Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7850/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.FERRANDINA GIUSEPPINA giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
: rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta Controparte_1 procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 14.6.2024, il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. OI – 1333817 notificata il
4.3.2024 relativa a sanzioni amministrative per la violazione dell'art.2, comma
1-bis, D.L. 463/1983.
Eccepiva l'inesistenza di atti prodromici e concludeva per l'annullamento dell'ordinanza.
Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Tanto premesso. il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente non contesta che, nei flussi contenenti le dichiarazioni Pt_2 mensili degli obblighi contributivi dovuti all' ha dichiarato di aver CP_1
Sostiene l'istituto che il termine di prescrizione non sia decorso in quanto essa ha cominciato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione (e, nello specifico, dalla data in cui l'autorità giudiziaria penale aveva restituito gli atti alla P.A. competente ai sensi e per l'effetto dell'art 9
D.Lgs. 8/2016) e fosse stata sospesa durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione) e durante il periodo previsto dal D.L.
18/2020, conv. in l.n.27/20 (in relazione all'emergenza pandemica per COVID-
19).
Ritiene lo scrivente che la tesi sia fondata. E difatti va evidenziato che il termine prescrizionale in materia ha durata quinquennale (art. 28 L. 689/1981): tale termine ha cominciato a decorrere, trattandosi di illecito valutato originariamente come reato e poi depenalizzato, con la data di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 e, quindi, in data 6.2.2016.
In particolare se la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 41. Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529/03; n.19897/18).
Per gli anni successivi, come nel caso di specie, è evidente che la prescrizione inizia a decorrere dalla notifica del dell'accertamento della violazione in quanto da tale momento scatta il termine di tre mesi per l'eventuale adempimento mediante il versamento delle somme omesse al cui spirare decorre il termine di
60 giorni per il pagamento della sanzione: in assenza di pagamento consente l'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata è relativa alla sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione all'annualità 2018.
Risulta dalla documentazione che l' ha provveduto alla notifica di atto di CP_1 accertamento in data 16.10.2018; ne deriva che la prescrizione è stata interrotta con la notifica di tale atto di accertamento (cfr. doc. in fasc. , è CP_1 rimasta sospesa nei tre mesi successivi ex art. 2 D.L. 463/1983 (comma 1 – bis
“il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; comma 1 – quater “durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso”), poi è rimasta ancora sospesa dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 (art. 103, comma 6 – bis D.L. 18/2020) e infine nuovamente interrotta con la notifica dell'ordinanza ingiunzione del 4.3.2024.
L'opposizione va dunque respinta non essendo prescritta la somma richiesta.
Quanto alla carenza di atti presupposti, in disparte la irrilevanza di tale circostanza al fine della validità dell'ordinanza opposta, deve evidenziarsi che vi
è la prova documentale della notifica della comunicazione dell'accertamento dell'omissione contributiva contestata e, pertanto, anche sotto tale profilo le doglianze del ricorrente sono infondate.
Infondati sono tutti gli altri motivi in quanto attinenti a fattispecie non applicabili al caso di specie.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto TO , nei Pt_1 confronti così provvede: Controparte_2
1. revoca la sospensione disposta in corso di giudizio;
2. rigetta l'opposizione;
3. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€1.000,00, per compensi, oltre accessori come per legge.
Bari,04/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi