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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1349/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Zambrone - Via Corrado Alvaro 89868 Zambrone VV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004670502000 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a TARI anno 2019, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER e del Comune di Zambrone che evidenziavano (il Comune il proprio difetto di legittimazione passiva) la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e condanna ex art. 96 cpc.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Costituendosi in giudizio il Comune di Zambrone forniva prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico (n. 113 – prot. 3224) depositando copia del relativo avviso di ricevimento;
la notifica avveniva in data 10.10.2024 con consegna a mani del destinatario.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione in ragione della predetta notifica e di quella della cartella di pagamento impugnata in data 6.10.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine quinquennale previsto per i crediti (tributi locali) in contestazione.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente, che liquida, in favore del Comune di Zambrone e ADER, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di VI Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1349/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Zambrone - Via Corrado Alvaro 89868 Zambrone VV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250004670502000 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a TARI anno 2019, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER e del Comune di Zambrone che evidenziavano (il Comune il proprio difetto di legittimazione passiva) la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e condanna ex art. 96 cpc.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Costituendosi in giudizio il Comune di Zambrone forniva prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico (n. 113 – prot. 3224) depositando copia del relativo avviso di ricevimento;
la notifica avveniva in data 10.10.2024 con consegna a mani del destinatario.
L'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico è infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione in ragione della predetta notifica e di quella della cartella di pagamento impugnata in data 6.10.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine quinquennale previsto per i crediti (tributi locali) in contestazione.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente, che liquida, in favore del Comune di Zambrone e ADER, nella misura complessiva di Euro 150,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di VI Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.