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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 1310 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro AR tempore della società con sede legale in Terni, vocabolo Fiori Parte_2
n.19, elettivamente domiciliati in Terni, via G. Armellini n.1/B, presso lo studio del procuratore Avv. Alessandro Ferretti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Fiumicino del 22.3.2024 rep. n.37875 e racc. Per_1 CP_ n.7313 ed elettivamente domiciliato presso la locale Agenzia in Terni, via Bramante n.13
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 , in proprio e AR nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_2 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 409 2024 0000665112 000 del 24.10.2024, notificato in data 14.11.2024, con il quale l'ente convenuto gli intimava il pagamento della somma di € 4.776,71 (comprensiva di sanzioni, CP_ interessi ed oneri di riscossione) per un credito vantato dall' a titolo di omesso versamento contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal 1/2022 al 12/2023 stante la partecipazione dell'opponente, in qualità di socio unico ed amministratore, alla società a responsabilità limitata
. Parte_2
Allegava in fatto: - di ricoprire la carica di socio ed amministratore unico della società con sede in Terni, vocabolo Fiori n.19, esercente Parte_2 attività di commercio all'ingrosso di legnami;
- di percepire la pensione con decorrenza dal 1° settembre 2019; - che la società negli anni di riferimento di cui all'AVA opposto impiegava personale dipendente addetto sia a mansioni di operaio che di segreteria - impiegatizio;
- di aver presentato domanda di cancellazione dalla Gestione Commercianti con decorrenza dal CP
31.08.2019; - di aver cessato di prestare attività lavorativa all'interno della società al momento del pensionamento e di occuparsi solo delle attività derivanti dalla carica di amministratore. Nel merito deduceva l'illegittimità della pretesa fondata su errati presupposti di legge trattandosi di soggetto che pur rivestendo la qualità di socio non ha mai prestato all'interno della compagine societaria attività lavorativa con il carattere dell'abitualità e prevalenza nel periodo oggetto di accertamento. CP_ Conveniva, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Terni l' chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' che nel merito sostenendo l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, insisteva per il rigetto.
La causa in assenza di richieste delle parti veniva istruita con la sola produzione documentale.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto legge n. 18/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. Venendo al merito occorre premettere in punto di onere della prova l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte a mente del quale: “nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della CP pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il CP_2 rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass., 6 settembre 2012 n. 14965), ed ancora “in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica
l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito" (Cass. Sez. Lav.
6.11.2009 n. 23600).
Infatti, l'attore-ente previdenziale nelle azioni di accertamento positivo, il convenuto-ente previdenziale, nelle azioni di accertamento negativo, così come il convenuto-ente previdenziale nelle opposizioni a cartelle esattoriali, mirano tutti allo stesso obiettivo, ovvero all'affermazione dell'esistenza della pretesa contributiva.
La regola di giudizio deve, pertanto, essere la stessa, a prescindere dal ruolo processuale che le parti sostanziali rivestono.
Per comprendere al meglio la materia del contendere è opportuna, una breve disamina del panorama normativo di riferimento. L'art. 1 comma 203 dell'art. 1 L.n. 662/96 da ultimo ha modificato l'art. 29 L.n. 160 del 1975 (esercenti attività commerciali) ha sostituito la precedente disciplina ed ha previsto l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali per coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia (omissis...)
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Tale norma riguarda pertanto esclusivamente le attività commerciali.
Il comma 202 dell'art. 1 L.n. 662/96 ha infine previsto l'estensione dell'a.g.o. di cui alla L.n. 613/66 (gestione commercianti) anche a nuovi soggetti, infatti a decorrere dal gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge n. 613 del 1996 e successive modificazioni è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49 comma 1 lettera D L.n. 88/89, con esclusione degli artisti e dei professionisti". L'art. 49 comma 1 lett. d L.n. 88/89 CP_ (riguardante la classificazione dei datori di lavoro operata dall' si riferisce al
"settore terziario, per le attività commerciali ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonchè per le relative attività ausiliarie".
Il comma 202 non ha introdotto requisiti diversi per i soggetti indicati all'art. 49 L.n. 88/89 in quanto in realtà ha esclusivamente disposto l'estensione all'a.g.o. commercianti di soggetti che, in qualità di lavoratori autonomi, svolgono una serie di attività che originariamente non erano ricomprese in tale gestione (essendo questa limitata appunto agli esercenti piccole imprese commerciali, nonchè degli ausiliari del commercio" ex L.n. 613/66) e sostanzialmente coincidenti con il cd. terziario.
L'art. 1, comma 208 citato ha previsto poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere sulla iscrizione Controparte_3 nell'assicurazione corrispondente all'attività “prevalente". Dunque il comma
208, nel disciplinare una situazione generale, riguardante non solo gli esercenti attività commerciale, ma tutti i soggetti che esercitano, nell'ambito di una o più imprese, attività autonome assoggettabili ad ogni forma di assicurazione obbligatoria, ha inteso unificare in una unica gestione assicurativa le diverse attività autonome contemporaneamente svolte, con applicazione dei relativi contributi sul reddito complessivamente prodotto in ciascuna di esse, rientrando nelle ipotesi da essa contemplate, fra gli altri, sia i soggetti di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, che gli esercenti attività commerciali, ivi compresi i soci di società a responsabilità limitata.
È insegnamento costante della giurisprudenza quello per cui, in tal caso, la scelta della iscrizione nella gestione di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi della L.
3 giugno 1975, n.160, art. 29, comma 1, lett. b), come sostituito con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, spetta all' , secondo il carattere CP della prevalenza, con applicazione della contribuzione sui redditi prodotti con le varie attività autonome contemporanee. Non si ignora che a superare l'inconveniente della verifica dell'attività prevalente è intervenuta da ultimo la L.n. 122/10 che ha adottato il criterio della
"doppia iscrizione".
Vi è però da rilevare, nello specifico caso che ci occupa, che, non vi è prova in atti che la parte ricorrente abbia svolto alcuna attività lavorativa a favore dell'impresa nel periodo oggetto di accertamento, risultando di contro, dalla visura camerale depositata dall' , che il è solo socio di capitale ed CP Pt_2 amministratore della società Parte_2
Nel premettere che l'obbligo di iscrizione presso la Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ed il perdurare della stessa riguarda coloro che a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia (omissis...) b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Non vi è dubbio che tali requisiti debbano concorrere congiuntamente, per cui non si può prescindere, ai fini stessi dunque della iscrizione nella
Gestione commercio dallo svolgimento di una attività lavorativa, essendo esteso il relativo obbligo ai "soci lavoratori " delle società a responsabilità limitata esercenti attività commerciale, non per la mera qualità di socio, ma in ragione dello svolgimento da parte di essi di attività lavorativa nell'ambito dell'impresa.
Tale partecipazione dunque deve necessariamente sostanziarsi nello svolgimento di una vera e propria attività lavorativa, in ragione del principio di effettività che regola il rapporto contributivo, considerato che, diversamente da quel che accade per le società di persone, caratterizzate dalla prevalenza del requisito soggettivo, nella società a responsabilità limitata, rilevando l'elemento del capitale, non è detto che la qualità di socio, neppure di unico socio, coincida sempre con la persona fisica, e che quindi sia sempre conseguenziale l'iscrizione alla Gestione commercianti.
Sulle problematiche relative all'iscrizione alle Gestioni Ordinarie e/o a quella Separata particolarmente chiarificatrice è la sentenza delle SS.UU della
Cassazione n.3240/110, che nell'esaminare i differenti aspetti, ha evidenziato che, se il campo di applicazione delle prime è corrispondente a ciascuna delle
"attività lavorative svolte", mentre per la Gestione Separata il riferimento è eteronomo, supportato esclusivamente dalla norma fiscale e basato sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito, in ogni caso per entrambe è richiesto "l'espletamento di duplice attività lavorativa".
Tornando dunque alla fattispecie oggetto di causa, sebbene AR
risulti socio unico di società a responsabilità limitata che svolge attività
[...] commerciale ed amministratore, ricorrendo, quindi, i requisiti di cui alle lettere a) e b) sopra citate, non è emerso in giudizio che lo stesso abbia svolto attività lavorativa in favore della società una volta in pensione con decorrenza dal 2019 ad eccezione di quella di amministratore pacificamente ammessa in ricorso, non risultando provato il requisito di cui alla lettera c) della norma indicata.
Osserva il Tribunale, applicando il comma 203, che non è possibile desumere in maniera automatica il mantenimento dell'iscrizione alla gestione commercianti nei confronti di un soggetto che rivesta la qualifica di amministratore, in quanto l'espletamento del suddetto ruolo non implica necessariamente lo svolgimento di attività lavorativa di natura commerciale con i caratteri di abitualità e prevalenza.
Ne consegue che l' , per fondare la sua pretesa contributiva, è tenuto CP
a dimostrare che , oltre allo svolgimento delle attività gestorie AR causalmente legate alla sua carica, ha svolto nel periodo di cui alla richiesta contributiva, anche il lavoro aziendale (diverso da quello gestorio) con carattere di prevalenza e abitualità.
L' deve, dunque, dimostrare, in caso di opposizione, che il socio CP amministratore della società svolge una attività ulteriore rispetto a quella di mera gestione, e che la stessa sia riconducibile all'esercizio di attività commerciale in termini di prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi, oltre che caratterizzato da abitualità, non potendosi limitare, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio de quo, ad una dichiarazione meramente apodittica fondata sulla sola qualifica di amministratore emergente dalla visura camerale.
Richiamando i recenti interventi normativi (12, comma 11 d.l. n. 78 del
2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, recante l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, l. n. 662 del 1996) e la seguente giurisprudenza maggioritaria, è ormai possibile affermare, in linea di principio, la compatibilità della doppia CP_ iscrizione-contribuzione alla Gestione Separata e alla Gestione
Commercianti (al riguardo da ultimo Cass., n. 6588/2014).
Ciò tuttavia non toglie che occorre in ogni caso verificare in concreto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 202 e segg., l.662/1996 per l'iscrizione alla gestione commercianti (come sopra richiamati), tra cui la partecipazione al lavoro aziendale da parte dell'amministratore con i caratteri dell'abitualità e prevalenza;
apporto lavorativo che deve consistere in attività diverse ed ultronee rispetto a quelle tipicamente gestorie.
Ed al riguardo, particolarmente significativa appare ancora una volta la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2010, nella parte in cui afferma: 'Proprio ai fini di individuare quale sia l'attività prevalente, conviene indicare gli elementi che valgono a distinguere, per il socio, l'attività di amministratore da quella di partecipazione personale e prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) al lavoro aziendale, condizione in presenza della quale scatta l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti”. E' noto che non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella srl.
E' vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perchè all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo.
Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa' (Corte Cass. SS.UU. n. 3240/2010).
Alla luce delle considerazioni che precedono ne consegue che è l' CP
(che afferma il diritto ad ottenere da i contributi dovuti alla AR
Gestione Commercianti nel periodo oggetto di accertamento) che deve provare i fatti costitutivi della pretesa.
Orbene nel caso che ci occupa è documentalmente provato e non contestato in causa che è socio unico e legale rappresentante della AR società esercente l'attività di commercio all'ingrosso di legnami e Parte_2 lo è stato anche nel periodo oggetto di recupero contributivo (cfr. visura camerale allegata alla memoria ). CP E', altresì, incontestato, nonché documentalmente provato, che il AR
è stato iscritto alla Gestione Commercianti chiedendone la cancellazione
[...] solo in data 18.01.2023 con decorrenza dal 31 agosto 2019 quando è andato in pensione con quota 100 (cfr. all.to n.3 al ricorso).
Inoltre, dalla stessa produzione documentale versata dall' emerge CP chiaramente che durante il periodo di cui alla richiesta contributiva la società occupava n.3 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato (cfr. Parte_2 visura camerale ed elenco dipendenti all.ti alla memoria ). CP Non può neppure attribuirsi rilevanza dirimente all'errata compilazione dei redditi di impresa nel riquadro RR del modello unico Persone Fisiche, avendo, al riguardo, la Suprema Corte chiarito che: “ … in tema di iscrizione alla gestione commercianti, la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicche', nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l' provare CP la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione” (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n.21511/2018, nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata la partecipazione del socio accomandatario all'attività della società in forza della dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultima, sebbene il socio avesse allegato la sussistenza di errori nella compilazione). Ritiene il Tribunale che l' non abbia provato che il ricorrente ha CP_2 svolto attività lavorativa per la con abitualità (non occasionalità) e Parte_2 prevalenza (rispetto anche alle incombenze di amministratore e legale rappresentante) all'interno della compagine sociale nel periodo oggetto di accertamento.
Sicuramente il ricorrente doveva denunciare la variazione di posizione rispetto alla permanenza dell'iscrizione alla Gestione Commercianti (lasciata attiva a suo dire per mero errore), tuttavia ciò non toglie che sull'ente grava l'onere di provare l'effettività della prestazione da parte del socio di capitali di srl. all'interno della società di cui detiene una partecipazione o nella quale ha assunto la qualifica di amministratore unico e legale rappresentante.
L' deve, quindi, provare innanzitutto che il soggetto ha partecipato CP personalmente al lavoro aziendale (inteso come svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa) con carattere di abitualità, ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi'.
L' , quanto all'attività di lavoro del ricorrente nulla ha provato nello CP specifico. Mette conto evidenziare che nella situazione data del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta deve avere carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa. Ove non sussista tale condizione personale, mancando i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione alla gestione commercianti, sussiste l'obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata (v. al riguardo Cass. 22.05.15 n. 10566, conforme Cass 23141 del 2015). La prestazione di lavoro nella società di capitale costituisce l'elemento distintivo per attribuire al socio il reddito di impresa (indipendentemente dalla materiale percezione di tale reddito da parte del socio).
La giurisprudenza ha infatti escluso tale effetto solo nel caso di mera partecipazione di capitale: in termini da ultimo si è pronunciata la Cassazione con sentenza n. 23790/2019 secondo cui:"Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa).
In sostanza, l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società
a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall ". CP
Dalle considerazioni che precedono ne discende l'annullamento dell'avviso di addebito n. 409 2024 0000665112 000 del 24.10.2024, notificato in data 14.11.2024.
Le spese seguono la soccombenza e vengo liquidate in dispositivo, tenuto conto della concentrazione dell'attività processuale (n.2 udienze di cui una cartolare), al netto di oneri di fase istruttoria e decisoria, e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate in uno al pregio dell'attività defensionale effettivamente prestata.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione annulla l'avviso di addebito n. 409
2024 0000665112 000 del 24.10.2024, notificato in data 14.11.2024;
- condanna l' al pagamento in favore di delle spese di CP AR lite che liquida complessivamente in € 1.500,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Lì, 28 maggio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 1310 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro AR tempore della società con sede legale in Terni, vocabolo Fiori Parte_2
n.19, elettivamente domiciliati in Terni, via G. Armellini n.1/B, presso lo studio del procuratore Avv. Alessandro Ferretti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Fiumicino del 22.3.2024 rep. n.37875 e racc. Per_1 CP_ n.7313 ed elettivamente domiciliato presso la locale Agenzia in Terni, via Bramante n.13
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 , in proprio e AR nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_2 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 409 2024 0000665112 000 del 24.10.2024, notificato in data 14.11.2024, con il quale l'ente convenuto gli intimava il pagamento della somma di € 4.776,71 (comprensiva di sanzioni, CP_ interessi ed oneri di riscossione) per un credito vantato dall' a titolo di omesso versamento contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal 1/2022 al 12/2023 stante la partecipazione dell'opponente, in qualità di socio unico ed amministratore, alla società a responsabilità limitata
. Parte_2
Allegava in fatto: - di ricoprire la carica di socio ed amministratore unico della società con sede in Terni, vocabolo Fiori n.19, esercente Parte_2 attività di commercio all'ingrosso di legnami;
- di percepire la pensione con decorrenza dal 1° settembre 2019; - che la società negli anni di riferimento di cui all'AVA opposto impiegava personale dipendente addetto sia a mansioni di operaio che di segreteria - impiegatizio;
- di aver presentato domanda di cancellazione dalla Gestione Commercianti con decorrenza dal CP
31.08.2019; - di aver cessato di prestare attività lavorativa all'interno della società al momento del pensionamento e di occuparsi solo delle attività derivanti dalla carica di amministratore. Nel merito deduceva l'illegittimità della pretesa fondata su errati presupposti di legge trattandosi di soggetto che pur rivestendo la qualità di socio non ha mai prestato all'interno della compagine societaria attività lavorativa con il carattere dell'abitualità e prevalenza nel periodo oggetto di accertamento. CP_ Conveniva, pertanto, davanti al giudice del lavoro di Terni l' chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' che nel merito sostenendo l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, insisteva per il rigetto.
La causa in assenza di richieste delle parti veniva istruita con la sola produzione documentale.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto legge n. 18/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. Venendo al merito occorre premettere in punto di onere della prova l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte a mente del quale: “nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della CP pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il CP_2 rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass., 6 settembre 2012 n. 14965), ed ancora “in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica
l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito" (Cass. Sez. Lav.
6.11.2009 n. 23600).
Infatti, l'attore-ente previdenziale nelle azioni di accertamento positivo, il convenuto-ente previdenziale, nelle azioni di accertamento negativo, così come il convenuto-ente previdenziale nelle opposizioni a cartelle esattoriali, mirano tutti allo stesso obiettivo, ovvero all'affermazione dell'esistenza della pretesa contributiva.
La regola di giudizio deve, pertanto, essere la stessa, a prescindere dal ruolo processuale che le parti sostanziali rivestono.
Per comprendere al meglio la materia del contendere è opportuna, una breve disamina del panorama normativo di riferimento. L'art. 1 comma 203 dell'art. 1 L.n. 662/96 da ultimo ha modificato l'art. 29 L.n. 160 del 1975 (esercenti attività commerciali) ha sostituito la precedente disciplina ed ha previsto l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali per coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia (omissis...)
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Tale norma riguarda pertanto esclusivamente le attività commerciali.
Il comma 202 dell'art. 1 L.n. 662/96 ha infine previsto l'estensione dell'a.g.o. di cui alla L.n. 613/66 (gestione commercianti) anche a nuovi soggetti, infatti a decorrere dal gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge n. 613 del 1996 e successive modificazioni è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49 comma 1 lettera D L.n. 88/89, con esclusione degli artisti e dei professionisti". L'art. 49 comma 1 lett. d L.n. 88/89 CP_ (riguardante la classificazione dei datori di lavoro operata dall' si riferisce al
"settore terziario, per le attività commerciali ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonchè per le relative attività ausiliarie".
Il comma 202 non ha introdotto requisiti diversi per i soggetti indicati all'art. 49 L.n. 88/89 in quanto in realtà ha esclusivamente disposto l'estensione all'a.g.o. commercianti di soggetti che, in qualità di lavoratori autonomi, svolgono una serie di attività che originariamente non erano ricomprese in tale gestione (essendo questa limitata appunto agli esercenti piccole imprese commerciali, nonchè degli ausiliari del commercio" ex L.n. 613/66) e sostanzialmente coincidenti con il cd. terziario.
L'art. 1, comma 208 citato ha previsto poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere sulla iscrizione Controparte_3 nell'assicurazione corrispondente all'attività “prevalente". Dunque il comma
208, nel disciplinare una situazione generale, riguardante non solo gli esercenti attività commerciale, ma tutti i soggetti che esercitano, nell'ambito di una o più imprese, attività autonome assoggettabili ad ogni forma di assicurazione obbligatoria, ha inteso unificare in una unica gestione assicurativa le diverse attività autonome contemporaneamente svolte, con applicazione dei relativi contributi sul reddito complessivamente prodotto in ciascuna di esse, rientrando nelle ipotesi da essa contemplate, fra gli altri, sia i soggetti di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, che gli esercenti attività commerciali, ivi compresi i soci di società a responsabilità limitata.
È insegnamento costante della giurisprudenza quello per cui, in tal caso, la scelta della iscrizione nella gestione di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi della L.
3 giugno 1975, n.160, art. 29, comma 1, lett. b), come sostituito con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, spetta all' , secondo il carattere CP della prevalenza, con applicazione della contribuzione sui redditi prodotti con le varie attività autonome contemporanee. Non si ignora che a superare l'inconveniente della verifica dell'attività prevalente è intervenuta da ultimo la L.n. 122/10 che ha adottato il criterio della
"doppia iscrizione".
Vi è però da rilevare, nello specifico caso che ci occupa, che, non vi è prova in atti che la parte ricorrente abbia svolto alcuna attività lavorativa a favore dell'impresa nel periodo oggetto di accertamento, risultando di contro, dalla visura camerale depositata dall' , che il è solo socio di capitale ed CP Pt_2 amministratore della società Parte_2
Nel premettere che l'obbligo di iscrizione presso la Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ed il perdurare della stessa riguarda coloro che a) siano titolari o gestori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia (omissis...) b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Non vi è dubbio che tali requisiti debbano concorrere congiuntamente, per cui non si può prescindere, ai fini stessi dunque della iscrizione nella
Gestione commercio dallo svolgimento di una attività lavorativa, essendo esteso il relativo obbligo ai "soci lavoratori " delle società a responsabilità limitata esercenti attività commerciale, non per la mera qualità di socio, ma in ragione dello svolgimento da parte di essi di attività lavorativa nell'ambito dell'impresa.
Tale partecipazione dunque deve necessariamente sostanziarsi nello svolgimento di una vera e propria attività lavorativa, in ragione del principio di effettività che regola il rapporto contributivo, considerato che, diversamente da quel che accade per le società di persone, caratterizzate dalla prevalenza del requisito soggettivo, nella società a responsabilità limitata, rilevando l'elemento del capitale, non è detto che la qualità di socio, neppure di unico socio, coincida sempre con la persona fisica, e che quindi sia sempre conseguenziale l'iscrizione alla Gestione commercianti.
Sulle problematiche relative all'iscrizione alle Gestioni Ordinarie e/o a quella Separata particolarmente chiarificatrice è la sentenza delle SS.UU della
Cassazione n.3240/110, che nell'esaminare i differenti aspetti, ha evidenziato che, se il campo di applicazione delle prime è corrispondente a ciascuna delle
"attività lavorative svolte", mentre per la Gestione Separata il riferimento è eteronomo, supportato esclusivamente dalla norma fiscale e basato sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito, in ogni caso per entrambe è richiesto "l'espletamento di duplice attività lavorativa".
Tornando dunque alla fattispecie oggetto di causa, sebbene AR
risulti socio unico di società a responsabilità limitata che svolge attività
[...] commerciale ed amministratore, ricorrendo, quindi, i requisiti di cui alle lettere a) e b) sopra citate, non è emerso in giudizio che lo stesso abbia svolto attività lavorativa in favore della società una volta in pensione con decorrenza dal 2019 ad eccezione di quella di amministratore pacificamente ammessa in ricorso, non risultando provato il requisito di cui alla lettera c) della norma indicata.
Osserva il Tribunale, applicando il comma 203, che non è possibile desumere in maniera automatica il mantenimento dell'iscrizione alla gestione commercianti nei confronti di un soggetto che rivesta la qualifica di amministratore, in quanto l'espletamento del suddetto ruolo non implica necessariamente lo svolgimento di attività lavorativa di natura commerciale con i caratteri di abitualità e prevalenza.
Ne consegue che l' , per fondare la sua pretesa contributiva, è tenuto CP
a dimostrare che , oltre allo svolgimento delle attività gestorie AR causalmente legate alla sua carica, ha svolto nel periodo di cui alla richiesta contributiva, anche il lavoro aziendale (diverso da quello gestorio) con carattere di prevalenza e abitualità.
L' deve, dunque, dimostrare, in caso di opposizione, che il socio CP amministratore della società svolge una attività ulteriore rispetto a quella di mera gestione, e che la stessa sia riconducibile all'esercizio di attività commerciale in termini di prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi, oltre che caratterizzato da abitualità, non potendosi limitare, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio de quo, ad una dichiarazione meramente apodittica fondata sulla sola qualifica di amministratore emergente dalla visura camerale.
Richiamando i recenti interventi normativi (12, comma 11 d.l. n. 78 del
2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, recante l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, l. n. 662 del 1996) e la seguente giurisprudenza maggioritaria, è ormai possibile affermare, in linea di principio, la compatibilità della doppia CP_ iscrizione-contribuzione alla Gestione Separata e alla Gestione
Commercianti (al riguardo da ultimo Cass., n. 6588/2014).
Ciò tuttavia non toglie che occorre in ogni caso verificare in concreto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 202 e segg., l.662/1996 per l'iscrizione alla gestione commercianti (come sopra richiamati), tra cui la partecipazione al lavoro aziendale da parte dell'amministratore con i caratteri dell'abitualità e prevalenza;
apporto lavorativo che deve consistere in attività diverse ed ultronee rispetto a quelle tipicamente gestorie.
Ed al riguardo, particolarmente significativa appare ancora una volta la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2010, nella parte in cui afferma: 'Proprio ai fini di individuare quale sia l'attività prevalente, conviene indicare gli elementi che valgono a distinguere, per il socio, l'attività di amministratore da quella di partecipazione personale e prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) al lavoro aziendale, condizione in presenza della quale scatta l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti”. E' noto che non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella srl.
E' vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perchè all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo.
Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa' (Corte Cass. SS.UU. n. 3240/2010).
Alla luce delle considerazioni che precedono ne consegue che è l' CP
(che afferma il diritto ad ottenere da i contributi dovuti alla AR
Gestione Commercianti nel periodo oggetto di accertamento) che deve provare i fatti costitutivi della pretesa.
Orbene nel caso che ci occupa è documentalmente provato e non contestato in causa che è socio unico e legale rappresentante della AR società esercente l'attività di commercio all'ingrosso di legnami e Parte_2 lo è stato anche nel periodo oggetto di recupero contributivo (cfr. visura camerale allegata alla memoria ). CP E', altresì, incontestato, nonché documentalmente provato, che il AR
è stato iscritto alla Gestione Commercianti chiedendone la cancellazione
[...] solo in data 18.01.2023 con decorrenza dal 31 agosto 2019 quando è andato in pensione con quota 100 (cfr. all.to n.3 al ricorso).
Inoltre, dalla stessa produzione documentale versata dall' emerge CP chiaramente che durante il periodo di cui alla richiesta contributiva la società occupava n.3 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato (cfr. Parte_2 visura camerale ed elenco dipendenti all.ti alla memoria ). CP Non può neppure attribuirsi rilevanza dirimente all'errata compilazione dei redditi di impresa nel riquadro RR del modello unico Persone Fisiche, avendo, al riguardo, la Suprema Corte chiarito che: “ … in tema di iscrizione alla gestione commercianti, la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicche', nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l' provare CP la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione” (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n.21511/2018, nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata la partecipazione del socio accomandatario all'attività della società in forza della dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultima, sebbene il socio avesse allegato la sussistenza di errori nella compilazione). Ritiene il Tribunale che l' non abbia provato che il ricorrente ha CP_2 svolto attività lavorativa per la con abitualità (non occasionalità) e Parte_2 prevalenza (rispetto anche alle incombenze di amministratore e legale rappresentante) all'interno della compagine sociale nel periodo oggetto di accertamento.
Sicuramente il ricorrente doveva denunciare la variazione di posizione rispetto alla permanenza dell'iscrizione alla Gestione Commercianti (lasciata attiva a suo dire per mero errore), tuttavia ciò non toglie che sull'ente grava l'onere di provare l'effettività della prestazione da parte del socio di capitali di srl. all'interno della società di cui detiene una partecipazione o nella quale ha assunto la qualifica di amministratore unico e legale rappresentante.
L' deve, quindi, provare innanzitutto che il soggetto ha partecipato CP personalmente al lavoro aziendale (inteso come svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa) con carattere di abitualità, ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi'.
L' , quanto all'attività di lavoro del ricorrente nulla ha provato nello CP specifico. Mette conto evidenziare che nella situazione data del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta deve avere carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa. Ove non sussista tale condizione personale, mancando i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione alla gestione commercianti, sussiste l'obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata (v. al riguardo Cass. 22.05.15 n. 10566, conforme Cass 23141 del 2015). La prestazione di lavoro nella società di capitale costituisce l'elemento distintivo per attribuire al socio il reddito di impresa (indipendentemente dalla materiale percezione di tale reddito da parte del socio).
La giurisprudenza ha infatti escluso tale effetto solo nel caso di mera partecipazione di capitale: in termini da ultimo si è pronunciata la Cassazione con sentenza n. 23790/2019 secondo cui:"Tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa).
In sostanza, l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società
a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall ". CP
Dalle considerazioni che precedono ne discende l'annullamento dell'avviso di addebito n. 409 2024 0000665112 000 del 24.10.2024, notificato in data 14.11.2024.
Le spese seguono la soccombenza e vengo liquidate in dispositivo, tenuto conto della concentrazione dell'attività processuale (n.2 udienze di cui una cartolare), al netto di oneri di fase istruttoria e decisoria, e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate in uno al pregio dell'attività defensionale effettivamente prestata.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione annulla l'avviso di addebito n. 409
2024 0000665112 000 del 24.10.2024, notificato in data 14.11.2024;
- condanna l' al pagamento in favore di delle spese di CP AR lite che liquida complessivamente in € 1.500,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Lì, 28 maggio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri