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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3872/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 3872 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. res.te in Parma, B.go San Vitale 6, _1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.Giuseppe Silva (c.f ) presso lo studio del quale in 43125 C.F._2
Parma, Viale Gorizia 15 è elettivamente domiciliato (indirizzo PEC Email_1
-ricorrente-
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] res.te in 22063 Cantù (CO), Via Baracca CP_1 C.F._3
7 c.
-resistente contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale – risoluzione ex art. 1453 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 4novembre 2024, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare la responsabilità dell'occorso art. 1453/1218 e/o 2043 e/o 2041 c.c. o comunque per tutti i titoli del caso, di legge e di tenutezza in capo all'Anobile e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore di , come in atti rappresentato, della somma di euro 16.950,00 oltre _1 rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli versamenti all'effettivo saldo. Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre IVA, C.p.A. e spese generali come per legge.”
conclusioni per parte convenuta: nulla, essendo rimasta contumace.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sul contenuto della tesi attorea.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e ss iscritto a ruolo il 21.11.2023 evocava _1 in giudizio al fine di condannarlo al pagamento in proprio favore del complessivo importo di € CP_1
16.950,00 (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli versamenti all'effettivo saldo), previa declaratoria di responsabilità ex art. 1453/1218 c.c., e/o 2043 c.c. e/o 2041 c.c.
Deduceva infatti di avergli versato il succitato importo, in diverse tranches a mezzo bonifici bancari a lui destinati, per acquistare due diversi orologi Rolex, e precisamente un modello Daytona ref 116500LN e un modello Daytona green ref 116508 che il resistente gli aveva proposto ad un prezzo significativamente conveniente in ragione delle conoscenze che millantava di avere in Svizzera con l'azienda madre, tramite contatto, in forza della sua persona, trattandosi di atleta parolimpico plurimedagliato nella disciplina del ciclismo.
Precisamente, secondo la ricostruzione attorea, avrebbe versato € 6.300 complessivi, in due _1 tranches di € 4.000 ed € 2.300, in relazione al primo orologio, che le parti avevano concordato gli sarebbe spettato in esclusiva proprietà, ed € 10.650 (tranches di 4.700,00, 2.500,00 1.700,00, 1.000,00 e 750,00) in relazione al secondo, che avrebbero acquistato in comproprietà, quantomeno in una prima fase: i versamenti avvenivano su conto corrente di , che assicurava di girare alla Rolex le rimesse delle somme CP_1 ricevute per l'acquisto degli orologi;
i pagamenti venivano dal ricorrente accordati a seguito delle continue richieste di denaro da parte resistente, con le motivazioni più svariate e comunque riconducibili alla perdita dell'occasione o al sensibile ritardo nell'arrivo dell'orologio in caso di non immediato pagamento;
ragioni per le quali agava. _1
Non avendo ricevuto gli orologi nonostante il passaggio di un ampio lasso temporale e nonostante diversi solleciti, riscontrati evasivamente, procedeva tuttavia a verifiche nutrendo dubbi sull'operato di _1
; si rendeva così conto, a seguito di indagini effettuate presso Istituti Bancari, che il conto corrente cui CP_1 era collegato l'IBAN indicato da come destinatario per l'acquisto dei beni in realtà era inesistente: CP_1
Pertanto, risoltosi a porre fine alla vicenda “persa fiducia nell'operazione”, con mail del 30.5.2022 (vds doc.3) rappresentava ad di non essere più interessato agli acquisti, chiedendo altresì la restituzione dell'intero CP_1 importo versato (indicato in €17.950). La mancata risposta e la mancata restituzione dei denari anticipati, determinava il ricorrente ad adire le vie giudiziarie dando inizio al procedimento in epigrafe.
Con decreto del 28.11.2023 il sottoscritto Giudice fissava udienza per il giorno 24 gennaio 2024, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
Il resistente pur ritualmente evocato in giudizio, non intendeva costituirsi tempestivamente, nè CP_1 comparire in udienza, né con riferimento all'udienza del 24.1.2024 né alla successiva del 10.4.2024, fissata ai fini della rinnovazione della notifica (del ricorso, del decreto del 28.11.23 e del verbale di udienza); ne veniva pertanto dichiarata la contumacia, contestualmente all'ammissione della prova per testi richiesta da parte ricorrente con i due testi indicati in relazione a cinque dei dodici capitoli proposti.
Alla successiva udienza del 19.6.2024, dopo aver escusso il teste citato, , e Testimone_1 ritenuta la parte decaduta in relazione all'altro teste ( ), non citato, ritenuta la causa matura per Testimone_2 la decisione, il G.I. fissava udienza ex art. 281 terdecies e 281 sexies per il trattenimento in decisione al
2 successivo 4 novembre 2024. In tale data la causa veniva trattenuta in decisione, con le note conclusive dell'unica parte costituita del 30.10.24.
II. Su condizioni dell'azione, presupposti processuali, instaurazione del contraddittorio.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva della ricorrente, come quella passiva del convenuto resistente.
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: il ricorso e il decreto di fissazione udienza risultano infatti ritualmente e tempestivamente notificati (vieppiù a seguito della rinnovazione disposta il 24.1.2024 dal G.I. per scrupolo) nei confronti di ai sensi dell'art. 143 cpc, CP_1 mediante deposito il 31.1.24 presso la casa comunale di Cantù, quale luogo dell'ultima residenza (via Baracca
n.7), risultando –come da certificato di residenza aggiornato (vds. pag.25 deposito del 13.2.24) CP_1
“irreperibile ma non cancellato ai sensi del D.P.R. 30.05.1989 dal 14.3.22”).
Risulta esperita la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, pur infruttuosamente;
si noti peraltro che vi è evidenza dell'avvenuta conoscenza della stessa da parte di CP_1 che (vds. pag.2 invito a negoziazione allegata a ricorso) il giorno 8.5.2023 riscontra a mezzo mail (account la comunicazione del legale di parte ricorrente. Email_2
III. Sul merito della domanda: ragioni della fondatezza della tesi di parte ricorrente.
Il ricorso è fondato, e a tale delibazione può giungersi senza il compimento di istruttoria, ma alla luce unicamente della documentazione in atti. Per tali motivi non si è ravvisata la necessità di trasformazione del rito in ordinario ex art. 281 duodecies co.I cpc (tantomeno vi sono state richieste istruttorie).
Parte ricorrente ha provato, tanto documentalmente (vds doc.
1.A-1.E) quanto a mezzo prova orale (vds Tes_ dichiarazioni teste all'udienza del 19.6.2024), di aver concordato con l'acquisto, per suo tramite, CP_1 di due orologi di pregio a prezzo di listino, sfruttando conoscenze di quest'ultimo in Rolex in ragione della sua celebrità, di atleta paralimpico plurimedagliato.
Tes_
–che risulta attendibile, anche considerato che in udienza ha chiaramente distinto le circostanze che conosceva per diretta apprensione (capp: 2,5,6), da quelle de relato (capp.7-10)- ha riferito di aver constatato personalmente che (I) era a conoscenza della passione del ricorrente per gli orologi Rolex da polso CP_1
(cap.2), (II) dopo l'estate del 2021 aveva prospettato a la possibilità di acquistare, per suo tramite, _1 degli orologi irreperibili sul mercato a prezzo di listino e direttamente dal negozio Rolex di Ginevra (cap.2), in particolare (III) nell'ottobre del 2021 aveva proposto a di acquistare un Rolex modello CP_1 _1
Daytona ref 116500LN al prezzo di listino di € 12.600,00 alle condizioni di versamento di un acconto del 30% del prezzo e il saldo alla consegna (da effettuarsi direttamente presso il concessionario Rolex di Ginevra)
(cap.5), (IV) e che i soldi dovevano tassativamente transitare su di un suo conto corrente poichè per il venditore doveva risultare che l'acquirente formale dell'orologio fosse lui medesimo in qualità di destinatario di tale trattamento di favore.
3 Risulta d'altra parte documentalmente provato il versamento da parte di di diversi pagamenti a Parte_2 mezzo bonifico, in date e per importi pari a quelli indicati nelle conversazioni a mezzo messaggistica istantanea con il contatto rubricato “ grande campione”. CP_1
Atteso che i bonifici sub doc.2 hanno come destinatario dei pagamenti ogni volta “ ” (vds distinte CP_1 CP_ dei versamenti e Intesa S.Paolo), discende ineludibilmente che il numero telefonico di messaggistica suindicato sia quello proprio del resistente.
Ciò determina, come conseguenza, che l'insieme delle dichiarazioni di nelle conversazioni sub 1.A, 1.B, CP_1
1.C, 1.D, 1.E assume primaria rilevanza promanando direttamente dal resistente, tanto più attesa la contumacia dello stesso e dunque l'impossibilità di emersione di una diversa ricostruzione in giudizio.
Risulta pertanto incontrovertibilmente acclarato come siano stati versati ad da parte del ricorrente, € CP_1
4.000,00(con causale “anticipo 30 per cento per acquisto Rolex 116500LN”) in data 27/10/2021 da Conto CP_2 ed € 2.300,00 (“ulteriore 20% acconto per Rolex 116500LN”) in pari data da conto Intesa, con riferimento al primo orologio, ed € 2.500,00 in data 20/01/2022, € 4.700,00 il 16.02.2022, € 1.700,00 il 26.3.2022, €1.000,00 il 6.4.22, ed € 700,00 il 3.5.2022, sempre da conto con causali, rispettivamente, “primo acconto Daytona CP_2 green 516508”, “secondo acconto daytona quadrante verde”, “ultimo saldo Daytona Rolex”, “ultimo acconto
Daytona Rolex come da accordi scritti odierni” e “anticipo spese di consegna Rolex Daytona come da messaggi ordiremo” [rectius odierni].
La specificazione delle causali dei versamenti contribuisce a ricostruire la motivazione degli stessi, già comunque univocamente individuata dalla lettura delle conversioni a mezzo messaggistica istantanea tra le parti del giudizio, dalle quali emerge inquivocabilmente come proponesse occasioni di acquisto di CP_1 orologi, descrivendole quali veri e propri affari –anche in ragione di fortunate vicende contingenti (vds per il
Daytona Green il decesso di un suo conoscente che non aveva portato a termine l'acquisto in corso)- che dovevano essere conclusi rapidamente, pena la perdita delle condizioni favorevoli strappate.
E' pertanto documentalmente provato che abbia ricevuto complessivi € 16.950,00 quale corrispettivo CP_1 dell'acquisto, per suo tramite, di due orologi a uno in esclusiva proprietà e l'altro comprato _1 assieme.
Ugualmente provato –stante il valore da darsi ai messaggi scambiati tra i due, per le ragioni supra esposte- risulta l'impegno di a far avere gli orologi al ricorrente entro il mese di marzo 2022 (vds doc.
1.D pag.1), CP_1 addirittura il 26.3.2022 uno dei due era pronto, mancando unicamente le bolle di uscita per la dogana (vds. ibidem pag.3).
Deve concludersi che si fosse obbligato a far conseguire agli odierni ricorrenti due Rolex, non vi CP_1 sia riuscito, dunque risultando inadempiente, e a quel punto –onerato della restituzione degli importi in ragione dell'inadempimento- non abbia provveduto a quanto dovuto, così risultando debitore nei confronti del ricorrente per il complessivo importo già ricevuto, ovvero € 16.950,00.
IV. Sul merito della domanda: ricostruzione giuridica della fattispecie, individuazione dell'inadempimento contrattuale e conseguenziale risoluzione. Assorbimento dei profili di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 c.c e di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Risulta evidente come abbia liberamente assunto l'obbligo di far avere gli orologi al ricorrente, anzi CP_1 proponendosi lui come intermediario, ed è pacifico che egli non abbia adempiuto l'obbligazione, sussumibile nel mandato (senza rappresentanza) ad acquistare.
4 Ai sensi dell'art. 1703 cc il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra; quando, come nel caso di specie, ha ad oggetto beni mobili, è un contratto a forma libera, motivo per il quale l'assenza di prova scritta contrattuale è del tutto irrilevante: l'intervenuto Tes_ accordo risulta sia documentalmente (doc. !.A e 1.B) sia dall'assunzione della prova orale (vds teste in relazione al cap. 2: “Il sig. conosceva la passione per i Rolex del sig. Me lo hanno riferito sia CP_1 Per_1 direttamente il sig che il sig. Mi ricordo bene perché il sig. voleva fare un affare e CP_1 _1 CP_1 comprare direttamente a prezzo di listino. Confermo il capitolo interamente”).
Il mandatario ha l'obbligo di eseguire l'incarico ricevuto (effetto obbligatorio del contratto) con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.); nel caso di specie risulta evidente come ciò non si avvenuto, non avendo fornito spiegazione né in ordine alle ragioni della mancata concretizzazione degli affari prospettati, né, CP_1 soprattutto, in ordine alla restituzione delle somme, rispetto alla quale ha costantemente e ripetutamente preso tempo, ponendo in essere comportamenti potenzialmente atti a sfociare in illeciti penalmente sanzionabili, certamente –rimanendo in ambito civile- estranei ai doveri di diligenza e buona fede specificamente previsti dalla normativa specifica dell'istituto e comunque rientranti nei principi generali in materia di obbligazioni.
Impregiudicata dunque ogni valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e delle modalità
(artifizi o raggiri) propri del reato di truffa ex art. 640 c.p. -ciò che integrerebbe l'applicabilità dell'illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e dunque la condanna di al versamento della cifra domandata CP_1
a titolo di responsabilità extracontrattuale-, da quanto finora esposto è in ogni caso evidente, in primis e con valore assorbente, la sussistenza degli estremi qualificanti il comportamento del resistente come gravemente inadempiente e dunque legittimante la declaratoria di risoluzione dei contratti di mandato intercorsi, ai sensi degli artt. 1218-1453 c.c., secondo la disciplina generale di inadempimento contrattuale, ed avuto riguardo all'art. 1710 c.c. tenendo in considerazione la specifica disciplina del mandato. Quest'ultima norma dispone, infatti, che “il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”. Assumendo nel caso di specie la condotta del mandatario tratti assimilabili al dolo, deve concludersi per l'irrilevanza del carattere della gratuità del contratto.
Poiché il ricorrente ha provato il titolo del proprio diritto ed ha dedotto l'inadempimento altrui, ha soddisfatto l'onere della prova su di sé incombente, nel rispetto del principio della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez.Un.,
30 ottobre 2001, n. 13533: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” […]; controparte, non costituita, nulla ha provato in senso contrario, nonostante su di sé incombesse l'onere della prova dell'adempimento.
Quale effetto diretto della risoluzione si colloca l'obbligo restitutorio, ovvero la restituzione da parte di CP_1 dei denari che gli erano stati versati come provvista necessaria.
Nulla quaestio in ordine all'esatta individuazione degli importi, essendo acclarata dai sette bonifici fatti e non essendovi evidenze di restituzioni effettuate da parte di , la cui contumacia –pur non operando come CP_1
5 non contestazione ex art. 115 cpc- non ha consentito di scardinare le risultanze documentali di controparte e istruttorie e di fornire una ricostruzione alternativa della vicenda.
L'accoglimento della domanda principale determina l'assorbimento di quella svolta in via subordinata, volta all'accertamento dell'ingiustificato arricchimento.
Avendo l'obbligo restitutorio natura di debito di valuta, come tale non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 11 aprile 2018, n. 9004 e n. 22664/15) -nel caso di specie non dedotto né provato- rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., pertanto dovuti.
V. Sulla regolazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, a prescindere dall'avvenuta costituzione del soccombente o dalla sua contumacia;
si richiamano, ex pluribus, Cass. sez. VI, 29/05/2018, n. 13498, e recente Sez. 3 - , Ordinanza n.
5813 del 27/02/2023, secondo cui “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”).
Esse vengono liquidate ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 tra i minimi e i medi, in ragione dell'effettiva attività difensiva svolta (ai minimi per quella decisionale), compresa la fase istruttoria, espletata, e pertanto quantificate in € 3.300,00 oltre oneri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. promosso in data 21.11.2023 da nei _1 confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: CP_1
Dichiara la contumacia di . CP_1
in accoglimento della domanda attorea:
Dichiara risolto per inadempimento il contratto di mandato ad acquistare due orologi di lusso (Rolex modello Daytona ref 116500LN e un Rolex modello Daytona green ref 116508) intercorso tra e : e per l'effetto: _1 CP_1
Condanna alla restituzione di €. 16.950,00 (sedicimilanovecentocinquanta/00) –oltre CP_1 interessi, per come indicati in parte motiva- in favore di _1
Condanna , pur contumace, al pagamento in favore di , CP_1 _1 delle spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 3.300,00 (tremilatrecento/00) per compensi, oltre spese forf., C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, ed oltre € 264,00 per C.U. e marca;
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Como, il 1 marzo 2025. Il Giudice dott. Giorgio Previte
6
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 3872 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. res.te in Parma, B.go San Vitale 6, _1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.Giuseppe Silva (c.f ) presso lo studio del quale in 43125 C.F._2
Parma, Viale Gorizia 15 è elettivamente domiciliato (indirizzo PEC Email_1
-ricorrente-
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] res.te in 22063 Cantù (CO), Via Baracca CP_1 C.F._3
7 c.
-resistente contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale – risoluzione ex art. 1453 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 4novembre 2024, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare la responsabilità dell'occorso art. 1453/1218 e/o 2043 e/o 2041 c.c. o comunque per tutti i titoli del caso, di legge e di tenutezza in capo all'Anobile e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore di , come in atti rappresentato, della somma di euro 16.950,00 oltre _1 rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli versamenti all'effettivo saldo. Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre IVA, C.p.A. e spese generali come per legge.”
conclusioni per parte convenuta: nulla, essendo rimasta contumace.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sul contenuto della tesi attorea.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e ss iscritto a ruolo il 21.11.2023 evocava _1 in giudizio al fine di condannarlo al pagamento in proprio favore del complessivo importo di € CP_1
16.950,00 (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli versamenti all'effettivo saldo), previa declaratoria di responsabilità ex art. 1453/1218 c.c., e/o 2043 c.c. e/o 2041 c.c.
Deduceva infatti di avergli versato il succitato importo, in diverse tranches a mezzo bonifici bancari a lui destinati, per acquistare due diversi orologi Rolex, e precisamente un modello Daytona ref 116500LN e un modello Daytona green ref 116508 che il resistente gli aveva proposto ad un prezzo significativamente conveniente in ragione delle conoscenze che millantava di avere in Svizzera con l'azienda madre, tramite contatto, in forza della sua persona, trattandosi di atleta parolimpico plurimedagliato nella disciplina del ciclismo.
Precisamente, secondo la ricostruzione attorea, avrebbe versato € 6.300 complessivi, in due _1 tranches di € 4.000 ed € 2.300, in relazione al primo orologio, che le parti avevano concordato gli sarebbe spettato in esclusiva proprietà, ed € 10.650 (tranches di 4.700,00, 2.500,00 1.700,00, 1.000,00 e 750,00) in relazione al secondo, che avrebbero acquistato in comproprietà, quantomeno in una prima fase: i versamenti avvenivano su conto corrente di , che assicurava di girare alla Rolex le rimesse delle somme CP_1 ricevute per l'acquisto degli orologi;
i pagamenti venivano dal ricorrente accordati a seguito delle continue richieste di denaro da parte resistente, con le motivazioni più svariate e comunque riconducibili alla perdita dell'occasione o al sensibile ritardo nell'arrivo dell'orologio in caso di non immediato pagamento;
ragioni per le quali agava. _1
Non avendo ricevuto gli orologi nonostante il passaggio di un ampio lasso temporale e nonostante diversi solleciti, riscontrati evasivamente, procedeva tuttavia a verifiche nutrendo dubbi sull'operato di _1
; si rendeva così conto, a seguito di indagini effettuate presso Istituti Bancari, che il conto corrente cui CP_1 era collegato l'IBAN indicato da come destinatario per l'acquisto dei beni in realtà era inesistente: CP_1
Pertanto, risoltosi a porre fine alla vicenda “persa fiducia nell'operazione”, con mail del 30.5.2022 (vds doc.3) rappresentava ad di non essere più interessato agli acquisti, chiedendo altresì la restituzione dell'intero CP_1 importo versato (indicato in €17.950). La mancata risposta e la mancata restituzione dei denari anticipati, determinava il ricorrente ad adire le vie giudiziarie dando inizio al procedimento in epigrafe.
Con decreto del 28.11.2023 il sottoscritto Giudice fissava udienza per il giorno 24 gennaio 2024, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
Il resistente pur ritualmente evocato in giudizio, non intendeva costituirsi tempestivamente, nè CP_1 comparire in udienza, né con riferimento all'udienza del 24.1.2024 né alla successiva del 10.4.2024, fissata ai fini della rinnovazione della notifica (del ricorso, del decreto del 28.11.23 e del verbale di udienza); ne veniva pertanto dichiarata la contumacia, contestualmente all'ammissione della prova per testi richiesta da parte ricorrente con i due testi indicati in relazione a cinque dei dodici capitoli proposti.
Alla successiva udienza del 19.6.2024, dopo aver escusso il teste citato, , e Testimone_1 ritenuta la parte decaduta in relazione all'altro teste ( ), non citato, ritenuta la causa matura per Testimone_2 la decisione, il G.I. fissava udienza ex art. 281 terdecies e 281 sexies per il trattenimento in decisione al
2 successivo 4 novembre 2024. In tale data la causa veniva trattenuta in decisione, con le note conclusive dell'unica parte costituita del 30.10.24.
II. Su condizioni dell'azione, presupposti processuali, instaurazione del contraddittorio.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva della ricorrente, come quella passiva del convenuto resistente.
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: il ricorso e il decreto di fissazione udienza risultano infatti ritualmente e tempestivamente notificati (vieppiù a seguito della rinnovazione disposta il 24.1.2024 dal G.I. per scrupolo) nei confronti di ai sensi dell'art. 143 cpc, CP_1 mediante deposito il 31.1.24 presso la casa comunale di Cantù, quale luogo dell'ultima residenza (via Baracca
n.7), risultando –come da certificato di residenza aggiornato (vds. pag.25 deposito del 13.2.24) CP_1
“irreperibile ma non cancellato ai sensi del D.P.R. 30.05.1989 dal 14.3.22”).
Risulta esperita la procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, pur infruttuosamente;
si noti peraltro che vi è evidenza dell'avvenuta conoscenza della stessa da parte di CP_1 che (vds. pag.2 invito a negoziazione allegata a ricorso) il giorno 8.5.2023 riscontra a mezzo mail (account la comunicazione del legale di parte ricorrente. Email_2
III. Sul merito della domanda: ragioni della fondatezza della tesi di parte ricorrente.
Il ricorso è fondato, e a tale delibazione può giungersi senza il compimento di istruttoria, ma alla luce unicamente della documentazione in atti. Per tali motivi non si è ravvisata la necessità di trasformazione del rito in ordinario ex art. 281 duodecies co.I cpc (tantomeno vi sono state richieste istruttorie).
Parte ricorrente ha provato, tanto documentalmente (vds doc.
1.A-1.E) quanto a mezzo prova orale (vds Tes_ dichiarazioni teste all'udienza del 19.6.2024), di aver concordato con l'acquisto, per suo tramite, CP_1 di due orologi di pregio a prezzo di listino, sfruttando conoscenze di quest'ultimo in Rolex in ragione della sua celebrità, di atleta paralimpico plurimedagliato.
Tes_
–che risulta attendibile, anche considerato che in udienza ha chiaramente distinto le circostanze che conosceva per diretta apprensione (capp: 2,5,6), da quelle de relato (capp.7-10)- ha riferito di aver constatato personalmente che (I) era a conoscenza della passione del ricorrente per gli orologi Rolex da polso CP_1
(cap.2), (II) dopo l'estate del 2021 aveva prospettato a la possibilità di acquistare, per suo tramite, _1 degli orologi irreperibili sul mercato a prezzo di listino e direttamente dal negozio Rolex di Ginevra (cap.2), in particolare (III) nell'ottobre del 2021 aveva proposto a di acquistare un Rolex modello CP_1 _1
Daytona ref 116500LN al prezzo di listino di € 12.600,00 alle condizioni di versamento di un acconto del 30% del prezzo e il saldo alla consegna (da effettuarsi direttamente presso il concessionario Rolex di Ginevra)
(cap.5), (IV) e che i soldi dovevano tassativamente transitare su di un suo conto corrente poichè per il venditore doveva risultare che l'acquirente formale dell'orologio fosse lui medesimo in qualità di destinatario di tale trattamento di favore.
3 Risulta d'altra parte documentalmente provato il versamento da parte di di diversi pagamenti a Parte_2 mezzo bonifico, in date e per importi pari a quelli indicati nelle conversazioni a mezzo messaggistica istantanea con il contatto rubricato “ grande campione”. CP_1
Atteso che i bonifici sub doc.2 hanno come destinatario dei pagamenti ogni volta “ ” (vds distinte CP_1 CP_ dei versamenti e Intesa S.Paolo), discende ineludibilmente che il numero telefonico di messaggistica suindicato sia quello proprio del resistente.
Ciò determina, come conseguenza, che l'insieme delle dichiarazioni di nelle conversazioni sub 1.A, 1.B, CP_1
1.C, 1.D, 1.E assume primaria rilevanza promanando direttamente dal resistente, tanto più attesa la contumacia dello stesso e dunque l'impossibilità di emersione di una diversa ricostruzione in giudizio.
Risulta pertanto incontrovertibilmente acclarato come siano stati versati ad da parte del ricorrente, € CP_1
4.000,00(con causale “anticipo 30 per cento per acquisto Rolex 116500LN”) in data 27/10/2021 da Conto CP_2 ed € 2.300,00 (“ulteriore 20% acconto per Rolex 116500LN”) in pari data da conto Intesa, con riferimento al primo orologio, ed € 2.500,00 in data 20/01/2022, € 4.700,00 il 16.02.2022, € 1.700,00 il 26.3.2022, €1.000,00 il 6.4.22, ed € 700,00 il 3.5.2022, sempre da conto con causali, rispettivamente, “primo acconto Daytona CP_2 green 516508”, “secondo acconto daytona quadrante verde”, “ultimo saldo Daytona Rolex”, “ultimo acconto
Daytona Rolex come da accordi scritti odierni” e “anticipo spese di consegna Rolex Daytona come da messaggi ordiremo” [rectius odierni].
La specificazione delle causali dei versamenti contribuisce a ricostruire la motivazione degli stessi, già comunque univocamente individuata dalla lettura delle conversioni a mezzo messaggistica istantanea tra le parti del giudizio, dalle quali emerge inquivocabilmente come proponesse occasioni di acquisto di CP_1 orologi, descrivendole quali veri e propri affari –anche in ragione di fortunate vicende contingenti (vds per il
Daytona Green il decesso di un suo conoscente che non aveva portato a termine l'acquisto in corso)- che dovevano essere conclusi rapidamente, pena la perdita delle condizioni favorevoli strappate.
E' pertanto documentalmente provato che abbia ricevuto complessivi € 16.950,00 quale corrispettivo CP_1 dell'acquisto, per suo tramite, di due orologi a uno in esclusiva proprietà e l'altro comprato _1 assieme.
Ugualmente provato –stante il valore da darsi ai messaggi scambiati tra i due, per le ragioni supra esposte- risulta l'impegno di a far avere gli orologi al ricorrente entro il mese di marzo 2022 (vds doc.
1.D pag.1), CP_1 addirittura il 26.3.2022 uno dei due era pronto, mancando unicamente le bolle di uscita per la dogana (vds. ibidem pag.3).
Deve concludersi che si fosse obbligato a far conseguire agli odierni ricorrenti due Rolex, non vi CP_1 sia riuscito, dunque risultando inadempiente, e a quel punto –onerato della restituzione degli importi in ragione dell'inadempimento- non abbia provveduto a quanto dovuto, così risultando debitore nei confronti del ricorrente per il complessivo importo già ricevuto, ovvero € 16.950,00.
IV. Sul merito della domanda: ricostruzione giuridica della fattispecie, individuazione dell'inadempimento contrattuale e conseguenziale risoluzione. Assorbimento dei profili di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 c.c e di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Risulta evidente come abbia liberamente assunto l'obbligo di far avere gli orologi al ricorrente, anzi CP_1 proponendosi lui come intermediario, ed è pacifico che egli non abbia adempiuto l'obbligazione, sussumibile nel mandato (senza rappresentanza) ad acquistare.
4 Ai sensi dell'art. 1703 cc il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra; quando, come nel caso di specie, ha ad oggetto beni mobili, è un contratto a forma libera, motivo per il quale l'assenza di prova scritta contrattuale è del tutto irrilevante: l'intervenuto Tes_ accordo risulta sia documentalmente (doc. !.A e 1.B) sia dall'assunzione della prova orale (vds teste in relazione al cap. 2: “Il sig. conosceva la passione per i Rolex del sig. Me lo hanno riferito sia CP_1 Per_1 direttamente il sig che il sig. Mi ricordo bene perché il sig. voleva fare un affare e CP_1 _1 CP_1 comprare direttamente a prezzo di listino. Confermo il capitolo interamente”).
Il mandatario ha l'obbligo di eseguire l'incarico ricevuto (effetto obbligatorio del contratto) con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.); nel caso di specie risulta evidente come ciò non si avvenuto, non avendo fornito spiegazione né in ordine alle ragioni della mancata concretizzazione degli affari prospettati, né, CP_1 soprattutto, in ordine alla restituzione delle somme, rispetto alla quale ha costantemente e ripetutamente preso tempo, ponendo in essere comportamenti potenzialmente atti a sfociare in illeciti penalmente sanzionabili, certamente –rimanendo in ambito civile- estranei ai doveri di diligenza e buona fede specificamente previsti dalla normativa specifica dell'istituto e comunque rientranti nei principi generali in materia di obbligazioni.
Impregiudicata dunque ogni valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e delle modalità
(artifizi o raggiri) propri del reato di truffa ex art. 640 c.p. -ciò che integrerebbe l'applicabilità dell'illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e dunque la condanna di al versamento della cifra domandata CP_1
a titolo di responsabilità extracontrattuale-, da quanto finora esposto è in ogni caso evidente, in primis e con valore assorbente, la sussistenza degli estremi qualificanti il comportamento del resistente come gravemente inadempiente e dunque legittimante la declaratoria di risoluzione dei contratti di mandato intercorsi, ai sensi degli artt. 1218-1453 c.c., secondo la disciplina generale di inadempimento contrattuale, ed avuto riguardo all'art. 1710 c.c. tenendo in considerazione la specifica disciplina del mandato. Quest'ultima norma dispone, infatti, che “il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”. Assumendo nel caso di specie la condotta del mandatario tratti assimilabili al dolo, deve concludersi per l'irrilevanza del carattere della gratuità del contratto.
Poiché il ricorrente ha provato il titolo del proprio diritto ed ha dedotto l'inadempimento altrui, ha soddisfatto l'onere della prova su di sé incombente, nel rispetto del principio della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez.Un.,
30 ottobre 2001, n. 13533: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” […]; controparte, non costituita, nulla ha provato in senso contrario, nonostante su di sé incombesse l'onere della prova dell'adempimento.
Quale effetto diretto della risoluzione si colloca l'obbligo restitutorio, ovvero la restituzione da parte di CP_1 dei denari che gli erano stati versati come provvista necessaria.
Nulla quaestio in ordine all'esatta individuazione degli importi, essendo acclarata dai sette bonifici fatti e non essendovi evidenze di restituzioni effettuate da parte di , la cui contumacia –pur non operando come CP_1
5 non contestazione ex art. 115 cpc- non ha consentito di scardinare le risultanze documentali di controparte e istruttorie e di fornire una ricostruzione alternativa della vicenda.
L'accoglimento della domanda principale determina l'assorbimento di quella svolta in via subordinata, volta all'accertamento dell'ingiustificato arricchimento.
Avendo l'obbligo restitutorio natura di debito di valuta, come tale non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 11 aprile 2018, n. 9004 e n. 22664/15) -nel caso di specie non dedotto né provato- rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., pertanto dovuti.
V. Sulla regolazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, a prescindere dall'avvenuta costituzione del soccombente o dalla sua contumacia;
si richiamano, ex pluribus, Cass. sez. VI, 29/05/2018, n. 13498, e recente Sez. 3 - , Ordinanza n.
5813 del 27/02/2023, secondo cui “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”).
Esse vengono liquidate ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 tra i minimi e i medi, in ragione dell'effettiva attività difensiva svolta (ai minimi per quella decisionale), compresa la fase istruttoria, espletata, e pertanto quantificate in € 3.300,00 oltre oneri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. promosso in data 21.11.2023 da nei _1 confronti di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: CP_1
Dichiara la contumacia di . CP_1
in accoglimento della domanda attorea:
Dichiara risolto per inadempimento il contratto di mandato ad acquistare due orologi di lusso (Rolex modello Daytona ref 116500LN e un Rolex modello Daytona green ref 116508) intercorso tra e : e per l'effetto: _1 CP_1
Condanna alla restituzione di €. 16.950,00 (sedicimilanovecentocinquanta/00) –oltre CP_1 interessi, per come indicati in parte motiva- in favore di _1
Condanna , pur contumace, al pagamento in favore di , CP_1 _1 delle spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 3.300,00 (tremilatrecento/00) per compensi, oltre spese forf., C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, ed oltre € 264,00 per C.U. e marca;
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Como, il 1 marzo 2025. Il Giudice dott. Giorgio Previte
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