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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 606/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 606 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 promossa
da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Valeria Saccuti e dall'Avv. Angelo Lancione
APPELLANTE
contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F.: , rappresentati e Controparte_2 C.F._2 difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Claudio Margarucci e dall'Avv. Giovanna De Benedittis
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza n. 865/2022 resa ex art. 702 ter
c.p.c. in data 17.05.2022 dal Tribunale di Macerata. CONCLUSIONI
Per l'appellante: “…riportandosi all'atto di appello, chiedono che, in accoglimento dello stesso ed in riforma dell'impugnata ordinanza resa dal
Tribunale di Macerata, Rep. n. 865/2022 del 18 maggio 2022, venga rigettata in toto la domanda originariamente proposta dagli appellati, signori
e , con condanna di questi ultimi, in via Controparte_1 Controparte_2 solidale tra loro, alla restituzione, in favore dell'appellante, di quanto già ricevuto, prima della proposizione di questo appello, a titolo di rimborso delle spese legali del giudizio di primo grado, pari a complessivi €. 4.461,55 (in esse comprese le spese di CTU), come da documentazione agli atti. Il tutto con condanna degli appellati al rimborso delle spese e del compenso del doppio grado di giudizio. Infine, l'appellante precisa che Parte_1 avendo dato completa esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Macerata - all'esito del rigetto dell'istanza di sospensiva, ex art. 283 cp.c. - fa sin d'ora riserva di agire, in separata sede, per il ripristino della situazione quo ante, in caso di accoglimento della presente impugnazione”.
Per gli appellati: “…IN VIA PRINCIPALE e nel merito, rigettare in toto
l'impugnazione proposta dalla perché priva di Parte_1 fondamento sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni espresse nella comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto confermare in ogni sua parte
l'ordinanza ex art 702 ter cpc rep n. 865/2022 pubblicata dal Tribunale di
Macerata il 18 - 5 -2022 nell'ambito del giudizio civile n. 3659/2013 Rg;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTI DI CAUSA
I) Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Macerata – accogliendo il ricorso proposto da e – ha Controparte_1 Controparte_2 condannato la all'immediato arretramento del Parte_1 cordolo di cemento e dall'aiuola posti a confine tra le proprietà delle parti secondo quanto previsto dalla ctu a firma del geom. , al pagamento Per_1 delle spese di ctu e alla refusione delle spese di lite.
II) La ha impugnato la pronuncia deducendo Parte_1
i motivi di seguito esaminati e chiedendo, previa sospensione della sua esecutività, il rigetto della domanda originariamente formulata da controparte con conseguente riforma della impugnata ordinanza.
III) Gli appellati e nel costituirsi, hanno CP_1 CP_2 contestato i motivi di appello e concluso per il rigetto del gravame con consequenziale integrale conferma della pronuncia.
IV) Preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.04.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione in appello, premessi i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, la ( d'ora in Parte_1 poi ), ha impugnato la pronuncia sulla base di quattro distinti motivi. Parte_1
1.a) Con il primo (“Esercizio del possesso da parte della soc.
[...] sull'intera aiuola spartitraffico, ivi compresa quella parte di essa Parte_1 ricadente sulla proprietà dei ricorrenti. Circostanza di fatto mai contestata dagli stessi ricorrenti e comunque provata sulla base degli elementi probatori esistenti in atti”), ha contestato l'ordinanza nella parte in cui il tribunale ha escluso che la società fosse riuscita a dimostrare di aver posseduto e di possedere, anche per il tramite di propri conduttori, la parte di aiuola spartitraffico per cui è causa, delimitata da un cordolo, ricadente sull'area di proprietà dei ricorrenti come pure la servitù di passaggio a suo favore imposta sulla proprietà Secondo la prospettazione della società Controparte_3 appellante, dette circostanze – pacifiche tra le parti – sarebbero state confermate dai testi escussi e oltre che dagli Testimone_1 Testimone_2 stessi ricorrenti che, con il promovimento dell'azione di arretramento del cordolo, avrebbero di fatto fondato la loro domanda sul fatto che la società fosse nel possesso della parte di aiuola oggetto della domanda di arretramento.
1.b) Con il secondo motivo di impugnazione (“Funzione ricognitiva e non recuperatoria dell'azione di regolamento dei confini – implicita domanda recuperatoria dell'eventuale parte di fondo occupata dal convenuto, ravvisabile in favore del solo attore. Omessa proposizione di specifica domanda riconvenzionale, tesa al recupero di porzioni di beni immobili eventualmente in possesso dell'attore – mancata verificazione, in favore del convenuto, di fatti interruttivi e/o sospensivi, ex artt. 1165, 2943 e 2944 c.c., del possesso utile ad usucapire esercitato eventualmente dall'attore”), l'appellante ha censurato la pronuncia ove il primo giudice ha ritenuto che, una volta accertata la linea di confine tra fondi finitimi, sarebbe stato impossibile riconoscere l'avvenuto acquisto, per usucapione, di parte dell'aiuola e del cordolo ivi esistenti e per cui
è causa. Nella vicenda in esame, la decisione resa in precedenza sull'azione di regolamento dei confini non poteva costituire, secondo l'appellante,
l'antecedente logico-giuridico della pretesa di arretramento del cordolo, atteso che essa (sent. n. 828/2012) non aveva accertato una linea di confine diversa rispetto a quella già esistente e, dunque, il fatto che parte dell'aiuola spartitraffico fosse inglobata nella proprietà dei ricorrenti sin dal 1987.
Circostanza questa, secondo la tesi dell'appellante, ben nota ai ricorrenti stessi che, pertanto, al fine di interrompere il possesso della , avrebbero Parte_1 dovuto avanzare una domanda di rilascio dell'area entro il termine di venti anni decorrente dall'avvenuta individuazione, proprio nel 1987, della linea di confine e non dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato la domanda con cui la società aveva chiesto una nuova e diversa individuazione Parte_1 della linea confinaria. È infatti innegabile, secondo la tesi dell'appellante, che la semplice apposizione di piastre metalliche da parte degli odierni appellati non valeva ad escludere l'esercizio di un possesso esclusivo sull'intera aiuola spartitraffico, ivi compresa quella parte di questa ricadente al di là delle stesse piastre. In sostanza, secondo l'appellante, e – CP_1 CP_2 consapevoli sin dal 1987 del fatto che sulla loro proprietà insisteva una parte dall'aiuola spartitraffico della stazione di rifornimento della società - Parte_1 avrebbero dovuto avviare entro un ventennio l'azione tesa al recupero del possesso dell'area in questione. Dunque e contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, nel momento in cui veniva emessa la sentenza n.
828/2012, la società aveva già acquistato, per usucapione, quella Parte_1 parte dell'area ricadente nella proprietà degli appellati ed il cui effettivo possesso non aveva mai costituito oggetto di discussione tra le parti.
1.c) Con il terzo motivo (“Eccezione di usucapione avente ad oggetto, in subordine, il diritto superficiario a mantenere, sulla proprietà dei ricorrenti, quella parte dell'aiuola spartitraffico di cui la soc. ha avuto il Parte_1 possesso esclusivo, sin dall'acquisto fattone nel 1990. Violazione dell'art. 112 cpc – omesso esame di tale eccezione da parte del Tribunale: sua riproposizione in questa sede”), la società appellante ha evidenziato come – nelle difese conclusionali – avesse prospettato anche la possibilità che oggetto dell'acquisto per usucapione potesse essere, anziché la piena proprietà di parte dell'aiuola spartitraffico e del relativo cordolo, il relativo diritto di superficie. Secondo la tesi dell'appellante, infatti, l'aiuola spartitraffico ed il cordolo in cemento ben possono essere considerati una “costruzione” nell'accezione valida ai fini del riconoscimento della sussistenza del diritto superficiario dimodoché sarebbe stato ben possibile ritenere – in via subordinata ed alternativa – anche l'acquisto del solo diritto a mantenere tale costruzione sull'area di proprietà di altri a seguito del possesso esercitato in maniera continuativa e pubblica, per il tempo stabilito dalla legge.
1.d) Con l' ultimo motivo di gravame (“Servitù di passaggio, costituita, con atto per notar del 5 maggio 1987, rep. 9296, sull'area di proprietà Per_2 dei signori ed in favore della confinante area tuttora di Controparte_3 proprietà del Soc. Di Battista Petrol Co S.r.l. – aiuola spartitraffico realizzata da precedente unico proprietario: opera apparente funzionale all'esercizio del passaggio – legittima permanenza dell'intera aiuola spartitraffico, ivi compresa quella parte ricadente sulla proprietà ideale degli appellati, sino all'eventuale estinzione della predetta servitù di passaggio”), l'appellante ha evidenziato l'infondatezza della domanda anche sotto l'ulteriore profilo relativo al fatto che sulla proprietà degli attori sarebbe stata costituita una servitù di passaggio in favore dell'area rimasta di proprietà degli originari proprietari (successivamente ceduta alla società ), utilizzata quale piazzale della stazione di Parte_1 rifornimento, con l'atto di compravendita intervenuto in data 05.05.1987.
Considerato, dunque, che l'aiuola spartitraffico costituisce parte integrante della stazione di servizio, nella sua originaria conformazione, e che, contestualmente all'acquisto degli appellati, è stata costituita tra le altre, sul fondo oggetto di acquisto, una “servitù di passaggio per persone ed automezzi per l'accesso al piazzale di rifornimento”, ne conseguirebbe – secondo la società e contrariamente a quanto statuito dal Tribunale di Macerata – che il diritto che ha consentito e consente il mantenimento della aiuola nella sua conformazione originaria, anche oltre la linea di confine successivamente accertata, trae il proprio fondamento nella stessa servitù di passaggio “imposta” sul fondo degli attori che renderebbe del tutto priva di interesse la domanda di arretramento del cordolo.
2) e , costituendosi, hanno Controparte_4 Controparte_2 contestato integralmente il gravame evidenziando, in particolare, l'infondatezza dell'avversa domanda di intervenuta usucapione atteso che la certezza della linea di confine tra le due proprietà si sarebbe avuta solo con la sentenza n.
828/12 del Tribunale di Macerata mentre il procedimento ex art. 702 bis cpc per l'arretramento del cordolo sarebbe stato promosso dopo che la Parte_1 aveva reso evidente di non voler aderire spontaneamente alle precedenti pronunce del Tribunale di Macerata (sentenze nn. 626/2011 e 828/2012) e della Corte di Appello di Ancona (sentenza n. 2760/2018) e, dunque, a termine ventennale non ancora spirato. Hanno sottolineato, al contrario, di aver esercitato il potere dominicale sul tratto di aiuola oggetto di causa apponendo – nel 1990 – in prossimità della stessa delle piastrelle in ferro, infisse nel terreno, per delimitare l'area di loro proprietà. Dette piastrelle sarebbero state apposte nel rispetto della linea di confine originaria successivamente confermata dalla consulenza espletata nel contesto del giudizio civile n. 3347/02 r.g.
L'infondatezza della invocata usucapione sarebbe attestata, secondo gli appellati, anche dal fatto che l'aiuola in questione non ha richiesto né richiede alcuna opera di manutenzione, non essendovi piantati né alberi, né fiori.
Pertanto, la non avrebbe mai esercitato sulla stessa un potere di Parte_1 fatto, né avrebbe mai posseduto la striscia di terreno contestata. Peraltro, gli appellati hanno censurato – come già fatto dal giudice di prime cure – la linea difensiva dell'odierno appellante che, in modo contraddittorio, ha asserito di aver acquistato la proprietà a titolo originario ( per usucapione) solo dopo che altri giudici avevano rigettato la tesi dell'acquisto a titolo derivativo (con il contratto di compravendita).
Gli appellati hanno, infine, contestato il richiamo di parte appellante
(nella memoria conclusionale depositata in primo grado) al mantenimento del cordolo in virtù di una servitù di passaggio, costituendo questa una inammissibile mutatio libelli tardiva, irrituale e illegittima oltreché priva di fondamento anche nel merito. L'eventuale diminuzione della lunghezza del manufatto non inciderebbe, inoltre, sulla fruibilità della servitù di passaggio che, in particolare, non si estrinseca sul cordolo e non è affatto connessa ad esso atteso che viene esercitata sul varco di accesso. Al contrario, l'arretramento del cordolo di fatto amplierebbe anche il varco di accesso alla stazione di servizio.
Parimenti infondata sarebbe, secondo la prospettazione degli appellati, la tesi secondo cui la avrebbe acquistato il diritto di mantenere il cordolo Parte_1 sul terreno di proprietà degli appellati per usucapione del diritto di superficie atteso che il cordolo non può essere considerato una costruzione;
che non è maturato il termine ventennale, non essendovi certezza circa la data di fabbricazione del cordolo;
che anche il richiamo al diritto di superficie deve essere considerato una mutatio libelli tardiva, irrituale ed illegittima attesa l'assenza di alcun riferimento alla questione nelle prime difese di controparte.
3) L'impugnazione è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
4) Va preliminarmente dato atto dell'avvenuto rigetto – con ordinanza del 2/3 novembre 2022 - dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva avanzata dall'appellante che, in sede di precisazione delle conclusioni, ha infatti dichiarato di aver dato completa esecuzione all'ordinanza impugnata.
5) Nel merito va anzitutto osservato che tra le parti in causa sono intervenuti diversi giudizi relativi a questioni di confine tra le rispettive proprietà ubicate nel territorio del Comune di Monte San Giusto.
In particolare, e per quanto qui di interesse, si rileva che, con sentenza n.
828/2012, il Tribunale di Macerata aveva accertato – su domanda della
[...]
e sulla base della consulenza tecnica disposta in corso Parte_1 di causa – l'effettiva estensione delle due proprietà finitime.
La società, infatti, aveva citato i sigg.ri e CP_4 CP_2 affermando che questi avessero apposto sul terreno in prossimità del confine delle piastrelle per la delimitazione della proprietà includendo, però, parte della proprietà dell'attrice e contestando, dunque, la condotta dei convenuti alla luce delle pattuizioni contenute nel preliminare di compravendita intercorso tra e i precedenti proprietari in virtù del quale il confine era stato CP_4 individuato e stabilito sulla metà esatta dello spazio posto tra l'edificio acquistato dal e la parte nord del chiosco della stazione di servizio CP_1 dell'attrice.
I sigg.ri e la si erano costituiti affermando, CP_4 CP_2 viceversa, l'esattezza del termine sì come individuato dalle piastrelle in ferro dagli stessi apposte nel 1987 proprio allo scopo di delineare la linea di confine tra le due proprietà contraddistinte con le particelle nn. 227 CP_4
e 195 ( , in accordo con l'allora CP_2 Parte_1 proprietario, alla presenza dell'Ing. e secondo la linea di Parte_2 confine esistente sin dal 1957. Muovendo dalla considerazione che, tra le stesse parti, era intervenuta poco prima altra sentenza (nell'ambito dell'azione di rivendica di un ripostiglio)
– n. 626/2011 – con cui era stato definitivamente chiarito che le pattuizioni contenute nella scrittura preliminare del 1986 dovevano ritenersi superate dalla volontà delle parti espressa nel successivo rogito notarile e, dunque, in applicazione del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, con la sentenza n. 828/12 il Tribunale di Macerata aveva stabilito che la domanda della dovesse essere respinta ed in Parte_1 particolare che “essendovi una linea di confine addirittura tracciata, linea di confine posta in discussione in base ad una scrittura privata la cui mancanza di valore tra le parti è stata affermata con forza di giudicato, non vi è spazio per rimettere in discussione tale linea che rende inequivocabilmente certo il confine, qualsiasi sia stata la originaria intenzione tra le parti” (v. sentt. n. 626/2011 e n. 828/12 Tribunale di Macerata, in atti).
La pronuncia, impugnata innanzi a questa Corte, è stata poi integralmente confermata con la sent. n. 2760/2018 – passata in giudicato - che ha stabilito che “la linea di confine tra gli immobili è quella individuata dal
Ctu e corrispondente alle determinazioni contenute dall'atto pubblico, su cui non possono prevalere i precedenti accordi contenuti nella scrittura preliminare non trasfusi nel rogito notarile” (v. sent. n. 2760/2018 Corte di Appello di Ancona, in atti).
In mancanza dello spontaneo adempimento, i sigg.ri e CP_1 hanno pertanto adito il Tribunale di Macerata al fine di ottenere la CP_2 condanna della all'arretramento del cordolo e Parte_1 dall'aiuola insistente sulla loro proprietà per una lunghezza di 165,50 cm (v. consulenza Geom. , in atti). Per_1
La domanda è stata accolta con l'ordinanza impugnata da Parte_1 sulla base della eccepita usucapione del diritto di proprietà o, in subordine, del diritto di superficie sulla parte di cordolo e di aiuola in contestazione ovvero dell'esistenza di una servitù di passaggio sugli stessi.
Le argomentazioni sollevate dall'appellante che, per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminate congiuntamente, non risultano, a giudizio del Collegio, fondate.
Premesso che si è formato il giudicato sulla pronuncia con cui è stato definitivamente stabilito il confine tra le due proprietà limitrofe, ed anche prescindendo da qualsiasi valutazione rispetto all'incidenza nel presente giudizio, in particolare quanto alla proposta eccezione di usucapione, del principio in base al quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, va evidenziato anzitutto come non è stata fornita dalla società appellante alcuna prova dell'esercizio del possesso utile ai fini dell'usucapione della proprietà della porzione di terreno di cui trattasi né, come assume l'appellante, tale prova è ricavabile dal tipo di azione esercitata dagli appellati atteso che questi si sono semplicemente limitati a chiedere la condanna all'esecuzione di una sentenza, come detto, già passata in giudicato, in mancanza di spontaneo adempimento.
Come noto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus ma anche dell'animus.
In particolare, l'animus possidendi può eventualmente essere desunto in via presuntiva ove lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di possedere la cosa come propria per mezzo di un comportamento continuo e ininterrotto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – non riconducile alla mera tolleranza del proprietario - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
In altre parole, ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Alla luce dei principi appena indicati, non si può non confermare la decisione del primo giudice che non ha ritenuto raggiunta la prova della avvenuta usucapione che l'odierno appellante pretendeva di fornire per il tramite delle testimonianze assunte all'udienza del 04.03.2020.
In particolare, il signor – le cui dichiarazioni sono state Testimone_1 già giudicate come “connotate da vaghezza e incertezza del ricordo” (v. sentenza Corte di Appello n. 2760/2018) – si è limitato a dichiarare in quale periodo (“negli anni 1955/60” – v. comparsa di costituzione e risposta
[...]
) sarebbe stata installata l'aiuola mentre l'altro teste sentito alla stessa Pt_1 udienza, signora ha semplicemente dichiarato che nel 1986 Testimone_2
l'aiuola era già presente in loco.
Va, peraltro, rilevato che anche volendo considerare provata la realizzazione del cordolo negli anni indicati dall'appellante, tale circostanza non potrebbe equivalere a prova del possesso utile ai fini dell'usucapione non potendo ritenersi che la sola presenza del cordolo abbia comportato l'esercizio del possesso esclusivo della modesta area posta all'interno della delimitazione venutasi così a creare da parte dell'odierna appellante.
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione ( anche prescindendo dalla rilevata tardività), relativa all'esistenza di un diritto di superficie in assenza dei prescritti requisiti con particolare riferimento ai caratteri che, per giurisprudenza risalente e costante, deve possedere il manufatto (“Ai fini dell'esercizio dello ius edificandi ai sensi degli artt. 952, comma 1, e 954 c.c.,
u.c. cod. civ., è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal materiale impiegato per la sua realizzazione, purché determini un ampliamento della superficie e della funzionalità dell'immobile”, Cass. ord. n. 25786/2020) ed al termine ventennale.
Quanto, infine, alla questione dell'esistenza di una servitù a carico del manufatto per cui è causa a favore della si dà atto Parte_1 dell'effettiva presenza di una clausola in tema nel contratto di compravendita del seguente tenore: “Le parti danno atto che è costituita servitù di passaggio sulla scala esistente sulla particella 277, oggetto della presente vendita, a favore della limitrofa particella 195, di proprietà dei venditori;
inoltre è pure costituita servitù di passaggio per persone ed automezzi, sempre a favore della particella 195 di proprietà dei venditori, e a carico della particella 227, come sopra venduta, per l'accesso al piazzale di rifornimento. Al riguardo i venditori si impegnano a provvedere alle spese necessarie per l'eventuale rifacimento del manto asfaltato, necessario in caso di danni provocati dal transito degli automezzi. Infine si dà atto che a favore dell'immobile in oggetto ed a carico della limitrofa particella 195 di proprietà dei venditori, lungo una fascia profonda circa tre metri adiacente alla particella 227, a partire dall'angolo nord- est del chiosco esistente è costituita servitù di passo e di sosta” – v. atto di compravendita per AR , in atti. Persona_3
Anche quanto a questo argomento, tuttavia, pur volendo prescindere dalla ritenuta tardività per essere stato introdotto dopo il deposito della comparsa di costituzione con cui si era fatto riferimento alla sola usucapione della proprietà del cordolo e dell'aiuola in ragione della prospettata appartenenza del diritto reale di godimento alla categoria dei diritti cd. autodeterminati, individuati sulla base del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, va rilevata, da un lato, la genericità dei riferimenti contenuti nell'atto di compravendita che non consentono di identificare con precisione la zona interessata dalla servitù di passaggio con la parte del cordolo e dell'aiuola per cui è causa e che, dall'altra, la previsione contrattuale non attiene né consente la realizzazione di delimitazioni, quale quella costituita dal cordolo in oggetto, senza considerare che l'arretramento del cordolo, così come disposto, consente indubbiamente un più agevole passaggio e accesso alla stazione di rifornimento,
5) L'insieme delle svolte argomentazioni impone l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia impugnata.
6) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, va disposta la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di lite del grado di appello liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ.mod. esclusa la fase istruttoria, in assenza della relativa attività processuale.
7) Stante l'integrale rigetto dell'appello, deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e , rigetta l'appello e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2 conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna alla refusione, in favore di Parte_1
e delle spese di lite del grado liquidate in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 2.200,00 per compensi professionali (€ 600,00 per fase di studio, € 600,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per fase decisionale) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere Est.
Dott. Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 606 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 promossa
da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Valeria Saccuti e dall'Avv. Angelo Lancione
APPELLANTE
contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F.: , rappresentati e Controparte_2 C.F._2 difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Claudio Margarucci e dall'Avv. Giovanna De Benedittis
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza n. 865/2022 resa ex art. 702 ter
c.p.c. in data 17.05.2022 dal Tribunale di Macerata. CONCLUSIONI
Per l'appellante: “…riportandosi all'atto di appello, chiedono che, in accoglimento dello stesso ed in riforma dell'impugnata ordinanza resa dal
Tribunale di Macerata, Rep. n. 865/2022 del 18 maggio 2022, venga rigettata in toto la domanda originariamente proposta dagli appellati, signori
e , con condanna di questi ultimi, in via Controparte_1 Controparte_2 solidale tra loro, alla restituzione, in favore dell'appellante, di quanto già ricevuto, prima della proposizione di questo appello, a titolo di rimborso delle spese legali del giudizio di primo grado, pari a complessivi €. 4.461,55 (in esse comprese le spese di CTU), come da documentazione agli atti. Il tutto con condanna degli appellati al rimborso delle spese e del compenso del doppio grado di giudizio. Infine, l'appellante precisa che Parte_1 avendo dato completa esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Macerata - all'esito del rigetto dell'istanza di sospensiva, ex art. 283 cp.c. - fa sin d'ora riserva di agire, in separata sede, per il ripristino della situazione quo ante, in caso di accoglimento della presente impugnazione”.
Per gli appellati: “…IN VIA PRINCIPALE e nel merito, rigettare in toto
l'impugnazione proposta dalla perché priva di Parte_1 fondamento sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni espresse nella comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto confermare in ogni sua parte
l'ordinanza ex art 702 ter cpc rep n. 865/2022 pubblicata dal Tribunale di
Macerata il 18 - 5 -2022 nell'ambito del giudizio civile n. 3659/2013 Rg;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTI DI CAUSA
I) Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Macerata – accogliendo il ricorso proposto da e – ha Controparte_1 Controparte_2 condannato la all'immediato arretramento del Parte_1 cordolo di cemento e dall'aiuola posti a confine tra le proprietà delle parti secondo quanto previsto dalla ctu a firma del geom. , al pagamento Per_1 delle spese di ctu e alla refusione delle spese di lite.
II) La ha impugnato la pronuncia deducendo Parte_1
i motivi di seguito esaminati e chiedendo, previa sospensione della sua esecutività, il rigetto della domanda originariamente formulata da controparte con conseguente riforma della impugnata ordinanza.
III) Gli appellati e nel costituirsi, hanno CP_1 CP_2 contestato i motivi di appello e concluso per il rigetto del gravame con consequenziale integrale conferma della pronuncia.
IV) Preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.04.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione in appello, premessi i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, la ( d'ora in Parte_1 poi ), ha impugnato la pronuncia sulla base di quattro distinti motivi. Parte_1
1.a) Con il primo (“Esercizio del possesso da parte della soc.
[...] sull'intera aiuola spartitraffico, ivi compresa quella parte di essa Parte_1 ricadente sulla proprietà dei ricorrenti. Circostanza di fatto mai contestata dagli stessi ricorrenti e comunque provata sulla base degli elementi probatori esistenti in atti”), ha contestato l'ordinanza nella parte in cui il tribunale ha escluso che la società fosse riuscita a dimostrare di aver posseduto e di possedere, anche per il tramite di propri conduttori, la parte di aiuola spartitraffico per cui è causa, delimitata da un cordolo, ricadente sull'area di proprietà dei ricorrenti come pure la servitù di passaggio a suo favore imposta sulla proprietà Secondo la prospettazione della società Controparte_3 appellante, dette circostanze – pacifiche tra le parti – sarebbero state confermate dai testi escussi e oltre che dagli Testimone_1 Testimone_2 stessi ricorrenti che, con il promovimento dell'azione di arretramento del cordolo, avrebbero di fatto fondato la loro domanda sul fatto che la società fosse nel possesso della parte di aiuola oggetto della domanda di arretramento.
1.b) Con il secondo motivo di impugnazione (“Funzione ricognitiva e non recuperatoria dell'azione di regolamento dei confini – implicita domanda recuperatoria dell'eventuale parte di fondo occupata dal convenuto, ravvisabile in favore del solo attore. Omessa proposizione di specifica domanda riconvenzionale, tesa al recupero di porzioni di beni immobili eventualmente in possesso dell'attore – mancata verificazione, in favore del convenuto, di fatti interruttivi e/o sospensivi, ex artt. 1165, 2943 e 2944 c.c., del possesso utile ad usucapire esercitato eventualmente dall'attore”), l'appellante ha censurato la pronuncia ove il primo giudice ha ritenuto che, una volta accertata la linea di confine tra fondi finitimi, sarebbe stato impossibile riconoscere l'avvenuto acquisto, per usucapione, di parte dell'aiuola e del cordolo ivi esistenti e per cui
è causa. Nella vicenda in esame, la decisione resa in precedenza sull'azione di regolamento dei confini non poteva costituire, secondo l'appellante,
l'antecedente logico-giuridico della pretesa di arretramento del cordolo, atteso che essa (sent. n. 828/2012) non aveva accertato una linea di confine diversa rispetto a quella già esistente e, dunque, il fatto che parte dell'aiuola spartitraffico fosse inglobata nella proprietà dei ricorrenti sin dal 1987.
Circostanza questa, secondo la tesi dell'appellante, ben nota ai ricorrenti stessi che, pertanto, al fine di interrompere il possesso della , avrebbero Parte_1 dovuto avanzare una domanda di rilascio dell'area entro il termine di venti anni decorrente dall'avvenuta individuazione, proprio nel 1987, della linea di confine e non dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato la domanda con cui la società aveva chiesto una nuova e diversa individuazione Parte_1 della linea confinaria. È infatti innegabile, secondo la tesi dell'appellante, che la semplice apposizione di piastre metalliche da parte degli odierni appellati non valeva ad escludere l'esercizio di un possesso esclusivo sull'intera aiuola spartitraffico, ivi compresa quella parte di questa ricadente al di là delle stesse piastre. In sostanza, secondo l'appellante, e – CP_1 CP_2 consapevoli sin dal 1987 del fatto che sulla loro proprietà insisteva una parte dall'aiuola spartitraffico della stazione di rifornimento della società - Parte_1 avrebbero dovuto avviare entro un ventennio l'azione tesa al recupero del possesso dell'area in questione. Dunque e contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, nel momento in cui veniva emessa la sentenza n.
828/2012, la società aveva già acquistato, per usucapione, quella Parte_1 parte dell'area ricadente nella proprietà degli appellati ed il cui effettivo possesso non aveva mai costituito oggetto di discussione tra le parti.
1.c) Con il terzo motivo (“Eccezione di usucapione avente ad oggetto, in subordine, il diritto superficiario a mantenere, sulla proprietà dei ricorrenti, quella parte dell'aiuola spartitraffico di cui la soc. ha avuto il Parte_1 possesso esclusivo, sin dall'acquisto fattone nel 1990. Violazione dell'art. 112 cpc – omesso esame di tale eccezione da parte del Tribunale: sua riproposizione in questa sede”), la società appellante ha evidenziato come – nelle difese conclusionali – avesse prospettato anche la possibilità che oggetto dell'acquisto per usucapione potesse essere, anziché la piena proprietà di parte dell'aiuola spartitraffico e del relativo cordolo, il relativo diritto di superficie. Secondo la tesi dell'appellante, infatti, l'aiuola spartitraffico ed il cordolo in cemento ben possono essere considerati una “costruzione” nell'accezione valida ai fini del riconoscimento della sussistenza del diritto superficiario dimodoché sarebbe stato ben possibile ritenere – in via subordinata ed alternativa – anche l'acquisto del solo diritto a mantenere tale costruzione sull'area di proprietà di altri a seguito del possesso esercitato in maniera continuativa e pubblica, per il tempo stabilito dalla legge.
1.d) Con l' ultimo motivo di gravame (“Servitù di passaggio, costituita, con atto per notar del 5 maggio 1987, rep. 9296, sull'area di proprietà Per_2 dei signori ed in favore della confinante area tuttora di Controparte_3 proprietà del Soc. Di Battista Petrol Co S.r.l. – aiuola spartitraffico realizzata da precedente unico proprietario: opera apparente funzionale all'esercizio del passaggio – legittima permanenza dell'intera aiuola spartitraffico, ivi compresa quella parte ricadente sulla proprietà ideale degli appellati, sino all'eventuale estinzione della predetta servitù di passaggio”), l'appellante ha evidenziato l'infondatezza della domanda anche sotto l'ulteriore profilo relativo al fatto che sulla proprietà degli attori sarebbe stata costituita una servitù di passaggio in favore dell'area rimasta di proprietà degli originari proprietari (successivamente ceduta alla società ), utilizzata quale piazzale della stazione di Parte_1 rifornimento, con l'atto di compravendita intervenuto in data 05.05.1987.
Considerato, dunque, che l'aiuola spartitraffico costituisce parte integrante della stazione di servizio, nella sua originaria conformazione, e che, contestualmente all'acquisto degli appellati, è stata costituita tra le altre, sul fondo oggetto di acquisto, una “servitù di passaggio per persone ed automezzi per l'accesso al piazzale di rifornimento”, ne conseguirebbe – secondo la società e contrariamente a quanto statuito dal Tribunale di Macerata – che il diritto che ha consentito e consente il mantenimento della aiuola nella sua conformazione originaria, anche oltre la linea di confine successivamente accertata, trae il proprio fondamento nella stessa servitù di passaggio “imposta” sul fondo degli attori che renderebbe del tutto priva di interesse la domanda di arretramento del cordolo.
2) e , costituendosi, hanno Controparte_4 Controparte_2 contestato integralmente il gravame evidenziando, in particolare, l'infondatezza dell'avversa domanda di intervenuta usucapione atteso che la certezza della linea di confine tra le due proprietà si sarebbe avuta solo con la sentenza n.
828/12 del Tribunale di Macerata mentre il procedimento ex art. 702 bis cpc per l'arretramento del cordolo sarebbe stato promosso dopo che la Parte_1 aveva reso evidente di non voler aderire spontaneamente alle precedenti pronunce del Tribunale di Macerata (sentenze nn. 626/2011 e 828/2012) e della Corte di Appello di Ancona (sentenza n. 2760/2018) e, dunque, a termine ventennale non ancora spirato. Hanno sottolineato, al contrario, di aver esercitato il potere dominicale sul tratto di aiuola oggetto di causa apponendo – nel 1990 – in prossimità della stessa delle piastrelle in ferro, infisse nel terreno, per delimitare l'area di loro proprietà. Dette piastrelle sarebbero state apposte nel rispetto della linea di confine originaria successivamente confermata dalla consulenza espletata nel contesto del giudizio civile n. 3347/02 r.g.
L'infondatezza della invocata usucapione sarebbe attestata, secondo gli appellati, anche dal fatto che l'aiuola in questione non ha richiesto né richiede alcuna opera di manutenzione, non essendovi piantati né alberi, né fiori.
Pertanto, la non avrebbe mai esercitato sulla stessa un potere di Parte_1 fatto, né avrebbe mai posseduto la striscia di terreno contestata. Peraltro, gli appellati hanno censurato – come già fatto dal giudice di prime cure – la linea difensiva dell'odierno appellante che, in modo contraddittorio, ha asserito di aver acquistato la proprietà a titolo originario ( per usucapione) solo dopo che altri giudici avevano rigettato la tesi dell'acquisto a titolo derivativo (con il contratto di compravendita).
Gli appellati hanno, infine, contestato il richiamo di parte appellante
(nella memoria conclusionale depositata in primo grado) al mantenimento del cordolo in virtù di una servitù di passaggio, costituendo questa una inammissibile mutatio libelli tardiva, irrituale e illegittima oltreché priva di fondamento anche nel merito. L'eventuale diminuzione della lunghezza del manufatto non inciderebbe, inoltre, sulla fruibilità della servitù di passaggio che, in particolare, non si estrinseca sul cordolo e non è affatto connessa ad esso atteso che viene esercitata sul varco di accesso. Al contrario, l'arretramento del cordolo di fatto amplierebbe anche il varco di accesso alla stazione di servizio.
Parimenti infondata sarebbe, secondo la prospettazione degli appellati, la tesi secondo cui la avrebbe acquistato il diritto di mantenere il cordolo Parte_1 sul terreno di proprietà degli appellati per usucapione del diritto di superficie atteso che il cordolo non può essere considerato una costruzione;
che non è maturato il termine ventennale, non essendovi certezza circa la data di fabbricazione del cordolo;
che anche il richiamo al diritto di superficie deve essere considerato una mutatio libelli tardiva, irrituale ed illegittima attesa l'assenza di alcun riferimento alla questione nelle prime difese di controparte.
3) L'impugnazione è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
4) Va preliminarmente dato atto dell'avvenuto rigetto – con ordinanza del 2/3 novembre 2022 - dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva avanzata dall'appellante che, in sede di precisazione delle conclusioni, ha infatti dichiarato di aver dato completa esecuzione all'ordinanza impugnata.
5) Nel merito va anzitutto osservato che tra le parti in causa sono intervenuti diversi giudizi relativi a questioni di confine tra le rispettive proprietà ubicate nel territorio del Comune di Monte San Giusto.
In particolare, e per quanto qui di interesse, si rileva che, con sentenza n.
828/2012, il Tribunale di Macerata aveva accertato – su domanda della
[...]
e sulla base della consulenza tecnica disposta in corso Parte_1 di causa – l'effettiva estensione delle due proprietà finitime.
La società, infatti, aveva citato i sigg.ri e CP_4 CP_2 affermando che questi avessero apposto sul terreno in prossimità del confine delle piastrelle per la delimitazione della proprietà includendo, però, parte della proprietà dell'attrice e contestando, dunque, la condotta dei convenuti alla luce delle pattuizioni contenute nel preliminare di compravendita intercorso tra e i precedenti proprietari in virtù del quale il confine era stato CP_4 individuato e stabilito sulla metà esatta dello spazio posto tra l'edificio acquistato dal e la parte nord del chiosco della stazione di servizio CP_1 dell'attrice.
I sigg.ri e la si erano costituiti affermando, CP_4 CP_2 viceversa, l'esattezza del termine sì come individuato dalle piastrelle in ferro dagli stessi apposte nel 1987 proprio allo scopo di delineare la linea di confine tra le due proprietà contraddistinte con le particelle nn. 227 CP_4
e 195 ( , in accordo con l'allora CP_2 Parte_1 proprietario, alla presenza dell'Ing. e secondo la linea di Parte_2 confine esistente sin dal 1957. Muovendo dalla considerazione che, tra le stesse parti, era intervenuta poco prima altra sentenza (nell'ambito dell'azione di rivendica di un ripostiglio)
– n. 626/2011 – con cui era stato definitivamente chiarito che le pattuizioni contenute nella scrittura preliminare del 1986 dovevano ritenersi superate dalla volontà delle parti espressa nel successivo rogito notarile e, dunque, in applicazione del principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, con la sentenza n. 828/12 il Tribunale di Macerata aveva stabilito che la domanda della dovesse essere respinta ed in Parte_1 particolare che “essendovi una linea di confine addirittura tracciata, linea di confine posta in discussione in base ad una scrittura privata la cui mancanza di valore tra le parti è stata affermata con forza di giudicato, non vi è spazio per rimettere in discussione tale linea che rende inequivocabilmente certo il confine, qualsiasi sia stata la originaria intenzione tra le parti” (v. sentt. n. 626/2011 e n. 828/12 Tribunale di Macerata, in atti).
La pronuncia, impugnata innanzi a questa Corte, è stata poi integralmente confermata con la sent. n. 2760/2018 – passata in giudicato - che ha stabilito che “la linea di confine tra gli immobili è quella individuata dal
Ctu e corrispondente alle determinazioni contenute dall'atto pubblico, su cui non possono prevalere i precedenti accordi contenuti nella scrittura preliminare non trasfusi nel rogito notarile” (v. sent. n. 2760/2018 Corte di Appello di Ancona, in atti).
In mancanza dello spontaneo adempimento, i sigg.ri e CP_1 hanno pertanto adito il Tribunale di Macerata al fine di ottenere la CP_2 condanna della all'arretramento del cordolo e Parte_1 dall'aiuola insistente sulla loro proprietà per una lunghezza di 165,50 cm (v. consulenza Geom. , in atti). Per_1
La domanda è stata accolta con l'ordinanza impugnata da Parte_1 sulla base della eccepita usucapione del diritto di proprietà o, in subordine, del diritto di superficie sulla parte di cordolo e di aiuola in contestazione ovvero dell'esistenza di una servitù di passaggio sugli stessi.
Le argomentazioni sollevate dall'appellante che, per la stretta connessione delle questioni trattate possono essere esaminate congiuntamente, non risultano, a giudizio del Collegio, fondate.
Premesso che si è formato il giudicato sulla pronuncia con cui è stato definitivamente stabilito il confine tra le due proprietà limitrofe, ed anche prescindendo da qualsiasi valutazione rispetto all'incidenza nel presente giudizio, in particolare quanto alla proposta eccezione di usucapione, del principio in base al quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, va evidenziato anzitutto come non è stata fornita dalla società appellante alcuna prova dell'esercizio del possesso utile ai fini dell'usucapione della proprietà della porzione di terreno di cui trattasi né, come assume l'appellante, tale prova è ricavabile dal tipo di azione esercitata dagli appellati atteso che questi si sono semplicemente limitati a chiedere la condanna all'esecuzione di una sentenza, come detto, già passata in giudicato, in mancanza di spontaneo adempimento.
Come noto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus ma anche dell'animus.
In particolare, l'animus possidendi può eventualmente essere desunto in via presuntiva ove lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di possedere la cosa come propria per mezzo di un comportamento continuo e ininterrotto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – non riconducile alla mera tolleranza del proprietario - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
In altre parole, ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Alla luce dei principi appena indicati, non si può non confermare la decisione del primo giudice che non ha ritenuto raggiunta la prova della avvenuta usucapione che l'odierno appellante pretendeva di fornire per il tramite delle testimonianze assunte all'udienza del 04.03.2020.
In particolare, il signor – le cui dichiarazioni sono state Testimone_1 già giudicate come “connotate da vaghezza e incertezza del ricordo” (v. sentenza Corte di Appello n. 2760/2018) – si è limitato a dichiarare in quale periodo (“negli anni 1955/60” – v. comparsa di costituzione e risposta
[...]
) sarebbe stata installata l'aiuola mentre l'altro teste sentito alla stessa Pt_1 udienza, signora ha semplicemente dichiarato che nel 1986 Testimone_2
l'aiuola era già presente in loco.
Va, peraltro, rilevato che anche volendo considerare provata la realizzazione del cordolo negli anni indicati dall'appellante, tale circostanza non potrebbe equivalere a prova del possesso utile ai fini dell'usucapione non potendo ritenersi che la sola presenza del cordolo abbia comportato l'esercizio del possesso esclusivo della modesta area posta all'interno della delimitazione venutasi così a creare da parte dell'odierna appellante.
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione ( anche prescindendo dalla rilevata tardività), relativa all'esistenza di un diritto di superficie in assenza dei prescritti requisiti con particolare riferimento ai caratteri che, per giurisprudenza risalente e costante, deve possedere il manufatto (“Ai fini dell'esercizio dello ius edificandi ai sensi degli artt. 952, comma 1, e 954 c.c.,
u.c. cod. civ., è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal materiale impiegato per la sua realizzazione, purché determini un ampliamento della superficie e della funzionalità dell'immobile”, Cass. ord. n. 25786/2020) ed al termine ventennale.
Quanto, infine, alla questione dell'esistenza di una servitù a carico del manufatto per cui è causa a favore della si dà atto Parte_1 dell'effettiva presenza di una clausola in tema nel contratto di compravendita del seguente tenore: “Le parti danno atto che è costituita servitù di passaggio sulla scala esistente sulla particella 277, oggetto della presente vendita, a favore della limitrofa particella 195, di proprietà dei venditori;
inoltre è pure costituita servitù di passaggio per persone ed automezzi, sempre a favore della particella 195 di proprietà dei venditori, e a carico della particella 227, come sopra venduta, per l'accesso al piazzale di rifornimento. Al riguardo i venditori si impegnano a provvedere alle spese necessarie per l'eventuale rifacimento del manto asfaltato, necessario in caso di danni provocati dal transito degli automezzi. Infine si dà atto che a favore dell'immobile in oggetto ed a carico della limitrofa particella 195 di proprietà dei venditori, lungo una fascia profonda circa tre metri adiacente alla particella 227, a partire dall'angolo nord- est del chiosco esistente è costituita servitù di passo e di sosta” – v. atto di compravendita per AR , in atti. Persona_3
Anche quanto a questo argomento, tuttavia, pur volendo prescindere dalla ritenuta tardività per essere stato introdotto dopo il deposito della comparsa di costituzione con cui si era fatto riferimento alla sola usucapione della proprietà del cordolo e dell'aiuola in ragione della prospettata appartenenza del diritto reale di godimento alla categoria dei diritti cd. autodeterminati, individuati sulla base del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, va rilevata, da un lato, la genericità dei riferimenti contenuti nell'atto di compravendita che non consentono di identificare con precisione la zona interessata dalla servitù di passaggio con la parte del cordolo e dell'aiuola per cui è causa e che, dall'altra, la previsione contrattuale non attiene né consente la realizzazione di delimitazioni, quale quella costituita dal cordolo in oggetto, senza considerare che l'arretramento del cordolo, così come disposto, consente indubbiamente un più agevole passaggio e accesso alla stazione di rifornimento,
5) L'insieme delle svolte argomentazioni impone l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia impugnata.
6) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, va disposta la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di lite del grado di appello liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ.mod. esclusa la fase istruttoria, in assenza della relativa attività processuale.
7) Stante l'integrale rigetto dell'appello, deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e , rigetta l'appello e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2 conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna alla refusione, in favore di Parte_1
e delle spese di lite del grado liquidate in Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 2.200,00 per compensi professionali (€ 600,00 per fase di studio, € 600,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per fase decisionale) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere Est.
Dott. Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico