TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Bondi Mauro e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Dante Alighieri n.17, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 20.10.1990 in
Rovereto
- preso atto che all'udienza presidenziale del 05.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 21.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
28.02.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L.
55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_1 Parte_2
al n. 4 Parte II Serie B del Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Rovereto per l'anno 1990 alle seguenti condizioni:
1. il signor verserà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2
mantenimento della stessa, euro 3.500/00 mensili per l'intero anno 2025, ridotti a 2.500,00= mensili a partire dall'anno 2026, da versarsi entro il 10 di ogni mese;
pag. 2 di 3 2. l'auto modello Jeep Wrangler targata FD615XJ rimane in uso esclusivo a tempo indeterminato a Parte_2
3. si impegna a “liberare” quale garante Parte_1 Parte_2
della fideiussione aperta presso la Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto, entro il
31.12.2025.
4. Le spese della procedura sono a carico di . Parte_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Bondi Mauro e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Dante Alighieri n.17, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 20.10.1990 in
Rovereto
- preso atto che all'udienza presidenziale del 05.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 21.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
28.02.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L.
55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_1 Parte_2
al n. 4 Parte II Serie B del Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Rovereto per l'anno 1990 alle seguenti condizioni:
1. il signor verserà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2
mantenimento della stessa, euro 3.500/00 mensili per l'intero anno 2025, ridotti a 2.500,00= mensili a partire dall'anno 2026, da versarsi entro il 10 di ogni mese;
pag. 2 di 3 2. l'auto modello Jeep Wrangler targata FD615XJ rimane in uso esclusivo a tempo indeterminato a Parte_2
3. si impegna a “liberare” quale garante Parte_1 Parte_2
della fideiussione aperta presso la Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto, entro il
31.12.2025.
4. Le spese della procedura sono a carico di . Parte_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3