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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3496/2020
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE sciogliendo la riserva assunta il giorno 15.1.2025 all'udienza tenuta mediante scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti rispettivamente in data 13 gennaio 2025 e 17 dicembre
2024.
Il Giudice
pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3496 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/07/1974, rappresentato e difeso dall'avv. PECORARO ANTONIETTA, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, PA P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. CAROLI SILVIO, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
e
1 (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
- convenuto contumace -
oggetto: risarcimento danni da lesione personale.
conclusioni delle parti: come rassegnate dalle parti all'udienza odierna.
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_2
condanna , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e PA
, in solido, a pagare a la complessiva somma di € Controparte_2 Parte_1
38.034,80, di cui € 3.021,80 per interessi - oltre gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna i convenuti, in solido, a rifondere a parte attrice le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 3.900,00 oltre IVA e CPA se dovuti e come per legge e rimborso spese forfetarie nella misura del 15%;
pone a carico dei convenuti, in solido, le spese occorse per la CTU medico-legale come liquidate con separato decreto;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
la , compagnia di assicurazione dell'autoveicolo Fiat TO tg. CE943NW, e PA
, proprietario e conducente dello stesso, per sentirli condannare, in Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni subite in data 29.6.2019
(“frattura a più linee al piatto tibiale con interessamento alla superficie articolare”) per un importo complessivo di € 60.997,00 - comprensivo di danno patrimoniale e non patrimoniale - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con espressa richiesta di applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 o, in linea subordinata, nella diversa misura accertata nel corso del giudizio.
In particolare, l'attore ha dedotto che:
- in data 29.6.2019 nella via Conte Cagliostro (oggi via Rabin Jitzhak) n. 15 in Favara,
mentre stava verniciando il cancello della propria abitazione su una scala, era stato colpito dal
2 padre intento a effettuare una manovra di retromarcia;
- a causa dell'urto era caduto a terra rovinosamente ed era stato trasportato dal padre al
Pronto Soccorso di Agrigento;
- è stato poi ricoverato, sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale di Sciacca e a un successivo programma riabilitativo a Favara;
- il danno biologico lamentato, in riferimento ai postumi invalidanti permanenti accertati,
è stato valutato dal CTP nella misura del 17%, oltre ITT;
cui devono aggiungersi le spese mediche sostenute.
La convenuta ritualmente costituita in giudizio, ha Controparte_3
contestato integralmente il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, sia in punto di fatto sia in punto di diritto - con vittoria di spese, competenze e onorari - deducendo che:
- nella dichiarazione acquisita dall'attore nella fase stragiudiziale, questi aveva affermato:
“ero su una scala e stavo dipingendo un cancello quando mio padre alla guida di una vettura faceva
retromarcia e urtava la scala. Cadevo a terra da un'altezza di un metro”,
- eppure, l'evento così descritto (caduta in piedi da un metro) esclude la riconducibilità
delle lesioni lamentate al descritto evento traumatico;
- il padre, , all'accertatore dell'Assicurazione aveva riferito: “stavo Controparte_2
spostando la mia autovettura, in retromarcia, per recarmi ad acquistare il colore, con cui mio figlio
avrebbe dovuto tinteggiare il cancello della nostra abitazione. Ma, nel compiere detta manovra,
dimenticando che mio figlio si trovava sulla scala, davanti il cancello, la urtavo con la parte posteriore
destra dell'auto. Sentendo un forte rumore, scendevo dalla auto e mi accorgevo che mio figlio si trovava
per terra, dolorante Lo accompagnavo, quindi, in Ospedale. Al momento non c'erano testimoni, né vi
era l'intervento di Autorità”;
- l'autovettura Fiat TO era dotata di un sistema di rilevazione satellitare che ha escluso che per tutto il giorno di cui si tratta il veicolo si sia recato presso l'ospedale di Agrigento,
segnandone invece il movimento nel centro di Favara, inoltre la rilevazione ha altresì escluso la presenza di crush (urti);
- in ogni caso, per ciò che riguarda il quantum debeatur, la richiesta è eccessiva.
3 La causa, istruita mediante l'assunzione delle prove orali e l'espletamento di una c.t.u.
medico-legale sulla persona del danneggiato, è stata trattenuta per l'odierna decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, deve, in primo luogo, darsi atto della proponibilità in rito della domanda,
avendo gli attori provveduto a formulare richiesta stragiudiziale del risarcimento, ai sensi degli artt. 145 e 148 cod. ass., giusta PEC del 16.7.2019 (vd. all. 1 citazione).
Va ancora preliminarmente dichiarata la contumacia di , Controparte_2
regolarmente evocato in giudizio e non costituito.
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Si ritiene che abbia fornito adeguata prova dell'accadimento del Parte_1
sinistro e delle circostanze di tempo e di luogo in cui il medesimo si è verificato.
Un primo elemento a supporto della sua ricostruzione è che la medesima dinamica è stata da lui fornita in sede di accesso al pronto soccorso nell'immediatezza dei fatti. Nel verbale di accesso al P.S., infatti, si legge: “riferito trauma avvenuto a domicilio mentre il paziente era fermo su
scala a forbice, … un autoveicolo ha provocato la caduta della scale”.
Inoltre, il CTU - all'uopo interrogato - ha affermato che “il nesso di causalità è rispettato in
tutti i suoi criteri usualmente utilizzati”, in particolare “la sede delle lesioni riportate è compatibile
con la dinamica dell'incidente” (criterio topografico) e “nell'incidente, l'infortunato, malgrado sia
caduto da un'altezza di circa un metro, ha subito un trauma contusivo del ginocchio sinistro
conseguente all'impatto dello stesso contro il suolo” (criterio di plausibilità scientifica).
Né in senso opposto depone la circostanza che il rilevatore satellitare della Fiat TO non ha registrato alcun urto;
infatti, per destabilizzare la scala e far perdere l'equilibrio a chi si trova in piedi su di essa è sufficiente un contatto lieve che, come tale, può non essere rilevato dal sistema.
Appare poi plausibile che sia stato trasportato al Pronto Soccorso, Parte_1
che si trovava a diversi km di distanza, con un veicolo diverso rispetto a quello che ha causato il sinistro, asseritamente privo di benzina sufficiente ad effettuare il tragitto, come affermato dall'attore in sede di interrogatorio formale: “mi ha accompagnato in ospedale mio padre;
abbiamo
preso la mia macchina che in quel momento aveva mio fratello in campagna, a circa 500, 660 mt da dove
4 ci trovavamo;
la siamo andati a prendere con la macchina di mio padre, che era senza benzina e quindi
magari non sarebbe arrivata in ospedale”.
Tale ricostruzione appare invero supportata dai rilievi del sistema satellitare, da cui emerge che la Fiat TO si è recata dal luogo di sosta notturno (Via Q3 Caltafaraci, coincidente sulla mappa con la via Conte Cagliostro ove è avvenuto il sinistro) alla Via V. Favara|Via H5,
strada di campagna a circa 600 metri dall'abitazione; ciò a un orario (07:20/07:25) compatibile con la registrazione di ingresso al P.S. (ore 08:25).
A riguardo occorre riferire che l'art. 154 del codice della strada impone una particolare cautela in capo ai conducenti che intendono fare retromarcia (dovendosi assicurare di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada - tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi - e di segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione, servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione). Ed in tal senso la
Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “la manovra di un veicolo in retromarcia, per
la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale
il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela,
anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni
ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone, ivi compresi i terzi trasportati, i quali, logicamente
e giustificatamente, fanno affidamento sul possesso e l'applicazione da parte del guidatore di tali
adeguate conoscenze e competenze tecniche” (Cass. Civ. Sez. III Sent. n. 3367/2015).
Chi deve fare retromarcia deve dunque impiegare attenzione e cautele adeguate, a maggior ragione se - come nel caso di specie - si ha contezza che vi sono soggetti nella traiettoria di manovra. Ed allora, il fatto che l'evento verificatosi - scontro posteriore - sia proprio quello che l'osservanza della regola precauzionale intendeva scongiurare, consente di ragionevolmente presumere - in mancanza di idonee risultanze contrarie (l'assicurazione convenuta non ha nulla allegato a riguardo) - che dette cautele siano state omesse e che, invece,
la relativa adozione sarebbe valsa più probabilmente che non ad evitare il danno.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda avanzata nei confronti di , che - in quanto unico responsabile Controparte_2
dell'incidente - deve ritenersi obbligato a risarcire all'attore tutti i danni sofferti in conseguenza del fatto.
5 Al risarcimento dei suddetti danni è tenuta, in solido, anche la , data la PA
pacifica esistenza di un valido rapporto assicurativo relativo al veicolo in questione.
Ciò posto, occorre verificare la sussistenza delle lesioni prospettate dall'attore.
Ebbene, il c.t.u. nominato ha quantificato, con conclusioni condivisibili e chiare - e non oggetto di osservazioni critiche delle parti - i postumi permanenti di Parte_1
nella misura del 10%, oltre un periodo di ITA di giorni 14, di ITP al 75% di giorni 30, di ITP al
50% di giorni 60, di ITP al 25% di giorni 30.
Per la quantificazione del danno non patrimoniale, necessariamente equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c. in ragione della natura del bene (salute) attinto, non suscettibile di valutazione economica, in mancanza della tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 cod. ass. (alla data odierna non è ancora stato adottato il Decreto del Presidente della Repubblica relativo al testo approvato dal Consiglio dei Ministri), questo Tribunale aderisce ai criteri validati da un'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia e adotta, pertanto, i parametri indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3,
sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011).
I valori tabellari in questione tengono conto, infatti, dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della riduzione temporanea o permanente e dell'integrità
psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato nonché del pregiudizio interiore conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore intimo e sofferenza soggettiva che, ove puntualmente allegato, può ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona, all'età di quest'ultima.
6 Le tabelle milanesi contemplano, dunque, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In questo senso, le tabelle meneghine precorrono quelle ora delineate nel testo dell'art. 138
novellato dalla legge 124/2017, che infatti al punto e) del comma 2 prevede che, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a
d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione.
E però, come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in presenza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie (in quanto “ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato
dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno
relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della
sofferenza” (Cass. 901/18; 20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-
legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), di talché, “soltanto ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali
pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione" (Cass. Civ. n. 10816/19 e 901/18).
Al fine, poi, di assicurare l'integralità del risarcimento - ponendone la quantificazione al riparo da qualsiasi automatismo - e la valutazione delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto, il giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
7 La terza sezione civile della Suprema Corte ha però recentemente avvertito che, proprio in coerenza con la nozione dinamica del danno biologico, le conseguenze della menomazione,
sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale;
al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
In applicazione di tali principi, per la Corte, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione delle liquidazione (vds. da ultimo, Cass. 7813/19).
In applicazione degli enunciati criteri, considerato che non risulta neppure genericamente allegata una sofferenza morale nel senso sopra chiarito, avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate - edizione 2024 - con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di
€ 120,00 (compresa nel range tabellare e ritenuta appropriata in relazione all'iter clinico e terapeutico) per ogni giorno di invalidità assoluta, per un totale di € 8.880,00 (1.680,00 +
2.700,00 + 3.600,00 + 900,00) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Tenuto conto dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (44 anni compiuti), del grado di invalidità (10%) e del valore per punto di “danno non patrimoniale” (€ 3.291,62), va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 25.839,00 secondo i valori attuali, secondo i valori attuali, senza riconoscimento di aumento percentuale personalizzato, in difetto di allegazioni specifiche di ulteriori danni non patrimoniali (per le ragioni anzidette), oltre a quello onnicomprensivo liquidato in base alle Tabelle di Milano.
8 Gli importi sin qui liquidati, anche se espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni circa il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e tenuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti, può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata,
conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema
Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Applicando i suesposti criteri, la somma complessivamente dovuta a
[...]
, comprensiva di rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, previa Parte_1
devalutazione al momento del sinistro dei valori espressi in moneta attuale, ammonta ad €
37.740,80, di cui € 3.021,80 per interessi.
Passando al danno patrimoniale, questo può liquidarsi in € 294,00 a titolo di danno emergente, per spese mediche documentate e pertinenti.
9 Sulle somme in questione vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), con riferimento allo scaglione pertinente all'effettivo valore della controversia (individuato con riferimento alla somma accordata e non a quella domandata) nei valori tendenti ai minimi in considerazione dell'attività concretamente svolta.
Ai convenuti soccombenti vanno infine addossate le spese occorse per l'espletata CTU
medico – legale.
Così deciso in Agrigento, in data 21 gennaio 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
10
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE sciogliendo la riserva assunta il giorno 15.1.2025 all'udienza tenuta mediante scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti rispettivamente in data 13 gennaio 2025 e 17 dicembre
2024.
Il Giudice
pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3496 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/07/1974, rappresentato e difeso dall'avv. PECORARO ANTONIETTA, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, PA P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. CAROLI SILVIO, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
e
1 (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
- convenuto contumace -
oggetto: risarcimento danni da lesione personale.
conclusioni delle parti: come rassegnate dalle parti all'udienza odierna.
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_2
condanna , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e PA
, in solido, a pagare a la complessiva somma di € Controparte_2 Parte_1
38.034,80, di cui € 3.021,80 per interessi - oltre gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna i convenuti, in solido, a rifondere a parte attrice le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 3.900,00 oltre IVA e CPA se dovuti e come per legge e rimborso spese forfetarie nella misura del 15%;
pone a carico dei convenuti, in solido, le spese occorse per la CTU medico-legale come liquidate con separato decreto;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
la , compagnia di assicurazione dell'autoveicolo Fiat TO tg. CE943NW, e PA
, proprietario e conducente dello stesso, per sentirli condannare, in Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni subite in data 29.6.2019
(“frattura a più linee al piatto tibiale con interessamento alla superficie articolare”) per un importo complessivo di € 60.997,00 - comprensivo di danno patrimoniale e non patrimoniale - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con espressa richiesta di applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 o, in linea subordinata, nella diversa misura accertata nel corso del giudizio.
In particolare, l'attore ha dedotto che:
- in data 29.6.2019 nella via Conte Cagliostro (oggi via Rabin Jitzhak) n. 15 in Favara,
mentre stava verniciando il cancello della propria abitazione su una scala, era stato colpito dal
2 padre intento a effettuare una manovra di retromarcia;
- a causa dell'urto era caduto a terra rovinosamente ed era stato trasportato dal padre al
Pronto Soccorso di Agrigento;
- è stato poi ricoverato, sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale di Sciacca e a un successivo programma riabilitativo a Favara;
- il danno biologico lamentato, in riferimento ai postumi invalidanti permanenti accertati,
è stato valutato dal CTP nella misura del 17%, oltre ITT;
cui devono aggiungersi le spese mediche sostenute.
La convenuta ritualmente costituita in giudizio, ha Controparte_3
contestato integralmente il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, sia in punto di fatto sia in punto di diritto - con vittoria di spese, competenze e onorari - deducendo che:
- nella dichiarazione acquisita dall'attore nella fase stragiudiziale, questi aveva affermato:
“ero su una scala e stavo dipingendo un cancello quando mio padre alla guida di una vettura faceva
retromarcia e urtava la scala. Cadevo a terra da un'altezza di un metro”,
- eppure, l'evento così descritto (caduta in piedi da un metro) esclude la riconducibilità
delle lesioni lamentate al descritto evento traumatico;
- il padre, , all'accertatore dell'Assicurazione aveva riferito: “stavo Controparte_2
spostando la mia autovettura, in retromarcia, per recarmi ad acquistare il colore, con cui mio figlio
avrebbe dovuto tinteggiare il cancello della nostra abitazione. Ma, nel compiere detta manovra,
dimenticando che mio figlio si trovava sulla scala, davanti il cancello, la urtavo con la parte posteriore
destra dell'auto. Sentendo un forte rumore, scendevo dalla auto e mi accorgevo che mio figlio si trovava
per terra, dolorante Lo accompagnavo, quindi, in Ospedale. Al momento non c'erano testimoni, né vi
era l'intervento di Autorità”;
- l'autovettura Fiat TO era dotata di un sistema di rilevazione satellitare che ha escluso che per tutto il giorno di cui si tratta il veicolo si sia recato presso l'ospedale di Agrigento,
segnandone invece il movimento nel centro di Favara, inoltre la rilevazione ha altresì escluso la presenza di crush (urti);
- in ogni caso, per ciò che riguarda il quantum debeatur, la richiesta è eccessiva.
3 La causa, istruita mediante l'assunzione delle prove orali e l'espletamento di una c.t.u.
medico-legale sulla persona del danneggiato, è stata trattenuta per l'odierna decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, deve, in primo luogo, darsi atto della proponibilità in rito della domanda,
avendo gli attori provveduto a formulare richiesta stragiudiziale del risarcimento, ai sensi degli artt. 145 e 148 cod. ass., giusta PEC del 16.7.2019 (vd. all. 1 citazione).
Va ancora preliminarmente dichiarata la contumacia di , Controparte_2
regolarmente evocato in giudizio e non costituito.
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Si ritiene che abbia fornito adeguata prova dell'accadimento del Parte_1
sinistro e delle circostanze di tempo e di luogo in cui il medesimo si è verificato.
Un primo elemento a supporto della sua ricostruzione è che la medesima dinamica è stata da lui fornita in sede di accesso al pronto soccorso nell'immediatezza dei fatti. Nel verbale di accesso al P.S., infatti, si legge: “riferito trauma avvenuto a domicilio mentre il paziente era fermo su
scala a forbice, … un autoveicolo ha provocato la caduta della scale”.
Inoltre, il CTU - all'uopo interrogato - ha affermato che “il nesso di causalità è rispettato in
tutti i suoi criteri usualmente utilizzati”, in particolare “la sede delle lesioni riportate è compatibile
con la dinamica dell'incidente” (criterio topografico) e “nell'incidente, l'infortunato, malgrado sia
caduto da un'altezza di circa un metro, ha subito un trauma contusivo del ginocchio sinistro
conseguente all'impatto dello stesso contro il suolo” (criterio di plausibilità scientifica).
Né in senso opposto depone la circostanza che il rilevatore satellitare della Fiat TO non ha registrato alcun urto;
infatti, per destabilizzare la scala e far perdere l'equilibrio a chi si trova in piedi su di essa è sufficiente un contatto lieve che, come tale, può non essere rilevato dal sistema.
Appare poi plausibile che sia stato trasportato al Pronto Soccorso, Parte_1
che si trovava a diversi km di distanza, con un veicolo diverso rispetto a quello che ha causato il sinistro, asseritamente privo di benzina sufficiente ad effettuare il tragitto, come affermato dall'attore in sede di interrogatorio formale: “mi ha accompagnato in ospedale mio padre;
abbiamo
preso la mia macchina che in quel momento aveva mio fratello in campagna, a circa 500, 660 mt da dove
4 ci trovavamo;
la siamo andati a prendere con la macchina di mio padre, che era senza benzina e quindi
magari non sarebbe arrivata in ospedale”.
Tale ricostruzione appare invero supportata dai rilievi del sistema satellitare, da cui emerge che la Fiat TO si è recata dal luogo di sosta notturno (Via Q3 Caltafaraci, coincidente sulla mappa con la via Conte Cagliostro ove è avvenuto il sinistro) alla Via V. Favara|Via H5,
strada di campagna a circa 600 metri dall'abitazione; ciò a un orario (07:20/07:25) compatibile con la registrazione di ingresso al P.S. (ore 08:25).
A riguardo occorre riferire che l'art. 154 del codice della strada impone una particolare cautela in capo ai conducenti che intendono fare retromarcia (dovendosi assicurare di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada - tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi - e di segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione, servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione). Ed in tal senso la
Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “la manovra di un veicolo in retromarcia, per
la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale
il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela,
anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni
ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone, ivi compresi i terzi trasportati, i quali, logicamente
e giustificatamente, fanno affidamento sul possesso e l'applicazione da parte del guidatore di tali
adeguate conoscenze e competenze tecniche” (Cass. Civ. Sez. III Sent. n. 3367/2015).
Chi deve fare retromarcia deve dunque impiegare attenzione e cautele adeguate, a maggior ragione se - come nel caso di specie - si ha contezza che vi sono soggetti nella traiettoria di manovra. Ed allora, il fatto che l'evento verificatosi - scontro posteriore - sia proprio quello che l'osservanza della regola precauzionale intendeva scongiurare, consente di ragionevolmente presumere - in mancanza di idonee risultanze contrarie (l'assicurazione convenuta non ha nulla allegato a riguardo) - che dette cautele siano state omesse e che, invece,
la relativa adozione sarebbe valsa più probabilmente che non ad evitare il danno.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda avanzata nei confronti di , che - in quanto unico responsabile Controparte_2
dell'incidente - deve ritenersi obbligato a risarcire all'attore tutti i danni sofferti in conseguenza del fatto.
5 Al risarcimento dei suddetti danni è tenuta, in solido, anche la , data la PA
pacifica esistenza di un valido rapporto assicurativo relativo al veicolo in questione.
Ciò posto, occorre verificare la sussistenza delle lesioni prospettate dall'attore.
Ebbene, il c.t.u. nominato ha quantificato, con conclusioni condivisibili e chiare - e non oggetto di osservazioni critiche delle parti - i postumi permanenti di Parte_1
nella misura del 10%, oltre un periodo di ITA di giorni 14, di ITP al 75% di giorni 30, di ITP al
50% di giorni 60, di ITP al 25% di giorni 30.
Per la quantificazione del danno non patrimoniale, necessariamente equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c. in ragione della natura del bene (salute) attinto, non suscettibile di valutazione economica, in mancanza della tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 cod. ass. (alla data odierna non è ancora stato adottato il Decreto del Presidente della Repubblica relativo al testo approvato dal Consiglio dei Ministri), questo Tribunale aderisce ai criteri validati da un'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia e adotta, pertanto, i parametri indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3,
sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011).
I valori tabellari in questione tengono conto, infatti, dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della riduzione temporanea o permanente e dell'integrità
psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato nonché del pregiudizio interiore conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore intimo e sofferenza soggettiva che, ove puntualmente allegato, può ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona, all'età di quest'ultima.
6 Le tabelle milanesi contemplano, dunque, anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In questo senso, le tabelle meneghine precorrono quelle ora delineate nel testo dell'art. 138
novellato dalla legge 124/2017, che infatti al punto e) del comma 2 prevede che, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a
d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione.
E però, come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, in presenza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie (in quanto “ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato
dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno
relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della
sofferenza” (Cass. 901/18; 20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-
legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), di talché, “soltanto ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali
pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione" (Cass. Civ. n. 10816/19 e 901/18).
Al fine, poi, di assicurare l'integralità del risarcimento - ponendone la quantificazione al riparo da qualsiasi automatismo - e la valutazione delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto, il giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
7 La terza sezione civile della Suprema Corte ha però recentemente avvertito che, proprio in coerenza con la nozione dinamica del danno biologico, le conseguenze della menomazione,
sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale;
al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
In applicazione di tali principi, per la Corte, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione delle liquidazione (vds. da ultimo, Cass. 7813/19).
In applicazione degli enunciati criteri, considerato che non risulta neppure genericamente allegata una sofferenza morale nel senso sopra chiarito, avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate - edizione 2024 - con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di
€ 120,00 (compresa nel range tabellare e ritenuta appropriata in relazione all'iter clinico e terapeutico) per ogni giorno di invalidità assoluta, per un totale di € 8.880,00 (1.680,00 +
2.700,00 + 3.600,00 + 900,00) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Tenuto conto dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (44 anni compiuti), del grado di invalidità (10%) e del valore per punto di “danno non patrimoniale” (€ 3.291,62), va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 25.839,00 secondo i valori attuali, secondo i valori attuali, senza riconoscimento di aumento percentuale personalizzato, in difetto di allegazioni specifiche di ulteriori danni non patrimoniali (per le ragioni anzidette), oltre a quello onnicomprensivo liquidato in base alle Tabelle di Milano.
8 Gli importi sin qui liquidati, anche se espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni circa il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e tenuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti, può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata,
conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema
Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Applicando i suesposti criteri, la somma complessivamente dovuta a
[...]
, comprensiva di rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, previa Parte_1
devalutazione al momento del sinistro dei valori espressi in moneta attuale, ammonta ad €
37.740,80, di cui € 3.021,80 per interessi.
Passando al danno patrimoniale, questo può liquidarsi in € 294,00 a titolo di danno emergente, per spese mediche documentate e pertinenti.
9 Sulle somme in questione vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), con riferimento allo scaglione pertinente all'effettivo valore della controversia (individuato con riferimento alla somma accordata e non a quella domandata) nei valori tendenti ai minimi in considerazione dell'attività concretamente svolta.
Ai convenuti soccombenti vanno infine addossate le spese occorse per l'espletata CTU
medico – legale.
Così deciso in Agrigento, in data 21 gennaio 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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