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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
opposizione agli atti
esecutivi. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa IT NA De Falco - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1559 pubblicata il 13 settembre
2021, emessa dal Tribunale di Nola, iscritto al n. 3985/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservata in decisione con ordinanza del 12/04/ 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
con sede in Roma, viale di Tor Marancia 4, codice fiscale Parte_1
e P.IVA , in persona dell'Avv. Francesco Cento (CF. P.IVA_1
, nella qualità di Responsabile Legale e Contenzioso, giusta C.F._1
procura conferita per Notar Notaio in Sarzana, in data 07.12.2020 Persona_1
al Rep. 55878, Racc. 36640, rappresentata e difesa, in virtù di procura firmata digitalmente in calce all'atto di appello dall' avv. Antonietta Ventrone (CF.
), presso cui elettivamente domicilia in Curti (CE) alla Via C.F._2
Biagio Rosato n. 87.
-APPELLANTE-
E REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._3
Giuseppa Perillo ) e presso la stessa elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliato in Terzigno (NA) al viale Vanvitelli nr 59 giusta mandato in calce all'atto costitutivo.
-APPELLATO-
E
con sede in Roma alla Via G. Grezar n.14 Controparte_1
(P.IVA : ), in persona del legale rapp. Pro- tempore , rappresentata e P.IVA_2
difesa con procura rilasciata in calce all'atto costitutivo, dall'avv. Giuseppe Vertullo
(CF: ), unitamente alla quale elettivamente domicilia in Vallo C.F._5
della Lucania alla Via G. Murat n.20.
-APPELLATA-
Nonché
,p.l.rapp.p.t. Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “ Accogliere il proposto appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1559/2021 emessa il 09.09. 2021 pubblicata il 13.09.2021, dal Tribunale di Nola , accertare e dichiarare la regolarità dell'operato di , Parte_1
dichiarando altresì la inammissibilità della domanda come formulata nel giudizio di primo grado per le motivazioni suesposte, il tutto con condanna alle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato : 1) “Voglia l'adita Corte, in via preliminare dichiarare Parte_2
con ordinanza l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis C.p.c. o comunque rigettarsi integralmente lo stesso;
2) Nel merito, rigettare l'appello perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado;
3) Condannare gli appellanti
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al pagamento di spese e competenze del grado d'appello, con distrazione in favore del procuratore antistatario per averne fatto anticipo”.
Per L'appellata 1) “Nel mancato accoglimento dei motivi Controparte_1
dell'appello principale avanzati dall , nella declaratoria di Parte_1
illegittimità della domanda di primo grado formulata nei confronti dell' CP_3
, per difetto di legittimazione passiva, con ogni consequenziale
[...]
provvedimento anche e soprattutto in ordine alle spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente (odierno appellato)
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, le Parte_2
sopramenzionate appellanti, esponendo:che in data 06.09.17, l'istante ha ricevuto sulla sua casella di posta elettronica certificata, cartella di pagamento n. 071 2017/
00763069 /37/000 ruolo n. 2017/008870 di €. 15.900,00, basata sulla sentenza del
Tribunale di Nola del 28.12.2005, si opponeva eccependo comunque la prescrizione dell'intero credito, rilevando che, nella predetta cartella non si era tenuto conto della successiva estinzione per indulto dell'ammenda con ordinanza del 27.03.2017 nella misura di €. 10.000,00; ed infine concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di la nullità della cartella.
Con comparsa depositata in data 12.04.2018, si costituiva l' Parte_1
eccependo il corretto e tempestivo svolgimento della procedura esecutiva, nonché che, il termine prescrizionale non fosse decorso. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con comparsa depositata il 18.05.2018, si costituiva l , Controparte_1
eccependo l'incompetenza funzionale del giudice adito e la carenza di interesse ad agire dell'opponente. Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Nessuno si costituiva per il . Controparte_2
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Precisate le conclusioni, all'udienza del 10.06.2021, la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.LA SENTENZA APPELLATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO
Con la sentenza n. 1559/2021, pubblicata il 13/09/2021, il Tribunale di Nola, dopo aver qualificato l'azione ex art. 615 C.p.c. e, 617 C.p.c. così provvedeva:
a) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia esecutiva della cartella n. 071/ 2017/ 00763069 /37/000;
b) condannava le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento nei confronti di delle spese del giudizio che, liquidava in €. 300,00 per spese ed €. Parte_2
3.235,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione.
1.2 LE RAGIONI DELL'APPELLANTE E DIFESE DELL'APPELLATA
Avverso detta pronuncia, l con citazione ritualmente Parte_1
notificata si appella a questa Corte contro la decisione in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Nola, ha accolto l'opposizione ex art. 615 e art. 617 c.p.c. spiegata dall'odierno appellante , e ha dichiarato l'inefficacia esecutiva della cartella Parte_2
di cui oggi si discute. L'impugnante, sostiene con un unico motivo di censura, che, il primo giudice non ha valutato correttamente la documentazione in atti e, quindi, chiede, la riforma della decisione gravata.
Il , resiste all'impugnazione, eccependone l'inammissibilità e, nel merito Parte_2
l'infondatezza. Chiede, pertanto, respingersi l'appello, con tutte le conseguenze di legge.
L'appellata , (opposta in primo grado), in parte, si Controparte_1
associa ai motivi di gravame spiegati dall'odierna appellante Parte_1
ma poi introduce domande nuove, che, non verranno esaminate, in quanto
[...]
l'appellata . , poteva , nei termini di legge, costituirsi Controparte_1 CP_1
spiegando appello incidentale, pertanto non verranno scrutinate le eccezioni sollevate da quest'ultima.
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Instaurato il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado,dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del 12/04/
2024 per le precisazioni delle conclusioni.Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza del 15.04.2024. la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
LE QUESTIONI PRELIMINARI.
Il precetto di cui all'art. 342 c.p.c. deve reputarsi rispettato ogni volta che l'impugnazione permette la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (da ultimo Cass. 30.5.2018 n.
13535), con la conseguenza che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (ved. Cass. n. 24464 del 04.11. 2020;
Cass. civ. n. 21401 del 26. luglio 2021; e per ultima Cass. Civ. n. 3929 del 9 febbraio
2023 sul principio di specificità dei motivi di appello).
L'impugnazione proposta dalla difesa di rivolge chiare, Parte_1
specifiche e pertinenti critiche alla sentenza gravata e quindi rispetta pienamente il precetto di cui all'art. 342 c.p.c.
Non vi è dubbio poi, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 348 ter c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione priva di ragionevole possibilità di
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accoglimento possa essere pronunciata soltanto “prima di procedere alla trattazione” dell'appello, ossia prima della celebrazione dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., con la conseguenza che in sede decisoria non può formare oggetto di riesame l'eventuale diniego di quel provvedimento.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dell'odierno appellato
, sul difetto dello ius postulandi del difensore e nullità del mandato Parte_2
difensivo al difensore del libero foro per contrarietà a disciplina imperativa.
Sul punto si osserva che, dal 1° luglio 2017 le società del gruppo sono sciolte Parte_1
(tranne ), come previsto dal decreto-legge 22 ottobre, ed opera come Parte_1
soggetto in house al (ved. Cass. Civ. n. 10320/2024), “il Controparte_2
SC non è obbligato ad avvalersi dell'avvocatura dello Stato. L' CP_1
può stare in giudizio avvalendosi anche di un avvocato di libero foro, senza
[...]
dover ricorrere quindi all'avvocatura dello Stato (ved. cass. n. 8671/21 ed ancora
Cass. S.U., sentenza n. 30008/2019)”.
Detto ciò, l'appello benché ammissibile sotto il profilo di cui all'art.342 c.p.c. così come novellato dall'art.54 del D.L.n.83/2012, non merita accoglimento, per come in motivazione.
ESAME DEI MOTIVI DI APPELLO.
2) Con il primo motivo di appello, anche se rubricato in più numeri, l'appellante lamenta che, il primo giudice ha, dichiarato la prescrizione del diritto di credito ( ammenda); con il secondo motivo, ritiene, l'appellante che, il primo giudice ha errato nell'esaminare la documentazione in atti depositata, e la notifica della cartella esattoriale;
infine censura la condanna alle spese.
Non appare a parere di questa Corte, che il primo giudice abbia fatto mal governo delle prove documentali allegata agli atti, e poste a base del suo convincimento, nel dichiarare prescritto il diritto di credito in favore dello Stato.
Più precisamente l'odierna appellante , insiste nel ritenere corretto il proprio Parte_1
operato, “avendo ricevuto dalla Corte d'Appello di Napoli, secondo il CP_4
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quale, in data 06.02.2017 il Giudice dell'esecuzione, su richiesta del PM del
14.11.2016 revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena;
in data
06.02.2017, successivamente il Tribunale di Nola sez. penale (cfr. all..3) depositava in data 27.03.2017 in cancelleria il provvedimento n. 84/17 R.E. Esec., con il quale dichiarava estinto per indulto (a seguito della legge n. 241 del 31.7.2006), nella misura di sei mesi di arresto ed €. 10.000,00 di ammenda, la pena applicata a con sentenza penale del Tribunale Monocratico di Nola n.79/05, Parte_2
definitiva il 28.12.2005.
Si osserva che, l' ha confuso la revoca del beneficio condizionale della pena Parte_1
dell'arresto, con la sanzione amministrativa dell'ammenda; si evidenzia che, la revoca del predetto beneficio condizionale della pena dell'arresto è antecedente all'indulto, ed in ogni caso il Foglio Notizie – della Corte di Appello di Napoli – con il quale revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena dell'arresto, non costituisce un atto interruttivo della prescrizione del diritto di credito.
Lo stesso vale per la registrazione del credito sulla piattaforma del SIAMM – settore penale -, acronimo di sistema informativo per la liquidazione delle spese di giustizia;
il fatto che, vi sia stata una iscrizione nel SIAMM non costituisce un atto interruttivo della prescrizione;
ed ancora non costituisce atto interruttivo della prescrizione, la cartella di pagamento cui encipit è rappresentato dal pignoramento (la cartella di pagamento è priva di efficacia esecutiva per giurisprudenza di legittimità).
Come sopra evidenziato, contraddittorio risulta essere l'operato di , Parte_1
che afferma di aver ricevuto gli atti dalla Corte d'Appello nonché l'ordinanza del giudice dell'esecuzione (che applicava l'indulto); nonostante ciò la stessa ha Parte_1
comunque erroneamente, iscritto a ruolo un credito estinto per indulto e prima ancora prescritto. Gli atti, che precedono la cartella esattoriale impugnata in primo grado dall'odierno appellato, risultano irrilevanti ai fini dell'avvenuta prescrizione del diritto di credito vantato dallo Stato nei confronti del . Il primo giudice, ha Parte_2
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valutato gli atti sopra evidenziati e, li ha correttamente ritenuti irrilevanti ai fini della prescrizione del diritto, non essendo gli stessi atti interruttivi della prescrizione.
Si osserva, inoltre, che l'atto di interruzione della prescrizione ha natura puramente soggettiva, unilaterale e recettizia, per cui è indispensabile la conoscenza legale da parte del destinatario, per riconoscergli gli effetti di cui all'art. 2943 c.c.( ex plurimis,
Cassazione n. 12480/2013) In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano,ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario (ved. Cass. n.
25861/2010). Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, quarto comma. c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso ex art. 1134 c.c.: "Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati".
Il motivo è infondato.
Passando al secondo motivo di censura, con il quale l'appellante si duole dell'errato esame della documentazione depositata in atti, sostenendo che, dall'intervenuta pronuncia del G.E., in data 27.03.2017, di estinzione per indulto dell'ammenda nei limiti di €. 10.000,00, riparte un termine quinquennale di prescrizione, e sul punto si osserva che, correttamente il primo giudice, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del diritto ex art. 2946 c.c.: “Nel caso in esame effettivamente, tra la irrevocabilità della sentenza della Corte d'Appello (in data 18.01.2007) e la notifica della cartella (in data 06.09.2017) sono trascorsi più di 10 anni. E a nulla valgono le argomentazioni sollevate dall'odierna appellante in merito all'intervenuta pronuncia, in data 27.03.2017, di estinzione per indulto dell'ammenda nei limiti di € 10.000,00, da cui far partire il termine decennale di prescrizione;
innanzitutto perché evidentemente non ha tenuto conto avendo notificato cartella di pagamento per
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all'intero importo di € 15.000,00 e non del solo residuo di € 5.00,00, ma poi e soprattutto perché tale provvedimento giurisdizionale è irrevocabile: la pena resta inflitta dalla sentenza di condanna e non da quella che, residuerebbe da espiare in base a cause estintive (indulto o condono) e, tanto sia ai fini dell'estinzione delle pene per decorso del tempo (art. 172 c.p.c. ; ex multis Cass. n. 1775 del 1998; Cass. n..511 del1999; Cass n. 49748 del 2018) sia ai fini dell'estinzione del diritto per prescrizione
(art. 2946 ss c.c). Pertanto, è irrilevante l'intervenuta pronuncia di parziale indulto dell'ammenda, che incide viepiù soltanto sul quantum, non disponendo una nuova condanna in sostituzione della precedente (e di cui, si ribadisce, non si è tenuto conto della cartella notificata mesi dopo la pronuncia di estinzione)”.
Si evidenzia che, la conoscenza di un procedimento pendente davanti al G.E., non costituisce atto interruttivo della prescrizione, e comunque non fa venir meno la legittimazione dell'odierno appellato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto.
Inoltre, come ( sopra evidenziato) si evidenzia che, il credito azionato deriva da una sentenza pronunciata dal Tribunale Monocratico di Nola n. 79/05 riformata, solo per la pena, dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 28.11. 2005,divenuta definitiva a seguito di pronuncia di inammissibilità del ricorso per Cassazione del
18.01.2007.
Nel caso in esame, quindi, si applica la prescrizione dell'actio iudicati, il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c , indipendentemente dalla natura del diritto oggetto del giudicato.
Si osserva, inoltre, che anche la giurisprudenza di merito, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha sancito che: “la cartella esattoriale non è titolo giudiziale ed è regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito da essa portata. Pertanto, la prescrizione della cartella esattoriale è decennale solo qualora ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (c.d. actio iudicati si veda l'art.
2953 c.c.). In tal caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente
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(breve– quinquennale) – previsto per il singolo tributo – in quello decennale (Trib. Br.,
Sez. Lav., sentenza 6 marzo 2014, n. 509;cfr.Trib. Br., Sez. Lav., sentenza 24 marzo
2014, n. 651).
L'art. 2953 c.c., infatti, dispone che :“i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
La norma attribuisce, il dedotto effetto giuridico esclusivamente e tassativamente al passaggio in giudicato della sentenza.
Né, peraltro, l'ordinamento giuridico italiano prevede una norma analoga che, alleghi il medesimo effetto giuridico ad altri atti (come eccepito dall'appellante), come la coincidenza con il dies a quo dalla data di emissione dell'ordinanza sentenza del G.E. del Tribunale di Nola n.84/17, che applicava l'indulto per la somma di €.10.000,00.
Si evidenzia che, il dies a quo coincide con il passaggio in giudicato della sentenza;
nel caso in esame, la sentenza è divenuta irrevocabile in data 18.01.2007 con pronuncia della Corte di Cassazione.
Per completezza, si osserva che, il ruolo della impugnata cartella è stato reso esecutivo in data 06.06.2017, e la cartella impugnata è stata notificata in data 06.09.17, ben oltre il termine prescrizionale decennale previsto, e comunque senza rispettare i provvedimenti di indulto emessi dal Giudice dell'esecuzione.
La giurisprudenza di legittimità afferma: “alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che, ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c.(che in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n.
25790).”
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Si osserva che, anche in materia penale la prescrizione decorre dalla sentenza passata in giudicato, e non da altri provvedimenti quali l'indulto.
Infatti, in materia penale il termine prescrizionale è più breve: l'art. 173 cod. pen., intitolato all'estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo nel cui primo comma è previsto in tale modo: le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni.
Si osserva, inoltre, che ai fini del computo dei termini di prescrizione previsti dagli artt. 172 e 173 cod. pen., non si tiene conto della diminuzione della pena conseguente all'applicazione dell'indulto, disposto a norma dell'art. 174 cod. pen.
Questo principio può ritenersi espressione di un orientamento ermeneutico incontroverso, per inquadrare il quale è utile richiamare la sentenza “Seel” del 1997, con la quale la Suprema Corte affermava il seguente principio di diritto: «Ai fini di cui all'art. 172 cod. pen., che detta la disciplina in materia di estinzione delle pene per decorso del tempo, per “pena inflitta” deve intendersi quella risultante dalla sentenza di condanna e non quella che residuerebbe da espiare, tenendo conto di cause estintive quali, nella specie, l'indulto ».
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, far decorrere un termine di prescrizione
(decennale o quinquennale) da un ordinanza del Giudice dell'esecuzione che, applica l'indulto, risulta infondato.
Si osserva, infine che, la stessa ordinanza n. 84/17 (cfr.all.) del Tribunale di Nola, nel dispositivo “ dichiara condonata la pena nei limiti di sei mesi di arresto e 10.000,00 euro di ammenda” , non contenendo, quindi, nessuna menzione ad una condanna del
Sig. alla somma di €. 5.000,00. Parte_2
Tale ordinanza n.84/17 non ha modificato la sentenza n. 79/05 riformata, solo per la pena, dalla sentenza della Corte D'Appello di Napoli del 28.11.2005, divenuta definitiva a seguito di pronuncia di inammissibilità del ricorso per Cassazione del
18.01.2007.
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In conclusione, si ritiene quindi che il credito vantato dallo Stato (o la somma che residua di €. 5.000,00) deriva da una sentenza pronunciata dal Tribunale Monocratico di Nola n. 79/05 riformata, solo per la pena, dalla sentenza della Corte d'Appello di
Napoli del 28.11.2005, divenuta definitiva a seguito di pronuncia di inammissibilità del ricorso per Cassazione del 18.01.2007, credito, prescritto ex art. 2953 c.c. ed ex art. 2946 ss c.c.
Passando, all'ultimo motivo di censura, l'appellante si duole della condanna delle spese legali irrogata dal primo giudice.
Il motivo genericamente, sollevato è inammissibile.
In conclusione, esaminati gli atti, ritiene questo Collegio, che, la motivazione adottata dal primo giudice, seppure stringata, viene condivisa, risulta immune da vizi logici, e sulla base degli elementi probatori correttamente ha accertato e dichiarato prescritto il diritto di credito, di cui si è discusso.
DECISIONE DELLA CORTE
La sentenza impugnata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato da ,.A., con la condanna della stessa, per Controparte_5
il principio della soccombenza, al pagamento in favore dell' appellato Parte_2
delle spese processuali del presente grado, e si liquidano, in conformità al decreto del
Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, negli importi medi dello scaglione di riferimento ( da €.
5.201 a 26.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando
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nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_2
che liquida, in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso
[...]
delle spese generali nella misura del 15% , iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c) La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02;
d) Compensa le spese tra l'appellante e l'appellata Parte_1 [...]
; nulla è dovuto per la parte rimasta contumace. Controparte_1
Così deciso in Napoli il 14 marzo 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(IT NA De Falco) (Antonio Quaranta)
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