Decreto cautelare 5 aprile 2025
Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 30/05/2025, n. 10521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10521 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10521/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04291/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4291 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della determinazione n. -OMISSIS- del 20.02.2025, a firma del Capo del I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza, concernente l’esclusione della procedura concorsuale relativa al concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1673 allievi finanzieri – anno 2023 avente ad oggetto “Esclusione aspiranti non in possesso dei prescritti requisiti”;
- dell’ivi citato verbale -OMISSIS- redatto in data 14 febbraio 2025 – di cui si sconoscono i contenuti- con il quale la Sottocommissione nominata per l’accertamento dei requisiti di partecipazione al concorso ha proposto l’esclusione del ricorrente dalla citata procedura concorsuale poiché asseritamente “non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 1 lettere e) ed f) in quanto alla data dell’effettivo incorporamento (21 gennaio 2025) risultava essere imputato in un procedimento penale per un delitto non colposo”;
- del foglio 64549 del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Messina, del pari indicato nel provvedimento di esclusione ma di cui si sconoscono i contenuti;
- del bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1673 allievi finanzieri – anno 2023 di cui alla Determinazione n. 274292 del 21.09.2023 e segnatamente dell’art. 2 comma 1 lettere e) f) e g) nonché comma 3 e 6 e dell’art. 9 comma 1;
- di tutti gli atti, non conosciuti dal ricorrente, connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o non notificati all’odierno ricorrente,
nonché per la condanna
- dell’Amministrazione ad esibire la documentazione richiesta con la istanza dell’11 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso portato alla notifica nelle date del 4 e del 7 aprile 2025 la parte ricorrente ha impugnato:
- la determinazione del 20.02.2025 del Comando Generale della Guardia di Finanza con cui è stato escluso dalla procedura concorsuale indicata in epigrafe, unitamente agli atti connessi e presupposti;
- il bando di concorso di cui alla determinazione n. 274292 del 21 settembre 2023, limitatamente all’art. 2, comma 1, lettere e), f) e g), e all’art. 9, comma 1, comma 3 e comma 6;
- ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine all’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 11 marzo 2025.
Il provvedimento di esclusione è stato adottato in quanto, dopo l’approvazione delle graduatorie finali di merito, il ricorrente è risultato essere “ non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 1 lettere e) ed f) in quanto alla data dell’effettivo incorporamento (21 gennaio 2025) risultava essere imputato in un procedimento penale per un delitto non colposo ”.
In particolare, nelle premesse del provvedimento impugnato si dà atto che il ricorrente risulta imputato, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata in data 21 novembre 2024, per il delitto di cui agli artt. 110, 582, 583, comma 1, n. 1, e 585, anche in relazione all’art. 577, comma 1, n. 4, c.p..
La richiamata lett. e) del comma 1 dell’art. 2 del bando (dedicato ai “ Requisiti per l’ammissione al concorso ”), stabilisce che “ possono partecipare al concorso i cittadini italiani che … e) alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati, non sia stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 cpp per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione ”.
In occasione della camera di consiglio del 30 aprile 2025 il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione relativa alla tempestività o meno dell’impugnazione proposta avverso il bando.
All’odierna camera di consiglio (cui la trattazione è stata rinviata per consentire alla ricorrente di depositare una memoria in ordine alla suddetta questione) la causa è stata trattenuta in decisione previso avviso della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.c..
In via preliminare va rilevato che l’Amministrazione ha depositato in giudizio, in data 17 aprile 2025, il provvedimento con il quale è stata accolta l’istanza di accesso agli atti presentata dalla parte ricorrente.
Data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a..
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda di annullamento della clausola del bando in applicazione della quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale de quo sia stata tardivamente proposta, atteso che:
- l’esclusione è stata disposta in diretta applicazione della previsione della lex specialis della procedura selettiva, nella parte in cui richiede, quale requisito per l’incorporazione, la condizione che il candidato non sia imputato in un procedimento penale per un delitto non colposo;
- dalla documentazione agli atti del giudizio emerge che il ricorrente ha avuto notizia dell’assunzione della qualità di imputato almeno a far data dal giorno di emissione della richiesta di rinvio a giudizio (dalla quale risulta che il ricorrente avesse già nominato un difensore di fiducia nel procedimento penale), che è avvenuta il 21 novembre 2024;
- la richiamata lett. e) del comma 1 dell’art. 2 del bando contiene una clausola divenuta, alla suddetta data, immediatamente escludente per il ricorrente, avendo egli assunto la qualità di imputato per un delitto non colposo ed essendo dunque privo di uno dei requisiti di richiesti per l’effettiva incorporazione nel Corpo della Guardia di Finanza.
Il Collegio deve fare applicazione conseguentemente dell’univoco orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ i bandi di concorso, se contenenti clausole immediatamente lesive dell’interesse degli aspiranti al concorso (perché impongono determinati requisiti di partecipazione) devono essere immediatamente e autonomamente impugnati, con conseguente inammissibilità della impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione, costituente atto meramente esecutivo e applicativo del bando, ovvero della impugnazione del bando unitamente al provvedimento di esclusione, ove siano ormai decorsi termini per il ricorso avverso il bando medesimo ” (Cons. Stato, Sez. I, parere n. 698 del 2 aprile 2020).
Nella vicenda in esame l’applicazione dei suddetti principi conduce ad affermare che il dies a quo del termine per impugnare le previsioni del bando che prevedevano un requisito di partecipazione a pena di esclusione (la condizione di non essere imputato in un procedimento penale) ha iniziato a decorrere (quantomeno) dal 21 novembre 2024 quando, a seguito della assunzione della qualità di imputato da parte del ricorrente, la clausola del bando in questione, precludendo l’effettiva incorporazione del medesimo, era idonea a generare una lesione immediata, diretta ed attuale, della situazione soggettiva dell’interessato.
Il ricorrente ha atteso invece il provvedimento di esclusione per impugnare la clausola escludente del bando, con la conseguenza che il ricorso (notificato il 4 aprile 2025) risulta proposto oltre il termine decadenziale per l’impugnazione, con conseguente irricevibilità del gravame.
Non appaiono persuasive le argomentazioni addotte nella memoria del 23 maggio 2025 dalla parte ricorrente a supporto dell’asserita tempestività del ricorso rivolto avverso il bando.
In particolare:
- il fatto che la pendenza del procedimento penale sia sopravvenuta dopo la approvazione della graduatoria di merito (ma prima dell’incorporazione del ricorrente con l’avvio del corso di formazione) non toglie che in tale momento, in cui il ricorrente ha assunto la qualità di imputato per delitto non colposo, la avversata clausola del bando fosse divenuta lesiva (cioè espulsiva), facendo sorgere un interesse immediato alla impugnazione. Inoltre, l’art. 2, comma 3, del bando prevedeva che “ i requisiti di cui ai commi 1 e/o 2, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alla data di effettivo incorporamento, pena l’esclusione dal concorso ”;
- non può ritenersi che la clausola del bando in questione abbia “ portata non univoca ”, con la conseguenza che si presterebbe ad “ altre interpretazioni che avrebbero consentito la ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione ”: la previsione del bando è, invero, chiara nel prevedere, senza possibilità di diverse opzioni esegetiche, che la assunzione della qualità di imputato preclude l’incorporamento del candidato nella Guardia di Finanza.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile per tardività (ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. a), c.p.a.), laddove è diretto a impugnare il bando della procedura, mentre deve essere dichiarato inammissibile (ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. b), c.p.a.) nella parte relativa all’impugnazione del provvedimento di esclusione dalla procedura, in quanto tale atto non presenta valenza autonomamente lesiva, bensì meramente esecutiva del precedente bando, non tempestivamente impugnato.
Le peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso proposto ex art. 116 c.p.a.;
- dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile la domanda di annullamento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.