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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 08/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 348/24 Oggi 8 gennaio 2024 alle ore 13,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., spontaneamente ed in anticipo rispetto all'orario fissato, sono comparsi l'Avv. Alberto Borghini, noto all'Ufficio, per la parte ricorrente e l'avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti collegati da remoto CP_1
dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle spese i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, insistendo l'Avv. Borghini nella già richiesta distrazione, chiedendo i difensori di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (immediatamente sospesa per discussione in causa R.G. 347/24 dalle ore 13,33 alle ore 13,36) per la decisione della causa precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo anche in assenza delle parti mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori presente dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 13,33).
Alle ore 15,41 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 15,42
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona del giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 348 /2024 R.Lav.
promossa da:
, residente a Terricciola (PI), elettivamente domiciliato in Arezzo Via Petrarca n. Testimone_1
9, presso lo studio dell'avvocato Alberto Borghini dal quale è rappresentato, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONTE
contro
:
in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Siena come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002098441 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Testimone_1 CP_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “In via preliminare Voglia l'Ill.mo Giudice adito sospendere inaudita altera parte o in seguito all'udienza di comparizione l'esecutorietà del provvedimento impugnato. Nel merito in accoglimento dell'eccezione di cui al punto I) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza/prescrizione dei diritti sottesi all'irrogazione della sanzione e per l'effetto dichiarare nulla, annullata, inefficace e/o prescritta l'ingiunzione opposta. Nel merito in accoglimento del punto II) accertata la sproporzione della sanzione erogata, rispetto ai fatti contestati, rivalutare l'equa e proporzionale misura della stessa alla luce dei fatti, circostanze, documento e deduzioni prodotte. Con vittoria di diritti e spese di liti da distrarre direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ”.
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed CP_1 opponendosi alle avverse difese e pretese tutte insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito , così giudicare: - previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della ordinanza ingiunzione opposta;
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall' opponente , confermando la ordinanza - ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà. In ogni caso , con la condanna del ricorrente a corrispondere le spese di lite.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 8 gennaio 2024 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002098441 lamentando l'intervenuta decadenza per violazione del termine ex art. 14 L. 689/89 e la sproporzione della sanzione applicata.
Si è costituito l' contestando gli assunti avversari rilevando l'inapplicabilità alla CP_1 fattispecie della norma di cui all'art. 14 L. 689/89, a fronte della legge speciale che regola la materia oggetto di causa, e, comunque, che detto termine non era decorso, al momento della contestazione effettuata nel dicembre 2019, a fronte dell'omissione contributiva che riguardava il periodo dal marzo al novembre 2018, in quanto il dies a quem andava individuato in quello del completamento delle indagini necessarie per ricostruire e rilevare l'illecito, che ha assunto essersi compiuto a ridosso della notifica dell'atto di accertamento, prot. .7500.03-12-2019.0152420 del 3 CP_3 dicembre 2019, notificato per compiuta giacenza tra il 17 dicembre 2019 ed il gennaio 2020. Ha, poi, rilevato che la quantificazione della sanzione era stata effettuata secondo i criteri di cui all'art. 23 D.L. 48/23, insistendo per la reiezione del ricorso.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla eccepita decadenza ex art. 14 l. 689/81
Va evidenziato come siano circostanze di fatto NON contestate ex art. 115 c.p.c. in primis le omissioni contributive relative al periodo dal marzo al novembre 2018 ed in secondo luogo, ma non meno rilevante, che gli accertamenti, che hanno portato alla contestazione di cui all'atto di accertamento, prot. .7500.03-12-2019.0152420 del 3 dicembre 2019, notificato per compiuta CP_3 giacenza tra il 17 dicembre 2019 ed il gennaio 2020, siano terminati in prossimità di detta notifica con ciò solo escludendo la violazione del detto termine per quanto segue.
La norma di cui all'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni […]” Nel caso di specie, l'atto di accertamento inerente alle omissioni contributive per l'annualità per il periodo da marzo a novembre 2018 è stato adottato il 3 dicembre del 2019 e notificato fra il
17 dicembre 2019 ed il gennaio 2020, per compiuta giacenza. Al fine di verificare se, in concreto, sia riscontrabile la tardività della contestazione lamentata dal ricorrente, pare opportuno prendere le mosse da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. In particolare, si è osservato che la norma invocata dal ricorrente non predetermina in maniera automatica il limite temporale del procedimento di verifica per accertare l'infrazione amministrativa, posto che il concreto espletamento di quest'ultimo dipende dalle peculiarità delle varie specifiche situazioni. Si è aggiunto, poi, che spetta al giudice del merito apprezzare i profili di congruità/incongruità del tempo ragionevolmente necessario alla
PA per acquisire i dati, i fatti rilevanti ed ogni altra informazione utile e per poi valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della
Amministrazione stessa” (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. L, 30 ottobre 2019, n. 27903; Cass. civ., sez.
L, 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018, n. 14678; nonché, ex plurimis, in tempi più remoti ma in termini ancora condivisibili Cass. civ., sez. L, 2 febbraio 1999, n. 865).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il tempo intercorso tra i fatti materiali e la contestazione degli illeciti amministrativi risulta in tutto congruo, alla luce dei seguenti rilievi.
Innanzitutto, occorre tenere in considerazione il fatto che, allorché ci si riferisce alla contestazione ed all'accertamento che l'ente dovrebbe tempestivamente effettuare, ciò che rileva non è la mera apprensione del fatto materiale, per così dire, “grezzo”, e genericamente percepito/percepibile dalla PA al momento della trasmissione della relativa documentazione da parte dell'autore della violazione o della acquisizione aliunde di tale documentazione, bensì un fatto qualificato, il cui inquadramento quale illecito del tipo poi contestato richiede una elaborazione ed
'aggregazione' dei dati raccolti al fine di individuare gli elementi costitutivi della fattispecie da contestare. Dunque, nella vicenda che ci occupa, non possono ritenersi sufficienti i riferimenti temporali che il ricorrente prospetta, riferendosi alle date nelle quali l'importo dovuto dal contribuente diviene percettibile da parte dell'Istituto previdenziale. È ragionevole ritenere, infatti, che l'amministrazione necessitasse di tempi ulteriori e significativi per espletare tutti gli accertamenti ed approfondimenti indispensabili per tramutare tale mera percettibilità in vera e propria conoscenza idonea a giustificare la contestazione nei confronti del ricorrente.
In specie, la violazione per cui è causa inerenti ad omissioni relative al periodo dal marzo al novembre 2018, è stata oggetto di contestazione nel dicembre 2019, poco più di un anno dall'ultima omissione (novembre 2018). Si tratta di un arco temporale ragionevole, alla luce di tutto quanto osservato sin qui, ma soprattutto alla luce della circostanza NON contestata che gli accertamenti che hanno condotto alla notifica dell'atto di accertamento, prodromico all'ordinanza qui impugnata, si sono conclusi in prossimità del dicembre 2019, con ciò solo dimostrando che la notifica de qua è avvenuta nei 90 gg. dall'accertamento. Ad abundantiam, si consideri che, come richiesto dall'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, incombe sulla parte opponente che contesti la legittimità della sanzione l'onere di allegare e provare le circostanze che rendano incongrue, ingiustificate e colposamente tardive le contestazioni effettuate dall'Amministrazione. Nel caso che ci occupa, tuttavia, parte ricorrente, al di là della prospettazione del superamento del termine di 90 giorni a decorrere dalle date nelle quali CP_ l' avrebbe avuto percettibilità degli importi omessi, non ha allegato alcuna circostanza dalla quale desumersi la colposa tardività addebitabile all'ente convenuto o un'incongruità dei tempi impiegati per la contestazione tale da rendere irragionevole e dunque illegittima la sanzione irrogata. Tanto basta per respingere il motivo di doglianza in esame.
Sulle censure in punto di violazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni irrogate
L'art. 11 della legge n. 689 del 1981 prevede che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. A fronte delle doglianze di parte ricorrente, che censura le ordinanze-ingiunzione opposte per aver fatto cattiva applicazione dei criteri di cui alla norma citata questo giudice è chiamato a vagliare l'adeguatezza degli importi CP_ irrogati da a titolo di sanzione per le violazioni commesse dal ricorrente, alla luce del principio di proporzionalità della sanzione al fatto illecito realizzato, di cui occorrerà valutare la gravità, anche alla lume della condotta susseguente alla commissione dell'illecito e alle circostanze inerenti alla persona dell'agente. Premesso ciò va evidenziato che l'omissione contributiva contestata ammontava ad €. 6.636,00 il criterio indicato dalla norma di cui all'art. 23 D.L. 48/23 prevede che la sanzione debba essere quantificata da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, quindi, nel caso di specie nel minimo pari ad €. 9.954,00, l'ingiunzione per cui è giudizio ha comminato una sanzione pari ad
€. 8.820,00 ne consegue ictu oculi l'assoluta congruità della stessa.
Il ricorso è infondato e deve essere disatteso e respinto.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e liquidate in assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente effettuata che non ha visto istruttoria e neppure il deposito di note conclusive autorizzate, giustificando la liquidazione ai minimi per la fase decisoria, quindi, in complessivi €. 2.717,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri se dovuti da pagarsi a carico del ricorrente ed in favore dell' CP_1
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta il ricorso, per quanto esposto nella parte motiva, e per l'effetto conferma integralmente l'atto impugnato con condanna del ricorrente al pagamento delle somme ivi ingiunte;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' CP_1 delle spese di lite liquidate in complessivi €. 2.717,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri se dovuti;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 08/01/2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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