Decreto cautelare 30 settembre 2024
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 19 giugno 2025
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- 1. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/06/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02347/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02452/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2452 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Lammardo e Salvatore Cantelmi e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Prefettura di Milano in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del 15/5/2024 di rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.2867 del 2024 con cui è stata disposta la rinotifica del ricorso introduttivo del giudizio;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con successivo deposito di documentazione;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1327 del 2024 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’Udienza pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’Udienza pubblica del 18 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone che in data 8/7/2020 il sig. -OMISSIS- presentava, in qualità di datore di lavoro, istanza ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.L. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, in favore dell’odierno ricorrente; interveniva preavviso di rigetto sul presupposto che la presenza in Italia fosse stata documentata con attestazione consolare scaduta e non legalizzata e, sebbene parte ricorrente avesse prodotto un’attestazione consolare datata 27/10/2022, è stato adottato il definitivo provvedimento di diniego, così come è stata rifiutata l’istanza di revoca in autotutela.
Avverso l’impugnato provvedimento è insorta parte ricorrente deducendo i seguenti motivi:
VIOLAZIONE DELL’ART.103, COMMA 1 D.L. N.34/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.77/2020, DELL’ART33 DEL DPR N.445/2000 E DEGLI ARTT.2699 E 2700 C.C. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA’ E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
1.1 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per resistere al ricorso e depositare documentazione.
1.2 Con ordinanza del 24 ottobre 2024, n.2867, questo Tribunale disponeva incombenti con la seguente motivazione:
“Preso atto che la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio è stata effettuata presso un erroneo indirizzo p.e.c. dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e che la predetta Avvocatura non si è costituita in giudizio;
Considerato che, in seguito al deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., limitatamente alle parole «, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,», deve essere fissato un termine di cinque (5) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, entro il quale la difesa del ricorrente deve provvedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con deposito della relativa prova presso la Segreteria della Sezione, a pena di improcedibilità del gravame, entro i successivi cinque (5) giorni dal perfezionamento della richiamata notifica;
Ritenuto, infine, di rinviare la trattazione della fase cautelare del presente giudizio alla camera di consiglio del 5 dicembre 2024;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) dispone, a carico della parte ricorrente, gli incombenti di cui in motivazione, a pena di improcedibilità del gravame.
Fissa, per la trattazione della fase cautelare del presente giudizio, la camera di consiglio del 5 dicembre 2024.”
1.3 Con ordinanza del 6 dicembre, n.1434, questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare e fissava l’Udienza pubblica con la seguente motivazione:
“Ritenuto che, a un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, poiché le attestazioni del Consolato generale del Marocco di Milano che dimostrano la presenza in Italia del ricorrente alla data dell’8 marzo 2020, pur essendo state rilasciate in data 24 gennaio e 27 ottobre 2022 (all. 6 e 7 al ricorso), risultano certamente idonee a fornire la dimostrazione richiesta dall’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 (ovvero che possono prendere parte al procedimento di emersione coloro che hanno soggiornato in Italia precedentemente all’8 marzo 2020, documentabile anche con “attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici”);
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, stante anche la sussistenza di un danno grave e irreparabile in capo alla parte ricorrente;
Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie la domanda di sospensione proposta con il ricorso indicato in epigrafe.
Fissa, per la trattazione del merito della controversia, l’udienza pubblica del 18 giugno 2025.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.”
2. Alla Udienza pubblica del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione come da verbale.
3. La Sezione ritiene che, come peraltro anticipato in fase cautelare, il ricorso meriti accoglimento per i motivi di seguito esposti.
3.1 Il provvedimento oggetto di impugnazione, ai fini del rigetto dell’istanza di emersione, ha rimarcato che l’originaria attestazione consolare - esibita per provare la presenza dell’istante sul suolo italiano in data antecedente all’8/3/2020 - fosse scaduta e non legalizzata, mentre quella prodotta a seguito del preavviso di diniego era stata rilasciata il 27/10/2022 e, dunque, dopo l’8/3/2020 come sarebbe previsto dalla normativa di riferimento.
3.2 In via preliminare la Sezione aderisce all’orientamento del Tribunale (III, 3.11.2023, n.2564) che ha condiviso la tesi giurisprudenziale (cfr. TAR Emilia-Romagna, Parma, 27.2.2023, n.76; TAR Campania, Napoli, VI, 2.2.2023, n. 750; Cons. Stato, III, 27.12.2022, n. 11385; 8.9.2022, n.7814;VI, 22.11.2010, n.8120 quest’ultima con riferimento alla sanatoria di cui alla Legge n.102/2009) secondo cui la disciplina dettata dall’art. 103, comma 1, del D.L. n.34/2020 evidenzia il favor nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano in situazioni di precarietà lavorativa, allorché gli stessi presentino i presupposti per potersi integrare nel tessuto sociale nazionale. In altri termini, il requisito del non aver lasciato l’Italia dall’8 marzo 2020 è stato inserito dal legislatore in quanto emblematico della volontà dello straniero di permanere sul territorio nazionale in modo stabile e continuativo, ma non può essere letto, pena l'incostituzionalità della normativa, nel senso di impedire all'interessato di recarsi all'estero per un tempo limitato laddove finalizzato ad esercitare un proprio diritto.
La disciplina sulla regolarizzazione non ha previsto, quale condizione ostativa al suo perfezionamento, qualunque ipotesi di temporaneo allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, sicché le situazioni che si collocano in un’area di eccezionalità devono essere positivamente valutate. Si può dunque affermare che “…Il requisito del non aver lasciato l'Italia in seguito all'8 marzo 2020 (e fino al termine della procedura di emersione da parte dell'amministrazione), è stato, in particolare, inserito dal legislatore in quanto ritenuto significativo della volontà dello straniero di permanere sul territorio nazionale in modo stabile e continuativo. Da ciò si desume l'impossibilità della equiparazione di due situazioni ben distinte, quella, summenzionata, dell'aver lasciato il territorio italiano (intesa nell'accezione di essersi recati al di fuori dei confini nazionali in maniera immotivata o comunque per motivazioni irrilevanti dal punto di vista giuridico e per un periodo di tempo prolungato), e quella, presente nel caso di specie, dell'essersi momentaneamente allontanati dall'Italia, per un lasso temporale circoscritto e per poter esercitare un diritto fondamentale dell'individuo, quello al rispetto della vita privata e familiare, tutelato sia dalla Costituzione all'art. 29 sia a livello europeo ed internazionale, nello specifico dall'art. 9 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea e dall'art. 8 CEDU. Nulla, a tal proposito, disciplina l'art. 103, d.l. n. 34 del 2020, ma non è revocabile in dubbio che una interpretazione della normativa che tenga in debito conto la tutela di un diritto fondamentale dell'individuo risulti prevalente rispetto ad una interpretazione restrittiva. L'interpretazione costituzionalmente (e comunitariamente) orientata, peraltro, non è in contrasto con lo spirito della norma, poiché un allontanamento momentaneo, non preventivabile e giustificato dall'esercizio di un diritto imprescindibile della persona umana non implica di certo l'assenza di volontà dello straniero di permanere sul territorio italiano in modo stabile e continuativo” (Cons. Stato, n.11385 del 2022 cit.).
4. Con specifico riguardo alla fattispecie oggetto di esame, l’art.103 del D.L. n.34/2020, nella parte in cui stabilisce che la presenza in Italia precedentemente all’8 marzo 2020 può essere provata con “attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici”, certamente fa salva anche dichiarazione consolare rilasciata nell’anno 2022. Il Collegio ritiene che elementi in tal senso possano desumersi anche dalla Circolare con cui il 30 maggio 2020 il Ministero dell’Interno intervenne a dettare chiarimenti sulla procedura di emersione, precisando che “condizione necessaria perché si possa accedere a tali procedure è che i cittadini stranieri interessati siano presenti sul territorio nazionale da una data anteriore all’8 marzo 2020, verificabile attraverso i rilievi fotodattiloscopici o la dichiarazione di presenza di cui alla legge 28 maggio 2007 n. 68 ovvero siano in possesso di una documentazione di data certa, proveniente da organismi pubblici”. Nessun riferimento veniva effettuato circa la necessità che siffatta dichiarazione dovesse recare una data certa anteriore all’8/3/2020 per cui, se è vero che la giurisprudenza formatasi sulla analoga norma in tema di emersione dal lavoro irregolare prevista dall'art.5, comma 1, del D. Lgs n.109/2012 ha avuto modo di affermare che il Legislatore ha inteso tipizzare la documentazione valutabile onde evitare il proliferare di dichiarazioni atipiche (TAR Molise, 16.4.2022, n.119; 14.4.2022, n.117; Cons. Stato, III n. 188/2019; n.4933/2016; n.2994/2016), non può parimenti ammettersi che l’Amministrazione si sostituisca al Legislatore introducendo limiti probatori assenti nelle disposizioni normative.
4.1 Peraltro risulta in atti che l’attestazione consolare del 27/10/2022 era munita di apostille, sì da poter certificare la presenza del ricorrente nel territorio dello Stato in data anteriore all’8/3/2020; al riguardo la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con Legge 20 dicembre 1966, n.1253 prevede una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici da utilizzare in Paesi diversi da quello che li ha rilasciati, procedura che si applica anche all'autenticazione di firma apposta su atto privato e che prevede l'apposizione di una particolare attestazione detta apostille che certifica l'autenticità della firma e la veridicità del sigillo o timbro ivi apposti ai fini della sua validità legale.
5. In conclusione il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti in ragione della vicenda fattuale e della reciproca natura delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO