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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1176/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
1586 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 13/02/2020, vertente
TRA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. , (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Marobbio (c.f. C.F._5
) e Ciro Sito (c.f. ) C.F._6 C.F._7
APPELLANTI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Controparte_1 C.F._8
Francesco Possidente (c.f. C.F._9
APPELLATO
NONCHE'
(nata il [...]), , , Parte_1 CP_2 CP_3
, Controparte_4 Controparte_5 CP_6
,
[...] Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI CONCLUSIONI: per gli appellanti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e come da note di trattazione scritta, depositate ex art.127 ter Parte_4 Parte_5
c.p.c. in data 29.11.2024; per l'appellato come da note di trattazione scritta Parte_2
depositate il 3.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione , , e CP_8 Parte_6 Controparte_4 Parte_2 [...]
citavano in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, Parte_1 Controparte_1 Parte_1
e nonché deducendo: CP_2 CP_3
- di essere tutti coeredi dei beni ereditari caduti in successione di Persona_1
deceduto in data 11.03.1980, e deceduta in data 9.03.1987; Persona_2
- che l'asse ereditario era composto da diversi immobili meglio specificati in citazione, tra cui l'appartamento sito in Napoli, alla via Stadera n. 2 (catastalmente n.1), in catasto al fl. 6, p.lla sub.
219, sub. 4;
- che, nel corso dell'anno 2011, avendo i coeredi manifestato la volontà di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, gli stessi avevano conferito mandato al notaio dott. di Persona_3
predisporre atto di scioglimento della comunione e di assegnazione dei beni in proporzione delle rispettive quote ideali;
- che nell'atto di scioglimento della comunione per notar era inserito, tra gli altri, anche Per_3
l'immobile sito in Napoli alla via Stadera n.2, catastalmente n.1;
- che soltanto in seguito a visure eseguite presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Napoli in data
31.01.2014, veniva a conoscenza che coerede e comunista dei beni CP_8 Controparte_1
caduti in successione, aveva donato, con atto per notaio del 25.07.2013, alle figlie Persona_4
(28.04.1972) e (26.12.1981), la piena proprietà della porzione di fabbricato Pt_1 CP_2
sito in Napoli alla via Stadera n.2, catastalmente n.1, dichiarando falsamente di averne avuto il possesso ininterrotto da oltre un trentennio;
- che il suddetto atto notarile era nullo alla luce di svariate circostanze: non corrispondeva al vero che possedesse l'immobile da oltre un trentennio;
l'immobile era stato posseduto da Controparte_1
e fino alla morte del primo avvenuta in data Persona_1 Persona_2
11.03.1980, e, successivamente da unitamente alla figlia , Persona_2 Controparte_9
sino al 9.03.1980, data della scomparsa successivamente a quella data, e fino al Persona_2
25.07.2010, era stato occupato ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente da CP_9
che, data l'invalidità al 100% di , gli istanti consentirono ad
[...] Controparte_9 di continuare a detenere l'immobile con l'accudimento del germano Controparte_9 [...]
la circostanza dell'accudimento della germana da parte di non CP_1 Controparte_1
spostava assolutamente i termini della controversia;
in ogni caso la nullità dell'atto di donazione era evidente anche alla luce del fatto che, essendo proprietario unicamente di una Controparte_1 quota ideale dell'immobile, egli avrebbe dovuto consentire l'esercizio del diritto di prelazione del bene agli altri coeredi, ai sensi dell'art. 732 c.c.;
- che, alla luce di quanto esposto, le donatarie e andavano condannate al CP_2 Parte_1
risarcimento dei danni derivanti da illegittima detenzione del bene e, quindi, al pagamento di una indennità di occupazione commisurato al valore locativo del bene, dalla data dell'atto e sino all'effettivo rilascio del bene.
Alla luce di quanto esposto, gli attori concludevano chiedendo di: accertare e dichiarare la composizione dell'asse ereditario così come descritto nell'atto di citazione;
accertare e dichiarare che i beni dell'asse ereditario appartenevano pro quota: a e per ¼ ciascuno;
a Parte_6 CP_1
e per 1/8 ciascuno;
a (24.02.72), e CP_8 CP_3 Parte_1 Controparte_4
per 1/12 ciascuno;
conseguentemente accertare e dichiarare che l'immobile Parte_2
oggetto di donazione apparteneva in proprietà comune e indivisa a Parte_6 CP_1
, , , e ,
[...] CP_8 CP_3 Parte_1 Parte_2 Controparte_4
secondo le rispettive quote;
annullare e/o dichiarare inefficace, nei confronti degli attori, l'atto di donazione per notaio del 25.07.2013;condannare i convenuti , Persona_4 Controparte_1
e al risarcimento, in favore degli attori, di tutti i danni scaturenti Parte_1 CP_2 dall'illegittimo trasferimento del bene;
condannare le convenute e al rilascio Parte_1 CP_2 dell'immobile sito in via Stadera 2, catastalmente n.1 ed al risarcimento dei danni cagionati dall'illegittima detenzione del bene;
Costituito in giudizio contestava la fondatezza delle pretese attoree e ne chiedeva Controparte_1
il rigetto. In particolare deduceva: - che l'asse ereditario individuato dagli attori era mancante di un ulteriore immobile a suo tempo donato da alla figlia , Persona_1 Parte_7
di cui chiedeva la collazione;
- che l'immobile di via Stadera n. 2, era stato abitato, sin dal 21.10.1971, da con il proprio nucleo familiare e poi, alla morte del padre , Controparte_1 Persona_1
vi avevano trasferito la propria residenza sia la madre (che vi era rimasta sino alla Persona_2
morte), sia la sorella (che vi era rimasta sino alla sua scomparsa); - che il terreno Controparte_9 su cui era stata edificata l'abitazione in oggetto era di proprietà del demanio ed affidata in concessione alla Circumvesuviana s.r.l. ( e non del padre ); - che il fabbricato era stato edificato Persona_1 da che lo abitava e lo possedeva ininterrottamente dall'ottobre del 1971; - che, Controparte_1
dunque, il suolo e/o il fabbricato costruito abusivamente sul suddetto suolo non erano entrati a far parte dell'asse ereditario dei coniugi e e pertanto gli Persona_1 Persona_2
attori alcun diritto potevano vantare sul suddetto cespite;
- che anche i due separati locali commerciali riportati in catasto al fl. 6, p.lla 219, sub. 101 e 102, non potevano cadere nella successione né della madre né del padre , in quanto quest'ultimo, con atto scritto di proprio pugno Pt_1 Persona_1
in data 15. 11.1965, aveva riconosciuto che il suolo di circa 160 mq, sul quale erano stati edificati poi i suddetti locali commerciali, erano sono formalmente e nominalmente intestati a sé stesso, ma in realtà erano di proprietà dei germani e CP_1 Parte_8
Concludeva quindi per il rigetto delle domande.
All'udienza del 22.11.2018, poiché nelle more del giudizio decedeva ab intestato , si Parte_6
costituivano in giudizio in qualità di suoi eredi , e Per_1 CP_2 Pt_1 CP_5 CP_6 [...]
, riportandosi alle domande e difese già formulate dalla de cuius. CP_7
All'esito dell'istruttoria, il tribunale di Napoli, con sentenza n. 1586, pubblicata il 13.02.2020, rigettava le domande proposte dagli attori, con vittoria di spese in favore del convenuto.
In motivazione deduceva che: -nessuna delle parti in causa aveva depositato in giudizio i titoli di proprietà dei vari immobili di provenienza del de cuius, non essendo rilevanti in tal senso né la denuncia di successione, né le visure catastali;
-risultava sfornita di prova anche la domanda volta a dichiarare nullo e inefficace l'atto di donazione in quanto non solo l'immobile era stato indicato genericamente- solo con i dati catastali- , ma anche le prove testimoniali articolate sul punto erano generiche.
Il giudizio di appello e nonché , e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Per_1 CP_2 Parte_5
appello affidato a due motivi di gravame.
Con il primo motivo hanno lamentato la violazione da parte del tribunale dell'art. 112 c.p.c., non avendo il primo giudice rispettato l'obbligo di corrispondenza rispetto alla loro domanda, in particolare nella parte in cui non si sarebbe pronunciato sulla prima domanda formulata, relativa all'individuazione del relictum rinveniente dalle successioni ab intestato dei genitori. Sul punto hanno dedotto che, quand'anche il tribunale avesse ritenuto infondate le domande finalizzate alla declaratoria di annullamento e/o inefficacia dell'atto di donazione oggetto di contestazione, in ogni caso era tenuto ad accertare l'effettiva consistenza del patrimonio dei loro danti causa e procedere all'attribuzione agli eredi, in quote ideali corrispondenti ai loro diritti. Hanno precisato che le visure catastali, unitamente alle ulteriori prove documentali e testimoniali, dovevano ritenersi idonee a fornire la prova della proprietà, dimostrata anche dalla relazione notarile versata in atti. Con il secondo motivo hanno rilevato che erroneamente il tribunale aveva ritenuto verificata l'intervenuta usucapione dell'unità immobiliare riportata in catasto del Comune di Napoli, alla sez.
Vic. Foglio 6, p.lla 219, sub. 4, da parte di Controparte_1
Gli appellanti hanno cosi concluso: accertare e dichiarare che, sulla scorta delle successioni intervenute nel tempo dall'11.03.1980, data della morte del sig. e sino Persona_1
a tutto il 18.04.2011, data del decesso della signora , l'asse ereditario era Parte_7
composto dai seguenti beni immobili: a) Locale terraneo sito in Napoli alla Via Vicaria n° 10, riportato al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sez. Vic., fl. 13, p.lla 133, sub. 10, z.c. 8, cat. A5, classe 7, vani 1, r.c. 32,02, ex partita 28635, mappale 3839/3/15/138/5, confinante con cortile e proprietà aliena da più lati;
tale immobile risulta pervenuto al sig. con Persona_1
atto a rogito notaio del 27.06.1961, registrato a Napoli il 17.07.1961, al n° 1223 ed ivi Per_5
trascritto ai nn. 24868/1836; b) Locale terraneo sito in Napoli al vico S. Mattia n° 2, riportato al
N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sez. Sfe., fl. 1, p.lla 106, sub. 2, z.c. 12, cat. A5, classe 6, vani 1,
r.c. 77,47, ex partita 21790, mappale 556/1, confinante con detto vicolo, salita Conte di Mola e proprietà aliena;
tale immo-bile risulta pervenuto al sig. con atto a Persona_1
rogito notaio del 28.08.1951, registrato a Napoli il 17.09.1951, al n° 4979 ed ivi trascritto Per_6
al n° 19861;c) Locale commerciale sito in Napoli alla Via Stadera n° 2, di circa mq 69, riportato al
N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sez. Vic., fl. 6, p.lla 219, sub. 101, z.c. 8, cat. C1, classe 7, mq
69, r.c. 1354,15, confinante con detta via, locale sub d) del presente atto ed appartamento sub e) sempre del presente atto;
d) Locale commerciale sito in Napoli alla Via Stadera n° 2, di circa mq 69, riportato al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sez. Vic., fl. 6, p.lla 219, sub. 102, z.c. 8, cat. C1, classe 7, mq 69, r.c. 1575,09, confinante con detta via, locale sub c) del presente atto ed appartamento sub e) sempre del presente atto;
gli immobili sub. c) e d) furono realizzati sull'originario terreno esteso circa mq. 160 con due casotti in muratura acquistati dal sig. Persona_1 dalle Ferrovie dello Stato con atto ricevuto dal Dott. della direzione dell'ente in data Persona_7
18.08.1965, registrato a Napoli il 5.11.1965 al n° 4631 e trascritto il successivo 15.11.1965 ai nn.
54738/39022 ed individuati con i seguenti dati catastali: fl. 6, parte p.lla 219 e parte p.lla 51, nonché
p.lle 33 e 34; successivamente, tali immobili furono oggetto di concessione in sanatoria n° 134469 del 29.10.2009, disposizione dirigenziale n° 18867 (quanto al bene individuato sub. p.lla 101) e concessione in sanatoria n° 153518 dell'1.10.2009, disposizione dirigenziale n° 14111 (quanto al bene individuato sub. p.lla 102);
e) Appartamento sito in Napoli alla Via Stadera n° 2, catastalmente n° 1, posto al piano terra, composto da nove vani catastali, confinante con detta via, Via Miraglia e proprietà Ferrovie dello
Stato o suoi aventi causa, riportato al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sez. Vic., fl. 6, p.lla 219, sub. 4, z.c. 8, cat. A3, classe 1, vani 9, r.c. 534,53, ex scheda n° 3099 del 17.10.1975; detto immobile
è stato realizzato dal sig. su zona di suolo da lui posseduto da epoca Persona_1
immemore e con possesso ininterrotto e pacifico, il cui abuso è stato sanato dalla signora CP_9
, giusta concessione in sanatoria del 19.02.2009 n° 20938, disposizione dirigenziale n°
[...]
12207;
f) Fabbricato da cielo a terra sito nel Comune di Gesualdo (AV) alla Via Quote Mercato, composto da 1) quartino al piano terra, in catasto fl. 14, p.lla 1451, sub. 3, cat. A4, cl. 3, vani 2,5, r.c. 85,22;
2) locale al piano terra, in catasto fl. 14, p.lla 1451, sub. 4, cat. C2, cl. 1, mq 3, r.c. 3,87; 3) quartino al piano terra, in catasto fl. 14, p.lla 1451, sub. 5, cat. A4, cl. 3, vani 2,5, r.c. 85,22; quartino costituito da piano terra e primo, in catasto fl. 14, p.lla 1451, sub. 6, cat. A4, cl. 3, vani 6, r.c. 204,52, confinante nel suo insieme con cd. strada a monte, cd. strada a valle e proprietà aliena;
2) Accertare e dichiarare che, alla data del 18.04.2011, i beni sopra richiamati si appartenevano, pro-quota, ai signori a) e , ciascuno in ragione di un quarto; b) Parte_6 Controparte_1
e (eredi della signora ), ciascuno in ragione di un CP_8 CP_3 Parte_7 ottavo;
c) (Pomigliano d'Arco il 24.02.1972), e Parte_1 Controparte_4 Parte_2
ciascuno in ragione di un dodicesimo;
[...]
3) Conseguentemente, accertare e dichiarare che l'immobile sito in Napoli alla Via Stadera n° 2 catastalmente n° 1, posto al piano terra, composto da nove vani catastali, confinante con detta via,
Via Miraglia e proprietà Ferrovie dello Stato o suoi aventi causa, riportato al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla Sez. Vic., fl. 6, p.lla 219, sub. 4, z.c. 8, cat. A3, classe 1, vani 9, r.c. 534,53, ex scheda
n° 3099 del 17.10.1975, si appartiene, in proprietà comune ed indivisa, ai signori , Parte_6
, , , (Pomigliano d'Arco il Controparte_1 CP_8 CP_3 Parte_1
24.02.1972), e secondo le rispettive quote;
Controparte_4 Parte_2
4) Per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace, nei confronti degli attori, signori Parte_6
, , (Pomigliano d'Arco il 24.02.1972), e
[...] CP_8 Parte_1 Parte_2
, l'atto di donazione per notaio del 25.07.2013, rep. N° 181637, Controparte_4 Persona_4
racc. n° 37886, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli il 31.07.2013 ai nn. 23250/18362, con il quale il sig. donava alle figlie e Controparte_1 Parte_1
, l'immobile sito in Napoli alla Via Stadera n° 2 catastalmente n° 1, posto al piano CP_2
terra, composto da nove vani catastali, meglio indicato in premessa;
5) Accertare e dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia nei confronti degli attori signori
, , (Pomigliano d'Arco il 24.02.1972), Parte_6 CP_8 Parte_1 Parte_2
e , dell'atto di donazione per notaio del 25.07.2013,
[...] Controparte_4 Persona_4
rep. N° 181637, racc. n° 37886, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli il 31.07.2013 ai nn. 23250/18362, con il quale il sig. donava alle figlie Controparte_1 Parte_1
e , l'immobile sito in Napoli alla Via Stadera n° 2, meglio indicato in premessa,
[...] CP_2
nella parte in cui alienava a titolo gratuito la intera proprietà dell'immobile e, quindi, anche le quote ideali che si appartengono agli attori;
6) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di donazione per notaio del 25.07.2013, rep. N° 181637, racc. n° Persona_4
37886, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli il 31.07.2013 ai nn.
23250/18362;
7) Condannare i convenuti, sigg.ri e al Controparte_1 Parte_1 CP_2 risarcimento, in favore degli attori, di tutti i danni derivanti dall'illegittimo trasferimento, a titolo gratuito del bene, in capo alle donatarie, signore e che saranno CP_2 Parte_1
quantificati in corso di causa;
8) Condannare le convenute, signore e al rilascio, in favore degli CP_2 Parte_1 attori, dell'immobile sito in Napoli alla Via Stadera n° 2, catastalmente n° 1, meglio indicato in premessa, occupato senza titolo;
9) Per l'effetto, condannare le convenute, signore e al CP_2 Parte_1
risarcimento dei danni cagionati agli attori e derivanti dalla illegittima detenzione del bene e, quindi, al pagamento, in favore dei signori , , (Pomigliano Parte_6 CP_8 Parte_1
d'Arco il 24.02.1972), e , di una indennità di occupazione, Parte_2 Controparte_4 commisurata al valore locativo del bene, dalla data dell'atto di donazione per notaio Persona_4
del 25.07.2013, rep. N° racc. n° 37886, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli il 31.07.2013 ai nn. 23250/18362 e sino all'effettivo rilascio del bene;
10) Condannare le controparti, signori sigg.ri e Controparte_1 Parte_1 [...]
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio. CP_2
In riforma della statuizione di condanna alle spese di primo grado, disporre la restituzione delle somme eventualmente incassate a seguito di esecuzione dal procuratore antistatario della controparte, avv. Emilio Francesco Possidente, oltre interessi legali e moratori ex. d.lgs. 231/02, ove applicabili. Vinte spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre 15,00% per spese generali, con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Si è costituito il quale ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame e ne ha Controparte_1 chiesto il rigetto. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via preliminare disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le altre parte presenti nel giudizio di primo grado e non citate nel presente grado;
dichiarare l'inammissibilità del deposito tardivo di nuova documentazione;
dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza;
nel merito rigettare l'appello perché infondato, con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Con ordinanza del 7.7.2020 la Corte di appello, rilevato che non erano in giudizio alcune delle parti del giudizio di primo grado, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio entro il termine del
30.9.2020, rinviando per la verifica all'udienza del 19.1.2021. All'udienza dell'11 maggio 2021 è stata dichiarata la contumacia di e , Pt_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, e . Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Con decreto presidenziale del 6.11.2024 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 3.12.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 3.12.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e , nonché da , e Pt_1 Parte_2 Per_1 CP_2 Parte_5 deve essere dichiarato inammissibile, non avendo nessuna delle parti provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_8
La Corte, con ordinanza emessa il 30.06.2020 e pubblicata il 7.7.2020, ha rilevato che l'impugnazione non era stata proposta nei confronti di Parte_1 CP_2 CP_3 CP_8
, , e , parti del Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
processo di primo grado e quindi litisconsorti necessari. Pertanto, ritenuto ricorrere l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ha ordinato, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, fissando il termine per la notifica e l'udienza di rinvio.
Tuttavia tale adempimento è stato effettuato nei confronti di tutti i soggetti suindicati, ad eccezione di risultata irreperibile. CP_8
L'art. 331 c.p.c. prevede, nel caso in cui nessuna delle parti provveda all'integrazione nel termine fissato, l'inammissibilità dell'impugnazione, che può essere rilevata anche d'ufficio.
In tema di integrazione del contraddittorio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine per la notificazione del relativo atto, fissato dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c., ha carattere perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, e la sua inosservanza, non sanabile neppure dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti avrebbe dovuto aver luogo l'integrazione, è rilevabile anche d'ufficio e determina, per ragioni di ordine pubblico processuale,
l'inammissibilità della impugnazione (cfr. Cass.n.31316/2018; Cass.n.24548/2009). In ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato, giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo (Cass.n.7998/2012).
Qualora pertanto, come nella specie, sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio e la parte onerata non vi abbia provveduto o vi abbia provveduto soltanto parzialmente, il giudice non può assegnare un nuovo termine, poiché ciò equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio originariamente fissato, non consentita dall'art. 153 c.p.c., a meno che la richiesta di assegnazione del nuovo termine non si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata che ne abbia impedito l'osservanza, ovvero non risulti che la parte ignorava incolpevolmente il domicilio del soggetto nei cui confronti il contraddittorio doveva essere integrato (cfr. Cass.n.6982/2016; Cass.n.9090/2001; Cass.n.14428/2006).Ferma restando la perentorietà del termine per l'integrazione del contraddittorio, è ritenuta possibile l'assegnazione, da parte del giudice, di un nuovo termine subordinatamente all'avverarsi di varie condizioni. La regola viene ritenuta suscettibile di deroga quando l'istanza di assegnazione di un nuovo termine (da proporsi anteriormente alla scadenza di quello in un primo tempo concesso) si fondi sull'esistenza, adeguatamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata (che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione) o, comunque, risulti che la stessa non sia stata in colpa con riferimento all'ignoranza della residenza dei soggetti nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio (Cass.n.25860/2008).
Inoltre, va aggiunto che la parte onerata della rinnovazione deve procedervi tempestivamente e, nell'ipotesi di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili, appreso l'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art.325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (cfr. Cass., ord. n. 16030/2024; Cass., ord. n. 17577/2020;
Cass., ord. n. 20700/2018; Cass. ord. n. 19059/2017; Cass., SS.UU, sent. n. 14594/2016).
Alla luce dei richiamati principi, poiché di tanto gli appellanti non hanno fornito alcuna prova, alla omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di consegue la declaratoria di CP_8
inammissibilità dell'appello.
Con riguardo alle spese di lite, la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza (v. Cass., ord. n. 7024/2022); gli appellanti vanno pertanto condannati al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato. Le spese del giudizio di appello, regolate secondo soccombenza ex art.91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia, come determinato dagli appellanti
(tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,01). In considerazione della non particolare complessità della controversia e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per i compensi professionali va fatta applicazione dei valori minimi in relazione a tutte le fasi del giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Emilio Francesco Possidente, dichiaratosi anticipatario.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello segue l'obbligo per gli appellanti di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Pt_1
, nonché da , e avverso la sentenza n. 1586 del Parte_2 Per_1 CP_2 Parte_5
tribunale di Napoli, pubblicata in data 13.02.2020, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida in € 4.995,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese Controparte_10 generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A, se dovute, come per legge con attribuzione all'avv.
Emilio Francesco Possidente.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 29 aprile 2025.
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il consigliere istruttore dott.Rosanna De Rosa