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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1348/2024
Udienza “cartolare” del 19-5-2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1348/2024 in materia di Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) rappresentati e CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. Francesca Galloni (C.F. ) ed elettivamente domiciliati C.F._4
presso il suo studio in Massa, via Fermi n. 19, come da procura allegata al ricorso.
RICORRENTI
CONTRO
(P.IVA ), con sede legale in Milano, piazza F. Meda n. 4, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del procuratore dott. in forza della procura del 17.07.2023 autenticata dal CP_2
notaio dott.ssa di Milano, rep. n. 48051, racc. n. 15970, rappresentata e difesa dagli Persona_1
avv.ti Luca Zitiello (C.F. ) e Benedetta Musco Carbonaro (C.F. C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Europa C.F._6
n. 13, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: per i ricorrenti: “Nel merito: Accertare e dichiarare la nullità o l'annullabilità dei contratti di acquisto dei diamanti oggetto del presente giudizio qualificandoli come servizio di investimento e/o intermediazione finanziaria, per tutte le motivazioni indicate in premesse e per violazione degli
articoli 21 e seguenti del TUIF nonché ai sensi dell'articolo 30 dello stesso TUIF e conseguentemente condannare alla restituzione della somma versata da Controparte_1
di euro 5876,64, di euro 11309,76 e di euro Parte_2 Parte_1 Parte_3
8000,40 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni. - In ulteriore ipotesi accertata la responsabilità contrattuale della CO , da CP_1
inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi imposti dal TUIF, condannare la medesima alla restituzione delle somme versate da di euro 5876,64, Parte_2 Parte_1
di euro 11309,76 e di euro 8000,40 oltre alla rivalutazione monetaria,
[...] Parte_3
interessi legali ed il risarcimento dei danni e/o al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario ovvero al pagamento maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni. -
In ipotesi che i contratti intercorsi tra i comparenti e la CO , siano qualificabili CP_3
come contratto rientrante nelle attività che la svolge quali attività connesse a quella CP_3 bancaria che l'art. 8 comma 3 del D.M: Tesoro 6/7/1994 definisce come “attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata” aggiungendo che “A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di a)informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza” e/o quale attività di carattere contrattuale, accerti e riconosca la responsabilità della per violazione di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c. , e/o lo dichiari Parte_4
nullo (anche per carenza di licenza di P.S. in capo alle convenute) o annullabile per errore o dolo, ai sensi degli articoli 1428, 1429 e 1439 c.c., o secondo quanto previsto in materia di diritto del consumo con particolare riferimento alla violazione di cui alla normativa prevista in materia di pratica commerciale scorretta e/o pubblicità ingannevole e/o per la violazione in materia di diritto di recesso, imputabile alla CO e conseguentemente condannarla al pagamento della somma
a favore di di euro 5876,64, di di euro 11309,76 e di Parte_2 Parte_1 Parte_3
di euro 8000,40 oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei
[...]
danni. - Sempre nell'ipotesi in cui i contratti intercorsi siano qualificabili come vendita di cose mobili (diamanti), stante l'attività professionale della CO, la consulenza resa, la sollecitazione all'acquisto svolta affinché i comparenti acquistassero le pietre, condanni appunto la CO al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale arrecati alla stessa, ovvero a titolo di responsabilità ex articolo 2043 c.c., nella misura di quanto a di euro Parte_2
5876,64, a di euro 11309,76 e a di euro 8000,40 oltre alla Parte_1 Parte_3
rivalutazione monetaria, interessi legali ed il risarcimento dei danni o che sarà ritenuta equa e di giustizia oltre ad interessi e rivalutazione. 1) Per concludere, ed in ogni caso a prescindere dall'esito delle precedenti domande, condanni la CO al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali ed esistenziali subiti dai comparenti quali consumatori e risparmiatori, per le condotte commerciali scorrette ed ingannevoli per le quali è stata inflitta la sanzione da parte dell'AGCM a carico della CO, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. Il tutto oltre spese e compensi legali. In via istruttoria: Si chiede che il Tribunale Voglia ordinare alla CO, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione omissis”. CP_3 per la resistente: “in via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, CP_3
rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente per carenza dei presupposti di legge;
- accertare e dichiarare la prescrizione delle domande avversarie, nei termini indicati in atti;
in via principale: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da parte ricorrente in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto
e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
in via subordinata: - accertare e dichiarare, per i motivi
e nei termini indicati in atti, la sussistenza del concorso di colpa in capo a parte ricorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dei ricorrenti nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di parte CP_3 ricorrente, ridurre l'importo da corrispondere ai ricorrenti secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
in via istruttoria - dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le richieste istruttorie avversarie, per le motivazioni indicate in atti;
in ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti esponevano di avere acquistato dalla su Parte_5
segnalazione di AN OP (Oggi , agenzia di Querceta, un diamante CP_1 certificato n. IG141428270, colore I, purezza IF, peso 0,53, al prezzo di € 5876,64 ( ); Parte_2 due diamanti, uno certificato n. IG127418735, colore I, purezza IF, peso 0,51, al prezzo di € 5654,88 e uno certificato n. IGI130442359, colore I, purezza IF, peso 0,51, al prezzo di € 5654,88
( ; un diamante certificato n. GIA2161270985, colore H, purezza IF, peso 0,59, al Parte_1 prezzo di € 8000,40 ( ). Parte_3
Nei mesi a seguire apprendevano che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva Part censurato l'attività di , qualificando come scorrette le sue pratiche commerciali, perché vendeva diamanti ad un prezzo nettamente superiore rispetto al loro reale valore.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti convenivano in giudizio Controparte_1
riferendo che la banca li aveva consapevolmente raggirati con condotte fraudolente ed artificiose,
Part finalizzate a concludere l'infruttuosa compravendita nei confronti di , fornendo informazioni omissive e ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica dell'acquisto. In particolare, le quotazioni esposte ai
Part ricorrenti dipendevano dalla fissazione unilaterale del prezzo da parte di e non erano frutto di reali oscillazioni di mercato.
Sostenevano che la CO era obbligata a valutare il profilo di ciascun risparmiatore, verificando che la forma di investimento fosse adeguata agli obiettivi di investimento del cliente, che quest'ultimo fosse in grado di comprenderne i rischi e fosse in grado di sopportarli.
La banca aveva quindi violato i doveri imposti dalla legge in materia di diligenza professionale e correttezza e leso il legittimo affidamento che i ricorrenti nutrivano verso la banca, che avrebbe dovuto sconsigliare l'acquisto dei diamanti e proteggere i ricorrenti da eventuali truffe.
Chiedevano di accertare la nullità dei contratti di acquisto dei diamanti ex art. 1418 c.c. per violazione degli artt. 21 e ss. e 30 TUF o, in ipotesi, per violazione dell'art. 127 T.U.L.P.S. o, in subordine, l'annullabilità per errore o dolo ex art. 1427 c.c. o secondo le norme del codice del consumo;
per l'effetto chiedevano la condanna della CO alla restituzione della somma versata da pari ad € 5876,64, da pari ad € 11309,76 e da Parte_2 Parte_1
pari ad € 8000,40. Parte_3
In ipotesi formulavano domanda di accertamento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della CO e di condanna alla restituzione delle somme versate per l'acquisto dei diamanti.
In ogni caso chiedevano la condanna al risarcimento del danno.
La resistente si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo in via preliminare il Part proprio difetto di legittimazione passiva, perché i ricorrenti avevano concluso contratti con e non con la banca e l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno, in quanto, essendo i ricorrenti ancora proprietari dei diamanti, il danno lamentato non era individuato o individuabile, ma solo potenziale.
Deduceva di avere svolto esclusivamente un'attività di mera segnalazione, di non aver avuto alcun ruolo nelle trattative, nella conclusione e nella gestione del rapporto di compravendita, limitandosi a
Part fornire ai ricorrenti il materiale pubblicitario che era realizzato esclusivamente da senza alcun contributo della banca. che non era stata la tramite i suoi dipendenti, a proporre CP_4 CP_3
l'acquisto delle pietre preziose e che non aveva mai rassicurato in merito alla convenienza dell'acquisto o fornito altre informazioni ai clienti, altrimenti avrebbe violato la convenzione Part stipulata con .
Inoltre, sosteneva che i ricorrenti non potevano contestare la violazione della disciplina sull'intermediazione finanziaria e sui servizi di investimento, dato che tale disciplina si applica soltanto quando l'intermediazione e i servizi di investimento hanno ad oggetto degli strumenti finanziari e i diamanti non possono essere considerati tali.
Contestava la richiesta di risarcimento del danno, dato che non era attribuibile alcuna responsabilità di natura contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale alla banca e in ogni caso eccepiva la mancata prova del nesso di causalità tra la condotta della banca e il danno subito dai ricorrenti.
In via subordinata chiedeva l'esclusione o la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c., ritenendo che i ricorrenti avrebbero dovuto diligentemente informarsi preventivamente circa l'affidabilità e la convenienza dell'affare; oltre alla riduzione dell'importo tenuto conto del valore dei diamanti che si trovavano ancora nella disponibilità dei ricorrenti.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande principali di nullità e di annullabilità dei contratti di acquisto dei diamanti
I ricorrenti formulano in via principale domanda di accertamento di nullità dei contratti di compravendita dei diamanti per violazione degli artt. 1418 comma 1 c.c. e 21 ss. e 30 TUIF o, in ipotesi, per violazione dell'art. 127 T.U.L.P.S. ed in subordine di annullamento per errore o dolo ex art. 1427 c.c. o secondo le norme del codice del consumo.
Tali domande devono essere entrambe respinte per carenza di legittimazione passiva della Banca Part CO, in quanto la compravendita in esame è stata stipulata tra i ricorrenti e e la CO non è parte dei negozi in questione, avendo solo esercitato attività di consulenza e di intermediazione. Pertanto, ogni domanda relativa alla validità, efficacia od esecuzione delle relazioni contrattuali in oggetto può essere formulata solo verso la controparte venditrice.
La domanda risarcitoria subordinata
La fattispecie in esame si è svolta con le modalità standard di una vicenda che ha avuto ampia eco,
Part ed è ormai nota: , poi dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, si avvaleva di alcune banche per la vendita di diamanti grezzi, ad un prezzo doppio o triplo rispetto al loro valore reale, prospettando irrealistiche quotazioni basate su listini che in realtà non erano altro che pubblicità a
Part pagamento della stessa , pubblicate su giornali nazionali.
Come evidenziato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella decisione PS10677 del 31-10-2017, confermata provvisoriamente da n. 10967/2018 e definitivamente dal CP_5
Consiglio di Stato n. 2081/2021, il consumatore non era avvertito della differenza tra il prezzo
Part praticato da ed il valore della pietra.
Il rapporto fiduciario del cliente con il referente investimenti e le sue rassicurazioni, nonché la fiducia nelle serietà e reputazione della banca, sono stati elementi determinanti nella decisione finale d'acquisto, avendo generato un legittimo affidamento verso le informazioni fornite.
Le banche hanno quindi permesso di fatto la realizzazione della pratica commerciale scorretta, mettendo a disposizione le sedi, nonché per le modalità con cui si realizzava l'offerta ai consumatori, e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto ed alla custodia dei diamanti.
Le eccezioni preliminari
In via preliminare, risulta del tutto infondata l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità dell'azione risarcitoria, in quanto il fatto che i ricorrenti sono ancora in possesso dei diamanti oggetto di causa è irrilevante, considerato che il loro valore reale era nettamente inferiore rispetto a
Part quanto versato a .
In data 28.10.2014, ha acquistato un diamante certificato n. IG141428270, colore I, Parte_2 purezza IF, peso 0,53, al prezzo di € 5.876,64; ha acquistato due diamanti, uno Parte_1
certificato n. IG127418735, colore I, purezza IF, peso 0,51 e l'altro certificato n. IGI130442359, colore I, purezza IF, peso 0,51, ciascuno al prezzo di € 5.654,88; ha acquistato un Parte_3
diamante certificato n. GIA2161270985, colore H, purezza IF, peso 0,59, al prezzo di € 8.000,40.
I listini “Rapaport”, comunemente utilizzati dagli operatori del settore, attribuiscono invece al diamante di un valore di mercato pari ad € 2.357,65, a ciascuna pietra acquistata da Parte_2 il valore di € 2.268,67 e al diamante di il valore di € 2.719,05, Parte_1 Parte_3
tutti comprensivi di IVA.
Tali valutazioni sono attendibili e solo genericamente contestate dalla resistente, che ha CP_3
prodotto una C.T.P. inutilizzabile in quanto priva di sottoscrizione del tecnico incaricato.
Inoltre, risulta generica e infondata l'eccezione di prescrizione delle domande di parte ricorrente.
La domanda di risarcimento del danno
Con riferimento al titolo della responsabilità della CO, è necessario esaminare le tesi prospettate in giudizio.
L'art. 2043 c.c. è inapplicabile al caso in esame, perché tale fonte di obbligazione riguarda i danni cagionati da un soggetto nei confronti di un terzo, nell'ambito della vita di relazione, mentre nel caso di specie tra i ricorrenti e la CO, al momento dell'acquisto dei diamanti, esisteva un rapporto di tipo contrattuale.
Non può sussistere nemmeno una responsabilità precontrattuale, perché questa riguarda esclusivamente il comportamento tenuto dai contraenti nel momento precedente alla stipulazione
Part dei contratti e, nel caso de quo la banca non è parte dei contratti tra e i ricorrenti.
Le ipotesi che vengono in rilievo sono la responsabilità contrattuale e la c.d. responsabilità per contatto sociale qualificato.
Con riferimento al primo inquadramento, l'attività esercitata da nei confronti Controparte_1 dei ricorrenti, consistente nella segnalazione dell'operazione di acquisto dei diamanti in questione, rientra nell'ambito delle attività connesse a quella bancaria ex art. 8 comma 3 del D.M. Tesoro
6/07/1994, d. lgs. ad integrazione del d.lgs. n. 385/1993, ai sensi del quale “A titolo indicativo, costituiscono attività̀ connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale [...]".
Rispetto alla seconda ipotesi, invece, la responsabilità della banca deriva dagli artt. 1173 c.c. e 2
Cost. Si tratta di una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto, e che sorge allorquando tra il danneggiato ed il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri di comportamento, ossia collaborazione e protezione volti alla salvaguardia di determinati beni giuridici, non riconducibili al generale e generico dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica. In entrambi i casi la banca risponderà dei danni cagionati al cliente per inadempimento di un'obbligazione, ex art. 1218 c.c. (in questo senso Trib. Modena n. 352/2020; Trib. Modena ord.
19/11/2019; Trib. Milano ord. 14/10/2020; Trib. Verona ord. 23/05/2019).
I ricorrenti hanno senza dubbio provato i fatti costitutivi posti a fondamento del proprio diritto, ed in particolare il nesso di causalità tra l'inadempimento della banca e il danno subito.
È noto che esiste un'asimmetria informativa tra la banca e i clienti, e questa deve essere colmata con l'osservanza da parte dell'istituto bancario, dei doveri di trasparenza, chiarezza, lealtà, e correttezza, specialmente ove vi sia un consolidato rapporto di fiducia.
Nel caso in esame, i clienti si sono fidati delle informazioni rese loro dalla banca circa l'affidabilità dell'operazione di acquisto dei diamanti e sono stati influenzati dai suoi suggerimenti.
In ottemperanza al dovere di solidarietà sociale di cui agli artt. 1173 c.c. e 2 Cost., la CO avrebbe dovuto fornire una corretta informazione sulla convenienza dell'investimento, e dunque, la relazione eziologica esiste perché, se i ricorrenti avessero ricevuto una corretta informazione, non Part avrebbero certamente acquistato i diamanti da .
A rafforzare la responsabilità di vi è anche il fatto che percepiva una corposa CP_1 provvigione dai contratti di compravendita di diamanti, conclusi con l'ausilio dell'attività
“segnalatrice” della (pari al 18% del prezzo pattuito), oltre all'utile derivante dai servizi CP_3
accessori forniti al cliente in occasione della vendita, come la custodia in cassetta di sicurezza.
Cont Non si può pertanto affermare che non abbia legittimazione passiva;
al contrario, l'istituto bancario è titolare di uno specifico ed autonomo dovere di informazione e di protezione dei clienti,
e non interessa che sia o meno parte dei contratti di compravendita dei diamanti per cui è causa.
Non è fondata nemmeno la contestazione della banca relativa alla mancata prova da parte dei ricorrenti circa le condotte fraudolente e capziose dei funzionari della banca, con riferimento alle operazioni di investimento.
I ricorrenti hanno soddisfatto il loro onere probatorio allegando l'inadempimento della CO;
quindi, è la banca stessa che avrebbe avuto dedurre, al contrario, che la sua attività (per il tramite dei propri dipendenti) non ha in alcun modo influito sulla volontà dei ricorrenti di concludere i
Part contratti di compravendita con .
Ancora, nessun rilievo ha il fatto che la banca abbia esercitato una “mera attività di segnalazione”, oppure una consulenza, perché entrambe le attività rientrano nell'ambito delle condotte ascrivibili alle fonti di responsabilità sopra chiarite. Da ultimo, non si può ravvisare alcuna riduzione del quantum dovuto dalla perché non può CP_3
essere imputata ai ricorrenti alcuna responsabilità ex art. 1227 c.c. né in punto di concorso nella causazione del danno-evento ai sensi del 1° comma, né sotto il profilo del concorso all'aggravamento del danno-conseguenza ai sensi del 2° comma. Infatti, i clienti hanno agito in Cont totale buona fede fidandosi dei suggerimenti dei funzionari di , e non è ravvisabile alcun profilo di negligenza dei danneggiati idoneo a ridurre il danno causato dalla CO.
Merita dunque accoglimento la domanda attorea di risarcimento del danno a seguito dell'illegittima condotta della CO, da quantificare nell'importo pari alla differenza tra il prezzo complessivo Part dei diamanti corrisposto ad ed il loro valore di mercato, da maggiorare degli interessi legali dalla domanda al saldo.
deve quindi essere condannato a corrispondere € 3.518,99 (5.876,64 – 2.357,65) nei CP_1 confronti di;
€ 6.772,42 [(€ 5.654,88 – € 2.268,67) x 2] nei confronti di Parte_2 Parte_1
€ 5.281,35 (€ 8.000,40 – € 2.719,05) nei confronti di oltre interessi
[...] Parte_3
legali dalla domanda al saldo.
La somma così individuata è idonea a riparare il pregiudizio subìto dai ricorrenti, e, come già precisato, a nulla rileva il fatto che sono ancora in possesso dei diamanti oggetto di causa, Part considerato che il loro valore reale era nettamente inferiore rispetto a quanto sborsato a .
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di valore tra €
5.201 ed € 26.000 ed esclusa la fase istruttoria non svolta e, tenuto conto della parziale soccombenza dei ricorrenti, devono essere compensate nella misura di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo:
- rigetta la domanda principale di accertamento della nullità dei contratti di acquisto dei diamanti e quella subordinata di annullamento, per carenza di legittimazione passiva della CO;
- accoglie la domanda di risarcimento del danno e per l'effetto condanna a CP_1 corrispondere € 3.518,99 nei confronti di;
€ 6.772,42 nei confronti di Parte_2 Parte_1
€ 5.281,35 nei confronti di;
oltre interessi legali dalla domanda
[...] Parte_3
al saldo;
- condanna al pagamento di 2/3 delle spese di lite in favore degli attori, liquidate CP_1 per l'intero in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge. - compensa le spese di lite nella misura di 1/3.
Il Giudice
Giacomo Lucente