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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/11/2024, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 27.11.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 194/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. A. Rossi (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Gaudino (C.F.:
) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.05.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società e, dopo aver premesso di aver Controparte_1
prestato attività lavorativa subordinata in favore della società convenuta dal
02.11.2022 al 08.09.2023 con contratto a tempo determinato e pieno, con la qualifica di custode, addetto a servizi di vigilanza non armati, mansioni come dettate dalla declaratoria prevista dal CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari – livello D, nonché di aver sempre ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto previsto da contratto, ha lamentato differenze retributive per lavoro ordinario e TFR e, per l'effetto, ha domandato accertarsi il suo diritto a percepire le invocate spettanze retributive, come da conteggi elaborati e depositati in atti, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento del dovuto. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato;
Condannare il resistente alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 6.887, 91, come da conteggi analitici anche allegati al presente ricorso e che costituiscono parte integrante dello stesso, di cui 5.999,03 a titolo di differenze retributive (di cui ratei non goduti), e € 888,88 a titolo di TFR o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., Oltre rivalutazione, ex art.429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Pag. 2 di 8 Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive, a titolo di lavoro ordinario e TFR, tra quanto previsto formalmente da contratto e quanto effettivamente percepito.
Non è contestata tra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno intercorso tra il 02.11.2022 ed il 08.09.2023, in forza di un primo contratto a termine dal 02.11.2022 al 30.04.2023, poi prorogato e cessato per scadenza naturale al 08.09.2023, né l'inquadramento livello D del CCNL Istituti di
Vigilanza privata e servizi fiduciari con mansioni di custode, addetto a servizi di vigilanza non armata.
Ciò posto, a sostegno della domanda, parte ricorrente deduce la mancata corresponsione da parte del datore di lavoro resistente di “taluni emolumenti, nonché che “risultano errati i conteggi effettuati sulle buste paga, tali da determinare una elargizione mensile minore rispetto a quella dovuta”, asserendo, altresì, “notevoli discrepanze” evincibili dai conteggi elaborati e depositai agli atti relativamente al periodo novembre 2022 – settembre 2023, oltre che “lacune contabili tra il netto che avrebbe dovuto spettare al ricorrente calcolato e relazionato al lordo da busta paga del datore di lavoro, ma che tale netto, già ridimensionato, non è stato neppure corrisposto nella sua totalità, da come si evince dei conteggi dello stesso consulente contabile”.
Pag. 3 di 8 Tuttavia, le allegazioni e deduzioni di parte ricorrente appaiono alquanto generiche e non specificano in alcun modo quali siano state le asserite discrepanze tra la retribuzione formalmente prevista da contratto e quella effettivamente percepita: più nello specifico, non vengono in alcun modo poste in evidenza le singole voci retributive per cui si sarebbero verificati gli ammanchi dedotti, né, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, tali voci sarebbero evincibili dai conteggi prodotti agli atti, i quali, oltre a non porre in risalto dette voci, mettono spesso in correlazione importi lordi e importi netti, sì da non consentire di comprendere i singoli emolumenti non corrisposti (cfr. doc. nn. 6 e 7 fascicolo parte ricorrente).
A tal riguardo, preme richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “in base all'art. 416 c.p.c., nel processo del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i fatti affermati dagli attori;
l'onere di contestazione tempestiva riguarda però anche il ricorrente, perché tale onere è desumibile non solo dagli art. 167 e 416 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere in materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost. (giusto processo)” (ex multis Cass. n. 25269/2007). Si è sostenuto, altresì, che “nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora
Pag. 4 di 8 specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde
l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo” (SS.UU.
n. 11353/2004; Cass. n. 1878/2012; Cass. n. 2687/2015; Cass. n. 20055/2016; Cass.
n. 25148/2017; Cass. n. 21677/2018; Cass. n. 20516/2023).
Orbene, nel caso di specie, il difetto e la genericità delle allegazioni di parte ricorrente ha reso impossibile per la controparte dedurre compiutamente in ordine alle asserite spettanze retributive, non essendo stati indicati in modo specifico, né altrimenti evincibili, per le ragioni già esposte, i fatti costitutivi alla base della domanda - in particolare le voci retributive di cui si lamenta la mancata corresponsione -, di talché non si verte in una ipotesi di non contestazione del convenuto, bensì di mancanza di allegazione da parte del ricorrente di tutti gli elementi di fatto idonei a fondare la pretesa azionata.
Né i suddetti difetti di allegazione avrebbero potuto essere colmati dall'ammissione delle istanze istruttorie in corso di causa, come richiesto dal ricorrente (nei confronti del quale è stata rigettata la richiesta di prova orale, di CTU, di accesso sul luogo di lavoro, di ordine di esibizione), atteso che la mancata ammissione delle prefate richieste istruttorie si colloca a valle del rilievo - costituente ratio decidendi della presente decisione - concernente il difetto delle necessarie specifiche allegazioni in
Pag. 5 di 8 ordine ai fatti costitutivi del diritto azionato. Né, ancora, per le medesime ragioni, avrebbe potuto essere ragionevolmente compulsato il potere officioso proprio del
Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 421 c.p.c., atteso che ciò avrebbe comportato un non consentito intervento di supplenza rispetto alle lacune di allegazione e prova della parte sulla quale gravava il relativo onere, in omaggio al generale principio secondo cui, quando il ricorso introduttivo di una controversia di lavoro è carente delle allegazioni necessarie a supportare il fondamento della domanda o a consentire l'espletamento della prova testimoniale, tali carenze non determinano la nullità della domanda, ben identificata e sulla quale si è instaurato correttamente il contraddittorio, ma impediscono il suo accoglimento nel merito, non essendo neanche possibile colmare le lacune delle allegazioni mediante l'esercizio di poteri officiosi.
Con riferimento, poi, alle mancate retribuzioni per i mesi di febbraio, agosto e settembre 2023, alla genericità e aspecificità delle allegazioni del ricorrente fa da contraltare quanto, più specificamente, provato dal datore di lavoro resistente, il quale ha documentalmente dimostrato (cfr. doc. nn. 3, 4 e 6 fascicolo parte resistente) che la busta paga di febbraio 2023 è il risultato della trattenuta stipendiale relativa alla mensilità di gennaio 2023, in cui era stata erroneamente corrisposta al lavoratore una retribuzione al doppio;
inoltre, la busta paga negativa di agosto 2023 è dipesa dall'assenza del lavoratore per lo stesso periodo, come evincibile dalla stessa (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte resistente); infine, la busta paga di settembre 2023 reca la ordinaria retribuzione corrisposta al lavoratore, di talché non è dato comprendersi la relativa doglianza (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte resistente).
Da ultimo, per quanto concerne il TFR, parte resistente ha dato prova di aver elargito l'emolumento al lavoratore al termine del rapporto nel mese di ottobre 2023 (cfr. doc.
n. 9 fascicolo parte resistente), ove l'importo ulteriore preteso dal ricorrente trae
Pag. 6 di 8 origine dai conteggi elaborati e prodotti in atti, il cui contenuto di difficile interpretazione, nei termini già sopra esposti, rende impossibile avvalorare il quantum ulteriore invocato.
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.110,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Pag. 7 di 8 Vasto, 28.11.2024
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 27.11.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 194/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. A. Rossi (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Gaudino (C.F.:
) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.05.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società e, dopo aver premesso di aver Controparte_1
prestato attività lavorativa subordinata in favore della società convenuta dal
02.11.2022 al 08.09.2023 con contratto a tempo determinato e pieno, con la qualifica di custode, addetto a servizi di vigilanza non armati, mansioni come dettate dalla declaratoria prevista dal CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari – livello D, nonché di aver sempre ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto previsto da contratto, ha lamentato differenze retributive per lavoro ordinario e TFR e, per l'effetto, ha domandato accertarsi il suo diritto a percepire le invocate spettanze retributive, come da conteggi elaborati e depositati in atti, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento del dovuto. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato;
Condannare il resistente alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 6.887, 91, come da conteggi analitici anche allegati al presente ricorso e che costituiscono parte integrante dello stesso, di cui 5.999,03 a titolo di differenze retributive (di cui ratei non goduti), e € 888,88 a titolo di TFR o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., Oltre rivalutazione, ex art.429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Pag. 2 di 8 Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive, a titolo di lavoro ordinario e TFR, tra quanto previsto formalmente da contratto e quanto effettivamente percepito.
Non è contestata tra le parti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno intercorso tra il 02.11.2022 ed il 08.09.2023, in forza di un primo contratto a termine dal 02.11.2022 al 30.04.2023, poi prorogato e cessato per scadenza naturale al 08.09.2023, né l'inquadramento livello D del CCNL Istituti di
Vigilanza privata e servizi fiduciari con mansioni di custode, addetto a servizi di vigilanza non armata.
Ciò posto, a sostegno della domanda, parte ricorrente deduce la mancata corresponsione da parte del datore di lavoro resistente di “taluni emolumenti, nonché che “risultano errati i conteggi effettuati sulle buste paga, tali da determinare una elargizione mensile minore rispetto a quella dovuta”, asserendo, altresì, “notevoli discrepanze” evincibili dai conteggi elaborati e depositai agli atti relativamente al periodo novembre 2022 – settembre 2023, oltre che “lacune contabili tra il netto che avrebbe dovuto spettare al ricorrente calcolato e relazionato al lordo da busta paga del datore di lavoro, ma che tale netto, già ridimensionato, non è stato neppure corrisposto nella sua totalità, da come si evince dei conteggi dello stesso consulente contabile”.
Pag. 3 di 8 Tuttavia, le allegazioni e deduzioni di parte ricorrente appaiono alquanto generiche e non specificano in alcun modo quali siano state le asserite discrepanze tra la retribuzione formalmente prevista da contratto e quella effettivamente percepita: più nello specifico, non vengono in alcun modo poste in evidenza le singole voci retributive per cui si sarebbero verificati gli ammanchi dedotti, né, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, tali voci sarebbero evincibili dai conteggi prodotti agli atti, i quali, oltre a non porre in risalto dette voci, mettono spesso in correlazione importi lordi e importi netti, sì da non consentire di comprendere i singoli emolumenti non corrisposti (cfr. doc. nn. 6 e 7 fascicolo parte ricorrente).
A tal riguardo, preme richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “in base all'art. 416 c.p.c., nel processo del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i fatti affermati dagli attori;
l'onere di contestazione tempestiva riguarda però anche il ricorrente, perché tale onere è desumibile non solo dagli art. 167 e 416 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere in materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost. (giusto processo)” (ex multis Cass. n. 25269/2007). Si è sostenuto, altresì, che “nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora
Pag. 4 di 8 specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde
l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo” (SS.UU.
n. 11353/2004; Cass. n. 1878/2012; Cass. n. 2687/2015; Cass. n. 20055/2016; Cass.
n. 25148/2017; Cass. n. 21677/2018; Cass. n. 20516/2023).
Orbene, nel caso di specie, il difetto e la genericità delle allegazioni di parte ricorrente ha reso impossibile per la controparte dedurre compiutamente in ordine alle asserite spettanze retributive, non essendo stati indicati in modo specifico, né altrimenti evincibili, per le ragioni già esposte, i fatti costitutivi alla base della domanda - in particolare le voci retributive di cui si lamenta la mancata corresponsione -, di talché non si verte in una ipotesi di non contestazione del convenuto, bensì di mancanza di allegazione da parte del ricorrente di tutti gli elementi di fatto idonei a fondare la pretesa azionata.
Né i suddetti difetti di allegazione avrebbero potuto essere colmati dall'ammissione delle istanze istruttorie in corso di causa, come richiesto dal ricorrente (nei confronti del quale è stata rigettata la richiesta di prova orale, di CTU, di accesso sul luogo di lavoro, di ordine di esibizione), atteso che la mancata ammissione delle prefate richieste istruttorie si colloca a valle del rilievo - costituente ratio decidendi della presente decisione - concernente il difetto delle necessarie specifiche allegazioni in
Pag. 5 di 8 ordine ai fatti costitutivi del diritto azionato. Né, ancora, per le medesime ragioni, avrebbe potuto essere ragionevolmente compulsato il potere officioso proprio del
Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 421 c.p.c., atteso che ciò avrebbe comportato un non consentito intervento di supplenza rispetto alle lacune di allegazione e prova della parte sulla quale gravava il relativo onere, in omaggio al generale principio secondo cui, quando il ricorso introduttivo di una controversia di lavoro è carente delle allegazioni necessarie a supportare il fondamento della domanda o a consentire l'espletamento della prova testimoniale, tali carenze non determinano la nullità della domanda, ben identificata e sulla quale si è instaurato correttamente il contraddittorio, ma impediscono il suo accoglimento nel merito, non essendo neanche possibile colmare le lacune delle allegazioni mediante l'esercizio di poteri officiosi.
Con riferimento, poi, alle mancate retribuzioni per i mesi di febbraio, agosto e settembre 2023, alla genericità e aspecificità delle allegazioni del ricorrente fa da contraltare quanto, più specificamente, provato dal datore di lavoro resistente, il quale ha documentalmente dimostrato (cfr. doc. nn. 3, 4 e 6 fascicolo parte resistente) che la busta paga di febbraio 2023 è il risultato della trattenuta stipendiale relativa alla mensilità di gennaio 2023, in cui era stata erroneamente corrisposta al lavoratore una retribuzione al doppio;
inoltre, la busta paga negativa di agosto 2023 è dipesa dall'assenza del lavoratore per lo stesso periodo, come evincibile dalla stessa (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte resistente); infine, la busta paga di settembre 2023 reca la ordinaria retribuzione corrisposta al lavoratore, di talché non è dato comprendersi la relativa doglianza (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte resistente).
Da ultimo, per quanto concerne il TFR, parte resistente ha dato prova di aver elargito l'emolumento al lavoratore al termine del rapporto nel mese di ottobre 2023 (cfr. doc.
n. 9 fascicolo parte resistente), ove l'importo ulteriore preteso dal ricorrente trae
Pag. 6 di 8 origine dai conteggi elaborati e prodotti in atti, il cui contenuto di difficile interpretazione, nei termini già sopra esposti, rende impossibile avvalorare il quantum ulteriore invocato.
Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.110,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Pag. 7 di 8 Vasto, 28.11.2024
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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