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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/10/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Genova riunita in camera di consiglio e così composta Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel. Dott.ssa Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 1071/2024 promossa da e rapp. e difesi dall'Avv.to DANIELA FERRARI Parte_1 Parte_2 presso il cui studio sono elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica PARTE APPELLANTE nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp. e difesa dall'Avv.to Controparte_1
LO AS e dall'Avv.to LO DEGOLA presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA Discussione orale in data 15/10/2025. Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato e si Parte_1 Parte_2 opponevano al decreto ingiuntivo n. 441/2024 del 23.02.2024 emesso dal Tribunale di Genova mediante il quale veniva loro ingiunto, in solido, di pagare in favore di , nei Controparte_1 limiti della fideiussione prestata dagli stessi in favore della fallita Parte_3 in bonis fino alla concorrenza di euro 300.000,00, la somma di euro 166.139,92, gli
[...] interessi come da domanda e le spese della procedura, liquidate in euro 2.242,00 per compenso ed euro 406,50 per esborsi, oltre iva e cpa e successive occorrende. Gli opponenti esponevano:
- che il contratto di fideiussione omnibus stipulato il 26.09.2014 era a garanzia di tutto quanto dovuto, per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, da
[...]
successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Genova con Parte_3 sentenza n.64 del 30.05.2019;
- che detto contratto era redatto secondo il modello consigliato dall'ABI - Associazione ANria Italiana in data 27.02.2003 e 04.07.2003 e conteneva, tra le altre, la clausola n. 6 “Responsabilità del fideiussore” che stabiliva che: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”;
1 - che la AN d'Italia aveva dichiarato il suddetto schema ABI contrario alla normativa antitrust limitatamente alle clausole 2, 6 e 8 con il provvedimento n. 22 del 02.05.2005. In particolare, riguardo alla clausola n. 6, la AN d'Italia evidenziava come essa potesse comportare conseguenze negative per il fideiussore, derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza da parte della banca, qualora quest'ultima omettesse di agire entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.; Par
- che dalla documentazione prodotta risultava che era stata dichiarata fallita il 30.05.2019, mentre la dante causa della si era insinuata tardivamente nel fallimento, in data Controparte_2
15/10/2020, ben oltre il termine semestrale;
- che la Suprema Corte, con ordinanza n. 24296/2017, aveva affermato la scadenza automatica ed immediata dei debiti pecuniari del fallito con la sentenza di dichiarazione di fallimento, anche di quelli soggetti a termine non ancora giunto o di quelli privi di un termine ai fini dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. Eccepivano, in via riconvenzionale, la nullità totale o parziale del contratto di fideiussione omnibus per nullità delle clausole 2, 6, 8 perché contrarie a quanto stabilito dalla AN d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005. Gli opponenti precisavano che il credito azionato da (euro 186,37 per saldo negativo del CP_1 conto anticipi n.813, al 30.07.2019; euro 164.179,48 quale saldo passivo del conto corrente 273639 al 30.07.2019; euro 1.774,07 per saldo passivo del conto anticipi fatture n. 336 alla data del Par 30.07.2019) risultava calcolato alla data del 30.07.2019, data in cui il portafoglio di sarebbe Par stato trasferito e, invece, era stata dichiarata fallita in data 30.05.2019. Pertanto, l'Istituto di credito dante causa di non avrebbe potuto addebitare ulteriori spese, interessi e quant'altro a CP_1 Par
, in violazione della par condicio creditorum, dovendo fissare il credito al momento della dichiarazione del fallimento. Si costituiva l'opposta contestando integralmente l'opposizione. In relazione alla somma di € 35.134,94 addebitata alla debitrice principale successivamente alla dichiarazione di fallimento, l'opposta deduceva:
- che la società garantita, aveva acceso, fra gli altri, al Parte_3 conto anticipi fatture n. 336, le cui poste venivano poi “girocontate” sul conto unico n. 273639;
- che l'importo di € 35.134.94 risultava dalle voci: - € 66,57 (per imposta di bollo trimestre 1.04- 30.06.2019); - € 8.968,71 (per interessi e competenze trimestre 1.04-30.06.2019); - € 26.099,66 (per scarico anticipi documenti);
- che si trattava di addebiti contabilizzati sul conto unico n. 273639 in data successiva al fallimento, ma relativi ad obbligazioni sorte antecedentemente;
- che il conto anticipi è uno strumento di natura prettamente contabile che ha la funzione di annotare le operazioni relative all'anticipazione di fatture e prevede la girocontazione, sul conto corrente ordinario, delle competenze proprie del conto corrente anticipi;
- che la banca, a cadenze temporali fisse, calcola gli interessi passivi, le spese di conto e le commissioni del conto anticipi per poi addebitarle direttamente sul conto ordinario, unitamente all'importo degli effetti rimasti insoluti;
- che era stata ammessa al passivo fallimentare per l'intero importo ingiunto, senza alcuna contestazione da parte del Curatore e del Giudice Delegato. Con sentenza n. 2546/2024, pubblicata il 03/10/2024, il Tribunale di Genova così decideva:
2 “RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che dichiara provvisoriamente esecutivo. AN gli opponenti in solido tra loro a rimborsare alla società opposta le spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.” Avverso la predetta sentenza proponevano appello gli opponenti in primo grado formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Lesione del diritto di difesa;
2) Errata applicazione di legge nella parte in cui dichiara e Parte_1 Parte_2 carenti di legittimazione attiva in quanto non consumatori;
3) Errata applicazione di legge per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
4) Errata applicazione della legge relativa alla cessione del credito e alla normativa sulla cartolarizzazione. Si costituiva parte appellata chiedendo, in via preliminare in rito, di dichiarare inammissibile l'avversario appello, stante la notifica di due distinti atti di appello e, nel merito, di respingere l'appello poiché infondato in fatto e in diritto. Parte appellata si opponeva, altresì, alla richiesta esibizione formulata dagli appellanti ex artt. 3 d.lgs. 3/2017, 210 e 213 c.p.c. in quanto tardiva. Con ordinanza del 02/04/2025 la Corte respingeva l'istanza di sospensiva, respingeva le istanze istruttorie in quanto genericamente formulate ed irrilevanti al fine della decisione, e ritenuto di procedere ex art. 351, co. 4 c.p.c. fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale al 15.10.2025 ore 11.30 assegnando alle parti giorni 30 antecedenti la medesima per il deposito delle note conclusionali. Le parti depositavano tempestivamente note conclusionali. All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello La parte appellata eccepisce l'“invalidità della notifica dell'atto di appello” in quanto “gli appellanti hanno provveduto a notificare due distinti gravami agli esponenti difensori, impedendo dunque ad di individuare univocamente lo scritto difensivo al quale replicare” (comparsa di CP_1 costituzione e risposta punto nr. 6 pag.14 e 15). L'eccezione è infondata. Risulta agli atti, e non è contestato da controparte, che siano stati effettivamente notificati due distinti atti di appello. Peraltro il contenuto degli stessi risulta sostanzialmente il medesimo, sia sotto il profilo delle domande, sia sotto il profilo dei motivi, con la conseguenza che il diritto di difesa non risulta violato. Del resto, parte appellata si è difesa nel merito di quanto sostenuto dagli appellanti nell'atto di appello così accettando il contraddittorio sulle medesime domande e non risultano altre cause pendenti aventi ad oggetto la medesima impugnazione. La presente pronuncia ha ad oggetto l'unica impugnazione proposta dai avverso la sentenza Pt_1 del Tribunale di Genova n. 2546/2024 del 3.10.2024, R.G.3750/2024, notificata a mezzo pec in data 28.10.2024
2. Sui motivi di appello principale
2.1 Lesione del diritto di difesa
3 Gli appellanti lamentano la violazione del diritto di difesa sostenendo che l'anticipazione della prima udienza di trattazione, con provvedimento del 03.09.2024, abbia impedito agli appellanti, ma anche all'appellata, di depositare le tre memorie di cui all'art. 171 ter cpc. All'udienza del 02.10.2024 davanti al Tribunale le parti non si sono opposte alla trasformazione del rito e hanno chiesto la concessione delle memorie previste dal rito semplificato. In particolare, parte opponente ha chiesto la concessione del termine per memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. “al fine di produrre documentazione in ordine alle condotte antitrust delle banche, ed eventualmente allegare sentenze di merito”. Il Tribunale non ha concesso i termini per le memorie di cui all'art. 281 duodecies cpc. ritenendo non sussistente un giustificato motivo avuto riguardo alla regola del riparto dell'onere probatorio. Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, gli odierni appellanti hanno sostenuto la nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus allegando il provvedimento della AN di Italia e null'altro. La sentenza del Tribunale ha statuito che “il difetto originario di allegazione di condotta Antitrust dopo il 2005 non può essere superato dalla richiesta di produzione documentale, avanzata all'udienza del 2.10.2024, perché non si possono superare le preclusioni che riguardano l'esposizione completa dei fatti nel primo atto, e ciò per evitare la lesione del diritto di difesa della controparte”. Il motivo è infondato e deve essere respinto. È pacifico che le parti non si sono opposte alla trasformazione del rito. Il Tribunale ha ritenuto non sussistente alcun giustificato motivo per concedere le memorie richieste, trattandosi di causa già matura per la decisione sulla base delle produzioni allegate agli atti introduttivi. Si concorda con il giudizio del Tribunale circa “il difetto originario di allegazione di condotta Antitrust dopo il 2005 non può essere superato dalla richiesta di produzione documentale, avanzata all'udienza del 2.10.2024, perché non si possono superare le preclusioni che riguardano l'esposizione completa dei fatti nel primo atto, e ciò per evitare la lesione del diritto di difesa della controparte” (sent. pag.1). Una diversa conclusione comporterebbe la violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito anche alla controparte. La parte attrice in primo grado ha dedotto la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza sulla base di un provvedimento della AN d'Italia senza offrire alcuna altra prova. Tale lacuna non può essere successivamente colmata ai sensi dell'art. 281 duodecies c. 4 c.p.c. con l'allegazione di elementi fattuali non indicati nell'atto di citazione. Il fatto oggetto del giudizio, verificatosi in epoca antecedente al procedimento, viene cristallizzato dalla parte con l'atto introduttivo, non potendo tale parte mutarlo successivamente. Ciò in quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile (...) deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo” (Cass. sentenza n. 4376/ 2000). Infatti, “il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la “causa petendi” rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (Cassazione, sentenza n. 10402/ 2024).
4
2.2. Errata applicazione di legge nella parte in cui dichiara e Parte_1 [...]
carenti di legittimazione attiva in quanto non consumatori Parte_2
Con il secondo motivo gli appellanti deducono l'“Errata applicazione di legge nella parte in cui dichiara e carenti di legittimazione attiva in quanto non Parte_1 Parte_2 consumatori”. La sentenza del Tribunale recita: “la vessatorietà delle clausole sopraindicate presuppone sempre, anche per i profili Antitrust, la qualità di consumatore in capo a chi chiede tale pronuncia, perché comunque la stessa presuppone un contrasto con l'art. 33 del Codice del Consumo. Tale norma non può però essere applicata agli opponenti odierni, perché gli stessi, come risulta dalla certificazione Par storica della Camera di Commercio prodotta, erano entrambi amministratori della al tempo della stipula della fideiussione per cui è causa (…). Quanto sopra priva i Nobolo di legittimazione attiva in relazione alle doglianze oggi in esame”. Gli appellanti deducono che la normativa Antitrust in esame di cui alla Legge n. 287 del 1990 si applichi a prescindere dalla qualifica di “consumatore” e chiedono affermarsi la loro legittimazione all'azione in quanto parti del contratto di garanzia. In effetti “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capo al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale”.(Cass. Sez. 3, 18/09/2025, n. 25612). Nel caso in esame, tuttavia, tale qualificazione è irrilevante essendo dedotta una tutela prevista per il “mercato” e non per il consumatore (provv. Abi cit.), e qualsiasi soggetto leso dalla intesa anticoncorrenziale può ricorrevi.
“La legge antitrust non è la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere.” (Cass. Ss.Uu. n. 2207/ 2015). Tuttavia “Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile” (Cass. sentenza n. 28307/2020). Tali principi sono applicabili alla fattispecie in esame in quanto la titolarità del diritto all'azione proposta non muta il risultato della stessa. Infatti la parte attrice in primo grado non ha provato la sussistenza di una intesa anti concorrenziale a valle della fideiussione oggetto di causa. Essa è stata sottoscritta in epoca successiva (26.09.2014) al periodo preso in esame dalla AN di Italia e la parte attrice non ha fornito alcun elemento per provare la sussistenza della medesima all'epoca della stipula del contratto in esame.
5 “Il provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'Italia risulta idoneo a dimostrare l'esistenza dell'intesa restrittiva solo nell'arco di tempo tra il 2002 e il 2005, cui era riferibile l'accertamento operato dalla AN d'Italia, non potendo quindi riguardare i contratti oggetto di causa, che erano stati stipulati molto tempo dopo” (Cass. Sez. 1, 10/07/2025, n. 18851, Rv. 675464 – 01).
2.3. Terzo e quarto motivo di appello. Con il terzo e il quarto motivo, qui unitariamente esaminati in considerazione dell'intima connessione, la parte appellante lamenta la non debenza dell'importo di euro 35.134,94 in quanto relativo a somme contabilizzate e maturate successivamente alla dichiarazione di fallimento della Par debitrice principale . Gli appellanti allegano l'“Errata applicazione di legge per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” ex art. 112 c.p.c., nella parte della sentenza di primo grado che ha affermato che “la società opposta difetta pertanto di carenza di legittimazione passiva in ordine a tali doglianze attrici, che devono quindi essere respinte, anche perché ex art. 1945 c.c. i fideiussori possono far valere solo le eccezioni del debitore” (atto di citazione in appello, pag.9 ) ; e che “Il Giudice di prime cure, citando due pronunce della Suprema Corte che individuano nella operazione di cartolarizzazione, quale quella che ci occupa, la costituzione di un patrimonio separato che impedirebbe al debitore ceduto di proporre eccezioni relative al credito originario solo al creditore cedente e non al cessionario, ha rilevato in capo in capo all'opposta banca il difetto di legittimazione passiva. In realtà, anche in questo caso, quella che il Giudice di prime cure ha rilevato d'ufficio non è la carenza di legittimazione passiva vera e propria che in quanto tale può essere per l'appunto rilevata in qualunque stato e grado del giudizio anche d'ufficio, ma una carenza di titolarità del rapporto che, attenendo al merito, doveva essere rilevata ed eccepita ad onere della parte”. Il motivo è infondato. Si rileva che:
- che la società garantita, ha acceso, fra gli altri, il conto Parte_3 anticipi fatture n. 336 (doc. 12), le cui poste venivano poi “girocontate” sul conto unico n. 273639 (doc. 11);
- che l'importo di € 35.134.94 risulta dalle seguenti poste:
- € 66,57 (per imposta di bollo trimestre 1.04-30.06.2019);
- € 8.968,71 (per interessi e competenze trimestre 1.04-30.06.2019);
- € 26.099,66 (per scarico anticipi documenti);
- che si tratta di addebiti contabilizzati sul conto unico n. 273639 in data successiva al fallimento, ma oggetto di obbligazioni sorte antecedentemente;
- che il conto anticipi è uno strumento di natura prettamente contabile che ha la funzione di annotare le operazioni relative all'anticipazione di fatture e prevede la girocontazione, sul conto corrente ordinario, delle competenze proprie del conto corrente anticipi;
- che la banca, a cadenze temporali fisse, calcola gli interessi passivi, le spese di conto e le commissioni del conto anticipi per poi addebitarle direttamente sul conto ordinario, unitamente all'importo degli effetti rimasti insoluti. Peraltro tale credito è stato ammesso al passivo fallimentare per l'intero importo ingiunto, come dichiarato dalla parte appellata e non contestato dalla parte appellante.
3. Sulle spese di giudizio
6 Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi dello scaglione di riferimento. E precisamente: valore causa inferiore ad € 260.000,00
1. Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva: € 1.911,00=
3. Fase istruttoria/trattazione: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00= totale per compensi avvocato: € 14.317,00= Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata che liquida in € 14.317,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
Così deciso in camera di consiglio alli 15.10.2025 Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott. Luca Baldini Il Presidente est. Dott.ssa Rosella Silvestri
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, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp. e difesa dall'Avv.to Controparte_1
LO AS e dall'Avv.to LO DEGOLA presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA Discussione orale in data 15/10/2025. Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato e si Parte_1 Parte_2 opponevano al decreto ingiuntivo n. 441/2024 del 23.02.2024 emesso dal Tribunale di Genova mediante il quale veniva loro ingiunto, in solido, di pagare in favore di , nei Controparte_1 limiti della fideiussione prestata dagli stessi in favore della fallita Parte_3 in bonis fino alla concorrenza di euro 300.000,00, la somma di euro 166.139,92, gli
[...] interessi come da domanda e le spese della procedura, liquidate in euro 2.242,00 per compenso ed euro 406,50 per esborsi, oltre iva e cpa e successive occorrende. Gli opponenti esponevano:
- che il contratto di fideiussione omnibus stipulato il 26.09.2014 era a garanzia di tutto quanto dovuto, per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio, da
[...]
successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Genova con Parte_3 sentenza n.64 del 30.05.2019;
- che detto contratto era redatto secondo il modello consigliato dall'ABI - Associazione ANria Italiana in data 27.02.2003 e 04.07.2003 e conteneva, tra le altre, la clausola n. 6 “Responsabilità del fideiussore” che stabiliva che: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”;
1 - che la AN d'Italia aveva dichiarato il suddetto schema ABI contrario alla normativa antitrust limitatamente alle clausole 2, 6 e 8 con il provvedimento n. 22 del 02.05.2005. In particolare, riguardo alla clausola n. 6, la AN d'Italia evidenziava come essa potesse comportare conseguenze negative per il fideiussore, derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza da parte della banca, qualora quest'ultima omettesse di agire entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.; Par
- che dalla documentazione prodotta risultava che era stata dichiarata fallita il 30.05.2019, mentre la dante causa della si era insinuata tardivamente nel fallimento, in data Controparte_2
15/10/2020, ben oltre il termine semestrale;
- che la Suprema Corte, con ordinanza n. 24296/2017, aveva affermato la scadenza automatica ed immediata dei debiti pecuniari del fallito con la sentenza di dichiarazione di fallimento, anche di quelli soggetti a termine non ancora giunto o di quelli privi di un termine ai fini dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. Eccepivano, in via riconvenzionale, la nullità totale o parziale del contratto di fideiussione omnibus per nullità delle clausole 2, 6, 8 perché contrarie a quanto stabilito dalla AN d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005. Gli opponenti precisavano che il credito azionato da (euro 186,37 per saldo negativo del CP_1 conto anticipi n.813, al 30.07.2019; euro 164.179,48 quale saldo passivo del conto corrente 273639 al 30.07.2019; euro 1.774,07 per saldo passivo del conto anticipi fatture n. 336 alla data del Par 30.07.2019) risultava calcolato alla data del 30.07.2019, data in cui il portafoglio di sarebbe Par stato trasferito e, invece, era stata dichiarata fallita in data 30.05.2019. Pertanto, l'Istituto di credito dante causa di non avrebbe potuto addebitare ulteriori spese, interessi e quant'altro a CP_1 Par
, in violazione della par condicio creditorum, dovendo fissare il credito al momento della dichiarazione del fallimento. Si costituiva l'opposta contestando integralmente l'opposizione. In relazione alla somma di € 35.134,94 addebitata alla debitrice principale successivamente alla dichiarazione di fallimento, l'opposta deduceva:
- che la società garantita, aveva acceso, fra gli altri, al Parte_3 conto anticipi fatture n. 336, le cui poste venivano poi “girocontate” sul conto unico n. 273639;
- che l'importo di € 35.134.94 risultava dalle voci: - € 66,57 (per imposta di bollo trimestre 1.04- 30.06.2019); - € 8.968,71 (per interessi e competenze trimestre 1.04-30.06.2019); - € 26.099,66 (per scarico anticipi documenti);
- che si trattava di addebiti contabilizzati sul conto unico n. 273639 in data successiva al fallimento, ma relativi ad obbligazioni sorte antecedentemente;
- che il conto anticipi è uno strumento di natura prettamente contabile che ha la funzione di annotare le operazioni relative all'anticipazione di fatture e prevede la girocontazione, sul conto corrente ordinario, delle competenze proprie del conto corrente anticipi;
- che la banca, a cadenze temporali fisse, calcola gli interessi passivi, le spese di conto e le commissioni del conto anticipi per poi addebitarle direttamente sul conto ordinario, unitamente all'importo degli effetti rimasti insoluti;
- che era stata ammessa al passivo fallimentare per l'intero importo ingiunto, senza alcuna contestazione da parte del Curatore e del Giudice Delegato. Con sentenza n. 2546/2024, pubblicata il 03/10/2024, il Tribunale di Genova così decideva:
2 “RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che dichiara provvisoriamente esecutivo. AN gli opponenti in solido tra loro a rimborsare alla società opposta le spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in 14.103,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.” Avverso la predetta sentenza proponevano appello gli opponenti in primo grado formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Lesione del diritto di difesa;
2) Errata applicazione di legge nella parte in cui dichiara e Parte_1 Parte_2 carenti di legittimazione attiva in quanto non consumatori;
3) Errata applicazione di legge per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
4) Errata applicazione della legge relativa alla cessione del credito e alla normativa sulla cartolarizzazione. Si costituiva parte appellata chiedendo, in via preliminare in rito, di dichiarare inammissibile l'avversario appello, stante la notifica di due distinti atti di appello e, nel merito, di respingere l'appello poiché infondato in fatto e in diritto. Parte appellata si opponeva, altresì, alla richiesta esibizione formulata dagli appellanti ex artt. 3 d.lgs. 3/2017, 210 e 213 c.p.c. in quanto tardiva. Con ordinanza del 02/04/2025 la Corte respingeva l'istanza di sospensiva, respingeva le istanze istruttorie in quanto genericamente formulate ed irrilevanti al fine della decisione, e ritenuto di procedere ex art. 351, co. 4 c.p.c. fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale al 15.10.2025 ore 11.30 assegnando alle parti giorni 30 antecedenti la medesima per il deposito delle note conclusionali. Le parti depositavano tempestivamente note conclusionali. All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello La parte appellata eccepisce l'“invalidità della notifica dell'atto di appello” in quanto “gli appellanti hanno provveduto a notificare due distinti gravami agli esponenti difensori, impedendo dunque ad di individuare univocamente lo scritto difensivo al quale replicare” (comparsa di CP_1 costituzione e risposta punto nr. 6 pag.14 e 15). L'eccezione è infondata. Risulta agli atti, e non è contestato da controparte, che siano stati effettivamente notificati due distinti atti di appello. Peraltro il contenuto degli stessi risulta sostanzialmente il medesimo, sia sotto il profilo delle domande, sia sotto il profilo dei motivi, con la conseguenza che il diritto di difesa non risulta violato. Del resto, parte appellata si è difesa nel merito di quanto sostenuto dagli appellanti nell'atto di appello così accettando il contraddittorio sulle medesime domande e non risultano altre cause pendenti aventi ad oggetto la medesima impugnazione. La presente pronuncia ha ad oggetto l'unica impugnazione proposta dai avverso la sentenza Pt_1 del Tribunale di Genova n. 2546/2024 del 3.10.2024, R.G.3750/2024, notificata a mezzo pec in data 28.10.2024
2. Sui motivi di appello principale
2.1 Lesione del diritto di difesa
3 Gli appellanti lamentano la violazione del diritto di difesa sostenendo che l'anticipazione della prima udienza di trattazione, con provvedimento del 03.09.2024, abbia impedito agli appellanti, ma anche all'appellata, di depositare le tre memorie di cui all'art. 171 ter cpc. All'udienza del 02.10.2024 davanti al Tribunale le parti non si sono opposte alla trasformazione del rito e hanno chiesto la concessione delle memorie previste dal rito semplificato. In particolare, parte opponente ha chiesto la concessione del termine per memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. “al fine di produrre documentazione in ordine alle condotte antitrust delle banche, ed eventualmente allegare sentenze di merito”. Il Tribunale non ha concesso i termini per le memorie di cui all'art. 281 duodecies cpc. ritenendo non sussistente un giustificato motivo avuto riguardo alla regola del riparto dell'onere probatorio. Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, gli odierni appellanti hanno sostenuto la nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus allegando il provvedimento della AN di Italia e null'altro. La sentenza del Tribunale ha statuito che “il difetto originario di allegazione di condotta Antitrust dopo il 2005 non può essere superato dalla richiesta di produzione documentale, avanzata all'udienza del 2.10.2024, perché non si possono superare le preclusioni che riguardano l'esposizione completa dei fatti nel primo atto, e ciò per evitare la lesione del diritto di difesa della controparte”. Il motivo è infondato e deve essere respinto. È pacifico che le parti non si sono opposte alla trasformazione del rito. Il Tribunale ha ritenuto non sussistente alcun giustificato motivo per concedere le memorie richieste, trattandosi di causa già matura per la decisione sulla base delle produzioni allegate agli atti introduttivi. Si concorda con il giudizio del Tribunale circa “il difetto originario di allegazione di condotta Antitrust dopo il 2005 non può essere superato dalla richiesta di produzione documentale, avanzata all'udienza del 2.10.2024, perché non si possono superare le preclusioni che riguardano l'esposizione completa dei fatti nel primo atto, e ciò per evitare la lesione del diritto di difesa della controparte” (sent. pag.1). Una diversa conclusione comporterebbe la violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito anche alla controparte. La parte attrice in primo grado ha dedotto la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza sulla base di un provvedimento della AN d'Italia senza offrire alcuna altra prova. Tale lacuna non può essere successivamente colmata ai sensi dell'art. 281 duodecies c. 4 c.p.c. con l'allegazione di elementi fattuali non indicati nell'atto di citazione. Il fatto oggetto del giudizio, verificatosi in epoca antecedente al procedimento, viene cristallizzato dalla parte con l'atto introduttivo, non potendo tale parte mutarlo successivamente. Ciò in quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile (...) deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo” (Cass. sentenza n. 4376/ 2000). Infatti, “il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la “causa petendi” rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (Cassazione, sentenza n. 10402/ 2024).
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2.2. Errata applicazione di legge nella parte in cui dichiara e Parte_1 [...]
carenti di legittimazione attiva in quanto non consumatori Parte_2
Con il secondo motivo gli appellanti deducono l'“Errata applicazione di legge nella parte in cui dichiara e carenti di legittimazione attiva in quanto non Parte_1 Parte_2 consumatori”. La sentenza del Tribunale recita: “la vessatorietà delle clausole sopraindicate presuppone sempre, anche per i profili Antitrust, la qualità di consumatore in capo a chi chiede tale pronuncia, perché comunque la stessa presuppone un contrasto con l'art. 33 del Codice del Consumo. Tale norma non può però essere applicata agli opponenti odierni, perché gli stessi, come risulta dalla certificazione Par storica della Camera di Commercio prodotta, erano entrambi amministratori della al tempo della stipula della fideiussione per cui è causa (…). Quanto sopra priva i Nobolo di legittimazione attiva in relazione alle doglianze oggi in esame”. Gli appellanti deducono che la normativa Antitrust in esame di cui alla Legge n. 287 del 1990 si applichi a prescindere dalla qualifica di “consumatore” e chiedono affermarsi la loro legittimazione all'azione in quanto parti del contratto di garanzia. In effetti “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, senza considerare il contratto principale, potendo, pertanto, predicarsi la qualità di consumatore in capo al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale”.(Cass. Sez. 3, 18/09/2025, n. 25612). Nel caso in esame, tuttavia, tale qualificazione è irrilevante essendo dedotta una tutela prevista per il “mercato” e non per il consumatore (provv. Abi cit.), e qualsiasi soggetto leso dalla intesa anticoncorrenziale può ricorrevi.
“La legge antitrust non è la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere.” (Cass. Ss.Uu. n. 2207/ 2015). Tuttavia “Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile” (Cass. sentenza n. 28307/2020). Tali principi sono applicabili alla fattispecie in esame in quanto la titolarità del diritto all'azione proposta non muta il risultato della stessa. Infatti la parte attrice in primo grado non ha provato la sussistenza di una intesa anti concorrenziale a valle della fideiussione oggetto di causa. Essa è stata sottoscritta in epoca successiva (26.09.2014) al periodo preso in esame dalla AN di Italia e la parte attrice non ha fornito alcun elemento per provare la sussistenza della medesima all'epoca della stipula del contratto in esame.
5 “Il provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'Italia risulta idoneo a dimostrare l'esistenza dell'intesa restrittiva solo nell'arco di tempo tra il 2002 e il 2005, cui era riferibile l'accertamento operato dalla AN d'Italia, non potendo quindi riguardare i contratti oggetto di causa, che erano stati stipulati molto tempo dopo” (Cass. Sez. 1, 10/07/2025, n. 18851, Rv. 675464 – 01).
2.3. Terzo e quarto motivo di appello. Con il terzo e il quarto motivo, qui unitariamente esaminati in considerazione dell'intima connessione, la parte appellante lamenta la non debenza dell'importo di euro 35.134,94 in quanto relativo a somme contabilizzate e maturate successivamente alla dichiarazione di fallimento della Par debitrice principale . Gli appellanti allegano l'“Errata applicazione di legge per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” ex art. 112 c.p.c., nella parte della sentenza di primo grado che ha affermato che “la società opposta difetta pertanto di carenza di legittimazione passiva in ordine a tali doglianze attrici, che devono quindi essere respinte, anche perché ex art. 1945 c.c. i fideiussori possono far valere solo le eccezioni del debitore” (atto di citazione in appello, pag.9 ) ; e che “Il Giudice di prime cure, citando due pronunce della Suprema Corte che individuano nella operazione di cartolarizzazione, quale quella che ci occupa, la costituzione di un patrimonio separato che impedirebbe al debitore ceduto di proporre eccezioni relative al credito originario solo al creditore cedente e non al cessionario, ha rilevato in capo in capo all'opposta banca il difetto di legittimazione passiva. In realtà, anche in questo caso, quella che il Giudice di prime cure ha rilevato d'ufficio non è la carenza di legittimazione passiva vera e propria che in quanto tale può essere per l'appunto rilevata in qualunque stato e grado del giudizio anche d'ufficio, ma una carenza di titolarità del rapporto che, attenendo al merito, doveva essere rilevata ed eccepita ad onere della parte”. Il motivo è infondato. Si rileva che:
- che la società garantita, ha acceso, fra gli altri, il conto Parte_3 anticipi fatture n. 336 (doc. 12), le cui poste venivano poi “girocontate” sul conto unico n. 273639 (doc. 11);
- che l'importo di € 35.134.94 risulta dalle seguenti poste:
- € 66,57 (per imposta di bollo trimestre 1.04-30.06.2019);
- € 8.968,71 (per interessi e competenze trimestre 1.04-30.06.2019);
- € 26.099,66 (per scarico anticipi documenti);
- che si tratta di addebiti contabilizzati sul conto unico n. 273639 in data successiva al fallimento, ma oggetto di obbligazioni sorte antecedentemente;
- che il conto anticipi è uno strumento di natura prettamente contabile che ha la funzione di annotare le operazioni relative all'anticipazione di fatture e prevede la girocontazione, sul conto corrente ordinario, delle competenze proprie del conto corrente anticipi;
- che la banca, a cadenze temporali fisse, calcola gli interessi passivi, le spese di conto e le commissioni del conto anticipi per poi addebitarle direttamente sul conto ordinario, unitamente all'importo degli effetti rimasti insoluti. Peraltro tale credito è stato ammesso al passivo fallimentare per l'intero importo ingiunto, come dichiarato dalla parte appellata e non contestato dalla parte appellante.
3. Sulle spese di giudizio
6 Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi dello scaglione di riferimento. E precisamente: valore causa inferiore ad € 260.000,00
1. Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva: € 1.911,00=
3. Fase istruttoria/trattazione: € 4.326,00=
4. Fase decisionale: € 5.103,00= totale per compensi avvocato: € 14.317,00= Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata che liquida in € 14.317,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
Così deciso in camera di consiglio alli 15.10.2025 Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott. Luca Baldini Il Presidente est. Dott.ssa Rosella Silvestri
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