Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/05/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
(nata a [...] il [...], c.f. ) – tutti Parte_3 CodiceFiscale_3
n.q. di eredi di (che era nata a [...] il [...]) - rappresentati e Persona_1
difesi per procura in atti dall'Avv. Antonino Giannotta (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellanti
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_4 CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Laura Filippucci (del Foro di
Perugia) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: condannatorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sua citazione del 14.9.2021 - con cui conveniva innanzi al Tribunale di Catania
con l'assistenza del suo amministratore di Parte_4 Persona_1
sostegno (il figlio ), esponeva: Parte_1
- di avere, dopo molti anni di convivenza more uxorio, sposato nel 2016
(che era nato a [...] il [...], e che ivi cessava di Persona_2
vivere il 10.6.2020) il quale, già ultranovantenne, con due bonifici bancari
(rispettivamente: 1) bonifico del 10.07.19 dal c/c n.0011379439-1 su Banca
Mediolanum S.p.A., per €. 40.000,00; 2) bonifico dell'11.07.19 dal c/c n.100571786903 su CheBanca S.p.A. per €. 10.000,00) versava alla convenuta, che in favore del prestava già da molti anni la propria opera di Per_2
badante, la complessiva somma di € 50.000,00 (€ 40.000,00 + € 10.000,00), pur specificando - nell'indicare la causale dell'uno e dell'altro bonifico - che si trattasse di “prestito”,
- che tra il marzo e l'aprile del 2019 lo stesso aveva pure staccato in Per_2
indiretto favore della stessa convenuta quattro assegni bancari del complessivo importo di € 56.830,00, e segnatamente: 3) il 29.03.19 assegno c/c
Mediolanum S.p.A. di €. 30.000,00; 4) il 2.04.19 assegno c/c Che Banca S.p.A. di €. 5.000,00; 5) il 2.04.19 assegno c/c Che Banca S.p.A. di €. 15.000,00; 6) il
4.04.19 assegno c/c Che Banca S.p.A. di €. 5.000,00; 7) il 4.04.19 assegno c/c
Che Banca S.p.A. di €. 1.830,00: assegni che erano stati, infatti, emessi all'ordine della “Immobiliare I Portali” (i primi quattro) e della EW ST
(il quinto) in pagamento di parte del prezzo di appartamento con annesso garage (in Catania, via del Potatore nn. 56-58) che la aveva Pt_4
promesso di acquistare e (il quinto) in pagamento della provvigione dovuta al mediatore (grazie all'opera del quale l'affare era stato concluso); appartamento con annesso garage che detta convenuta aveva infine acquistato per atto pubblico in notar del 19.4.2019, Rep. 52966, Per_3
- che la aveva beneficiato di ulteriore regalie del che, infatti, Pt_4 Per_2
in suo favore aveva tra il febbraio del 2019 e il maggio del 2020 operato ulteriori sedici versamenti mediante bonifici od assegni bancari del complessivo importo di € 142.100,00, ovvero segnatamente: 8) il 18.04.19 Co assegno Mediolanum S.p.A. di €. 2.800,00; 9) il 6.05.19 assegno c/c
Mediolanum S.p.A. di €. 2.800,00; 10) il 21.04.20 assegno c/c Che Banca
S.p.A. di €. 2.500,00; 11) il 22.04.20 assegno c/c Che Banca S.p.A. di €.
2.500,00; 12) il 18.05.20 assegno c/c Che Banca S.p.A. di €. 1.000,00; 13) il
17.06.19 assegno c/c Che Banca S.p.A. di €. 500,00; 14) il 12.08.19 bonifico
CheBanca S.p.A. di €. 1.000,00; 15) il 4.05.20 bonifico CheBanca S.p.A. di €.
1.000,00; 16) il 4.05.20 bonifico CheBanca S.p.A. di €. 1.000,00; 17) l'8.05.20 bonifico CheBanca S.p.A. di €. 10.000,00; 18) il 12.05.20 bonifico CheBanca
S.p.A. di €. 20.000,00; 19) il 18.02.19 bonifico Mediolanum S.p.A. di €.
1.000,00; 20) il 16.04.19 bonifico Mediolanum S.p.A. di €. 50.000,00; 21) il
17.04.19 bonifico Mediolanum S.p.A. di €. 40.000,00; 22) il 19.08.19 bonifico
Mediolanum S.p.A. di €. 5.000,00; 23) il 4.10.19 bonifico Mediolanum S.p.A. di €. 1.000,00,
- che i due bonifici sub 20) e sub 21) – del rispettivo importo di €. 50.000,00 e di
€ 40.000,00 – erano serviti a saldare il prezzo di acquisto del menzionato appartamento con annesso garage in Catania, via del Potatore nn. 56-58.
Ciò premesso, deduceva essa attrice, dopo aver precisato di essere l'unica erede del
(che era deceduto ab intestato): Per_2
- che il prestito di detta complessiva somma di € 50.000,00 non era mai stato restituito,
- che con la complessiva somma di € 146.830,00 (€ 56.830,00 + € 50.000,00 + €
40.000,00) la avesse dunque acquistato l'appartamento anzidetto Pt_4
con annesso garage, e che con ciò si fosse dunque registrata una donazione di tutte le medesime somme ad opera del de cuius in favore della propria badante: donazione tuttavia nulla per difetto della forma solenne imposta dall'art. 48
L.N.,
- che, considerato che l'ulteriore elargizione della complessiva somma di €
52.100,00 era intervenuta, pur se in diverse soluzioni, in seno a ristretto intervallo temporale, la relativa unica complessiva donazione la si dovesse considerare di non modico valore: e, come tale, anch'essa assoggettata a pena di nullità alla forma solenne imposta dall'art. 48 L.N.
E per l'esposto e per il dedotto essa rassegnava al Tribunale adito le Persona_1
seguenti conclusioni:“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: 1) previa fissazione del termine per l'adempimento, condannare parte convenuta alla restituzione della complessiva somma di €
50.000,00 oltre interessi, data a mutuo dal defunto sig. per come Persona_2
in premessa specificato;
2) accertare la carenza della forma dell'atto pubblico prevista dalla legge per le donazioni di cui in premessa e, per l'effetto, condannare l'odierna convenuta al pagamento della complessiva somma di € 198.930,00 (€
146.830,00 + € 52.100,00), oltre interessi dalle date dei singoli versamenti al soddisfo;
3) con vittoria di spese e competenze”.
§§§
Costituendosi in contraddittorio contestava le pretese restitutorie Parte_4
della obiettando che quelle del in suo favore fossero state ogni Per_1 Per_2
volta episodiche liberalità volte a rendere manifesta la riconoscenza dell'anziano per l'opera di assistenza cui essa convenuta aveva, sin dal 2000, atteso in suo favore con dedizione ed affetto: liberalità ogni volta di modico valore ove si fosse pure tenuto in debito conto – si evidenziava - il cospicuo patrimonio (costituito da plurimi immobili e da giacenze bancarie ammontanti complessivamente a circa 800.000,00 euro) che il poteva vantare. Per_2 Venuti in udienza, in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto,
c.p.c. il primo giudice, ritenuto che la causa potesse essere decisa per tabulas, fissava prontamente udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali considerava:
- che i fatti per i quali era insorta controversia fossero già stati oggetto del procedimento penale (iscritto presso la locale Procura della Repubblica al
7973/2019 R.G.N.R.) derivato dalla denuncia sporta da detto Pt_1
nei confronti della (nonché dei coniugi e
[...] Pt_4 CP_2 [...]
) per il reato p. e p. dall'art. 643 c.p. (circonvenzione Controparte_3
d'incapace): procedimento definito con decreto di archiviazione su conforme richiesta del Pubblico Ministero, dopo che quest'ultimo aveva personalmente audito il presunto circuito sentendogli tuttavia dichiarare infine, senza che nulla consentisse di dubitare che non fosse ancora pienamente compos sui:”Confermo di aver fatto tutto con capacità, consapevolezza e anche con immenso piacere” (di talchè in detta richiesta di archiviazione si dava atto che
“All'esito dell'escussione della persona offesa e della produzione documentale si ritiene che i fatti contestati non sussistano. In relazione alla presunta circonvenzione di incapace, si rappresenta che , sentito Per_2
personalmente da questo PM, appare assolutamente capace di intendere e di volere e ha dettagliato le ragioni per cui non ha più rapporti con il denunciante, oltre che le ragioni per cui ha effettuato i suoi lasciti agli indagati. In particolare, lo stesso ha lamentato che il denunciante ha portato via dalla sua abitazione la moglie di esso , affetta da demenza senile, Per_2
e che sia interessato al suo patrimonio (producendo al riguardo documentazione da cui emerge come abbia sottratto grosse somme di Pt_1
denaro dal conto corrente cointestato, somme per le quali ha Per_2
richiesto la restituzione in sede civile). Gli indagati, al contrario, hanno dimostrato attenzioni e affetto al , accudendolo nella vita quotidiana, Per_2
ragion per cui ha deciso di lasciare loro del denaro”), Per_2 - che - quanto alla somma di complessivi € 50.000,00 che era stata versata alla con i due citati bonifici bancari rispettivamente del 10.07.19 e Pt_4
dell'11.07.19 – vi fosse buon motivo di credere che, nonostante l'uno e l'altro bonifico recassero la causale “prestito”, tuttavia “la dazione della somma da parte del alla sia avvenuta, al pari delle altre, per mero Per_2 Pt_4
spirito di liberalità, sulla scorta del vaglio delle varie regalie via via effettuate nel tempo, anche in tempi vicini alla dazione di tali somme con causale
“prestito”. In tal senso, depongono in via presuntiva anche le dichiarazioni rese dal in occasione del procedimento penale ai danni della Per_2
la mancata richiesta di restituzione delle somme da parte del Pt_4
; e la successiva elargizione di altre liberalità. Del resto, non è in Per_2
discussione che il abbia effettuato notevoli versamenti di denaro in Per_2
favore della per spirito di liberalità nel corso dell'anno 2019, come Pt_4
dal medesimo riferito in occasione dell'escussione dinanzi al P.M. e Per_2
come dalla stessa parte attrice sostenuto nel presente giudizio. Pertanto, la sola causale “prestito”, a fronte della specifica contestazione dei fatti operata dalla convenuta, in difetto di elementi probatori, anche presuntivi, di senso contrario, e alla luce degli elementi presuntivi di segno contrario sopra riportati, porta a ritenere non raggiunta la prova del fatto costitutivo della dazione di denaro a titolo di prestito”.
In relazione a tutti gli altri versamenti in favore diretto od indiretto della Campione - ed al difetto, al riguardo eccepito, della forma solenne richiesta per le donazioni dall'art. 48 L.N. – osservava ancora il primo giudice:
- che le somme di cui ai cinque assegni sub 3), sub 4), sub 5), sub 6), e sub 7) ed ai due bonifici sub 20) e sub 21) – tutte pacificamente destinate all'acquisto del suddetto appartamento ed annesso garage in Catania, via del Potatore nn. 56-58
– fossero “riconducibili alla figura della donazione indiretta [….]. Ne consegue che tali versamenti integrano una donazione indiretta dell'immobile come tale non soggetta all'obbligo della forma ad substantiam prevista per le donazioni dirette”,
- che “In ordine alle ulteriori donazioni, effettuate con diversi bonifici per un importo totale di € 52.100,00 l'attore sostiene che gli stessi integrerebbero un'unica donazione di rilevante valore, nulla per carenza della forma ad substantiam. Ma le dazioni operate nel corso dell'anno 2019 (sopra indicate ai nn. 8, 9, 13, 14, 19, 22, 23), sia per il modico importo, sia in relazione alle date delle operazioni, non presentano, tra essi, un collegamento evidente. Tali versamenti da un lato paiono riconducibili all'attività di badante svolta dalla
(non è infatti dedotto nulla in ordine al corrispettivo per l'attività Pt_4
svolta), dall'altro integrano liberalità e regalie di modico valore rispetto a quello che era il rilevantissimo patrimonio del donante, come rappresentato da entrambe le parti in causa. In relazione ai trasferimenti di denaro posti in essere nell'anno 2020 (indicati sopra ai nn.10, 11, 12, 15, 16, 17, 18), per gli importi e per la vicinanza delle date, trattandosi di trasferimenti di denaro compiuti a distanza di pochissimi giorni l'uno dall'altro, nell'arco di un breve periodo (che va dal 21.4.2020 al 18.5.2020), appare invece assai verosimile che i singoli trasferimenti di denaro integrassero la donazione della complessiva e unitaria somma di € 38.000,00 che, per il suo ammontare non modesto, non può essere ritenuta di modico valore. Tale dazione costituisce una donazione diretta di denaro che incorre dunque nella nullità per difetto di forma ad substantiam”.
E per tutto quanto così riassunto il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4635/2023 dell'8.11.2023, così statuiva infine, definitivamente pronunciando:”
P Q M
… rigetta la domanda di restituzione della somma di € 50.000,00, oltre interessi, a titolo di mutuo, avanzata da parte attrice
contro
; in accoglimento Parte_4
parziale della domanda di accertamento della nullità avanzata da parte attrice, dichiara la nullità per vizio di forma della donazione diretta della somma di €
38.000,00 da a , meglio descritta in parte Persona_2 Parte_4 motiva e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di Parte_4
, quale erede di della somma di € 38.000,00, Persona_1 Persona_2
oltre interessi, come in parte motiva;
compensa nella misura di ¾ le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di parte attrice, del restante Parte_4
1/4 delle spese di lite liquidate in € 1.315,25 per compensi ed € 196,50 per spese, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
§§§
Avverso la decisione così resa dal giudice di primo grado i germani , Pt_1
e – nella comune qualità di figli ed eredi di Pt_2 Parte_3 Per_1
(venuta meno ai vivi il 29.11.2023) – interponevano, con citazione
[...]
tempestivamente notificata il 22.12.2023, appello articolato su tre motivi.
Deducendo – con il primo – che a torto il primo giudice avesse escluso che la natura di prestiti delle somme erogate dal alla con i due suindicati Per_2 Pt_4
bonifici sub 1) e sub 2) non fosse già sufficientemente dimostrata dall'espressa causale che agli stessi bonifici era stata apposta;
ovvero, che non vi fosse “spazio per alcuna fuorviante interpretazione della volontà del , non solo per Per_2
l'impossibilità di superare il dato testuale "prestito" ma anche perché, ogni qualvolta il D volle effettuare una donazione a mezzo bonifico, lo precisò esplicitamente Per_2
nella causale, come si evince dal semplice esame degli allegati estratti conto bancari
(V. ad esempio, il bonifico del 3.04.20 per €. 50.000,00 con causale "donazione", il bonifico del 4.05.20 per €. 10.000,00 con causale "regalie", tutti in favore della stessa il bonifico del 5.08.19 per €. 10.000,00 con causale "donazione" in Pt_4
favore di terzi). Non vi è alcuna logica spiegazione per capovolgere tale ragionamento basato su inconfutabile documentazione scritta”: tantomeno – si aggiungeva – pretesamente fondata “sulla giustificazione causale del versamento addotta “labialmente” dalla convenuta secondo cui tale somma sarebbe stata versata per spirito di liberalità”, e neppure “sulla dichiarazione resa dal in Per_2
sede penale, che appare irrilevante poiché dalla stessa emerge solo un generico desiderio di gratificare la badante, e tale circostanza appare perfettamente compatibile tanto con le regalie quanto con la dazione di un prestito in un momento di difficoltà”. Inoltre – si concludeva sul punto – “è errato considerare la dazione in oggetto una liberalità sol perchè non richiestane la restituzione;
in realtà, il termine finale di adempimento non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come peraltro si evince dall'art. 1817 CC., quindi la circostanza che fino al momento della morte il non richiese la restituzione delle somme è irrilevante ai fini della Per_2
qualifica di prestito”.
Indi, con il secondo motivo di impugnazione, deducevano gli appellanti che il primo giudice - nel teorizzare che il diretto pagamento alla “Immobiliare I Portali” ed alla
“EW ST della sullodata complessiva somma di € 56.830,00, nonché il bonifico allo stesso scopo in favore della della ulteriore somma di € 90.000,00 - Pt_4
avesse integrato una donazione indiretta dell'immobile che con le stesse somme la predetta aveva acquistato – non avesse saputo ben valutare che “secondo la stessa giurisprudenza citata nell'impugnata sentenza (Cass. S.U. 27.07.17 n. 18725), si configura una donazione diretta ad esecuzione indiretta quando il trasferimento avviene senza alcuna triangolazione giuridica (cioè senza necessità di un autonomo negozio giuridico da parte del terzo): nel caso in oggetto non viene posto in essere nessun negozio giuridico con causa propria diversa dalla donazione ma una vera e propria donazione diretta delle somme dal alla eseguita in parte Per_2 Pt_4
con modalità diverse ("sostituendosi" nell'effettuare alcuni pagamenti a terzi -
Immobiliare e Società di mediazione) ed in parte con bonifici diretti alla Pt_4
stessa”.
Ancora, con il terzo motivo di appello, si censurava la sentenza impugnata nella parte in cui si era ritenuto di poter sancire che (come premesso) “le dazioni operate nel corso dell'anno 2019 (sopra indicate ai nn. 8, 9, 13, 14, 19, 22, 23), sia per il modico importo, sia in relazione alle date delle operazioni, non presentano, tra essi, un collegamento evidente. Tali versamenti da un lato paiono riconducibili all'attività di badante svolta dalla (non è infatti dedotto nulla in ordine al corrispettivo Pt_4
per l'attività svolta), dall'altro integrano liberalità e regalie di modico valore rispetto a quello che era il rilevantissimo patrimonio del donante, come rappresentato da entrambe le parti in causa”. In realtà – si obiettava – “in tema di donazioni di modico valore, il trasferimento di somme di importo oggettivamente considerevole (oltre €. 50.000,00 nel caso in oggetto) non può in alcun modo essere considerato di modico valore nemmeno se rapportato alle pur floride condizioni economiche del donante (V. Tribunale Ascoli Piceno, 29/01/2021, n. 65); nel caso che ci occupa la condizione di "benessere economico" del , medico Per_2
pensionato, dovrà essere valutata in concreto e rapportata alle donazioni de quo: proprio dagli estratti conto citati da controparte ed in atti si evince un saldo di circa
€. 300.000,00, rispetto ai quali la somma di €.50.000,00 non può certamente dirsi modica;
mentre i due appartamenti costituenti il patrimonio immobiliare del erano già stati alienati in epoca antecedente le donazioni di denaro in Per_2
oggetto, come da contratti di vendita in atti;
conseguentemente la condizione economica del al momento in cui vennero effettuate le donazioni, sebbene Per_2
"serena", non era certamente tale da potersi considerare "modica" una donazione di oltre cinquantamila euro”.
Inoltre – si aggiungeva – “Secondo il Primo Decidente, parte dei versamenti per totali €. 52.100,00 rappresenterebbero compensi della badante, perchè “nulla si dice in merito al compenso”!!! Il ragionamento, sfornito di alcuna prova a sostegno, sembra forzatamente piegato a conclusioni errate, alla luce degli importi sempre diversi e di valore cospicuo, non usuale per un compenso da badante, e non possono per ciò rappresentare il normale compenso periodico di una collaboratrice. Anche tali dazioni dovranno essere dunque ricondotte "ad unum" per valutare la "modicità" della somma complessiva, trattandosi di n. 14 versamenti eseguiti in un ristretto lasso di tempo e dunque palesemente preordinati all'obiettivo di realizzare un'unica donazione di rilevante valore, come statuito dalla giurisprudenza della SC (V. per tutti Cass. 28.12.98 n. 11894), con conseguente necessità della forma dell'atto pubblico, a pena di nullità ex art. 782 CC”. E per quanto così riassunto , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
concludevano chiedendo alla Corte adita di:”1) annullare il capo di
[...]
sentenza che rigetta la domanda di restituzione della somma di €. 50.000,00, oltre interessi a titolo di mutuo e, per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione della complessiva somma di €. 50.000,00, oltre interessi, data a mutuo dal defunto sig. per come in premessa specificato;
2) annullare il Persona_2
capo di sentenza di accoglimento parziale della domanda di accertamento della nullità per vizio di forma, nella parte in cui rigetta implicitamente la domanda per le donazioni effettuate nell'anno 2019 per complessivi €. 14.100,00, nonché per le donazioni di cui ai nn.ri da 3 a 7 e nn.ri 20 e 21 in premessa indicati per €.
146.830,00, confermando il detto capo di sentenza nella parte in cui annulla per difetto di forma le donazioni effettuate nel 2020 per totali €. 38.000,00; 3) Annullare il capo della sentenza che compensa per ¾ le spese di lite, per quanto sopra specificato;
4) con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio contestava l'appello dei tre Parte_4 [...]
che chiedeva infine che fosse rigettato. Pt_1
In particolare obiettando che – anch'egli bensì fautore dell'assunto Parte_1
che quelle del de cuius in favore di essa appellata non potessero considerarsi donazioni di modico valore ascendendo, in realtà, il patrimonio finanziario dello stesso non ad € 800.000,00 euro circa ma soltanto a circa 300.000,00 euro – Per_2
fosse poi la stessa persona che - dopo che quest'ultimo, cui era stato diagnosticato un cancro all'intestino retto che lo aveva impegnato nelle relative cure e terapie, aveva ritenuto opportuno rilasciargli delega di firma sul proprio conto corrente – lo stesso conto aveva saccheggiato tantocchè, revocata la delega, lo stesso aveva Per_2
quindi adito le vie giudiziali (instaurando presso il Tribunale di Catania giudizio iscritto al al fine di ottenere la condanna del alla restituzione del Pt_1
complessivo importo di € 250.000,00 circa. E sempre il – dopo che il medesimo aveva sporto Per_2 Parte_1
denuncia-querela anche nei confronti di essa Campione per il reato di circonvenzione di incapace – al Pubblico Ministero cui aveva chiesto di essere personalmente sentito aveva dichiarato (a verbale di ss.ii. del 25.11.2019):“So perché sono qua, perché
è un disonesto. Prima mi ha tolto mia moglie e ora dice che io Parte_1
sono incapace di intendere e volere, allora io mi sono rivolto prima ai miei vicini di casa che mi hanno sempre assistito e voluto bene (...). La ha fatto questa Pt_1
denuncia perché vuole il mio patrimonio. Per non lasciargli prendere nulla io, su consiglio del mio avvocato e del notaio, ho tolto tutti i miei beni così non rischiavo di lascare nulla a lui. La mi ha rubato 250.000,00 (di cui produco copia) e poi ha Pt_1
avviato l'amministrazione di sostegno, così può rubarmi tutto. Il 7 aprile 2019 mi ha fatto la denuncia e dopo 3 giorni si è impossessato di 250.000,00 prendendoli dal conto corrente che io generosamente gli avevo cointestato. Io non gli ho chiesto spiegazioni, sono andato direttamente dall'avvocato che ha fatto immediatamente il ricorso chiedendo il sequestro, ma sul conto i soldi non c'erano più. La villa l'ho ceduta per questi soldi alle indagate, è un villino a due piani, ho preferito cederla alle persone che veramente mi aiutano. Io vivo da solo ma il Parte_5
e la moglie vengono tutte le sere da me (io gli ho anche cresciuto la CP_2
figlia da quando aveva due anni), poi c'è la ragazza delle pulizie che mi aiuta in tutto e sta 3 ore al giorno da me, si chiama Queste sono le persone Parte_4
che mi aiutano e io mi sono affezionato per cui il mio patrimonio voglio lasciarlo a loro. Vista la situazione io sono andato all'ASP per ottenere la certificazione che dice che sono completamente in grado di capire. Deposito anche gli altri certificati.
Confermo di aver fatto tutto con capacità, consapevolezza e anche con immenso piacere”.
Per il resto - in ordine alle somme che erano complessivamente servite all'acquisto di detto appartamento con annesso garage in Catania, via del Potatore nn. 56-58 - rimarcava essa appellata – dopo aver premesso che “Sostiene a tal proposito l'appellante che le suddette erogazioni rappresenterebbero «donazioni tipiche, seppure ad esecuzione indiretta», ovvero donazioni dirette effettuate con modalità diverse, rispetto alle quali lo stesso lamenta la carenza della forma dell'atto pubblico richiesto a pena di nullità dall'art. 782 c.c. Asserisce altresì l'istante che, anche a voler considerare tali elargizioni donazioni indirette in quanto «il donante
] fornisca il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile [da parte Per_2
della Sig.ra », ed il vero oggetto della donazione andrebbe individuato nel Pt_4
bene immobile, «anche in questo caso sarebbe necessaria la forma ex lege dell'atto pubblico» ex adverso ritenuta carente” – che “proprio la considerazione dei termini effettivi dell'importante pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione richiamata dall'istante nell'atto d'appello e le circostanze di fatto dallo stesso dedotte palesano l'infondatezza della domanda articolata nei riguardi dell'odierna convenuta. [….] La figura della donazione tipica ad esecuzione indiretta veniva coniata dal Giudice di legittimità in riferimento ad una fattispecie del tutto diversa ed estranea rispetto alle elargizioni in concreto evocate dalla parte istante nel caso di specie, le quali sono state eseguite attraverso l'emissione di assegni in favore di creditori della odierna convenuta (ovvero il mediatore ed il costruttore dell'immobile) nonché l'erogazione tramite bonifico in favore della Sig.ra Pt_4
di somme dalla stessa destinate all'acquisto dell'appartamento oggetto del rogito ex adverso prodotto (come dimostrato anche dalle dichiarazioni sottoscritte dal Sig.
e dalla Sig.ra in data 18 aprile 2019 dinanzi al Direttore della Per_2 Pt_4
filiale della banca di Catania filiale di Misterbianco, allegate alla memoria ex CP_4
art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. redatta e depositata nell'interesse dell'odierna convenuta)”.
Ed ancora - quanto alle somme ulteriormente erogate dal alla Per_2 Pt_4
per un importo complessivo di € 52.100,00, tramite tutti gli altri versamenti de quibus
- che “parte attrice ha omesso di adempiere l'onere probatorio sulla stessa gravante circa la sussistenza delle condizioni in virtù delle quali le varie erogazioni singolarmente considerate dovrebbero prefigurare un'unica donazione di rilevante valore, non assumendo sotto questo profilo alcuna rilevanza il dato temporale ex adverso genericamente richiamato. In senso dimostrativo del modico valore delle elargizioni effettuate in favore della Sig.ra militano, in realtà, proprio le Pt_4
evidenze documentali allegate alla citazione, ovvero – in primis – gli estratti dei conti correnti intestati al Sig. , significativi di disponibilità economiche di Per_2
assoluto rilievo, che andavano ad aggiungersi ai fondi ed agli altri beni immobili di cui il medesimo risultava titolare in vita ed al cospetto delle quali le erogazioni in questione si palesavano prive di una qualsiasi portata pregiudizievole del patrimonio del donante. Sul punto, il decreto di sequestro conservativo emesso nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. 16494/2019 R.G. su istanza di nei confronti di , versato in atti (vds. doc. n. 5 Persona_2 Parte_1
depositato con la memoria redatta ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), dimostra come il patrimonio di ammontasse a 1,5 milioni di euro e comprendeva titoli Per_2
disinvestiti per un controvalore di € 953.317,60, una villa a Nicolosi ed un appartamento a Catania, risultanti dalle visure allegate (vds. doc. n. 6 depositato con la memoria redatta ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) e somme liquide depositate per oltre € 500.000,00. Pertanto, a fronte di un patrimonio mobiliare ed immobiliare di circa 1,5 milioni di euro, depauperato dal attraverso l'indebita sottrazione Pt_1
di somme per come stigmatizzato dal Tribunale di Catania nel decreto di sequestro conservativo allegato, la donazione effettuata in favore della sig.ra può Pt_4
certamente ritenersi di modico valore”.
§§§
In esito all'udienza già fissata ex art. 349bis c.p.c. la Corte rinviava le parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 350bis e 281sexies c.p.c., a successiva udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§ P Nel suo primo motivo l'appello interposto in atti dai tre non può non essere Pt_1
accolto. Il primo giudice ha ritenuto di poter obliterare l'univoca significatività della causale “prestito” apposta ai due bonifici anzidetti - di complessivi € 50.000,00 - del
10 e dell'11 luglio 2019 “alla luce degli elementi presuntivi di segno contrario sopra riportati”, vale a dire delle “dichiarazioni rese dal in occasione del Per_2
procedimento penale ai danni della , della “mancata richiesta di Pt_4
restituzione delle somme da parte del ” ed ancora della “successiva Per_2
elargizione di altre liberalità”. Se non fosse tuttavia – una volta rammentato che, ex art. 1324 c.c., le norme che regolano i contratti (in esse incluse quelle in materia di interpretazione ex artt. 1362 e segg.) si applicano anche ai negozi unilaterali – che, in realtà, secondo jus receptum “In tema di interpretazione dei contratti, il riferimento al senso letterale delle espressioni usate rappresenta lo strumento di interpretazione fondamentale e prioritario. Ove tali espressioni, pertanto, siano chiare e di univoco significato, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici.
In altri termini, il giudice di merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, il ricorso ai quali
(fuori dell'ipotesi dell'ambiguità della clausola) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale. Secondo il c.d. principio del gradualismo, come noto, deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti” (Cass. III 11197/2005, conf. ex pluribus Cass. II 33369/2022).
Il vocabolo “prestito” – peraltro utilizzato da persona ancora, secondo quanto asseverato (come s'è visto) dal Pubblico Ministero, ancora “assolutamente capace di intendere e di volere” – appare di significatività non equivocabile: ciò che conclusivamente comporta che, come ogni altra somma data a mutuo, detto complessivo importo di € 50.000,00 debba essere restituito, non più al ma – Per_2
quali eredi della già unica erede dello stesso – ai tre E Per_1 Per_2 Pt_1
stante la naturale onerosità del contratto di mutuo ex art. 1815 c.c., su detta sorte capitale sono dovuti gli interessi corrispettivi, al tasso legale tempo per tempo in vigore, rispettivamente dal dì dei due bonifici al soddisfo.
§§§
Sono infondati, per converso, sia il secondo che il terzo motivo del vagliato appello.
Il secondo perché – deve soltanto ripetersi – secondo indirizzo interpretativo consolidatosi e non più revocato in dubbio dopo Cass.SS.UU. 9282/92 “Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il soggetto medesimo intende in tal modo beneficiare con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e quindi integra donazione indiretta del bene stesso e non del denaro”.
Né, in relazione a quanto concretamente registratosi nel caso a mani, potrebbe validamente obiettarsi che il abbia direttamente corrisposto alla parte Per_2
venditrice (detta “Immobiliare I Portali”) la sola somma (versata in acconto sul maggior prezzo della compravendita) di € 55.000,00, e che il saldo dello stesso prezzo sia stato poi corrisposto non direttamente dal donante ma grazie alla provvista di cui questi medesimo dotava la ed invero – se si riconosce che “Si ha Pt_4
donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante” (Cass. I 9194/2015, conf. II 10759/2019), a fortiori dovrà ammettersi la ricorrenza di una donazione indiretta – che, così per come è bensì pacifico per univoca esegesi dell'art. 809 c.c., non è assoggettata alla forma solenne ex art. 48 L.N. – allorchè il donante si faccia carico dell'intero prezzo da corrispondersi pur se, come nella specie, questo venga soltanto in parte corrisposto direttamente dal donante alla controparte in contratto e, per il resto, previa dotazione del donatario di pari provvista.
Altrettanto infondato – come si anticipava – è il terzo motivo di impugnazione, non essendovi motivo alcuno di discostarsi dalla corretta deduzione del primo giudice che
“le dazioni operate nel corso dell'anno 2019 …. non presentano, tra essi, un collegamento evidente”: a maggior ragione – osserva a questo punto la Corte – in considerazione della diversa decisione assunta dal Tribunale quanto alle ulteriori elargizioni poste in essere dal de cuius - in favore della appellata - negli ultimi mesi della sua esistenza in vita (ed in particolare nell'ultimo mese, allorchè il Per_2
trasferiva alla – con i due summenzionati bonifici dell'8 e del 12 maggio Pt_4
2020 - trentamila dei trentottomila euro alla cui restituzione quest'ultima è stata già condannata). Sarebbe spettato alla odierna parte appellante fornire prova del contrario, vale a dire di detto preteso “collegamento evidente”: prova al cui onere la stessa parte ha bensì ritenuto di aver sufficientemente assolto facendo riferimento
(come premesso) alla “condizione di "benessere economico" del , medico Per_2
pensionato, [che] dovrà essere valutata in concreto e rapportata alle donazioni de quo: proprio dagli estratti conto citati da controparte ed in atti si evince un saldo di circa €. 300.000,00, rispetto ai quali la somma di €. 50.000,00 non può certamente dirsi modica;
mentre i due appartamenti costituenti il patrimonio immobiliare del erano già stati alienati in epoca antecedente le donazioni di denaro in Per_2
oggetto, come da contratti di vendita in atti”. Se, tuttavia, non fosse che, come validamente replicato dalla gli atti del succitato giudizio civile al tempo Pt_4
instaurato dal nei confronti del (e che conduceva al sequestro delle Per_2 Pt_1
somme che quest'ultimo aveva trasferito su propria posizione bancaria, ancorchè infine – secondo riferito, come s'è visto, al Pubblico Ministero – nel momento in cui veniva notificata la relativa ordinanza “sul conto i soldi non c'erano più”) dimostrano che ben più florida fosse stata la condizione economica del de cuius sino a poco tempo prima, vale a dire sino al momento in cui la di lui coniuge purtroppo si ammalava e da tanto derivava l'aspro conflitto tra il ed i figli della Per_2 [...] (tra i quali, in particolare, il ) di cui il carteggio processuale Per_1 Parte_1
fornisce evidenza. In un contesto di ben maggior solidità economica che i compagni di vita (ed infine coniugi) e erano riusciti ad Persona_2 Persona_1
assicurarsi deve presumersi – e sarebbe spettato a chi opina il contrario fornirne sufficiente prova – che le pur ripetute regalie dello stesso Persona_4 Pt_4
siano state poste in essere da soggetto che riteneva – essendo peraltro, come merita di essere ancora una volta ribadito, persona ancora “assolutamente capace di intendere e di volere” – che tanto non fosse in grado di pregiudicare le sue finanze al contempo consentendogli di perseguire l'intento, evidentemente sedimentatosi, di dimostrare gratitudine sia alla sia ai succitati coniugi e Pt_4 CP_2 [...]
che “al contrario, hanno dimostrato attenzioni e affetto al Controparte_3
, accudendolo nella vita quotidiana, ragion per cui ha deciso di Per_2 Per_2
lasciare loro del denaro”.
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Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto deve – in accoglimento soltanto parziale dell'appello interposto in atti – condannarsi già Parte_4
condannata in prime cure di giudizio a restituire la somma di € 38.000,00 (oltre interessi), alla ulteriore restituzione agli appellanti , Parte_1 Pt_2
e (quali eredi di a sua volta erede di
[...] Parte_3 Persona_1
della somma di € 50.000,00, oltre interessi nei termini già Persona_2
dettagliati.
Ed in ragione dell'esito finale del giudizio congruo appare – a mente dell'insegnamento secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare tuttavia la compensazione, totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.” (Cass.SS.UU. 32061/2022) – che le spese del doppio grado del giudizio medesimo rimangano tra le parti compensate per intero.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 4635/2023 dell'8.11.2023 proposto, con citazione del
22.12.2023, da , e (nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di figli ed eredi di nei confronti di - Persona_1 Parte_4
così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna alla Parte_4
restituzione a n.q., n.q. e Parte_1 Parte_2 Pt_3
n.q. (oltre che della somma di € 38.000,00, oltre interessi, già oggetto
[...]
di condannatorio in prime cure di giudizio) della ulteriore somma di €
50.000,00, oltre interessi nei termini di cui in motivazione,
- rigetta nel resto,
- compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 22.V.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)