della morte del socio il 2.11. 2016 il dott. si era CP_9 CP_2 occupato di redigere la valutazione del capitale economico della 3 ai fini della CP_6 dichiarazione di successione, avente specificamente ad oggetto la stima del valore del patrimonio sociale della società (i.e. patrimonio netto economico) alla data della morte del socio per determinare il valore della quota da inserire nella successione (doc. 5). E tale relazione, come espressamente indicato dal professionista, si era basata ancora una volta su un criterio patrimoniale;
Contro
- che, in particolare, la voce di cui non sapeva rendere conto pari all'importo di € 97.120,30
(che abbassava notevolmente l'attivo a bilancio sociale) era stata fonte diretta di ingente danno per la società e per i soci. Tale importo infatti, non essendo riferibile ad una posta attiva del patrimonio sociale, doveva essere svalutata con conseguente imputazione a conto economico, impedendo tra l'altro la distribuzione di utili ai soci. Si precisava, inoltre, che qualora il “disbilancio” fosse Contro risultato già nel 2016, avrebbe potuto rivalersi sugli eredi del socio defunto, possibilità ormai persa;
- che, inoltre, erano risultati € 40.000 di pagamenti, reiterati e continui nel tempo, effettuati dalla società senza aver ricevuto/contabilizzato alcuna fattura, comportando così la corresponsione di maggiori imposte con conseguente danno che veniva presuntivamente quantificato in € 8.166,00
(danno da omessa contabilizzazione e quindi danno da indeducibilità dei predetti costi);
- che erano stati rilevati prelevamenti di circa € 50.000,00 dai conti della società ad opera del socio defunto , effettuati in modo sistematico, non riconducibili all'attività sociale ma CP_9 Contro verosimilmente destinati a scopi personali (doc. 7 estratti conto bancari;
rispetto ad essi era stato omesso qualsivoglia controllo da parte del Dott. che pur aveva accesso e obbligo di CP_2 verifica dei conti correnti,
- che, ancora, il Dott. aveva omesso di utilizzare il credito di imposta maturato per l'anno CP_2 2019 ammontante ad € 10.942,00 in quanto il dott. non aveva apposto, per negligenza, il CP_2 visto di conformità; ciò aveva comportato per la società una minore disponibilità di liquidità e conseguentemente la necessità di chiedere nuovi finanziamenti bancari, con oneri e costi di accesso ammontanti ad € 712,00 (doc. 9);
- che, infine, dall'esame contabile erano emersi danni da omessi versamenti fiscali per € 18.168,00 in quanto, per fatto riconducibile alla negligenza del Dott. , la società aveva omesso taluni CP_2 pagamenti fiscali di cartelle per complessivi € 32.295,33, in relazione alle quali, se comunicate tempestivamente, ci sarebbe stato diritto alla rottamazione (che avrebbe consentito una riduzione Contro dell'importo dovuto di € 14.127,33, come appreso da a seguito di verifica presso Equitalia);
- che il pregiudizio complessivo subito dalla società ammontava ad un importo non inferiore ad €
79.002,00 (Danni da indeducibilità di costi non contabilizzati per € 8.166,00; Danni da errate e omesse contabilizzazioni di movimentazioni patrimoniali per € 51.956,00; Danni da mancato utilizzo di crediti in compensazione per € 712,00; Danni da omessi versamenti fiscali per € 18.168,00), oltre al fatto che la stessa società non aveva potuto e non avrebbe potuto distribuire utili sulla sopravvenienza che incideva pesantemente sull'attivo sociale, con ciò rimanendo esposta anche a possibili azioni da parte dei soci;
- di aver del tutto inutilmente segnalato allo studio le anomalie e gli errori riscontrati, sia CP_2 direttamente che a mezzo di legale (doc.11 diffida).
Sulla scorta di tali allegazioni la ha chiesto di accertare la responsabilità professionale del CP_5 commercialista Dott. e del suo studio professionale ai sensi dell'art. 2236 c.c., per aver questo CP_2 omesso di verificare e gestire con la dovuta diligenza i movimenti patrimoniali, le cartelle esattoriali e i crediti d'imposta della società, e per l'effetto di condannarlo al risarcimento dei danni che ne erano derivati.
pagina 4 di 16 La società e il Dott. in proprio si sono Controparte_1 CP_2 costituiti in giudizio contestando integralmente le difese attoree poiché infondate in fatto e in diritto, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento in loro favore degli importi dovuti a titolo di compenso professionale (docc. 7-8-9 preavvisi di fattura).
Parte convenuta Dott. ha altresì formulato contestualmente istanza di chiamata in causa della CP_2 società al fine di essere manlevato da ogni pretesa attorea in forza della Controparte_7 polizza n. 159816571 a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile, nella denegata ipotesi di soccombenza.
In particolare, la società e il Dott. : Controparte_1 CP_2
- precisavano di non essere mai stati i contabili di in particolare, dall'anno della Controparte_5 Contr sua costituzione nel 2010 fino all'anno 2014, i era avvalsa della consulenza del Dott. CP_2 unitamente alla gestione contabile e lavoristica della società e successivamente, fino alla fine dell'anno 2019, dei servizi della sola seconda;
il Dott. aveva ricevuto come ultimo incarico CP_2 la redazione della perizia asseverata del dicembre 2019, mentre la società nel corso del 2020 era stata incaricata del disbrigo di alcune pratiche lavoristiche;
- in merito alla redazione della perizia del dicembre 2019, deducevano che era errato sostenerne l'inesattezza sulla base del mero raffronto della perizia valutativa con il bilancio di apertura al 01/01/2020, ossia confrontando la valutazione di un capitale (perizia estimativa) e la mera trasposizione di valori contabili (bilancio iniziale, peraltro redatto da un terzo sulla base di dati contabili forniti dalla stessa attrice), invero tra loro non sovrapponibili;
- tra l'altro, la contabilità ordinaria di una società di capitali (una S.r.l. come ) CP_5 comportava il necessario inserimento di valori che nella contabilità semplificata di una società di persone (una S.a.s. come 3) non erano considerati quali il saldo dei conti correnti, i crediti CP_6 verso i clienti, i debiti verso i fornitori, i debiti verso i dipendenti, i debiti verso l'erario, i debiti verso gli enti previdenziali, il valore delle rimanenze di merci e semilavorati etc. (docc. 3 - 4 e 5);
- inoltre, sussisteva una variazione temporale di ben cinque mesi – valutazione al 31 luglio 2019 e bilancio del 01 gennaio 2020 – tra la stima del valore della società di persone e la CP_6 CP_6 risultanza contabile della società di capitali ed in questo periodo potevano essersi Controparte_5 realizzati accadimenti di rilevanza contabile tali da renderla superata;
- in merito agli asseriti pagamenti ingiustificati per euro 40.000,00 (imputati al solo dott. ), CP_2 replicavano che né il Dott. né la avevano mai avuto accesso ai conti CP_2 Controparte_1 correnti bancari di e che, nel regime di contabilità semplificata delle società di CP_6 persone, non era compito di chi registrava le fatture verificare i pagamenti effettuati dalla società senza giustificazione contabile;
ne discendeva che i pagamenti effettuati dalla società senza la documentazione probatoria non potevano certo essere “contabilizzati” e, pertanto, nulla poteva essere preteso a titolo di asserito danno (in particolare la quantificazione presuntiva di Euro
8.166,00, di cui era del tutto incomprensibile il criterio di stima utilizzato);
- in merito ai prelevamenti ingiustificati dai conti correnti della società per € 50.000,00 effettuati dal defunto socio a scopi personali, osservavano che il controllo dell'operato del socio CP_9
era in capo agli altri soci e non in capo al commercialista (peraltro il socio , CP_9 Controparte_6 attuale legale rappresentante di era al corrente della condotta “anomala” del Controparte_5 socio , come dimostrato da una comunicazione del 2017, doc. 6); CP_9
- in merito all'asserito mancato utilizzo del credito imposta IVA, osservavano – fermo il fatto che i convenuti non erano mai stati contabili di e che dalla sua trasformazione in Controparte_5 società di capitali l'attrice si era avvalsa dell'assistenza di terzi - che il commercialista non aveva pagina 5 di 16 alcun obbligo di apporre il visto di conformità, che l'apposizione di tale visto doveva essere richiesta espressamente dal cliente e che, in ogni caso, non era provato né sostenibile il nesso tra l'eventuale mancata compensazione di un credito d'imposta e la necessità di accedere ad un finanziamento bancario;
- in merito ai presunti danni da omessi versamenti fiscali, deducevano che l'attrice non aveva fornito la prova del pagamento delle cartelle esattoriali (la cui esistenza era stata peraltro taciuta), né del diritto alla c.d. rottamazione di queste, né ancora della quantificazione dello sconto che avrebbe effettivamente ottenuto;
- di conseguenza sostenevano che era del tutto infondata e pretestuosa la quantificazione di un pregiudizio complessivo di € 79.002,00, non essendo provato alcun profilo di responsabilità professionale;
- in via riconvenzionale, chiedevano poi, in favore del Dott. il pagamento del CP_2 compenso per la redazione della perizia asseverata datata 11 dicembre 2019, pari ad Euro 1.903,20, comprensivo di ritenuta d'acconto (doc. 7); in favore della il pagamento del Controparte_1 compenso dovuto per la compilazione/trasmissione del modello Unico società di persone relativo all'anno d'imposta 2019 per un importo di Euro 1.464,00 e l'aggiornamento del libro unico del personale per un importo di Euro 36,60, per un importo complessivo di Euro 1.500,60 (docc. 8 e 9).
Si è poi costituita in giudizio la terza chiamata precisando: Controparte_10
- di essere totalmente estranea alla vicenda sostanziale, per inquadrare correttamente la quale si rendeva necessaria una precisa identificazione dell'attività svolta dalla e di quella CP_1 svolta dal Dott. ; CP_2
- di aver stipulato con il solo Dott. il contratto n. 159816571 a garanzia dell'attività CP_2 professionale svolta quale “singolo” commercialista in Santa Margherita Ligure;
- che il suddetto contratto prevedeva una franchigia di € 2.500,00, che restava sempre a carico del cliente, e una tassazione del premio a tenore del volume di affari (IVA) di € 25.000,00 (venticinquemila) annui;
inoltre, le perdite patrimoniali erano disciplinate dalla clausola integrativa alla scheda di polizza (il tutto allegato al fascicolo di parte);
- che, in particolare, nell'ipotesi in cui il volume degli affari fosse risultato superiore a quanto dichiarato, id est superiore ad € 25.000, l'indennizzo dovuto dalla Società doveva essere valutato e liquidato in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1898, dando evidente modifica al rischio, che, intuitivamente, risultava aggravato;
- che, infine, non poteva rientrare nella copertura assicurativa la responsabilità causalmente ricondotta all'appropriazione indebita perpetrata da un ex socio, unico legittimato passivo di qualsivoglia pretesa risarcitoria, né ciò che esulava strettamente dalla copertura assicurativa, prestata solo per danni conseguenti a negligenze del professionista incaricato.
2. Sulla natura del rapporto professionale insorto tra le parti e sull'azione di responsabilità svolta da parte attrice
Parte attrice non ha dedotto prove orali aventi ad oggetto la natura del rapporto professionale intercorso con le parti convenute, limitandosi a produrre un documento (che comproverebbe l'esistenza di un mandato professionale, doc. 13) recante firma del “Centro” ( , privo di firma del legale Controparte_1 rappresentante di e privo di data. CP_6 CP_6
Anche per inquadrare correttamente il rapporto contrattuale insorto è stato, quindi, dato ingresso a ctu tecnica sul seguente quesito:
pagina 6 di 16 “Esaminati gli atti, acquisita ogni documentazione depositata presso i pubblici uffici che sia indispensabile acquisire ai fini della risposta al quesito, dica il CTU:
1) Quali siano stati gli incarichi assunti e le incombenze di fatto curate ed eseguite dal Dott. e CP_2 dalla . per conto della società attrice nel periodo in contestazione;
Controparte_1 CP_1
2) se le prestazioni implicassero la soluzione di problemi di tecnici di speciale difficoltà
3) se sussistano le negligenze professionali indicate al punto I dell'atto di citazione avuto riguardo ai canoni di diligenza dovuta e richiesta dall'attività esercitata: in particolare, dica se siano stati commessi errori/omissioni/negligenze/in occasione della redazione, nel 2016, della valutazione del capitale economico della TECNO3 ai fini della dichiarazione di successione, avente specificamente ad oggetto la stima del valore patrimoniale della società alla data della morte del socio CP_9 per determinare il valore della quota da inserire nella successione (doc.5 fascicolo di parte attrice); nonché in occasione, nel 2019, della perizia “avente lo scopo di determinare il valore capitale dell'intero capitale sociale” (…) “al fine di trasformare la stessa in società di capitali” (doc.3 fascicolo parte attrice), tenuto conto delle censure evidenziate in atto di citazione e delle difese svolte in comparsa di costituzione;
4) se, rispetto ai pagamenti asseritamente “ingiustificati” di cui al punto II dell'atto di citazione, sussistesse in capo ai convenuti un onere di contabilizzazione tale da aver provocato, i quanto omessa, un danno da indeducibilità degli stessi;
5) se sussistesse in capo al dott. , sulla base dell'incarico concretamente assunto, desumibile CP_2 dalla documentazione prodotta, un onere di controllo su pagamenti asseritamente “non giustificati” di cui al punto III dell'atto di citazione e se la predetta omissione abbia provocato un concreto danno per la società attrice
6) se sia causalmente riferibile ed imputabile al dott il manctao utilizzo del credito d'imposta CP_2 IVA di cui al punto IV dell'atto di citazione e se la predetta omissione abia provocato un concreto danno per la società attrice
7) se si siano verificati e a chi siano imputabili danno da omessi versamenti fiscali di cui al punto V dell'atto di citazione;
8) verifichi conclusivamente, se siano concrete ed attuali (verificando altresì le cartelle di pagamento effettivamente pagate e l'eventuale sussistenza di benefici ancora fruibili) be se siano riconducibili
[... all'operato dei convenuti (avendo cura di distinguere le due posizioni – dott. e CP_2 CP_1 ai fini della riferibilità causale) le seguenti poste di danno (o le diverse Controparte_1 poste che il perito vorrà indicare). Danni da indeducibilità di costi non contabilizzati per € 8.166,00; danni da errate omesse contabilizzazioni di movimentazioni patrimoniali per € 51.956,00; Danni da mancato utilizzo dei crediti in compensazione per €712,00; Danni da omesso versamento fiscale per
€18.168,00
9) verifichi altresì se l'importo preteso dal dott. per la redazione della perizia del 2019 (pari CP_2 ad € 1.903,20, comprensivo di ritenuta d'acconto, doc. 7 fascicolo parte convenuta) sia conforme a tariffa;
al pari verifichi l'importo preteso da per la compilazione/trasmissione del Controparte_1 modello Unico società di persone relativo all'anno di imposta 2019 per un importo di Euro 1.464,00 e l'aggiornamento del libro unico del personale per un importo di Euro 36,60 per un importo totale di Euro 1.500,60 (docc. 8 e 9 fascicolo parti convenute) sia conforme a tariffa;
10) Dica, infine, sulla scorta delle denunce iva degli anni 2019 , 2020, 2021 di cui all'ordine di esibizione se il volume d'affari del dott. fosse superiore a quello dichiarato in polizza CP_2 (25.000,00) indicando, secondo la regola proporzionale di cui all'ultimo comma dell'art.1898 c.c. (“altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso”) l'ammontare dell'indennizzo dovuto da parte della Compagnia assicurativa”.
pagina 7 di 16 Quello che è stato possibile ricostruire, grazie alla consulenza tecnica licenziata in corso di causa, si ricava dalle fatture prodotte da parte attrice (doc. 6 fascicolo), dalle quali si evince che il dott. CP_2
ha tenuto la contabilità della fino al 31 dicembre 2013, mentre la società
[...] CP_6 [...] ha redatto le dichiarazioni per gli anni d'imposta dal Parte_4
2012 fino al 2019 e ha tenuto la contabilità dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2019 (il che dimostra che la lettera d'incarico riporta prestazioni – contabilità generale – non coerenti con l'attività effettivamente svolta, cfr. ctu pag. 13).
Tutte le fatture relative alla tenuta della contabilità e adempimenti annessi riportano la seguente dicitura: “parcellazione mensile relativa alla registrazione corrispettivi – fatture attive e passive – liquidazioni IVA – predisposizioni F24. Registrazioni contabili riscontro C/C bancario. Parcella comprensiva della stampa ritenute acconto professionisti copia f24 e della documentazione contabile – invio estratti conto. Periodo ..”.
Il dott. ha inoltre redatto: CP_2
▪ la perizia datata 10 ottobre 2017, volta a determinare il valore del patrimonio netto economico della società alla data di riferimento del 2 novembre 2016 all'unico scopo di CP_6 determinare il valore fiscale di valutazione della quota societaria detenuta dal de cuius CP_9
, deceduto il 2 novembre 2016;
[...]
▪ la perizia di valutazione del patrimonio netto della alla data del 31 luglio 2019, ai CP_6 sensi dell'art. 2434 c.c., necessaria per la trasformazione della medesima in società di capitali a responsabilità limitata.
Entrambe le perizie contabili sono state redatte con finalità valutative di tipo estimativo (la prima per la determinazione del valore di cessione delle quote e la seconda con la finalità di garantire il valore minimo del patrimonio netto della società nei confronti dei terzi).
Il ctu, tramite raffronto tra lo stato patrimoniale della risultante dalla perizia redatta in CP_6 data 2 novembre 2016 (morte del socio ), quello risultante nella successiva perizia datata 31 CP_9 luglio 2019 (valutazione ex art. 2434 c.c.) quello risultante dal bilancio di apertura del 1 luglio 2020, ha rilevato, con tutta evidenza, situazioni patrimoniali disomogenee, che presentano sbilanci che si possono ipoteticamente imputare ad attività e passività non rilevate in sede di ricostruzione dei patrimoni alle diverse date, quali ad esempio i crediti vs. soci, di debiti vs. l'INPS (non ci sono debiti al 31 luglio 2019), debiti verso i dipendenti, rimanenze ecc.
Quindi le relazioni risultano sotto alcuni aspetti contraddittorie sia per il metodo di determinazione dell'avviamento (diverso da quello suggerito dalla dottrina), sia per i valori dei patrimoni netti, che risultano disomogenei alle diverse date;
in particolare, le situazioni patrimoniali riportate presentano sbilanci ipoteticamente imputabili ad attività e passività non rilevate in sede di ricostruzione dei patrimoni alle diverse date, in spregio ai canoni di diligenza richiesti per la redazione delle predette perizie.
Il ctu non ha in ogni caso mancato di osservare che ai sensi dell'art. 2343 c.c. spetta agli amministratori effettuare un controllo sulla corretta determinazione del minimo patrimonio netto da parte del professionista incaricato, per cui era onere della società informare con la massima trasparenza il dott.
dell'esistenza e della consistenza di tutte le poste patrimoniali. Di tanto non vi è alcuna CP_2 prova.
pagina 8 di 16 Per quanto attiene, in particolare, alla perizia redatta in data 10 ottobre 2017, il CTU ha rilevato che:
▪ non ci sono documenti allegati alla perizia a supporto delle asserzioni del professionista;
▪ nella premessa a pagina 3, nel paragrafo 1.4. il suddetto professionista afferma che “la valutazione è stata effettuata sulla base dei seguenti documenti: bilanci d'esercizio, comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, predisposti per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012-2013-2014-2015 e situazione contabile alla data di riferimento”, mentre a pagina 4, paragrafo 2.2, afferma che l'azienda è in “contabilità semplificata”;
▪ al punto 1.5 “Ipotesi e limiti dell'incarico”, il professionista afferma: “l'incarico non prevede lo svolgimento di procedure sistematiche di controllo contabile;
i dati ottenuti sono stati oggetto di riscontro laddove questo è stato ritenuto necessario”;
▪ non riportata la compagine sociale, nè la quota detenuta dal socio deceduto pur essendo la perizia finalizzata alla quantificazione del valore delle quote ai fini fiscali;
▪ non è indicato il numero dei dipendenti;
▪ a pagina 12 attribuisce “all'avviamento un valore prudenziale intorno al 60 % del fatturato medio degli ultimi quattro anni”, prescindendo dai criteri dettati dalla dottrina e dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili per la quantificazione dell'avviamento, a favore di un criterio commerciale che mal si addice a una valutazione di tipo professionale, conseguentemente, il CTU, non condivide nè il metodo e neppure la quantificazione del valore dell'avviamento a cui è pervenuto;
▪ il patrimonio netto della società alla data 2/11/2016, determinato dal consulente, risulta negativo per euro 164.111,22 (All. 6), ma nel contempo, e paradossalmente, è stato attribuito un valore all'avviamento per euro 140.000,00 a una società teoricamente priva del requisito della continuità aziendale;
▪ dalla relazione non emerge alcuna attività (lettere, email, ecc) volta a comprendere la motivazione dell'esistenza del patrimonio netto negativo;
▪ la mancanza della documentazione agli atti, non ha consentito al CTU di esprimere un giudizio positivo sui risultati a cui è giunto il perito.
Per quanto attiene alla perizia redatta in data 11 dicembre 2019, ai fini della trasformazione societaria nella forma di società di capitali della ai sensi degli art. 2343 e 2498 del C.C., il CTU ha CP_6 rilevato che:
▪ è una valutazione a tutela dei soci e dei creditori volta ad attestare il patrimonio netto minimo esistente all'atto della trasformazione societaria e pertanto deve essere redatta dal professionista con la massima diligenza del buon padre di famiglia;
▪ non ci sono documenti allegati alla perizia a supporto delle asserzioni del professionista;
▪ nella documentazione agli atti sono presenti alcune email nelle quali la società comunica, sommariamente, i componenti positivi e negativi dello stato patrimoniale senza allegare alcun documento probatorio (conto economico, schede contabili, fatture, estratti conto, ecc);
▪ non sono indicati i criteri attraverso i quali è stata ricostruita la situazione patrimoniale della società alla data del 31 luglio 2019;
▪ non è specificato il regime contabile della società nei periodi d'imposta antecendenti alla trasformazione;
▪ a pagina 13 nell'elencare gli utili maturati nei diversi esercizi, il professionista, afferma l'esistenza di “bilanci esaminati, .... situazione economica finanziaria”, quando è appurato che la società era in regime di contabilità semplificata e quindi non teneva la contabilità ordinaria e non redigeva il bilancio;
• a pagina 8 riporta come “patrimonio netto rettificato” euro 79.220,60 che in realtà non è altro che l'utile (differenza tra poste attive e passive), mentre a pagina 13
pagina 9 di 16 l'utile dell'anno 2019 viene quantificato in via provvisoria in euro 174.486,00 senza fornire alcuna informazione su come sia stato determinato il suddetto valore;
▪ la quantificazione del patrimonio netto in euro 155.000,00 risultante a pagina 15 della relazione non risulta corretta in quanto viene sommato l'avviamento pari ad euro 80.000,00 alla voce di cui al punto precedente tralasciando il capitale sociale pari ad euro 15.000,00. Pertanto il patrimonio netto minimo al 31 luglio 2019, a parere dello scrivente, sarebbe stato non inferiore ad euro 165.000,00.
▪ non è indicato il numero dei dipendenti e la loro stratigrafia.
Per le considerazioni sopra esposte, il CTU, ha ritenuto che entrambe le perizie, anche in considerazione del tempo intercorso tra la loro esecuzione e l'apertura dei conti, non possono essere utilizzate per la ricostruzione del bilancio di apertura nel passaggio in continuità dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, ma possono avere solo una valenza indicativa.
Questo con riguardo alle censure di cui al punto I dell'atto di citazione.
Con riferimento alla questione “pagamenti ingiustificati” di cui al punto II dell'atto di citazione, risultanti dall'estratto conto bancario prodotto agli atti, il ctu ha chiarito che sono relativi a spese per ristoranti, bar, acquisti presso supermercati, ecc, per i quali non è possibile capire se siano o meno inerenti all'attività d'impresa (spese di rappresentanza o acquisti per l'azienda ecc), e se le fatture siano state registrate o meno, a causa della mancata produzione della documentazione a supporto (registri contabili, fatture attive e passive, scontrini, estratti conto completi, prima nota, schede contabili ecc.).
Il CTU ha solo potuto rilevare che alcuni addebiti per un valore di euro 1.050,00 sono da imputarsi obiettivamente a prelevamenti soci in quanto riferiti ad acquisti per esigenze personali (cure dimagranti ecc) (All. 8).
Analogamente per i “prelevamenti” oggetto di contestazione di cui al punto III dell'atto di citazione, risultanti dall'estratto conto bancario, la mancata adozione della contabilità ordinaria da parte della società, non ha consentito al CTU di effettuare un'indagine appropriata volta ad appurare se il denaro prelevato sia stato immesso nella cassa sociale per effettuare pagamenti correnti oppure se sia stato prelevato dai soci.
In particolare il ctu ha correttamente osservato che l'oggetto dell'incarico conferito a e CP_2 alla desumibile dalla documentazione agli atti, era la tenuta della contabilità semplificata CP_1
e il riscontro tra registrazioni contabili e conto corrente bancario. Dunque, era in capo al dott. CP_2 l'onere di controllare gli estratti conto e verificare l'eventuale presenza di incassi o pagamenti riconducibili a fatture non presenti nei registri contabili;
la conseguente omessa contabilizzazione, se effettivamente esistente, avrebbe potuto determinare un danno concreto a parte attrice, sebbene quest'ultima fosse tenuta a fornire al proprio consulente una “prima nota” recante l'indicazione di tutti i documenti contabili da registrare.
Tuttavia, data la mancanza della documentazione necessaria in atti, non è stato in ogni caso possibile affermare che parte attrice abbia effettivamente subito un danno per la mancata contabilizzazione dei predetti movimenti contabili non giustificati.
Ciò vale sia per i pagamenti effettuati dalla società (€ 40.000), sia per i non giustificati prelevamenti dai conti societari ad opera del socio defunto (circa € 50.000). CP_9
pagina 10 di 16 Con riferimento poi alla questione “credito d'Iva” (punto IV dell'atto di citazione), il ctu ha chiarito che dalla dichiarazione dei redditi SP/2020 per l'anno d'imposta 2019 della Controparte_5 acquisita dall'Agenzia delle Entrate in data 13 settembre 2023 (All. 7), risulta che la società è stata in contabilità semplificata fino alla data della trasformazione in società di capitali (“Il regime di contabilità semplificata si differenza da quello ordinario in quanto nel primo il contribuente è tenuto a registrare, sul registro IVA vendite e/o acquisti, le fatture emesse e quelle ricevute nonchè i costi fuori ambito IVA, quali le assicurazioni, gli affitti non soggetti ad iva, i bolli pagati, gli interessi attivi e passivi ecc., mentre nella contabilità ordinaria vengono rilevate, in partita doppia e con la massima precisione, anche tutte le movimentazioni finanziarie e quindi le entrate e le uscite risultanti dagli estratti conto. La differenza sostanziale è che nel primo caso la contabilità consente di redigere solo la
“situazione economica” da cui risultano i ricavi e costi dell'anno di riferimento e l'utile dell'esercizio, mentre nella contabilità ordinaria l'esito finale consente di avere un bilancio composto da uno “stato patrimoniale”, dal quale è possibile estrarre importanti informazioni sulla composizione del patrimonio, quali l'attivo in termini immobilizzazioni, i crediti, le disponibilità liquide, le rimanenze, ecc. e il passivo in termini capitale investito, riserve, fondi di ammortamento, debiti verso fornitori/erario/terzi, ecc, e un “conto economico” che fornisce informazioni analitiche sulla composizione dei ricavi e dei costi. Tutte le entrate/uscite risultanti dal libro giornale corrispondono a quelle risultanti dagli estratti conto bancari e/o postali/cassa sociale e conseguentemente l'organo amministrativo/professionista ha la possibilità di rendersi conto di eventuali mancanze di documenti contabili. Nella contabilità semplificata invece risulta molto complessa e laboriosa la verifica che tutte le entrate e le uscite di conto corrente corrispondano alle fatture attive e passive contabilizzate”).
Il ctu, avuto specifico riguardo alla questione connessa del visto di conformità, la cui apposizione nella dichiarazione IVA avrebbe consentito a parte attrice di compensare in via orizzontale tutto il credito
IVA e quindi in misura maggiore di euro 5.000,00, il CTU, ha rilevato quanto segue:
▪ il professionista incaricato, prima di apporlo, deve effettuare controlli contabili e sui dichiarativi fiscali volti ad accertare l'esistenza del credito vantato dalla società nei confronti dell'Erario;
▪ nella prassi, è richiesto un mandato specifico e un compenso adeguato al rischio subito e quindi un accordo preventivo con il cliente. Dalla notula nr. 1409/00 del 28/07/2020 (All. 8 produzione parte convenuta) risulta che la società Parte_5 ha redatto la dichiarazione dei redditi/2020 per l'anno 2019 e la dichiarazione IVA/2020 per l'anno d'imposta 2019 e relativi adempimenti connessi, mentre dalla documentazione agli atti (Vedi anche allegato 8 di parte attrice, dichiarazione IVA/2020, pag. 2, impegno alla trasmissione telematica) risulta che le stesse sono state presentate da (All. 8-9- CP_2
11-12).
La quantificazione del danno ipotetico patito da parte attrice e corrispondente ai maggiori interessi pagati da parte attrice per la mancata apposizione del visto andrebbe conteggiato, secondo il ctu, sull'importo di euro 5.940,00, pari alla differenza tra credito IVA compensabile senza visto e quello compensabile con visto (euro 10.940,00 -. 5000,00) ed ammonterebbe a circa euro 292,38, utilizzando per il calcolo il tasso applicato al contratto di finanziamento prodotto da parte attrice (All. 14).
Ma è un danno ipotetico appunto, perché non vi è alcuna prova di un mandato specifico conferito in tal senso. Il CTU non ha infatti rinvenuto, nei documenti agli atti, uno specifico mandato per l'apposizione del visto di conformità, e per contro non ha trovato alcuna comunicazione del dott. che segnali CP_2 la necessità di apporlo;
neppure è stato dimostrato l'utilizzo del finanziamento per coprire la mancanza pagina 11 di 16 di liquidità a seguito dell'omesso visto di conformità. Dunque, non è possibile affermare se la predetta omissione abbia provocato un concreto danno per la società attrice
Infine, quanto al danno per la mancata adesione alla “rottamazione quater” in conseguenza degli omessi versamenti fiscali di cui al punto V dell'atto di citazione (che ammonterebbe ad euro 18.168,00), il ctu – oltre a puntualizzare il fatto che parte attrice non aveva fornito alcun chiarimento circa il metodo adottato per la quantificazione del danno- ha spiegato che l'adesione alla rottamazione, nella prassi, viene richiesta dal cliente, ampiamente informato dell'esistenza della possibilità di sanare omessi versamenti da parte dei media, ed è pertanto un incarico specifico;
eticamente, il professionista, dovrebbe informare il cliente dell'opportunità fiscale anche tramite una semplice circolare.
Da osservare che, agli atti di causa, non erano neppure prodotte neppure le cartelle in originale (vi è solo un estratto di ruolo - allegato 10 parte attrice) e neppure le quietanze di versamento.
Il CTU, al fine di verificare se parte attrice aveva aderito alla rottamazione degli omessi versamenti di cui al punto V dell'atto di citazione, con riferimento alle cartelle risultanti dall'allegato 10 di parte attrice, ha chiesto all' gli estratti di ruolo intestati alla Controparte_11 Parte_1 aggiornati al 13 settembre 2023 (All. 7) dai quali emerge che parte attrice ha ususfruito della definizione agevolata (rottamazione) e conseguentemente ha pagato solo le imposte dovute al netto delle sanzioni e delle spese accessorie. (“Per ciò che concerne, invece, gli omessi versamenti fiscali di cartelle esattoriali, la ha aderito alla definizione agevolata e pertanto non ha subito Parte_1 il danno preteso”).
In conclusione, scrive il ctu, la mancanza e/o incompletezza della documentazione non consente di verificare l'esistenza delle voci di danno evidenziate in atto di citazione (indeducibilità di costi non contabilizzati, errate e omesse contabilizzazioni di movimentazioni patrimoniali, mancato utilizzo di crediti in compensazione, omessi versamenti fiscali), né tanto meno se siano effettivamente imputabili a parte convenuta per omissioni ed errori nell'adempimento del mandato.
Il ctu ha concluso affermando di non essere in grado di rispondere al quesito per la mancanza e incompletezza della documentazione che non ha consentito di verificare l'esistenza del danno e l'imputabilità dello stesso a parte convenuta.
Rispetto ai poteri di acquisizione di documentazione non prodotta da parte del ctu, su cui parte attrice insiste anche negli scritti conclusivi, si richiama integralmente il contenuto della propria ordinanza 13.02.2024 (richiamato, rispetto ai poteri di acquisizione del ctu di documenti non prodotti, il contenuto della recente pronuncia della Cassazione civile n. 5370/2023 che prende a sua volta le mosse dalla precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 3086/2022: “Parimenti infondata è la doglianza incentrata sul potere, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di acquisire documentazione
― nella specie: estratti conto ― a seguito del maturarsi delle preclusioni istruttorie (all'epoca marcate dall'art. 184 c.p.c.). Nella causa proposta dal correntista per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dalla nel corso del rapporto di conto corrente gli estratti conto CP_12 documentano fatti principali, costitutivi della pretesa azionata (i pagamenti indebiti e, di conseguenza, quanto riscosso senza titolo dalla banca): essi infatti danno ragione dell'andamento del rapporto ed evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme che non andavano addebitate al cliente (per tutte: Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). Ora, la recente Cass. Sez. U. 1 febbraio 2022, n. 3086 ha distinto i poteri di acquisizione del c.t.u.: avendo cioè riguardo, rispettivamente, al quadro delle attività definite, in termini generali, dall'art. 194 c.p.c. e alla
pagina 12 di 16 specificità dell'esame contabile di cui all'art. 198 c.p.c.. Ha affermato, al riguardo, che, sul piano generale (quindi in ogni consulenza tecnica), il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili
d'ufficio; ha precisato, poi, che in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, Corte di Cassazione - copia non ufficiale Sez. I –
RG 29227/2018 camera di consiglio 20.12.2022 7 anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (sent. cit., punto 41). La detta pronuncia non ha tuttavia obliterato il dato del «previo consenso delle parti» che il comma 2 dell'art. 198 cit. fa assurgere a presupposto condizionante l'acquisizione dei detti documenti da parte del consulente contabile. E' significativo, al riguardo, quanto argomentato dalle Sezioni Unite per dar ragione dei più ampi poteri ― comprensivi dell'apprensione di scritti che comprovano fatti principali ― di cui dispone l'esperto nell'ipotesi della consulenza che implichi la necessità dell'esame di documenti e di registri contabili. Ha osservato al riguardo la Corte: «[V]a da sé che se, come si crede dall'interpretazione corrente, nell'esegesi dell'art.
198 c.p.c., comma 2, si reputa che i documenti non prodotti esaminabili e, se del caso, utilizzabili dal consulente, previo consenso delle parti, siano i documenti a comprova dei fatti accessori, la norma smarrisce ogni connotato di originalità e diviene un'inutile doppione delle attività che il consulente è ordinariamente abilitato, in ragione del mandato ricevuto, a svolgere senza bisogno del consenso delle parti. L'assunto, sostanzialmente abrogante, a cui conduce questa interpretazione nel dire, in pratica, che il consulente contabile può fare le stesse cose che può fare un qualsiasi consulente non contabile, si colora poi di un ulteriore effetto che ne evidenzia gli esiti paradossali, dato che, postulando la previa acquisizione del consenso delle parti, il compito del consulente contabile che intenda estendere il raggio delle proprie investigazioni anche ai fatti accessori viene ad essere gravato di un onere formale (il consenso delle parti), al cui rispetto egli non è di norma tenuto, il che in un campo, in cui per la complessità delle questioni tecniche da affrontare, dovrebbe essere consentita al consulente una più ampia libertà di giudizio e quindi Corte di Cassazione - copia non ufficiale Sez. I – RG 29227/2018 camera di consiglio 20.12.2022 8 una più ampia libertà di indagine, svilisce in modo irreparabile le finalità che la norma si propone di perseguire» (Cass. Sez. U. 1 febbraio 2022, n. 3086, cit., punto 31). Come è agevole cogliere, le Sezioni Unite non considerano affatto superflua l'acquisizione del consenso delle parti quanto all'utilizzo, da parte del c.t.u., dei documenti, non precedentemente prodotti, comprovanti fatti principali, ma anzi ne enfatizzano la previsione, dando conto di come quel consenso sarebbe privo di fondamento giustificativo, sul piano logico, se l'esperto, nel corso dell'esame di cui all'art. 198 c.p.c., potesse ricevere dalle parti i soli documenti comprovanti fatti accessori (che possono sempre riceversi ex art. 194). In tal modo, il consenso delle parti, nell'impianto motivazionale della sentenza, concorre a definire i contorni di un disegno legislativo che assegna all'art. 198 c.p.c. una sua precisa specialità: ed è quasi superfluo aggiungere che da tale consenso le Sezioni Unite non potevano certamente prescindere, dal momento che nessuna operazione interpretativa avrebbe permesso di manipolare il testo normativo amputandolo di un elemento che ne costituisce parte integrante. In definitiva, le Sezioni Unite hanno individuato, bensì, una specialità nella disposizione di cui all'art. 198: ma ciò sul piano dell'acquisizione della prova dei fatti principali che non sono oggetto di allegazione (per cui cfr. pure, da ultimo, Cass. 24 novembre 2022, n. 34600), senza con ciò ammettere l'apprensione di documenti in assenza del consenso di cui si è detto. Tanto
pagina 13 di 16 detto, l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che valorizza la tardività dell'acquisizione (da parte del c.t.u.) degli estratti conto non prodotti dalle parti entro il termine di cui all'art. 184 c.p.c., non è efficacemente censurata. Con riferimento ai documenti probatori di fatti principali, la barriera preclusiva posta dal legislatore non è valicabile, nel corso della consulenza contabile, se non in presenza del previo consenso delle parti: si è visto, infatti, che tale consenso ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza”).
3. Sulla domanda riconvenzionale svolta dalle parti convenute
Il dott. ha chiesto il pagamento di € 1.903,20 per la redazione della perizia del 2019; la CP_2 [...] ha chiesto il pagamento di € 1.500,60 (di cui euro 1.464,00 per il Modello Unico società CP_1 di persone relativo all'anno di imposta 2019 ed euro 36,50 per l'aggiornamento del libro unico personale).
Parte attrice ha contestato, in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, la debenza delle somme a fronte dell'errata esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico di consulenza ex art. 1460 c.c
Con riferimento al compenso dovuto in favore della per € 1.500,60 (di cui euro Controparte_1 1.464,00 per il Modello Unico società di persone relativo all'anno di imposta 2019 ed euro 36,50 per l'aggiornamento del libro unico personale) nulla quaestio perché, per tali attività non è stato registrato alcun inadempimento, ed il ctu ha ritenuto il compenso preteso in linea a quello previsto dalle tariffe dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro.
Con riferimento alle incongruenze che il ctu ha evidenziato, invece, nella redazione della perizia 11 dicembre 2019 del dott. (“il ctu ritiene che non siano stati adottati i canoni di diligenza CP_2 richiesti per la redazione delle perizie”), esse non possono, in ogni caso, sorreggere l'eccezione di inadempimento perché la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che non è solo l'inadempimento e la violazione degli obblighi di diligenza a giustificare il rifiuto di adempiere ma solo l'inadempimento e la violazione che abbia in concreto inciso sugli interessi del cliente e che non faccia quindi apparire l'eccezione contraria a buona fede (Cassazione civile sez. II, 21/03/2023, n. 8058; Cass. 1214/2017; Cass. 14759/2016; Cass. 8014/2012; Cass. 2257/2007 e Cassazione civile sez. II,
31/05/2018, n. 13880).
L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è, infatti, soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte.
Ciò precisato, il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede [solo] nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità (Cass. civ., Sez. II, Sent. del 28/12/2023, n. 36295).
pagina 14 di 16 Tali condizioni non si ritiene possano sussistere nel caso di specie, visto che parte attrice ha comunque usufruito e beneficiato della prestazione dei convenuti, tanto più che, rispetto ai criteri di stima della relazione del 2019, esistevano, in capo agli amministratori, specifici poteri di controllo sulla corretta determinazione del patrimonio netto ex art. 2343 c.c., e considerato altresì che parte attrice ha provveduto a pagare alla nel mese di novembre 2020 un preavviso successivo a quelli Controparte_1 rimasti insoluti.
4. Sulla domanda di manleva
La domanda, e le relative eccezioni svolte dalla compagnia assicurativa, restano assorbite dal rigetto della domanda di accertamento della responsabilità delle parti convenute.
3. Le spese di lite
Le spese di lite sostenute da parte convenuta sia per resistere all'azione di parte attrice che per coltivare la domanda riconvenzionale (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 importi medi per ciascuna fase) meritano di essere poste integralmente a carico di parte attrice per soccombenza, ivi inclusi gli onorari di ctu, dott. già liquidati con Persona_1 provvedimento del 15 gennaio 2024; non risultano invece depositati in atti spese di ctp.
Le spese di lite sostenute dalla terza chiamata vano parimenti poste a carico di parte attrice che le ha provocate (Cassazione civile n. 6144/2024) e liquidate secondo identico scaglione ma ai minimi tariffari, in considerazione del concreto impegno difensivo profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree in ordine ai fatti per cui è causa;
- in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dal Dott. , dichiara CP_2 tenuta e condanna già al pagamento in Controparte_5 Controparte_6 favore del Dott. dell'importo di Euro 1.903,20, oltre interessi legali dalla domanda CP_2 al saldo, a titolo di compenso per la redazione della perizia asseverata del 11 dicembre 2019;
- in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale da Controparte_1
dichiara tenuta e condanna già
[...] Controparte_5 Controparte_6 al pagamento in favore di dell'importo di Euro
[...] Controparte_1
1.500,60, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale compenso per la compilazione del modello Unico società di persone relativo all'anno d'imposta 2019 e l'aggiornamento del libro unico del personale;
- dichiara assorbita la domanda di manleva e le eccezioni formulate da per Controparte_3 resistere alla domanda di manleva;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rifondere alle parti convenute
[...]
dott. , in solido tra loro, le spese di Controparte_1 CP_2
pagina 15 di 16 lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, CP_3 che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU.
Genova, 02.04.2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7065/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 Parte_2
( ), con sede in Corso XXV Aprile n.269, 16130 Cogorno (Genova), CF e P. IVA C.F._1
, rappresentata e difesa in forza di procura allegata in calce all'atto di citazione dall'Avv. P.IVA_1
Raffaella Medicina ( ) presso il cui studio in Genova Via alla Porta degli Archi CodiceFiscale_2
1/8 ha eletto domicilio
ATTRICE contro
P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante, Dott. , con sede legale in Santa Margherita Ligure (GE), Via Controparte_1
Maragliano 24/7
nonché contro
( ), in proprio, nato a [...] Controparte_2 C.F._3
(GE), il 01 settembre 1947, con Studio ivi, in Via Maragliano 20,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Roberto Atzori ( del Foro di Genova – il quale ai sensi di legge, C.F._4 dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 010.4072766 o all'indirizzo p.e.c.
– ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del suindicato Email_1 difensore sito in Genova, Via Fieschi 20/1°
CONVENUTI
nonché contro
(P.IVA n. ), in persona del suo procuratore ad negotia Dott. Controparte_3 P.IVA_3
corrente in Bologna, difesa e rappresentata dall'Avv. Ugo Carassale Controparte_4
pagina 1 di 16 ( – fax n. 010/541994 – PEC: ove indica C.F._5 Email_2 voler ricevere le comunicazioni e le notifiche) per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e con Studio in Genova, Via Macaggi, 21/5
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza domanda ed eccezione delle convenute e della Compagnia UnipolSai:
- accertare l'inadempimento contrattuale del Dott. e/o dello CP_2 [...] nell'esecuzione del mandato professionale nei confronti di Parte_3 [...] e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento a favore di Parte_1 Parte_1 della somma di Euro 79.000,00 a titolo di risarcimento danni ovvero della maggiore o minor somma eventualmente determinata ad esito di istruttoria in corso di causa, anche in via equitativa, in aggiunta ad interessi e rivalutazione monetaria;
- rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalle convenute in quanto infondata in fatto e in diritto.
- Con ogni più ampia riserva di legge.
- In via istruttoria si reitera l'istanza di integrazione della CTU espletata per le ragioni esposte nelle note a verbale del 23.11.2023 e del 13.2.2024.
- Vinte le spese”.
Per parte convenuta:
“Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- nel merito: rigettare le domande tutte, comprese quelle risarcitorie, formulate da Controparte_5 infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa dell'atto di comparsa costituzione e risposta;
- in via riconvenzionale, accertata la debenza, condannare già Controparte_5 [...]
al pagamento in favore del Dott. dell'importo di Euro 1.903,20, Controparte_6 CP_2 oltre interessi legali, a titolo di compenso per la redazione della perizia asseverata del 11 dicembre
2019;
- in via riconvenzionale, accertata la debenza, condannare già Controparte_5 [...]
al pagamento in favore di Controparte_6 Controparte_1 dell'importo di Euro 1.500,60, oltre interessi legali, quale compenso per la compilazione del modello Unico società di persone relativo all'anno d'imposta 2019 e l'aggiornamento del libro unico del personale;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, dichiarare la chiamata in causa in persona del legale rappresentante Controparte_7
p.t., tenuta a manlevare il Dott. da ogni pretesa di condannandola a CP_2 Controparte_5 rifondere al convenuto quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attrice;
- con vittoria di spese, compensi professionali, ivi comprese le spese di C.T.U., C.T.P., imposta di registro ed ogni eventuale ulteriore connessa, con sentenza esecutiva come per legge”.
pagina 2 di 16 Per parte terza chiamata:
“contestate integralmente la domanda diretta risarcitoria e la domanda di garanzia, si chiede che il Tribunale respinga ogni e qualsiasi domanda proposta da contro il Dott. Parte_1 CP_2
e, quindi, dichiari assorbita ogni questione di garanzia;
assolva, comunque, la da ogni infondata avversaria domanda, respingendola CP_8 integralmente.
Ferme occorrendo la questione sulla regolazione del premio, che non deve ritenersi abbandonata, ma sulla quale solo allo stato non si prende specifica posizione, attesa la decisione del Giudice di fissare le conclusioni, pur confermando la richiesta istruttoria.
Ferme, comunque, le domande istruttorie e di merito su tale punto. Vinte le spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti
Contro anche solo ) ha introdotto il presente procedimento esponendo: Parte_1
- di essere una società avente ad oggetto la progettazione, l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione di impianti per unità navali, ivi incluse le relative operazioni di carattere finanziario e commerciale;
- che sin dall'atto della sua costituzione in data 27/10/2010, con la denominazione di
[...]
e successivamente di (doc. 2 Controparte_9 Controparte_6 visura società), si era appoggiata al Dott. , unitamente al suo studio di appartenenza, CP_2 per la completa consulenza contabile e lavoristica;
- che in data 11/12/2019 il Dott. in qualità di consulente della società, aveva CP_2 provveduto a far asseverare una perizia “avente lo scopo di determinare il valore del capitale dell'intero patrimonio sociale della società” (…) “al fine di trasformare la stessa in società di capitali” (doc. 3 perizia);
- che il capitale sociale al momento della valutazione era di € 15.000 interamente versato alla data dell'11/12/2019 e che nella perizia, redatta sulla base del c.d. “criterio misto” patrimoniale- reddituale, il patrimonio netto della società veniva indicato come “non inferiore ad € 155.000”;
- che il citato “criterio misto” patrimoniale-reddituale - che esprime il valore di un'azienda in funzionamento, valorizzando contestualmente la sua componente patrimoniale e la sua capacità di reddito - presupponeva un'attenta valutazione del patrimonio dell'impresa intesa quale insieme di beni economici a disposizione del soggetto aziendale in un dato momento, tenuto conto anche degli obblighi verso i terzi, e quindi una corretta e veritiera esposizione di attività e passività, ma di tali elementi non era stato tenuto conto nella predetta relazione;
- che, infatti, effettuato il passaggio a s.r.l. e quindi alla contabilità ordinaria (regime contabile obbligatorio per le s.r.l.), al bilancio di apertura al 01/01/2020, redatto con il supporto del Dott.
, era risultata una differenza tra il valore delle attività contabili e quello delle passività CP_2 contabili, rispetto ai dati della perizia, di € 97.120,03, non giustificata e non riconducibile ad alcuna voce né fiscale né contabile (doc. 4 bilancio di apertura). Risultava cioè un'attività di circa €
100.000 in realtà non esistente che rivelava l'erroneità della perizia pur redatta solo pochi mesi prima dal Dott. , secondo il metodo patrimoniale;
CP_2
- la negligenza del Dott. era tanto più grave e palese se si considerava che, non solo il dott. CP_2 Contro
aveva la gestione di tutta la contabilità/fiscalità della ma che già nel 2016 il Dott. CP_2
, occupandosi personalmente della relazione di stima patrimoniale dell'azienda ai fini della CP_2
pagina 3 di 16 dichiarazione di successione del socio defunto , aveva omesso di svolgere una CP_9 completa e attenta verifica delle “attività” e delle “passività”;
- che, infatti, a seguito della morte del socio il 2.11. 2016 il dott. si era CP_9 CP_2 occupato di redigere la valutazione del capitale economico della 3 ai fini della CP_6 dichiarazione di successione, avente specificamente ad oggetto la stima del valore del patrimonio sociale della società (i.e. patrimonio netto economico) alla data della morte del socio per determinare il valore della quota da inserire nella successione (doc. 5). E tale relazione, come espressamente indicato dal professionista, si era basata ancora una volta su un criterio patrimoniale;
Contro
- che, in particolare, la voce di cui non sapeva rendere conto pari all'importo di € 97.120,30
(che abbassava notevolmente l'attivo a bilancio sociale) era stata fonte diretta di ingente danno per la società e per i soci. Tale importo infatti, non essendo riferibile ad una posta attiva del patrimonio sociale, doveva essere svalutata con conseguente imputazione a conto economico, impedendo tra l'altro la distribuzione di utili ai soci. Si precisava, inoltre, che qualora il “disbilancio” fosse Contro risultato già nel 2016, avrebbe potuto rivalersi sugli eredi del socio defunto, possibilità ormai persa;
- che, inoltre, erano risultati € 40.000 di pagamenti, reiterati e continui nel tempo, effettuati dalla società senza aver ricevuto/contabilizzato alcuna fattura, comportando così la corresponsione di maggiori imposte con conseguente danno che veniva presuntivamente quantificato in € 8.166,00
(danno da omessa contabilizzazione e quindi danno da indeducibilità dei predetti costi);
- che erano stati rilevati prelevamenti di circa € 50.000,00 dai conti della società ad opera del socio defunto , effettuati in modo sistematico, non riconducibili all'attività sociale ma CP_9 Contro verosimilmente destinati a scopi personali (doc. 7 estratti conto bancari;
rispetto ad essi era stato omesso qualsivoglia controllo da parte del Dott. che pur aveva accesso e obbligo di CP_2 verifica dei conti correnti,
- che, ancora, il Dott. aveva omesso di utilizzare il credito di imposta maturato per l'anno CP_2 2019 ammontante ad € 10.942,00 in quanto il dott. non aveva apposto, per negligenza, il CP_2 visto di conformità; ciò aveva comportato per la società una minore disponibilità di liquidità e conseguentemente la necessità di chiedere nuovi finanziamenti bancari, con oneri e costi di accesso ammontanti ad € 712,00 (doc. 9);
- che, infine, dall'esame contabile erano emersi danni da omessi versamenti fiscali per € 18.168,00 in quanto, per fatto riconducibile alla negligenza del Dott. , la società aveva omesso taluni CP_2 pagamenti fiscali di cartelle per complessivi € 32.295,33, in relazione alle quali, se comunicate tempestivamente, ci sarebbe stato diritto alla rottamazione (che avrebbe consentito una riduzione Contro dell'importo dovuto di € 14.127,33, come appreso da a seguito di verifica presso Equitalia);
- che il pregiudizio complessivo subito dalla società ammontava ad un importo non inferiore ad €
79.002,00 (Danni da indeducibilità di costi non contabilizzati per € 8.166,00; Danni da errate e omesse contabilizzazioni di movimentazioni patrimoniali per € 51.956,00; Danni da mancato utilizzo di crediti in compensazione per € 712,00; Danni da omessi versamenti fiscali per € 18.168,00), oltre al fatto che la stessa società non aveva potuto e non avrebbe potuto distribuire utili sulla sopravvenienza che incideva pesantemente sull'attivo sociale, con ciò rimanendo esposta anche a possibili azioni da parte dei soci;
- di aver del tutto inutilmente segnalato allo studio le anomalie e gli errori riscontrati, sia CP_2 direttamente che a mezzo di legale (doc.11 diffida).
Sulla scorta di tali allegazioni la ha chiesto di accertare la responsabilità professionale del CP_5 commercialista Dott. e del suo studio professionale ai sensi dell'art. 2236 c.c., per aver questo CP_2 omesso di verificare e gestire con la dovuta diligenza i movimenti patrimoniali, le cartelle esattoriali e i crediti d'imposta della società, e per l'effetto di condannarlo al risarcimento dei danni che ne erano derivati.
pagina 4 di 16 La società e il Dott. in proprio si sono Controparte_1 CP_2 costituiti in giudizio contestando integralmente le difese attoree poiché infondate in fatto e in diritto, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento in loro favore degli importi dovuti a titolo di compenso professionale (docc. 7-8-9 preavvisi di fattura).
Parte convenuta Dott. ha altresì formulato contestualmente istanza di chiamata in causa della CP_2 società al fine di essere manlevato da ogni pretesa attorea in forza della Controparte_7 polizza n. 159816571 a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile, nella denegata ipotesi di soccombenza.
In particolare, la società e il Dott. : Controparte_1 CP_2
- precisavano di non essere mai stati i contabili di in particolare, dall'anno della Controparte_5 Contr sua costituzione nel 2010 fino all'anno 2014, i era avvalsa della consulenza del Dott. CP_2 unitamente alla gestione contabile e lavoristica della società e successivamente, fino alla fine dell'anno 2019, dei servizi della sola seconda;
il Dott. aveva ricevuto come ultimo incarico CP_2 la redazione della perizia asseverata del dicembre 2019, mentre la società nel corso del 2020 era stata incaricata del disbrigo di alcune pratiche lavoristiche;
- in merito alla redazione della perizia del dicembre 2019, deducevano che era errato sostenerne l'inesattezza sulla base del mero raffronto della perizia valutativa con il bilancio di apertura al 01/01/2020, ossia confrontando la valutazione di un capitale (perizia estimativa) e la mera trasposizione di valori contabili (bilancio iniziale, peraltro redatto da un terzo sulla base di dati contabili forniti dalla stessa attrice), invero tra loro non sovrapponibili;
- tra l'altro, la contabilità ordinaria di una società di capitali (una S.r.l. come ) CP_5 comportava il necessario inserimento di valori che nella contabilità semplificata di una società di persone (una S.a.s. come 3) non erano considerati quali il saldo dei conti correnti, i crediti CP_6 verso i clienti, i debiti verso i fornitori, i debiti verso i dipendenti, i debiti verso l'erario, i debiti verso gli enti previdenziali, il valore delle rimanenze di merci e semilavorati etc. (docc. 3 - 4 e 5);
- inoltre, sussisteva una variazione temporale di ben cinque mesi – valutazione al 31 luglio 2019 e bilancio del 01 gennaio 2020 – tra la stima del valore della società di persone e la CP_6 CP_6 risultanza contabile della società di capitali ed in questo periodo potevano essersi Controparte_5 realizzati accadimenti di rilevanza contabile tali da renderla superata;
- in merito agli asseriti pagamenti ingiustificati per euro 40.000,00 (imputati al solo dott. ), CP_2 replicavano che né il Dott. né la avevano mai avuto accesso ai conti CP_2 Controparte_1 correnti bancari di e che, nel regime di contabilità semplificata delle società di CP_6 persone, non era compito di chi registrava le fatture verificare i pagamenti effettuati dalla società senza giustificazione contabile;
ne discendeva che i pagamenti effettuati dalla società senza la documentazione probatoria non potevano certo essere “contabilizzati” e, pertanto, nulla poteva essere preteso a titolo di asserito danno (in particolare la quantificazione presuntiva di Euro
8.166,00, di cui era del tutto incomprensibile il criterio di stima utilizzato);
- in merito ai prelevamenti ingiustificati dai conti correnti della società per € 50.000,00 effettuati dal defunto socio a scopi personali, osservavano che il controllo dell'operato del socio CP_9
era in capo agli altri soci e non in capo al commercialista (peraltro il socio , CP_9 Controparte_6 attuale legale rappresentante di era al corrente della condotta “anomala” del Controparte_5 socio , come dimostrato da una comunicazione del 2017, doc. 6); CP_9
- in merito all'asserito mancato utilizzo del credito imposta IVA, osservavano – fermo il fatto che i convenuti non erano mai stati contabili di e che dalla sua trasformazione in Controparte_5 società di capitali l'attrice si era avvalsa dell'assistenza di terzi - che il commercialista non aveva pagina 5 di 16 alcun obbligo di apporre il visto di conformità, che l'apposizione di tale visto doveva essere richiesta espressamente dal cliente e che, in ogni caso, non era provato né sostenibile il nesso tra l'eventuale mancata compensazione di un credito d'imposta e la necessità di accedere ad un finanziamento bancario;
- in merito ai presunti danni da omessi versamenti fiscali, deducevano che l'attrice non aveva fornito la prova del pagamento delle cartelle esattoriali (la cui esistenza era stata peraltro taciuta), né del diritto alla c.d. rottamazione di queste, né ancora della quantificazione dello sconto che avrebbe effettivamente ottenuto;
- di conseguenza sostenevano che era del tutto infondata e pretestuosa la quantificazione di un pregiudizio complessivo di € 79.002,00, non essendo provato alcun profilo di responsabilità professionale;
- in via riconvenzionale, chiedevano poi, in favore del Dott. il pagamento del CP_2 compenso per la redazione della perizia asseverata datata 11 dicembre 2019, pari ad Euro 1.903,20, comprensivo di ritenuta d'acconto (doc. 7); in favore della il pagamento del Controparte_1 compenso dovuto per la compilazione/trasmissione del modello Unico società di persone relativo all'anno d'imposta 2019 per un importo di Euro 1.464,00 e l'aggiornamento del libro unico del personale per un importo di Euro 36,60, per un importo complessivo di Euro 1.500,60 (docc. 8 e 9).
Si è poi costituita in giudizio la terza chiamata precisando: Controparte_10
- di essere totalmente estranea alla vicenda sostanziale, per inquadrare correttamente la quale si rendeva necessaria una precisa identificazione dell'attività svolta dalla e di quella CP_1 svolta dal Dott. ; CP_2
- di aver stipulato con il solo Dott. il contratto n. 159816571 a garanzia dell'attività CP_2 professionale svolta quale “singolo” commercialista in Santa Margherita Ligure;
- che il suddetto contratto prevedeva una franchigia di € 2.500,00, che restava sempre a carico del cliente, e una tassazione del premio a tenore del volume di affari (IVA) di € 25.000,00 (venticinquemila) annui;
inoltre, le perdite patrimoniali erano disciplinate dalla clausola integrativa alla scheda di polizza (il tutto allegato al fascicolo di parte);
- che, in particolare, nell'ipotesi in cui il volume degli affari fosse risultato superiore a quanto dichiarato, id est superiore ad € 25.000, l'indennizzo dovuto dalla Società doveva essere valutato e liquidato in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1898, dando evidente modifica al rischio, che, intuitivamente, risultava aggravato;
- che, infine, non poteva rientrare nella copertura assicurativa la responsabilità causalmente ricondotta all'appropriazione indebita perpetrata da un ex socio, unico legittimato passivo di qualsivoglia pretesa risarcitoria, né ciò che esulava strettamente dalla copertura assicurativa, prestata solo per danni conseguenti a negligenze del professionista incaricato.
2. Sulla natura del rapporto professionale insorto tra le parti e sull'azione di responsabilità svolta da parte attrice
Parte attrice non ha dedotto prove orali aventi ad oggetto la natura del rapporto professionale intercorso con le parti convenute, limitandosi a produrre un documento (che comproverebbe l'esistenza di un mandato professionale, doc. 13) recante firma del “Centro” ( , privo di firma del legale Controparte_1 rappresentante di e privo di data. CP_6 CP_6
Anche per inquadrare correttamente il rapporto contrattuale insorto è stato, quindi, dato ingresso a ctu tecnica sul seguente quesito:
pagina 6 di 16 “Esaminati gli atti, acquisita ogni documentazione depositata presso i pubblici uffici che sia indispensabile acquisire ai fini della risposta al quesito, dica il CTU:
1) Quali siano stati gli incarichi assunti e le incombenze di fatto curate ed eseguite dal Dott. e CP_2 dalla . per conto della società attrice nel periodo in contestazione;
Controparte_1 CP_1
2) se le prestazioni implicassero la soluzione di problemi di tecnici di speciale difficoltà
3) se sussistano le negligenze professionali indicate al punto I dell'atto di citazione avuto riguardo ai canoni di diligenza dovuta e richiesta dall'attività esercitata: in particolare, dica se siano stati commessi errori/omissioni/negligenze/in occasione della redazione, nel 2016, della valutazione del capitale economico della TECNO3 ai fini della dichiarazione di successione, avente specificamente ad oggetto la stima del valore patrimoniale della società alla data della morte del socio CP_9 per determinare il valore della quota da inserire nella successione (doc.5 fascicolo di parte attrice); nonché in occasione, nel 2019, della perizia “avente lo scopo di determinare il valore capitale dell'intero capitale sociale” (…) “al fine di trasformare la stessa in società di capitali” (doc.3 fascicolo parte attrice), tenuto conto delle censure evidenziate in atto di citazione e delle difese svolte in comparsa di costituzione;
4) se, rispetto ai pagamenti asseritamente “ingiustificati” di cui al punto II dell'atto di citazione, sussistesse in capo ai convenuti un onere di contabilizzazione tale da aver provocato, i quanto omessa, un danno da indeducibilità degli stessi;
5) se sussistesse in capo al dott. , sulla base dell'incarico concretamente assunto, desumibile CP_2 dalla documentazione prodotta, un onere di controllo su pagamenti asseritamente “non giustificati” di cui al punto III dell'atto di citazione e se la predetta omissione abbia provocato un concreto danno per la società attrice
6) se sia causalmente riferibile ed imputabile al dott il manctao utilizzo del credito d'imposta CP_2 IVA di cui al punto IV dell'atto di citazione e se la predetta omissione abia provocato un concreto danno per la società attrice
7) se si siano verificati e a chi siano imputabili danno da omessi versamenti fiscali di cui al punto V dell'atto di citazione;
8) verifichi conclusivamente, se siano concrete ed attuali (verificando altresì le cartelle di pagamento effettivamente pagate e l'eventuale sussistenza di benefici ancora fruibili) be se siano riconducibili
[... all'operato dei convenuti (avendo cura di distinguere le due posizioni – dott. e CP_2 CP_1 ai fini della riferibilità causale) le seguenti poste di danno (o le diverse Controparte_1 poste che il perito vorrà indicare). Danni da indeducibilità di costi non contabilizzati per € 8.166,00; danni da errate omesse contabilizzazioni di movimentazioni patrimoniali per € 51.956,00; Danni da mancato utilizzo dei crediti in compensazione per €712,00; Danni da omesso versamento fiscale per
€18.168,00
9) verifichi altresì se l'importo preteso dal dott. per la redazione della perizia del 2019 (pari CP_2 ad € 1.903,20, comprensivo di ritenuta d'acconto, doc. 7 fascicolo parte convenuta) sia conforme a tariffa;
al pari verifichi l'importo preteso da per la compilazione/trasmissione del Controparte_1 modello Unico società di persone relativo all'anno di imposta 2019 per un importo di Euro 1.464,00 e l'aggiornamento del libro unico del personale per un importo di Euro 36,60 per un importo totale di Euro 1.500,60 (docc. 8 e 9 fascicolo parti convenute) sia conforme a tariffa;
10) Dica, infine, sulla scorta delle denunce iva degli anni 2019 , 2020, 2021 di cui all'ordine di esibizione se il volume d'affari del dott. fosse superiore a quello dichiarato in polizza CP_2 (25.000,00) indicando, secondo la regola proporzionale di cui all'ultimo comma dell'art.1898 c.c. (“altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso”) l'ammontare dell'indennizzo dovuto da parte della Compagnia assicurativa”.
pagina 7 di 16 Quello che è stato possibile ricostruire, grazie alla consulenza tecnica licenziata in corso di causa, si ricava dalle fatture prodotte da parte attrice (doc. 6 fascicolo), dalle quali si evince che il dott. CP_2
ha tenuto la contabilità della fino al 31 dicembre 2013, mentre la società
[...] CP_6 [...] ha redatto le dichiarazioni per gli anni d'imposta dal Parte_4
2012 fino al 2019 e ha tenuto la contabilità dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2019 (il che dimostra che la lettera d'incarico riporta prestazioni – contabilità generale – non coerenti con l'attività effettivamente svolta, cfr. ctu pag. 13).
Tutte le fatture relative alla tenuta della contabilità e adempimenti annessi riportano la seguente dicitura: “parcellazione mensile relativa alla registrazione corrispettivi – fatture attive e passive – liquidazioni IVA – predisposizioni F24. Registrazioni contabili riscontro C/C bancario. Parcella comprensiva della stampa ritenute acconto professionisti copia f24 e della documentazione contabile – invio estratti conto. Periodo ..”.
Il dott. ha inoltre redatto: CP_2
▪ la perizia datata 10 ottobre 2017, volta a determinare il valore del patrimonio netto economico della società alla data di riferimento del 2 novembre 2016 all'unico scopo di CP_6 determinare il valore fiscale di valutazione della quota societaria detenuta dal de cuius CP_9
, deceduto il 2 novembre 2016;
[...]
▪ la perizia di valutazione del patrimonio netto della alla data del 31 luglio 2019, ai CP_6 sensi dell'art. 2434 c.c., necessaria per la trasformazione della medesima in società di capitali a responsabilità limitata.
Entrambe le perizie contabili sono state redatte con finalità valutative di tipo estimativo (la prima per la determinazione del valore di cessione delle quote e la seconda con la finalità di garantire il valore minimo del patrimonio netto della società nei confronti dei terzi).
Il ctu, tramite raffronto tra lo stato patrimoniale della risultante dalla perizia redatta in CP_6 data 2 novembre 2016 (morte del socio ), quello risultante nella successiva perizia datata 31 CP_9 luglio 2019 (valutazione ex art. 2434 c.c.) quello risultante dal bilancio di apertura del 1 luglio 2020, ha rilevato, con tutta evidenza, situazioni patrimoniali disomogenee, che presentano sbilanci che si possono ipoteticamente imputare ad attività e passività non rilevate in sede di ricostruzione dei patrimoni alle diverse date, quali ad esempio i crediti vs. soci, di debiti vs. l'INPS (non ci sono debiti al 31 luglio 2019), debiti verso i dipendenti, rimanenze ecc.
Quindi le relazioni risultano sotto alcuni aspetti contraddittorie sia per il metodo di determinazione dell'avviamento (diverso da quello suggerito dalla dottrina), sia per i valori dei patrimoni netti, che risultano disomogenei alle diverse date;
in particolare, le situazioni patrimoniali riportate presentano sbilanci ipoteticamente imputabili ad attività e passività non rilevate in sede di ricostruzione dei patrimoni alle diverse date, in spregio ai canoni di diligenza richiesti per la redazione delle predette perizie.
Il ctu non ha in ogni caso mancato di osservare che ai sensi dell'art. 2343 c.c. spetta agli amministratori effettuare un controllo sulla corretta determinazione del minimo patrimonio netto da parte del professionista incaricato, per cui era onere della società informare con la massima trasparenza il dott.
dell'esistenza e della consistenza di tutte le poste patrimoniali. Di tanto non vi è alcuna CP_2 prova.
pagina 8 di 16 Per quanto attiene, in particolare, alla perizia redatta in data 10 ottobre 2017, il CTU ha rilevato che:
▪ non ci sono documenti allegati alla perizia a supporto delle asserzioni del professionista;
▪ nella premessa a pagina 3, nel paragrafo 1.4. il suddetto professionista afferma che “la valutazione è stata effettuata sulla base dei seguenti documenti: bilanci d'esercizio, comprensivo di stato patrimoniale e conto economico, predisposti per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012-2013-2014-2015 e situazione contabile alla data di riferimento”, mentre a pagina 4, paragrafo 2.2, afferma che l'azienda è in “contabilità semplificata”;
▪ al punto 1.5 “Ipotesi e limiti dell'incarico”, il professionista afferma: “l'incarico non prevede lo svolgimento di procedure sistematiche di controllo contabile;
i dati ottenuti sono stati oggetto di riscontro laddove questo è stato ritenuto necessario”;
▪ non riportata la compagine sociale, nè la quota detenuta dal socio deceduto pur essendo la perizia finalizzata alla quantificazione del valore delle quote ai fini fiscali;
▪ non è indicato il numero dei dipendenti;
▪ a pagina 12 attribuisce “all'avviamento un valore prudenziale intorno al 60 % del fatturato medio degli ultimi quattro anni”, prescindendo dai criteri dettati dalla dottrina e dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili per la quantificazione dell'avviamento, a favore di un criterio commerciale che mal si addice a una valutazione di tipo professionale, conseguentemente, il CTU, non condivide nè il metodo e neppure la quantificazione del valore dell'avviamento a cui è pervenuto;
▪ il patrimonio netto della società alla data 2/11/2016, determinato dal consulente, risulta negativo per euro 164.111,22 (All. 6), ma nel contempo, e paradossalmente, è stato attribuito un valore all'avviamento per euro 140.000,00 a una società teoricamente priva del requisito della continuità aziendale;
▪ dalla relazione non emerge alcuna attività (lettere, email, ecc) volta a comprendere la motivazione dell'esistenza del patrimonio netto negativo;
▪ la mancanza della documentazione agli atti, non ha consentito al CTU di esprimere un giudizio positivo sui risultati a cui è giunto il perito.
Per quanto attiene alla perizia redatta in data 11 dicembre 2019, ai fini della trasformazione societaria nella forma di società di capitali della ai sensi degli art. 2343 e 2498 del C.C., il CTU ha CP_6 rilevato che:
▪ è una valutazione a tutela dei soci e dei creditori volta ad attestare il patrimonio netto minimo esistente all'atto della trasformazione societaria e pertanto deve essere redatta dal professionista con la massima diligenza del buon padre di famiglia;
▪ non ci sono documenti allegati alla perizia a supporto delle asserzioni del professionista;
▪ nella documentazione agli atti sono presenti alcune email nelle quali la società comunica, sommariamente, i componenti positivi e negativi dello stato patrimoniale senza allegare alcun documento probatorio (conto economico, schede contabili, fatture, estratti conto, ecc);
▪ non sono indicati i criteri attraverso i quali è stata ricostruita la situazione patrimoniale della società alla data del 31 luglio 2019;
▪ non è specificato il regime contabile della società nei periodi d'imposta antecendenti alla trasformazione;
▪ a pagina 13 nell'elencare gli utili maturati nei diversi esercizi, il professionista, afferma l'esistenza di “bilanci esaminati, .... situazione economica finanziaria”, quando è appurato che la società era in regime di contabilità semplificata e quindi non teneva la contabilità ordinaria e non redigeva il bilancio;
• a pagina 8 riporta come “patrimonio netto rettificato” euro 79.220,60 che in realtà non è altro che l'utile (differenza tra poste attive e passive), mentre a pagina 13
pagina 9 di 16 l'utile dell'anno 2019 viene quantificato in via provvisoria in euro 174.486,00 senza fornire alcuna informazione su come sia stato determinato il suddetto valore;
▪ la quantificazione del patrimonio netto in euro 155.000,00 risultante a pagina 15 della relazione non risulta corretta in quanto viene sommato l'avviamento pari ad euro 80.000,00 alla voce di cui al punto precedente tralasciando il capitale sociale pari ad euro 15.000,00. Pertanto il patrimonio netto minimo al 31 luglio 2019, a parere dello scrivente, sarebbe stato non inferiore ad euro 165.000,00.
▪ non è indicato il numero dei dipendenti e la loro stratigrafia.
Per le considerazioni sopra esposte, il CTU, ha ritenuto che entrambe le perizie, anche in considerazione del tempo intercorso tra la loro esecuzione e l'apertura dei conti, non possono essere utilizzate per la ricostruzione del bilancio di apertura nel passaggio in continuità dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, ma possono avere solo una valenza indicativa.
Questo con riguardo alle censure di cui al punto I dell'atto di citazione.
Con riferimento alla questione “pagamenti ingiustificati” di cui al punto II dell'atto di citazione, risultanti dall'estratto conto bancario prodotto agli atti, il ctu ha chiarito che sono relativi a spese per ristoranti, bar, acquisti presso supermercati, ecc, per i quali non è possibile capire se siano o meno inerenti all'attività d'impresa (spese di rappresentanza o acquisti per l'azienda ecc), e se le fatture siano state registrate o meno, a causa della mancata produzione della documentazione a supporto (registri contabili, fatture attive e passive, scontrini, estratti conto completi, prima nota, schede contabili ecc.).
Il CTU ha solo potuto rilevare che alcuni addebiti per un valore di euro 1.050,00 sono da imputarsi obiettivamente a prelevamenti soci in quanto riferiti ad acquisti per esigenze personali (cure dimagranti ecc) (All. 8).
Analogamente per i “prelevamenti” oggetto di contestazione di cui al punto III dell'atto di citazione, risultanti dall'estratto conto bancario, la mancata adozione della contabilità ordinaria da parte della società, non ha consentito al CTU di effettuare un'indagine appropriata volta ad appurare se il denaro prelevato sia stato immesso nella cassa sociale per effettuare pagamenti correnti oppure se sia stato prelevato dai soci.
In particolare il ctu ha correttamente osservato che l'oggetto dell'incarico conferito a e CP_2 alla desumibile dalla documentazione agli atti, era la tenuta della contabilità semplificata CP_1
e il riscontro tra registrazioni contabili e conto corrente bancario. Dunque, era in capo al dott. CP_2 l'onere di controllare gli estratti conto e verificare l'eventuale presenza di incassi o pagamenti riconducibili a fatture non presenti nei registri contabili;
la conseguente omessa contabilizzazione, se effettivamente esistente, avrebbe potuto determinare un danno concreto a parte attrice, sebbene quest'ultima fosse tenuta a fornire al proprio consulente una “prima nota” recante l'indicazione di tutti i documenti contabili da registrare.
Tuttavia, data la mancanza della documentazione necessaria in atti, non è stato in ogni caso possibile affermare che parte attrice abbia effettivamente subito un danno per la mancata contabilizzazione dei predetti movimenti contabili non giustificati.
Ciò vale sia per i pagamenti effettuati dalla società (€ 40.000), sia per i non giustificati prelevamenti dai conti societari ad opera del socio defunto (circa € 50.000). CP_9
pagina 10 di 16 Con riferimento poi alla questione “credito d'Iva” (punto IV dell'atto di citazione), il ctu ha chiarito che dalla dichiarazione dei redditi SP/2020 per l'anno d'imposta 2019 della Controparte_5 acquisita dall'Agenzia delle Entrate in data 13 settembre 2023 (All. 7), risulta che la società è stata in contabilità semplificata fino alla data della trasformazione in società di capitali (“Il regime di contabilità semplificata si differenza da quello ordinario in quanto nel primo il contribuente è tenuto a registrare, sul registro IVA vendite e/o acquisti, le fatture emesse e quelle ricevute nonchè i costi fuori ambito IVA, quali le assicurazioni, gli affitti non soggetti ad iva, i bolli pagati, gli interessi attivi e passivi ecc., mentre nella contabilità ordinaria vengono rilevate, in partita doppia e con la massima precisione, anche tutte le movimentazioni finanziarie e quindi le entrate e le uscite risultanti dagli estratti conto. La differenza sostanziale è che nel primo caso la contabilità consente di redigere solo la
“situazione economica” da cui risultano i ricavi e costi dell'anno di riferimento e l'utile dell'esercizio, mentre nella contabilità ordinaria l'esito finale consente di avere un bilancio composto da uno “stato patrimoniale”, dal quale è possibile estrarre importanti informazioni sulla composizione del patrimonio, quali l'attivo in termini immobilizzazioni, i crediti, le disponibilità liquide, le rimanenze, ecc. e il passivo in termini capitale investito, riserve, fondi di ammortamento, debiti verso fornitori/erario/terzi, ecc, e un “conto economico” che fornisce informazioni analitiche sulla composizione dei ricavi e dei costi. Tutte le entrate/uscite risultanti dal libro giornale corrispondono a quelle risultanti dagli estratti conto bancari e/o postali/cassa sociale e conseguentemente l'organo amministrativo/professionista ha la possibilità di rendersi conto di eventuali mancanze di documenti contabili. Nella contabilità semplificata invece risulta molto complessa e laboriosa la verifica che tutte le entrate e le uscite di conto corrente corrispondano alle fatture attive e passive contabilizzate”).
Il ctu, avuto specifico riguardo alla questione connessa del visto di conformità, la cui apposizione nella dichiarazione IVA avrebbe consentito a parte attrice di compensare in via orizzontale tutto il credito
IVA e quindi in misura maggiore di euro 5.000,00, il CTU, ha rilevato quanto segue:
▪ il professionista incaricato, prima di apporlo, deve effettuare controlli contabili e sui dichiarativi fiscali volti ad accertare l'esistenza del credito vantato dalla società nei confronti dell'Erario;
▪ nella prassi, è richiesto un mandato specifico e un compenso adeguato al rischio subito e quindi un accordo preventivo con il cliente. Dalla notula nr. 1409/00 del 28/07/2020 (All. 8 produzione parte convenuta) risulta che la società Parte_5 ha redatto la dichiarazione dei redditi/2020 per l'anno 2019 e la dichiarazione IVA/2020 per l'anno d'imposta 2019 e relativi adempimenti connessi, mentre dalla documentazione agli atti (Vedi anche allegato 8 di parte attrice, dichiarazione IVA/2020, pag. 2, impegno alla trasmissione telematica) risulta che le stesse sono state presentate da (All. 8-9- CP_2
11-12).
La quantificazione del danno ipotetico patito da parte attrice e corrispondente ai maggiori interessi pagati da parte attrice per la mancata apposizione del visto andrebbe conteggiato, secondo il ctu, sull'importo di euro 5.940,00, pari alla differenza tra credito IVA compensabile senza visto e quello compensabile con visto (euro 10.940,00 -. 5000,00) ed ammonterebbe a circa euro 292,38, utilizzando per il calcolo il tasso applicato al contratto di finanziamento prodotto da parte attrice (All. 14).
Ma è un danno ipotetico appunto, perché non vi è alcuna prova di un mandato specifico conferito in tal senso. Il CTU non ha infatti rinvenuto, nei documenti agli atti, uno specifico mandato per l'apposizione del visto di conformità, e per contro non ha trovato alcuna comunicazione del dott. che segnali CP_2 la necessità di apporlo;
neppure è stato dimostrato l'utilizzo del finanziamento per coprire la mancanza pagina 11 di 16 di liquidità a seguito dell'omesso visto di conformità. Dunque, non è possibile affermare se la predetta omissione abbia provocato un concreto danno per la società attrice
Infine, quanto al danno per la mancata adesione alla “rottamazione quater” in conseguenza degli omessi versamenti fiscali di cui al punto V dell'atto di citazione (che ammonterebbe ad euro 18.168,00), il ctu – oltre a puntualizzare il fatto che parte attrice non aveva fornito alcun chiarimento circa il metodo adottato per la quantificazione del danno- ha spiegato che l'adesione alla rottamazione, nella prassi, viene richiesta dal cliente, ampiamente informato dell'esistenza della possibilità di sanare omessi versamenti da parte dei media, ed è pertanto un incarico specifico;
eticamente, il professionista, dovrebbe informare il cliente dell'opportunità fiscale anche tramite una semplice circolare.
Da osservare che, agli atti di causa, non erano neppure prodotte neppure le cartelle in originale (vi è solo un estratto di ruolo - allegato 10 parte attrice) e neppure le quietanze di versamento.
Il CTU, al fine di verificare se parte attrice aveva aderito alla rottamazione degli omessi versamenti di cui al punto V dell'atto di citazione, con riferimento alle cartelle risultanti dall'allegato 10 di parte attrice, ha chiesto all' gli estratti di ruolo intestati alla Controparte_11 Parte_1 aggiornati al 13 settembre 2023 (All. 7) dai quali emerge che parte attrice ha ususfruito della definizione agevolata (rottamazione) e conseguentemente ha pagato solo le imposte dovute al netto delle sanzioni e delle spese accessorie. (“Per ciò che concerne, invece, gli omessi versamenti fiscali di cartelle esattoriali, la ha aderito alla definizione agevolata e pertanto non ha subito Parte_1 il danno preteso”).
In conclusione, scrive il ctu, la mancanza e/o incompletezza della documentazione non consente di verificare l'esistenza delle voci di danno evidenziate in atto di citazione (indeducibilità di costi non contabilizzati, errate e omesse contabilizzazioni di movimentazioni patrimoniali, mancato utilizzo di crediti in compensazione, omessi versamenti fiscali), né tanto meno se siano effettivamente imputabili a parte convenuta per omissioni ed errori nell'adempimento del mandato.
Il ctu ha concluso affermando di non essere in grado di rispondere al quesito per la mancanza e incompletezza della documentazione che non ha consentito di verificare l'esistenza del danno e l'imputabilità dello stesso a parte convenuta.
Rispetto ai poteri di acquisizione di documentazione non prodotta da parte del ctu, su cui parte attrice insiste anche negli scritti conclusivi, si richiama integralmente il contenuto della propria ordinanza 13.02.2024 (richiamato, rispetto ai poteri di acquisizione del ctu di documenti non prodotti, il contenuto della recente pronuncia della Cassazione civile n. 5370/2023 che prende a sua volta le mosse dalla precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 3086/2022: “Parimenti infondata è la doglianza incentrata sul potere, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di acquisire documentazione
― nella specie: estratti conto ― a seguito del maturarsi delle preclusioni istruttorie (all'epoca marcate dall'art. 184 c.p.c.). Nella causa proposta dal correntista per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dalla nel corso del rapporto di conto corrente gli estratti conto CP_12 documentano fatti principali, costitutivi della pretesa azionata (i pagamenti indebiti e, di conseguenza, quanto riscosso senza titolo dalla banca): essi infatti danno ragione dell'andamento del rapporto ed evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme che non andavano addebitate al cliente (per tutte: Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). Ora, la recente Cass. Sez. U. 1 febbraio 2022, n. 3086 ha distinto i poteri di acquisizione del c.t.u.: avendo cioè riguardo, rispettivamente, al quadro delle attività definite, in termini generali, dall'art. 194 c.p.c. e alla
pagina 12 di 16 specificità dell'esame contabile di cui all'art. 198 c.p.c.. Ha affermato, al riguardo, che, sul piano generale (quindi in ogni consulenza tecnica), il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili
d'ufficio; ha precisato, poi, che in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, Corte di Cassazione - copia non ufficiale Sez. I –
RG 29227/2018 camera di consiglio 20.12.2022 7 anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (sent. cit., punto 41). La detta pronuncia non ha tuttavia obliterato il dato del «previo consenso delle parti» che il comma 2 dell'art. 198 cit. fa assurgere a presupposto condizionante l'acquisizione dei detti documenti da parte del consulente contabile. E' significativo, al riguardo, quanto argomentato dalle Sezioni Unite per dar ragione dei più ampi poteri ― comprensivi dell'apprensione di scritti che comprovano fatti principali ― di cui dispone l'esperto nell'ipotesi della consulenza che implichi la necessità dell'esame di documenti e di registri contabili. Ha osservato al riguardo la Corte: «[V]a da sé che se, come si crede dall'interpretazione corrente, nell'esegesi dell'art.
198 c.p.c., comma 2, si reputa che i documenti non prodotti esaminabili e, se del caso, utilizzabili dal consulente, previo consenso delle parti, siano i documenti a comprova dei fatti accessori, la norma smarrisce ogni connotato di originalità e diviene un'inutile doppione delle attività che il consulente è ordinariamente abilitato, in ragione del mandato ricevuto, a svolgere senza bisogno del consenso delle parti. L'assunto, sostanzialmente abrogante, a cui conduce questa interpretazione nel dire, in pratica, che il consulente contabile può fare le stesse cose che può fare un qualsiasi consulente non contabile, si colora poi di un ulteriore effetto che ne evidenzia gli esiti paradossali, dato che, postulando la previa acquisizione del consenso delle parti, il compito del consulente contabile che intenda estendere il raggio delle proprie investigazioni anche ai fatti accessori viene ad essere gravato di un onere formale (il consenso delle parti), al cui rispetto egli non è di norma tenuto, il che in un campo, in cui per la complessità delle questioni tecniche da affrontare, dovrebbe essere consentita al consulente una più ampia libertà di giudizio e quindi Corte di Cassazione - copia non ufficiale Sez. I – RG 29227/2018 camera di consiglio 20.12.2022 8 una più ampia libertà di indagine, svilisce in modo irreparabile le finalità che la norma si propone di perseguire» (Cass. Sez. U. 1 febbraio 2022, n. 3086, cit., punto 31). Come è agevole cogliere, le Sezioni Unite non considerano affatto superflua l'acquisizione del consenso delle parti quanto all'utilizzo, da parte del c.t.u., dei documenti, non precedentemente prodotti, comprovanti fatti principali, ma anzi ne enfatizzano la previsione, dando conto di come quel consenso sarebbe privo di fondamento giustificativo, sul piano logico, se l'esperto, nel corso dell'esame di cui all'art. 198 c.p.c., potesse ricevere dalle parti i soli documenti comprovanti fatti accessori (che possono sempre riceversi ex art. 194). In tal modo, il consenso delle parti, nell'impianto motivazionale della sentenza, concorre a definire i contorni di un disegno legislativo che assegna all'art. 198 c.p.c. una sua precisa specialità: ed è quasi superfluo aggiungere che da tale consenso le Sezioni Unite non potevano certamente prescindere, dal momento che nessuna operazione interpretativa avrebbe permesso di manipolare il testo normativo amputandolo di un elemento che ne costituisce parte integrante. In definitiva, le Sezioni Unite hanno individuato, bensì, una specialità nella disposizione di cui all'art. 198: ma ciò sul piano dell'acquisizione della prova dei fatti principali che non sono oggetto di allegazione (per cui cfr. pure, da ultimo, Cass. 24 novembre 2022, n. 34600), senza con ciò ammettere l'apprensione di documenti in assenza del consenso di cui si è detto. Tanto
pagina 13 di 16 detto, l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che valorizza la tardività dell'acquisizione (da parte del c.t.u.) degli estratti conto non prodotti dalle parti entro il termine di cui all'art. 184 c.p.c., non è efficacemente censurata. Con riferimento ai documenti probatori di fatti principali, la barriera preclusiva posta dal legislatore non è valicabile, nel corso della consulenza contabile, se non in presenza del previo consenso delle parti: si è visto, infatti, che tale consenso ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza”).
3. Sulla domanda riconvenzionale svolta dalle parti convenute
Il dott. ha chiesto il pagamento di € 1.903,20 per la redazione della perizia del 2019; la CP_2 [...] ha chiesto il pagamento di € 1.500,60 (di cui euro 1.464,00 per il Modello Unico società CP_1 di persone relativo all'anno di imposta 2019 ed euro 36,50 per l'aggiornamento del libro unico personale).
Parte attrice ha contestato, in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, la debenza delle somme a fronte dell'errata esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico di consulenza ex art. 1460 c.c
Con riferimento al compenso dovuto in favore della per € 1.500,60 (di cui euro Controparte_1 1.464,00 per il Modello Unico società di persone relativo all'anno di imposta 2019 ed euro 36,50 per l'aggiornamento del libro unico personale) nulla quaestio perché, per tali attività non è stato registrato alcun inadempimento, ed il ctu ha ritenuto il compenso preteso in linea a quello previsto dalle tariffe dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro.
Con riferimento alle incongruenze che il ctu ha evidenziato, invece, nella redazione della perizia 11 dicembre 2019 del dott. (“il ctu ritiene che non siano stati adottati i canoni di diligenza CP_2 richiesti per la redazione delle perizie”), esse non possono, in ogni caso, sorreggere l'eccezione di inadempimento perché la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che non è solo l'inadempimento e la violazione degli obblighi di diligenza a giustificare il rifiuto di adempiere ma solo l'inadempimento e la violazione che abbia in concreto inciso sugli interessi del cliente e che non faccia quindi apparire l'eccezione contraria a buona fede (Cassazione civile sez. II, 21/03/2023, n. 8058; Cass. 1214/2017; Cass. 14759/2016; Cass. 8014/2012; Cass. 2257/2007 e Cassazione civile sez. II,
31/05/2018, n. 13880).
L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è, infatti, soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte.
Ciò precisato, il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede [solo] nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità (Cass. civ., Sez. II, Sent. del 28/12/2023, n. 36295).
pagina 14 di 16 Tali condizioni non si ritiene possano sussistere nel caso di specie, visto che parte attrice ha comunque usufruito e beneficiato della prestazione dei convenuti, tanto più che, rispetto ai criteri di stima della relazione del 2019, esistevano, in capo agli amministratori, specifici poteri di controllo sulla corretta determinazione del patrimonio netto ex art. 2343 c.c., e considerato altresì che parte attrice ha provveduto a pagare alla nel mese di novembre 2020 un preavviso successivo a quelli Controparte_1 rimasti insoluti.
4. Sulla domanda di manleva
La domanda, e le relative eccezioni svolte dalla compagnia assicurativa, restano assorbite dal rigetto della domanda di accertamento della responsabilità delle parti convenute.
3. Le spese di lite
Le spese di lite sostenute da parte convenuta sia per resistere all'azione di parte attrice che per coltivare la domanda riconvenzionale (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 importi medi per ciascuna fase) meritano di essere poste integralmente a carico di parte attrice per soccombenza, ivi inclusi gli onorari di ctu, dott. già liquidati con Persona_1 provvedimento del 15 gennaio 2024; non risultano invece depositati in atti spese di ctp.
Le spese di lite sostenute dalla terza chiamata vano parimenti poste a carico di parte attrice che le ha provocate (Cassazione civile n. 6144/2024) e liquidate secondo identico scaglione ma ai minimi tariffari, in considerazione del concreto impegno difensivo profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree in ordine ai fatti per cui è causa;
- in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dal Dott. , dichiara CP_2 tenuta e condanna già al pagamento in Controparte_5 Controparte_6 favore del Dott. dell'importo di Euro 1.903,20, oltre interessi legali dalla domanda CP_2 al saldo, a titolo di compenso per la redazione della perizia asseverata del 11 dicembre 2019;
- in accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale da Controparte_1
dichiara tenuta e condanna già
[...] Controparte_5 Controparte_6 al pagamento in favore di dell'importo di Euro
[...] Controparte_1
1.500,60, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale compenso per la compilazione del modello Unico società di persone relativo all'anno d'imposta 2019 e l'aggiornamento del libro unico del personale;
- dichiara assorbita la domanda di manleva e le eccezioni formulate da per Controparte_3 resistere alla domanda di manleva;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rifondere alle parti convenute
[...]
dott. , in solido tra loro, le spese di Controparte_1 CP_2
pagina 15 di 16 lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, CP_3 che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU.
Genova, 02.04.2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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