TRIB
Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/07/2024, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
N. 4828/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4828/2023 R.G., promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Simona Castagnino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il _1 C.F._2
31.7.1945, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Alessandra Savatta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 12.7.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva pagina 1 di 3 posta dinanzi al Collegio per la decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis 21
c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 7.12.2023 , premettendo di Parte_1 avere contratto matrimonio con in data 1.3.1969 e che dall'unione _1
nasceva il figlio (il 16.8.1972), chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della Per_1
separazione dal marito, nonché la previsione dell'obbligo a carico di quest'ultimo di versarle mensilmente la somma di euro 100,00 a titolo di mantenimento. Domandava, altresì, l'assegnazione a sé della casa coniugale e la previsione dell'obbligo a carico del coniuge di sostenere per intero il pagamento dell'importo di eventuali somme richieste a titolo di tributi per omessi pregressi pagamenti.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale aderiva _1
integralmente alle richieste formulate dalla . Pt_1
Con note congiunte depositate il 25.3.2024 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e domandavano al Tribunale di pronunciare la separazione alle condizioni pattuite, di seguito riportate:
“-autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
- assegnare la casa coniugale, sita in Siracusa, via Grotta Santa n. 126, sc.A, Int.6, Is. 2 alla sig.ra ; Parte_1
-porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra _1 [...]
, a titolo di mantenimento, la somma mensile di € 100,00 entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
-disporre a carico del sig. l'obbligo di pagamento dell'intero importo _1
di eventuali solleciti tributari, per omessi pregressi pagamenti, aventi data antecedente il deposito della sentenza di separazione”.
pagina 2 di 3 Preso atto della regolamentazione pattizia indicata, con provvedimento del 12.7.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice poneva la causa innanzi al Collegio per la decisione, visto il disposto dell'ultimo comma dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4828/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 _1
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 18.7.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4828/2023 R.G., promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Simona Castagnino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, codice fiscale , nato a [...] il _1 C.F._2
31.7.1945, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Alessandra Savatta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 12.7.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva pagina 1 di 3 posta dinanzi al Collegio per la decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis 21
c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 7.12.2023 , premettendo di Parte_1 avere contratto matrimonio con in data 1.3.1969 e che dall'unione _1
nasceva il figlio (il 16.8.1972), chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della Per_1
separazione dal marito, nonché la previsione dell'obbligo a carico di quest'ultimo di versarle mensilmente la somma di euro 100,00 a titolo di mantenimento. Domandava, altresì, l'assegnazione a sé della casa coniugale e la previsione dell'obbligo a carico del coniuge di sostenere per intero il pagamento dell'importo di eventuali somme richieste a titolo di tributi per omessi pregressi pagamenti.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale aderiva _1
integralmente alle richieste formulate dalla . Pt_1
Con note congiunte depositate il 25.3.2024 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e domandavano al Tribunale di pronunciare la separazione alle condizioni pattuite, di seguito riportate:
“-autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
- assegnare la casa coniugale, sita in Siracusa, via Grotta Santa n. 126, sc.A, Int.6, Is. 2 alla sig.ra ; Parte_1
-porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra _1 [...]
, a titolo di mantenimento, la somma mensile di € 100,00 entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
-disporre a carico del sig. l'obbligo di pagamento dell'intero importo _1
di eventuali solleciti tributari, per omessi pregressi pagamenti, aventi data antecedente il deposito della sentenza di separazione”.
pagina 2 di 3 Preso atto della regolamentazione pattizia indicata, con provvedimento del 12.7.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice poneva la causa innanzi al Collegio per la decisione, visto il disposto dell'ultimo comma dell'art. 473 bis 21 c.p.c..
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4828/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 _1
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 18.7.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3