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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/09/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha pronunziato all'esito dello scambio di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6600/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. BORZELLECA Parte_1 SALVATORE, elettivamente domiciliata come da ricorso RICORRENTE E
Controparte_1 in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO CP_ STEFANO con cui elettivamente domicilia presso gli Uffici dell' RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ATP in relazione alla visita di revisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/11/2024 l'istante in epigrafe, premesso di aver esperito la fase di atp, all'esito della quale veniva riconosciuta invalida civile all'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7/10/2022 e con revisione a ottobre 2025, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, allegando la nullità della ctu in quanto fissava una data per la visita di revisione, quesito non richiesto nel verbale di conferimento incarico, e a fronte di patologie ingravescenti e non revisionabili;
chiedeva pertanto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile senza revisione, anche con eventuale rinnovo della ctu, con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese e onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per dichiarare inammissibile il ricorso o in subordine rigettarlo nel merito, vinte le spese. All'odierna udienza fissata ex art 127 ter cpc, all'esito dello scambio cartolare di note, il giudice decideva con la presente sentenza.
Va preliminarmente evidenziato che risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dagli atti, e risulta, inoltre, che il ricorso in opposizione contiene la specificazione dei motivi della contestazione. Invero il Giudice è tenuto a vagliare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. E 'necessario, inoltre, che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. e il rinnovo della consulenza. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente l'obbligo di nominare un nuovo consulente. Ciò premesso, la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna non è fondata e va, pertanto, rigettata. In relazione al motivo di opposizione per presunta nullità della ctu, esso non è fondato. Si osserva che non vi è necessità della presenza di uno specifico quesito al ctu per l'indicazione della data di revisione. La revisione delle patologie per le quali viene riconosciuta l'invalidità civile è insita nel sistema, ed è, semmai, l'esonero dalla revisione un fatto eccezionale, legato a circostanze espressamente previste dalla legge, per le patologie non revisionabili, che verranno indicate in seguito. Nel caso che occupa il ctu, medico legale, in base alle sue competenze, ha ritenuto, sulla base di una valutazione di possibile miglioramento delle patologie, di indicare la data di revisione, e ciò non comporta alcuna violazione dell'incarico o alcuna decisione ultra petita. In relazione poi alla presenza di malattie ingravescenti e non revisionabili della ricorrente, si osserva che, per quanto riguarda le patologie non revisionabili, la Legge 80/2006, all'art. 6 co 3, sostituendo il comma 2 dell'articolo 1997 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva previsto che: "(i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione". Il primo periodo della norma indicato in parentesi è stato soppresso dal D.L. 90/2014, art. 25, comma 8; detta modifica ha lasciato, quindi, solamente la parte riguardante l'individuazione delle patologie come requisito per il diritto all'esonero, come è avvenuto con il tramite Decreto – Ministeriale del 2 agosto 2007. Ne consegue che solo per le patologie indicate nel decreto, ed espressamente documentate secondo i criteri indicati nello stesso decreto, vi è esonero da revisione. Invero, con il Decreto Ministeriale 02/08/2007, pubblicato il 27 settembre in Gazzetta Ufficiale, sono state individuate le malattie non soggette a revisione e sono tutte relative a “condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria”, ovvero:
1. Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia;
2. Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica;
3. Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile;
4. Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide;
5. Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8;
6. Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologica e/o chirurgica;
7. Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati;
8. Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica (come al punto 4). Atrofia muscolare progressiva;
atassie; afasie;
lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione;
deglutizione; fonazione o articolazione del linguaggio;
stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento;
9. Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco;
10. Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione;
11. Deficit totale della visione;
12. Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia.
Nel caso che occupa nessuna di queste patologie è stata riconosciuta alla ricorrente. Inoltre, la ricorrente non allega né specifica per quali motivi le patologie della ricorrente sarebbero non revisionabili, a fronte della ctu che invece indica una data di revisione in quanto la ricorrente è stata ritenuta affetta da patologie “suscettibili di eventuale miglioramento clinico”. Infine, il beneficio legato all'invalidità viene riconosciuto all'attualità; ne consegue che non sussiste interesse ad agire concreto ed attuale a sostegno della domanda. Ritiene infatti questo Tribunale che la domanda di accertamento della non revisionabilità non può prescindere da una lesione concreta ed attuale del diritto dell'invalido a non essere sottoposto a revisione, che non coincide con la mera prospettazione di visita ad una determinata scadenza o ad una mancata dichiarazione di non rivedibilità, ma si configura solo con la effettiva sottoposizione a visita con esito sfavorevole nonostante la non rivedibilità per legge della patologia. Né rileva ai fini della individuazione di interesse ad agire concreto ed attuale la futuribile e probabile sottoposizione ad ulteriori visite di revisione. Per quanto precede, fermo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario secondo quanto accertato dal ctu in fase di Atp, le cui conclusioni si condividono, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va rigettata. Le spese del giudizio sono irripetibili stante la presenza agli atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
1. Accerta che la ricorrente è invalida all'80% e disabile ex art. 3 comma 1 L. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 7/10/2022, e con revisione a ottobre 2025.
2. Rigetta nel resto il ricorso in opposizione avverso l'ATP.
3. Nulla per le spese. Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Cristina Giusti