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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 11/12/2024, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
667 /2017
Verbale d'udienza
All'udienza del 11/12/2024 alle ore 9.32 sono presenti per l'attore l'avv. Parte_1
ROGGERO ANGELO e per il convenuto l'avv. CA DO. CP_1
L'avv. Roggero precisa le conclusioni come da note conclusive depositate e discute la causa richiamandosi agli atti contestando quanto dedotto da controparte.
Rileva come sussistano i presupposti per la condanna in quanto sulla base delle testimonianze rese La strada era esistente, la strada era stata oggetto di accertamento di conformità, la strada era percorribile, il sig. aveva una mandria di bovini che hanno danneggiato la strada. Non rileva quanto indicato dal CP_1 consulente tecnico in merito al fatto che la strada non esiste più stante il tempo trascorso. Per quanto riguarda la quantificazione del danno si richiama all'ultima relazione integrativa del CTU.
L'avv. Caracciolo precisa le conclusioni come da note conclusive depositate e discute la causa richiamandosi agli atti contestando quanto dedotto da controparte.
Alle ore 9.40 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito delle udienze odierne dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Sospende la camera di consiglio tra le ore 13 alle ore 14.20. Alle ore 14.20 si ritira nuovamente in camera di consiglio.
Uscita dalla camera di consiglio alle ore 17.00 dà lettura della sentenza in assenza della parti a ciò previamente dispensate.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 667 /2017 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv. ROGGERO Parte_1 C.F._1
ANGELO elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO ORAZIO RAIMONDO 91
SAN REMO
- Attore –
Nei confronti di
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. CA CP_1 C.F._2
DO elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BONFANTE 1 null 18100
IMPERIA
- Convenuto –
Conclusioni per l'attore: "Voglia il Tribunale Ill.mo, per le causali esposte, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e paziendi dall'attore, nell'importo di € 6.830,00 (oltre IVA come per legge) o in altra somma maggiore o minore, meglio ritenuta dal Tribunale;
con rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione;
con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre a spese di CTU".
Conclusioni per il convenuto: Piaccia all'On.le Tribunale di Imperia respingere la domanda proposta nel presente giudizio dal Sig. condannandolo al pagamento a favore di di una somma Parte_1 CP_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c. in misura pari a quella delle spese lorde liquidate in ragione della soccombenza. Vinte le spese.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore lamentava che il convenuto CP_1 proprietario di una mandria di mucche, era responsabile del deterioramento della strada sterrata di accesso ai propri terreni siti in località Villatalla (Comune di Prelà), in quanto il bestiame, per recarsi all'abbeveratoio situato più a valle rispetto al pascolo, avrebbe percorso sistematicamente, a partire
2 dall'anno 2011 in poi, il sedime della strada, rovinandola completamente e rendendo impossibile il transito con autoveicoli, in precedenza sempre praticato.
Allegava l'attore che la strada era stata realizzata, a sua cura e spese, negli anni 2008/2009 e che il tracciato, pur soltanto sterrato e non asfaltato, era stato rifinito con cunette di convogliamento delle acque piovane e con uno strato superficiale di materiale arido, opportunamente spianato.
Riferiva l'attore che fino all'anno 2011, la strada era percorribile con autoveicoli.
Instava, pertanto, l'attore per la condanna al risarcimento del danno da parte del convenuto, danno che veniva quantificato in complessivi € 20.000.
Si costituiva il convenuto contestando che il Sig. abbia eseguito a sue cure e/o spese nel 2008- Pt_1
2009 (e in qualsiasi altro periodo di tempo) i lavori e le opere allegate in citazione, contestava altresì che la strada oggetto di causa sia mai stata percorribile con normali automezzi, contestava inoltre che i capi di bestiame (che dichiarava di possedere in numero di 70 circa e non 150) avessero danneggiato la strada. Contestava i danni come lamentati da parte attrice come riconducibili all'operato dell'uomo o a cose in sua custodia.
Allegava che partendo da Lucinasco, l'abbeveratoio riferito dall'attore, è situato prima dell'inizio del percorso de quo. Allegava il convenuto che il tracciato in relazione al quale l'attore richiedeva i danni era era stato realizzato abusivamente ed in ogni caso sul terreno di altri.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e con il licenziamento di CTU e rinviato infine per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies dal precedente giudicante.
Il fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 19/9/2024 e rinviato sempre per discussione sexies all'udienza odierna.
Motivi della decisione
L'attore non ha qualificato la domanda, in particolare, non ha chiarito se intendeva prospettare una domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. o ex 2052 c.c. l'inquadrare la domanda entro il perimetro di disciplina dell'uno o l'altro articolo, comporta parziali differenze dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio.
Poiché la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito, la scrivente ritiene di inquadrare la domanda entro l'alveo di cui all'art. 2052 c.c.
In merito varranno le seguenti considerazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività, commissiva o omissiva, ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale, a carico del convenuto, può avere ad oggetto il comportamento del
3 danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (Cass. n.
10402/2016).
Ed ancora del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 c.c. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (Cass. n.
17091/2014; Cass. 7260/2013).
In definitiva la responsabilità ex art. 2052 c.c. del proprietario dell'animale (o dell'utilizzatore che se ne serve in modo autonomo, tale da escludere l'ingerenza del proprietario nel governo dell'animale) postula il nesso causale tra il fatto dell'animale medesimo e il danno subito dall'attore, il quale, pertanto, al fine di far valere detta responsabilità, è tenuto a provare la sussistenza di tale nesso. Solo a seguito di siffatta dimostrazione, il convenuto è tenuto, per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052 c.c., la quale è presunta e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa, a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità del fattore esterno, e non già come elemento idoneo a escludere la colpa del proprietario che, per quanto precisato, è irrilevante a detti fini (cfr. Cass. n. 4742/2001).
I richiamati principi sono stati confermati ancora di recente dalla Corte appello Genova sez. II,
30/07/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 30/07/2020), n.753.
All'attore spettava quindi provare il danno subito e la derivazione causale dello stesso da animali di proprietà del convenuto.
La domanda dell'attore non è provata e deve essere, pertanto, rigettata.
Sul punto occorre rilevare che appare corretta la doglianza di parte convenuta laddove ha rilevato che l'attore non è proprietario di alcuno dei mappali sui quali sarebbe insistita la strada oggetto di danno.
In merito il CTU GE nominato dal precedente giudicante ha accertato: “Come meglio Per_1 planimetricamente indicato nell'elaborato grafico, allegato B) planimetria su base catastale, quanto accertato del “tracciato stradale“ insiste, sui seguenti terreni: in Comune di Prelà, sezione D/Villatalla, Foglio n. 1:
- particella 148, intestaria catastale: per la quota di 1000/1000 nata a [...] il Parte_2
20/11/1934 ; C.F._3
- particella 150, intestatario catastale: per la quota di 1000/1000 ato a VILLATALLA Persona_2
(IM) il 21/10/1932 Proprieta' 1000/1000;
4 - particella 156, intestatari catastali: di beneficiario;
Persona_3 Persona_4 [...]
Controparte_2
Proprietà;
[...] P.IVA_1
- particella 157, intestatari catastali : Controparte_2
Proprietà;
[...] P.IVA_1
Fu beneficiario;
CP_3 Persona_5
- particella 161, intestatari catastali : - per la quota di 2/9 Sig. nato a [...]_4 il 01/06/1961 ; - per la quota di 2/9 Sig.ra nata a [...] C.F._4 Parte_3
(IM) il 23/09/1962 ; C.F._5
- per la quota di 2/9 Sig.ra nata a [...] il [...] Parte_4
; C.F._6
- per la quota di 3/9 Sig.ra nata a [...] il [...] Parte_5
C.F._7
- particella 162, intestatario catastale
- per la quota di 1000/1000 Parte_6 [...]
. Si allegano visure catastali storiche – Allegato F)”. CP_5 P.IVA_2
Anche a voler ritenere che negli anni 2008 e 2009 ci fosse una strada percorribile con mezzi realizzata dal Sig. lo stesso non ha provato di aver sostenuto costi per la realizzazione della Parte_1 stessa.
Peraltro la realizzazione da parte dell'attore contrasta con i documenti in atti.
Dagli atti di causa e dalla documentazione depositata da entrambe le parti è emerso che nel 2004 il Sig. avesse chiesto l'autorizzazione alla costruzione di una strada. Parte_7
Che detta strada prima che fossero ottenuti tutti i necessari permessi fu almeno in parte realizzata in terra battura.
Risulta altresì che a seguito dell'inizio di un procedimento sanzionatorio il Sig. che Persona_2 espressamente si assunse la responsabilità della costruzione della strada realizzata su fondo altrui, chiese si poter sanare la situazione (doc. 13 di parte convenuta).
5 CP_ A seguito di quanto precede il GEetra depositava istanza in sanatoria (doc. 14 di parte convenuta) ivi si legge.
In data 11/12/2007 l'attore subentrava nella pratica di e nella relazione depositata Persona_2
CP_ dal GE (doc. 16 di parte convenuta) è composto dall'istanza e dai relativi allegati, tra cui la CP_ relazione tecnica, nella quale il GE. ha scritto che lo stato di fatto “pur non provocando problemi di alcuna natura, è in contrasto con la normativa vigente del Regolamento Edilizio Comunale, che prevede un raggio minimo di curvatura di 15 m.; sarà pertanto necessario prevedere un diverso andamento del tracciato stesso che permetta di ottenere quanto richiesto dalla normativa. Tale tracciato, indicato nelle tavole progettuali come “stato di progetto”, consentirà
l'adeguamento alla normativa vigente, permettendo inoltre di effettuare dei movimenti di terra veramente minimi”.
Subito dopo, a proposito di quanto già realizzato, il tecnico incaricato dal Sig. ha scritto Pt_1
“laddove il tracciato di massima era stato in un primo tempo eseguito ed ora viene definitivamente abbandonato, si
6 provvederà al ripristino dello stato dei luoghi nella configurazione originaria;
tale operazione risulta particolarmente agevole in quanto avendo effettuato un movimento di terra di modestissima entità, la scarpatina che ne è derivata -a seguito di una corretta sistemazione- si inerbirà nel volgere di brevissimo tempo”.
Al termine la relazione riporta: “il presente Progetto Stradale è stato modificato seguendo le indicazioni tecniche dettate dalla Commissione Edilizia Comunale, adeguandolo con quanto richiesto”.
Come accertato dal CTU il sedime tracciato risulta differente rispetto a quello della pratica in sanatoria e deve ritenersi coincidente con quello che l'attore ha dichiarato di voler abbandonare ripristinando lo stato dei luoghi precedenti.
Risulta agli atti che solo in data 10.10.2016 fu rilasciato titolo edilizio in sanatoria sulla base della relazione del 11.12.2007 con l'indicazione della strada da realizzare.
Come si è detto il CTU non ha individuato “residui” di strada riconducibili ad una realizzata in CP_ conformità al progetto assentito del GE .
Varrà rimarcare che il provvedimento rilasciato dal Comune nel 2016 sebbene indicato quale Titolo edilizio in sanatoria (doc. 17 di parte attrice) in vero fa riferimento al progetto ancora da realizzare indicando:
Nella tavola allegata sub B alla relazione di perizia il C.T.U. ha raffigurato, con doppia linea tratteggiata rossa, il tracciato da lui rilevato in loco (che sarebbe quello realizzato prima del 2007), e con doppia linea tratteggiata verde quello che avrebbe potuto essere fatto secondo il progetto approvato del 11.12.2007.
7 Si tratta di due percorsi con andamento e tragitti diversi, l'uno assentito nel 2016 (ossia quello indicato CP_ nel progetto del GE del 11.12.2007) l'altro realizzato prima di essere assentito come riconosciuto dal responsabile padre dell'attore (cfr. doc. 13), che espressamente Persona_2
l'attore ha dichiarato di voler abbandonare peraltro definito come tracciato di massima.
Sulla base delle su esposte considerazioni devono accogliersi le doglianze di parte convenuta in merito ad una carenza di legittimazione o interesse dell'attore a richiedere danni per un tracciato, del quale non documenta di aver effettuato alcuna spesa, che insisteva su terreni altri e del quale l'attore aveva dichiarato al Comune di volerlo abbandonare, mostrandone quindi disinteresse.
Il CTU nella relazione peritale ha evidenziato: Alla data del sopralluogo in loco non esiste più una strada e a mio avviso, per quanto visto, non è mai esistita una vera e propria strada ma solo “tracciato stradale in terra” percorribile con veicoli. Non è presente alcuna carreggiata, ne opere complementari ad una strada quali, muri di sostegno, cunette, massicciata, parapetti e opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche, opere che in parte “sono indicate“ nell'elaborato allegato al permesso in sanatoria.
Le foto satellitari testimoniano che in loco non è mai esistita una strada carrabile, ma solo una pista in terra messa in opera, a suo tempo, da opere di scavo e riporto effettuate con pala meccanica, antecedenti l'anno 2007, anno nel quale è stata rilasciata la sanatoria per quanto realizzato in loco.
Detta pista carrabile avrebbe dovuto essere supportata e completata, al fine di realizzare una strada, non solo dalla stesa di materiale arido – tout venant – ma da opere accessorie, già sopra descritte, deputate allo conservazione del manufatto.
Il tracciato stradale accertato, quanto rimane, è una pista in terra battuta e non collima, in parte, con la planimetria di cui al permesso di costruire in sanatoria;
la pendenza del tracciato indicata in relazione tecnica del 10% appare allo scrivente inesatta.
Il lamentato danneggiamento dichiarato da parte attrice avvenuto negli anni 2013 e 2014 contrasta con quanto visibile nella foto satellitare anno 2010 nella quale è già visibile uno stato di degrado del “tracciato stradale” interessato a tratti da invasione di essenze erbacee vegetazione spontanea - che precludono in parte il transito.
Con riferimento allo stato dei luoghi accertato appare allo scrivente che inequivocabilmente lo stato dei luoghi del “tracciato stradale“ è stato interessato dall'anno 2010 ad oggi da degrado di presumibile origine meteorologica: le piogge hanno eroso la pista, trasportato a valle terre e il tout venant permettendo l'invasione di essenze vegetali.
Non mi è possibile accertare e dichiarare l'esistenza di un male operato dal convenuto ai fini della conservazione del tracciato stradale, di converso non ho rilevato, per il tracciato stradale, alcuna opera manutentiva e conservativa messa in opera da parte attrice”.
Anche a voler ritenere che l'attore abbia posto in essere un tracciato nei termini assentiti del 2016 già nel 2008/2009 sulla base delle allegazioni del CTU detto traccaito era già deteriorato ed in stato di degrado già nel 2010 e quindi prima dei lamentati danni asseritamente causati dai bovini.
8 Le prove testimoniali non sono atte a superare quanto indicato ed osservato dal CTU e quanto documentato dalle pratiche edilizie sebbene i testi riconducano una costruzione della “strada” negli anni
2008-2009. Anche perché ad alcun teste è stato chiesto di indicare il tracciato stradale cui si riferivano.
Quanto ai testi e gli stessi non possono essere considerati Persona_2 Testimone_1 attendibili posto che il primo era direttamente interessato, per sua stessa dichiarazione, alla costruzione della strada, l'altro unitamente all'attore ed a ha commissionato la perizia al GE Persona_2
CP_
(doc. 4 di parte attrice).
ha indicato di non ricordare quando la strada fosse stata costruita. Gli altri testi e CP_7 Tes_2
hanno riferito di una strada sterrata, hanno indicato che per far defluire le acque non vi erano Tes_3 opere costruite, ma dei dossi e come detto agli stessi nulla hanno dichiarato in merito al percorso e pertanto le stesse ben possono essere considerate compatibili con il percorso già tracciato prima del
2007.
Con specifico riferimento al passaggio di bovini le testimonianze sono del tutto generiche posto che salvo aver visto delle mucche sui luoghi ma non è indicato da nessuno dei testi che hanno visto le mucche danneggiare il passaggio. Peraltro i testi sembrano al più indicare che le stesse “tagliassero” la strada.
Dal semplice transito su tutta o su parte del tracciato non si può desumere il danneggiamento dello stesso peraltro nella misura indicata dall'attore. Danneggiamento che come detto il CTU ha peraltro ricondotto ad altre cause.
Alla luce di tutto quanto precede la domanda proposta per l'attore deve essere rigettata da un lato in quanto non risulta provato il danno dallo stesso lamentato e dall'altro poiché risulta esclusa o comunque non provata, anche sulla base della CTU la riconducibilità dello stato attuale della strada al passaggio delle mucche ed essendo precipuo onere dell'attore provare il nesso eziologico tra l'operato dell'animale ed il lamentato danno.
Infine deve rilevarsi come l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non h alcuna valenza di dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio.
Viene rigettata la domanda ex art. 96 c. 3 c.p.c. formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale da parte convenuta.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da DM147/2022 tenendo conto dei valori medi salvo la fase decisoria quantificata ai minimi.
PQM
Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa::
- Rigetta le domande proposte dall'attore 9 - Condanna a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in Parte_1 CP_1 complessivi 4227,00 di cui Euro 919,00 per la fase di studio della controversia, Euro 777,00 per la fase introduttiva Euro 1680 per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 851,00 per la fase decisionale, oltre 15% iva e cpa come per legge.
- Ponendo le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore.
Imperia, 11/12/2024
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati
10
667 /2017
Verbale d'udienza
All'udienza del 11/12/2024 alle ore 9.32 sono presenti per l'attore l'avv. Parte_1
ROGGERO ANGELO e per il convenuto l'avv. CA DO. CP_1
L'avv. Roggero precisa le conclusioni come da note conclusive depositate e discute la causa richiamandosi agli atti contestando quanto dedotto da controparte.
Rileva come sussistano i presupposti per la condanna in quanto sulla base delle testimonianze rese La strada era esistente, la strada era stata oggetto di accertamento di conformità, la strada era percorribile, il sig. aveva una mandria di bovini che hanno danneggiato la strada. Non rileva quanto indicato dal CP_1 consulente tecnico in merito al fatto che la strada non esiste più stante il tempo trascorso. Per quanto riguarda la quantificazione del danno si richiama all'ultima relazione integrativa del CTU.
L'avv. Caracciolo precisa le conclusioni come da note conclusive depositate e discute la causa richiamandosi agli atti contestando quanto dedotto da controparte.
Alle ore 9.40 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito delle udienze odierne dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Sospende la camera di consiglio tra le ore 13 alle ore 14.20. Alle ore 14.20 si ritira nuovamente in camera di consiglio.
Uscita dalla camera di consiglio alle ore 17.00 dà lettura della sentenza in assenza della parti a ciò previamente dispensate.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 667 /2017 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv. ROGGERO Parte_1 C.F._1
ANGELO elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO ORAZIO RAIMONDO 91
SAN REMO
- Attore –
Nei confronti di
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. CA CP_1 C.F._2
DO elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BONFANTE 1 null 18100
IMPERIA
- Convenuto –
Conclusioni per l'attore: "Voglia il Tribunale Ill.mo, per le causali esposte, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e paziendi dall'attore, nell'importo di € 6.830,00 (oltre IVA come per legge) o in altra somma maggiore o minore, meglio ritenuta dal Tribunale;
con rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione;
con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre a spese di CTU".
Conclusioni per il convenuto: Piaccia all'On.le Tribunale di Imperia respingere la domanda proposta nel presente giudizio dal Sig. condannandolo al pagamento a favore di di una somma Parte_1 CP_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3° c.p.c. in misura pari a quella delle spese lorde liquidate in ragione della soccombenza. Vinte le spese.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore lamentava che il convenuto CP_1 proprietario di una mandria di mucche, era responsabile del deterioramento della strada sterrata di accesso ai propri terreni siti in località Villatalla (Comune di Prelà), in quanto il bestiame, per recarsi all'abbeveratoio situato più a valle rispetto al pascolo, avrebbe percorso sistematicamente, a partire
2 dall'anno 2011 in poi, il sedime della strada, rovinandola completamente e rendendo impossibile il transito con autoveicoli, in precedenza sempre praticato.
Allegava l'attore che la strada era stata realizzata, a sua cura e spese, negli anni 2008/2009 e che il tracciato, pur soltanto sterrato e non asfaltato, era stato rifinito con cunette di convogliamento delle acque piovane e con uno strato superficiale di materiale arido, opportunamente spianato.
Riferiva l'attore che fino all'anno 2011, la strada era percorribile con autoveicoli.
Instava, pertanto, l'attore per la condanna al risarcimento del danno da parte del convenuto, danno che veniva quantificato in complessivi € 20.000.
Si costituiva il convenuto contestando che il Sig. abbia eseguito a sue cure e/o spese nel 2008- Pt_1
2009 (e in qualsiasi altro periodo di tempo) i lavori e le opere allegate in citazione, contestava altresì che la strada oggetto di causa sia mai stata percorribile con normali automezzi, contestava inoltre che i capi di bestiame (che dichiarava di possedere in numero di 70 circa e non 150) avessero danneggiato la strada. Contestava i danni come lamentati da parte attrice come riconducibili all'operato dell'uomo o a cose in sua custodia.
Allegava che partendo da Lucinasco, l'abbeveratoio riferito dall'attore, è situato prima dell'inizio del percorso de quo. Allegava il convenuto che il tracciato in relazione al quale l'attore richiedeva i danni era era stato realizzato abusivamente ed in ogni caso sul terreno di altri.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e con il licenziamento di CTU e rinviato infine per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies dal precedente giudicante.
Il fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 19/9/2024 e rinviato sempre per discussione sexies all'udienza odierna.
Motivi della decisione
L'attore non ha qualificato la domanda, in particolare, non ha chiarito se intendeva prospettare una domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. o ex 2052 c.c. l'inquadrare la domanda entro il perimetro di disciplina dell'uno o l'altro articolo, comporta parziali differenze dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio.
Poiché la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito, la scrivente ritiene di inquadrare la domanda entro l'alveo di cui all'art. 2052 c.c.
In merito varranno le seguenti considerazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività, commissiva o omissiva, ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale, a carico del convenuto, può avere ad oggetto il comportamento del
3 danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (Cass. n.
10402/2016).
Ed ancora del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 c.c. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (Cass. n.
17091/2014; Cass. 7260/2013).
In definitiva la responsabilità ex art. 2052 c.c. del proprietario dell'animale (o dell'utilizzatore che se ne serve in modo autonomo, tale da escludere l'ingerenza del proprietario nel governo dell'animale) postula il nesso causale tra il fatto dell'animale medesimo e il danno subito dall'attore, il quale, pertanto, al fine di far valere detta responsabilità, è tenuto a provare la sussistenza di tale nesso. Solo a seguito di siffatta dimostrazione, il convenuto è tenuto, per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052 c.c., la quale è presunta e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa, a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità del fattore esterno, e non già come elemento idoneo a escludere la colpa del proprietario che, per quanto precisato, è irrilevante a detti fini (cfr. Cass. n. 4742/2001).
I richiamati principi sono stati confermati ancora di recente dalla Corte appello Genova sez. II,
30/07/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 30/07/2020), n.753.
All'attore spettava quindi provare il danno subito e la derivazione causale dello stesso da animali di proprietà del convenuto.
La domanda dell'attore non è provata e deve essere, pertanto, rigettata.
Sul punto occorre rilevare che appare corretta la doglianza di parte convenuta laddove ha rilevato che l'attore non è proprietario di alcuno dei mappali sui quali sarebbe insistita la strada oggetto di danno.
In merito il CTU GE nominato dal precedente giudicante ha accertato: “Come meglio Per_1 planimetricamente indicato nell'elaborato grafico, allegato B) planimetria su base catastale, quanto accertato del “tracciato stradale“ insiste, sui seguenti terreni: in Comune di Prelà, sezione D/Villatalla, Foglio n. 1:
- particella 148, intestaria catastale: per la quota di 1000/1000 nata a [...] il Parte_2
20/11/1934 ; C.F._3
- particella 150, intestatario catastale: per la quota di 1000/1000 ato a VILLATALLA Persona_2
(IM) il 21/10/1932 Proprieta' 1000/1000;
4 - particella 156, intestatari catastali: di beneficiario;
Persona_3 Persona_4 [...]
Controparte_2
Proprietà;
[...] P.IVA_1
- particella 157, intestatari catastali : Controparte_2
Proprietà;
[...] P.IVA_1
Fu beneficiario;
CP_3 Persona_5
- particella 161, intestatari catastali : - per la quota di 2/9 Sig. nato a [...]_4 il 01/06/1961 ; - per la quota di 2/9 Sig.ra nata a [...] C.F._4 Parte_3
(IM) il 23/09/1962 ; C.F._5
- per la quota di 2/9 Sig.ra nata a [...] il [...] Parte_4
; C.F._6
- per la quota di 3/9 Sig.ra nata a [...] il [...] Parte_5
C.F._7
- particella 162, intestatario catastale
- per la quota di 1000/1000 Parte_6 [...]
. Si allegano visure catastali storiche – Allegato F)”. CP_5 P.IVA_2
Anche a voler ritenere che negli anni 2008 e 2009 ci fosse una strada percorribile con mezzi realizzata dal Sig. lo stesso non ha provato di aver sostenuto costi per la realizzazione della Parte_1 stessa.
Peraltro la realizzazione da parte dell'attore contrasta con i documenti in atti.
Dagli atti di causa e dalla documentazione depositata da entrambe le parti è emerso che nel 2004 il Sig. avesse chiesto l'autorizzazione alla costruzione di una strada. Parte_7
Che detta strada prima che fossero ottenuti tutti i necessari permessi fu almeno in parte realizzata in terra battura.
Risulta altresì che a seguito dell'inizio di un procedimento sanzionatorio il Sig. che Persona_2 espressamente si assunse la responsabilità della costruzione della strada realizzata su fondo altrui, chiese si poter sanare la situazione (doc. 13 di parte convenuta).
5 CP_ A seguito di quanto precede il GEetra depositava istanza in sanatoria (doc. 14 di parte convenuta) ivi si legge.
In data 11/12/2007 l'attore subentrava nella pratica di e nella relazione depositata Persona_2
CP_ dal GE (doc. 16 di parte convenuta) è composto dall'istanza e dai relativi allegati, tra cui la CP_ relazione tecnica, nella quale il GE. ha scritto che lo stato di fatto “pur non provocando problemi di alcuna natura, è in contrasto con la normativa vigente del Regolamento Edilizio Comunale, che prevede un raggio minimo di curvatura di 15 m.; sarà pertanto necessario prevedere un diverso andamento del tracciato stesso che permetta di ottenere quanto richiesto dalla normativa. Tale tracciato, indicato nelle tavole progettuali come “stato di progetto”, consentirà
l'adeguamento alla normativa vigente, permettendo inoltre di effettuare dei movimenti di terra veramente minimi”.
Subito dopo, a proposito di quanto già realizzato, il tecnico incaricato dal Sig. ha scritto Pt_1
“laddove il tracciato di massima era stato in un primo tempo eseguito ed ora viene definitivamente abbandonato, si
6 provvederà al ripristino dello stato dei luoghi nella configurazione originaria;
tale operazione risulta particolarmente agevole in quanto avendo effettuato un movimento di terra di modestissima entità, la scarpatina che ne è derivata -a seguito di una corretta sistemazione- si inerbirà nel volgere di brevissimo tempo”.
Al termine la relazione riporta: “il presente Progetto Stradale è stato modificato seguendo le indicazioni tecniche dettate dalla Commissione Edilizia Comunale, adeguandolo con quanto richiesto”.
Come accertato dal CTU il sedime tracciato risulta differente rispetto a quello della pratica in sanatoria e deve ritenersi coincidente con quello che l'attore ha dichiarato di voler abbandonare ripristinando lo stato dei luoghi precedenti.
Risulta agli atti che solo in data 10.10.2016 fu rilasciato titolo edilizio in sanatoria sulla base della relazione del 11.12.2007 con l'indicazione della strada da realizzare.
Come si è detto il CTU non ha individuato “residui” di strada riconducibili ad una realizzata in CP_ conformità al progetto assentito del GE .
Varrà rimarcare che il provvedimento rilasciato dal Comune nel 2016 sebbene indicato quale Titolo edilizio in sanatoria (doc. 17 di parte attrice) in vero fa riferimento al progetto ancora da realizzare indicando:
Nella tavola allegata sub B alla relazione di perizia il C.T.U. ha raffigurato, con doppia linea tratteggiata rossa, il tracciato da lui rilevato in loco (che sarebbe quello realizzato prima del 2007), e con doppia linea tratteggiata verde quello che avrebbe potuto essere fatto secondo il progetto approvato del 11.12.2007.
7 Si tratta di due percorsi con andamento e tragitti diversi, l'uno assentito nel 2016 (ossia quello indicato CP_ nel progetto del GE del 11.12.2007) l'altro realizzato prima di essere assentito come riconosciuto dal responsabile padre dell'attore (cfr. doc. 13), che espressamente Persona_2
l'attore ha dichiarato di voler abbandonare peraltro definito come tracciato di massima.
Sulla base delle su esposte considerazioni devono accogliersi le doglianze di parte convenuta in merito ad una carenza di legittimazione o interesse dell'attore a richiedere danni per un tracciato, del quale non documenta di aver effettuato alcuna spesa, che insisteva su terreni altri e del quale l'attore aveva dichiarato al Comune di volerlo abbandonare, mostrandone quindi disinteresse.
Il CTU nella relazione peritale ha evidenziato: Alla data del sopralluogo in loco non esiste più una strada e a mio avviso, per quanto visto, non è mai esistita una vera e propria strada ma solo “tracciato stradale in terra” percorribile con veicoli. Non è presente alcuna carreggiata, ne opere complementari ad una strada quali, muri di sostegno, cunette, massicciata, parapetti e opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche, opere che in parte “sono indicate“ nell'elaborato allegato al permesso in sanatoria.
Le foto satellitari testimoniano che in loco non è mai esistita una strada carrabile, ma solo una pista in terra messa in opera, a suo tempo, da opere di scavo e riporto effettuate con pala meccanica, antecedenti l'anno 2007, anno nel quale è stata rilasciata la sanatoria per quanto realizzato in loco.
Detta pista carrabile avrebbe dovuto essere supportata e completata, al fine di realizzare una strada, non solo dalla stesa di materiale arido – tout venant – ma da opere accessorie, già sopra descritte, deputate allo conservazione del manufatto.
Il tracciato stradale accertato, quanto rimane, è una pista in terra battuta e non collima, in parte, con la planimetria di cui al permesso di costruire in sanatoria;
la pendenza del tracciato indicata in relazione tecnica del 10% appare allo scrivente inesatta.
Il lamentato danneggiamento dichiarato da parte attrice avvenuto negli anni 2013 e 2014 contrasta con quanto visibile nella foto satellitare anno 2010 nella quale è già visibile uno stato di degrado del “tracciato stradale” interessato a tratti da invasione di essenze erbacee vegetazione spontanea - che precludono in parte il transito.
Con riferimento allo stato dei luoghi accertato appare allo scrivente che inequivocabilmente lo stato dei luoghi del “tracciato stradale“ è stato interessato dall'anno 2010 ad oggi da degrado di presumibile origine meteorologica: le piogge hanno eroso la pista, trasportato a valle terre e il tout venant permettendo l'invasione di essenze vegetali.
Non mi è possibile accertare e dichiarare l'esistenza di un male operato dal convenuto ai fini della conservazione del tracciato stradale, di converso non ho rilevato, per il tracciato stradale, alcuna opera manutentiva e conservativa messa in opera da parte attrice”.
Anche a voler ritenere che l'attore abbia posto in essere un tracciato nei termini assentiti del 2016 già nel 2008/2009 sulla base delle allegazioni del CTU detto traccaito era già deteriorato ed in stato di degrado già nel 2010 e quindi prima dei lamentati danni asseritamente causati dai bovini.
8 Le prove testimoniali non sono atte a superare quanto indicato ed osservato dal CTU e quanto documentato dalle pratiche edilizie sebbene i testi riconducano una costruzione della “strada” negli anni
2008-2009. Anche perché ad alcun teste è stato chiesto di indicare il tracciato stradale cui si riferivano.
Quanto ai testi e gli stessi non possono essere considerati Persona_2 Testimone_1 attendibili posto che il primo era direttamente interessato, per sua stessa dichiarazione, alla costruzione della strada, l'altro unitamente all'attore ed a ha commissionato la perizia al GE Persona_2
CP_
(doc. 4 di parte attrice).
ha indicato di non ricordare quando la strada fosse stata costruita. Gli altri testi e CP_7 Tes_2
hanno riferito di una strada sterrata, hanno indicato che per far defluire le acque non vi erano Tes_3 opere costruite, ma dei dossi e come detto agli stessi nulla hanno dichiarato in merito al percorso e pertanto le stesse ben possono essere considerate compatibili con il percorso già tracciato prima del
2007.
Con specifico riferimento al passaggio di bovini le testimonianze sono del tutto generiche posto che salvo aver visto delle mucche sui luoghi ma non è indicato da nessuno dei testi che hanno visto le mucche danneggiare il passaggio. Peraltro i testi sembrano al più indicare che le stesse “tagliassero” la strada.
Dal semplice transito su tutta o su parte del tracciato non si può desumere il danneggiamento dello stesso peraltro nella misura indicata dall'attore. Danneggiamento che come detto il CTU ha peraltro ricondotto ad altre cause.
Alla luce di tutto quanto precede la domanda proposta per l'attore deve essere rigettata da un lato in quanto non risulta provato il danno dallo stesso lamentato e dall'altro poiché risulta esclusa o comunque non provata, anche sulla base della CTU la riconducibilità dello stato attuale della strada al passaggio delle mucche ed essendo precipuo onere dell'attore provare il nesso eziologico tra l'operato dell'animale ed il lamentato danno.
Infine deve rilevarsi come l'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non h alcuna valenza di dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio.
Viene rigettata la domanda ex art. 96 c. 3 c.p.c. formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale da parte convenuta.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da DM147/2022 tenendo conto dei valori medi salvo la fase decisoria quantificata ai minimi.
PQM
Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando ogni contraria domanda ed eccezione disattesa::
- Rigetta le domande proposte dall'attore 9 - Condanna a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in Parte_1 CP_1 complessivi 4227,00 di cui Euro 919,00 per la fase di studio della controversia, Euro 777,00 per la fase introduttiva Euro 1680 per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 851,00 per la fase decisionale, oltre 15% iva e cpa come per legge.
- Ponendo le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore.
Imperia, 11/12/2024
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati
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