a) attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
c) attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
(( 2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa' )) (( 2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici ))