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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 07/10/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Trattazione scritta del 7 ottobre 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte, in persona dei magistrati dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 15.7.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente sentenza
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 276/21, e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'avv.Antonio Autilio Parte_1
APPELLANTE
pagina 1 di 12 E
Controparte_1
in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dai funzionari delegati dott.ssa Giuseppina Sansone e dott. ing. Mario Romaniello
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.6.2017, ha agito dinanzi al Tribunale di Parte_1
AG proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 188/2017 del 16.5.2017 con cui l' , ha Controparte_2 comminato alla , in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e Pt_1
legale rappresentante della , la sanzione amministrativa di € Parte_2
9.061,10 per le violazioni delle seguenti disposizioni: a) art. 3 comma 3 d. l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in l. 23 aprile 2002, n. 73, per avere impiegato al lavoro dal 30.9.2013 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e VA La AN, rispettivamente per n. 56 e Parte_3
36 giornate di lavoro, nonché , sempre dal 30.9.2013, senza Parte_4 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, provvedendo alla relativa assunzione solo il 21.10.2013; b) art. 4bis comma 2 d. l. vo. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6 comma 1 d. l. vo. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e b) l. n. 183/2010, per avere omesso di consegnare alle dipendenti , , prima di essere impiegate al Pt_4 Controparte_3 lavoro, copia dei contratti di lavoro e delle comunicazioni obbligatorie modello
Unificato Lav contenente tutti gli elementi relativi al rapporto di lavoro instaurato con le medesime lavoratrici;
c) art. 39 commi 1 e 2 d. l. 112 del 25 giugno 2008, conv. in l. 6 agosto 2008 n. 133, per avere omesso di registrare per il periodo dal
30.9.2013 al 20.12.2013 sul Libro Unico del Lavoro i dati occupazionali delle lavoratrici mentre per la lavoratrice dal 30.9.2013 al Controparte_3 Pt_4
20.10.2013.
Le violazioni sono state contestate a seguito di un'ispezione eseguita dai funzionari dell'Amministrazione in data 25.2.2015.
pagina 2 di 12 A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto:
-che con contratto del 30.9.2013 le società WWT Italia s.r.l. e Sogno C. R., appaltatrice del servizio di mensa scolastica delle scuole dell'obbligo del CP_4
, hanno affidato alla lo svolgimento del servizio
[...] Parte_2 mensa per il periodo dal 21.10.2013 sino al termine dell'anno solare;
-che nel predetto contratto è stato previsto di eseguire il servizio mensa mediante l'assunzione temporanea di personale già formato da parte della WWT, e in particolare delle seguenti lavoratrici : , Controparte_5 Controparte_6
, , e la quali poi Parte_4 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 sono state assunte dalla dal 21.10.2013; Pt_2
-che, per “mera dimenticanza” la prescritta comunicazione non era stata CP_10 effettuata dalla , ed era stata eseguita solo in data 21.11.2013, con Pt_2
formalizzazione del rapporto di lavoro con le lavoratrici a decorrere dal 21.11.2013;
-che il contratto di appalto con le società affidanti è cessato in data 20.12.2013 e in data 8.4.2014 è stata effettuata una nuova comunicazione con cui si è CP_10
proceduto alla retrodatazione e alla sanatoria del rapporto di lavoro anche per il periodo 21.10.2013 – 20.11.2013.
La ricorrente ha, pertanto, chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n.
188/2017 allegando a) l'insussistenza dell'illecito di cui all'art. 3 comma 3 d. l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in l. 23 aprile 2002, n. 73, non essendo stato instaurato alcun rapporto di lavoro tra la e le lavoratrici Parte_2 [...]
e VA La AN, rimaste alle dipendenze della WWT Italia Parte_3
s.r.l.; b) l'insussistenza dell'illecito contestato ai sensi dell'art. 4bis comma 2 d. l. vo. n. 181/2000, perché aveva puntualmente effettuato le comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro relative alla lavoratrice in Parte_4 data 21.11.2013 e in data 8.4.2014, consegnando fra l'altro alla la copia del Pt_4
contratto individuale di lavoro contenente tutti gli elementi e le informazioni previste dal d. l. vo. 26 maggio 1997, n. 152, regolarizzando in tal modo la posizione dell'unica lavoratrice effettivamente assunta alle dipendenze della cooperativa.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
pagina 3 di 12 Con sentenza n˚ 540/2020, emessa e pubblicata in data 24.11.2020 il Tribunale di
AG ha rigettato l' opposizione proposta da . Parte_1
Il primo giudice ha ritenuto che dalle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo dai soggetti asseritamente impiegati illecitamente dal ricorrente, poste in comparazione con le risultanze dell'istruttoria espletata, è emersa la sussistenza dell'elemento oggettivo delle violazioni contestate;
che, infatti, le lavoratrici
VA La AN e hanno Parte_3 Parte_4 concordemente confermato agli ispettori di aver lavorato per conto della
[...]
dal 30.9.2013 fino alla fine di dicembre 2013; che le stesse e La Parte_2 Pt_3
AN, escusse quali testimoni nel corso del giudizio, hanno reso dichiarazioni assolutamente incompatibili con quelle rese nel corso degli accertamenti ispettivi: la prima ha infatti dichiarato di essere stata assunta “per la nel corso dell'anno Pt_2
2012 con un contratto di lavoro a termine”, e di “non avere lavorato per un periodo”, avendo tuttavia fatto “qualche extra con i voucher” nel periodo da ottobre a dicembre 2013, non ricordando tuttavia di avere lavorato con regolare assunzione;
la seconda ha invece dichiarato di avere lavorato con la da febbraio a giugno Pt_2
2013, poi di avere lavorato “da settembre a dicembre 2013 con un'altra società, non ricordo quale, mi pare fosse la Sogno”.
Secondo il Tribunale tali ultime dichiarazioni testimoniali rese in udienze non possono ritenersi assolutamente credibili sia perché certamente condizionate e inclinate in senso decisamente favorevole all'opponente, sia perché la teste Pt_4 ha confermato le circostanze riferite nel corso della visita ispettiva.
Con ricorso depositato il 17.5.2021 e, quindi tempestivamente, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza.
A sostegno del gravame la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)falsa ed errata ricostruzione dei fatti ed applicazione dell'art.2697 cc in materia di riparto dell'onere della prova, in relazione all'art.2094 CC in tema di rapporto di lavoro subordinato;
2)errata valutazione delle risultanze probatorie acquisite in atti;
pagina 4 di 12 3)errata condanna di essa appellante alle spese del giudizio atteso che alla
Amministrazione vittoriosa, difesa da propri funzionari, non è dovuta alcuna spettanza per diritti ed onorari di avvocato;
nè è applicabile nel caso di specie il contenuto dell'art.152 bis disp.att. cpc.
In particolare secondo l'appellante :
-l' resistente non ha ottemperato all'onus probandi, cui era Controparte_1 tenuto se si considera che le dichiarazioni rese in data 5.2.2015 dalle lavoratrici
, e La AN devono ritenersi assolutamente irrituali, inefficaci , Pt_4 Pt_3
inammissibili ed ininfluenti, oltre ad essere prive di validità fidefacente;
-come emerge dagli atti prodotti dall'Ispettorato, solo in data 5.2.2015 è stato effettuato il “”Primo Accesso Ispettivo””nei riguardi della Coop.Faro Srl che tra l'altro non è avvenuto sul luogo di lavoro ma presso la sede della cooperativa e in tale occasione (25.2.2015), ovviamente non è stata rinvenuta alcuna lavoratrice occupata in mansioni lavorative;
-successivamente, in data 5.3.2015, gli Ispettori hanno acquisito nuove dichiarazioni da parte delle signora La AN VA e Parte_4 Parte_3
e dal testo delle dichiarazioni non si comprende se le suddette
[...]
“lavoratrici” siano stati chiamate a rendere le dichiarazioni presso la sede dell' a ovvero siano state sentite presso le loro abitazioni in CP_1 CP_1
ovvero ancora sia state convocate presso la sede della Cooperativa in CP_4
Spinoso;
- le dichiarazioni delle lavoratrici non sono state raccolte in occasione dell'espletamento di una attività lavorativa alle dipendenze della Coop.Faro Srl e, pertanto, le stesse non potevano essere assunte;
né si tratta di dichiarazioni spontanee rese da presunte lavoratrici rinvenute sul luogo di lavoro, bensì sono sommarie informazioni rese a distanza di oltre un anno tempo e, in quanto tali, prive di validità e di efficacia probatoria;
- solo le deposizioni rese sotto il vincolo del giuramento dinanzi al Giudice a seguito di domande formulate dalle parti in contraddittorio processuale hanno validità assorbente, o quantomeno prevalente;
pagina 5 di 12 - è stato dimostrato inequivocabilmente che l'unica maestranza a servizio della suddetta Cooperativa era costituita dalla signora la quale, già in Parte_4 forza alla cedente società WWT Italia Srl, era stata, d'intesa tra le parti, trasferita temporaneamente alla cessionaria Coop.Faro Srl per l'effettiva durata del servizio
(21/10/2013 – 23/12/2013).
- il contratto di (sub)appalto allegato del 30-9-2013, mai contestato né censurato da controparte, evidenziava altresì che mentre la rientrava fra le maestranze da Pt_4 assumere in capo alla , le lavoratrici e La AN non facevano parte Parte_2 Pt_3
dell'elenco nominativo di tali maestranze, che appunto avrebbero dovuto essere assunte;
- la lavoratrice La AN nel periodo in contestazione (settembre-dicembre) ha lavorato per conto della e, quindi, prestava attività lavorativa per altro Parte_5
datore di lavoro.
Quanto alla posizione della lavoratrice l'appellante ha sostenuto Parte_4 che la stessa, dopo aver iniziato la propria attività lavorativa presso la mensa scolastica con la società WWT Italia, è stata temporaneamente trasferita, in uno alla gestione del servizio di approvvigionamento derrate ed a quello complementare di distribuzione dei pasti (che di fatto era stato affidato alla ), alle Parte_2 dipendenze della per il periodo compreso tra il 21/10/2013 e il 21/12/2013 Pt_2
come indicato dal contratto di appalto. La cooperativa ha eseguito la Pt_2
comunicazione a far data dal 21/11/2013 per poi, in un secondo momento CP_10 in sede di passaggio di consegne del ruolo di amministratore dalla in Parte_1
favore del nuovo rappresentante legale signor , si è avveduta di tale Persona_1 errore e ha provveduto a sanare la posizione in data 08/04/2014 con una nuova comunicazione con la quale è stato dichiarato che il rapporto di lavoro con la signora riguardava il periodo tra il 21/10/2013 e il 21/12/2013. Pt_4
Tale correzione, secondo l'appellante, ha sanato qualsiasi violazione.
Alla luce delle descritte deduzioni, l'appellante ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza ingiunzione con vittoria delle spese del doppio grado.
pagina 6 di 12 L'Amministrazione appellata si è costituita per resistere al gravame e, con articolate argomentazioni, ne ha chiesto il rigetto.
L'appellante ha formulato istanze istruttorie chiedendo l'ammissione della prova testimoniale e l'interpello della parte resistente sulle circostanze capitolate nell'atto introduttivo, nonché l'acquisizione di informazioni presso gli Enti previdenziali
(Inps) ovvero presso gli Uffici di Collocamento competenti al fine di verificare se le signore e La AN VA prestassero attività Parte_3 lavorativa nel periodo in contestazione (settembre-dicembre 2013) alle dipendenze di terzi datori di lavoro e quali mansioni godessero le stesse e alle quali venivano utilizzate.
Ritiene la Corte che le richieste istruttorie formulate dall'appellante debbano essere respinte per i seguenti motivi:
-l'interrogatorio formale dell'appellata verte su circostanze irrilevanti;
- la prova testimoniale ha ad oggetto circostanze che sono in parte inammissibili, perché di natura valutativa (circostanza sub B) e nella restante parte irrilevanti essendo pacifiche o risultanti dagli atti;
- l'istanza di acquisizione di informazioni presso enti, oltre che genericamente formulata e irrilevante, è inammissibile essendo stata avanzata per la prima volta con l'atto di appello.
La causa è stata decisa ai sensi degli art 433 e ss cpc e 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Ritiene la Corte che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo delle regole processuali in materia di distribuzione dell'onere della prova e della valutazione del materiale probatorio acquisito.
Posto, infatti, che l'onere della prova dell'illecito amministrativo ricade sull'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione, nel caso di specie il predetto onere risulta pienamente assolto dall'amministrazione resistente.
La prova della sussistenza degli illeciti contestati, si rinviene, infatti, nelle dichiarazioni rese dalle stesse lavoratrici nel corso dell'attività ispettiva laddove pagina 7 di 12 hanno Parte_3 Controparte_11
espressamente dichiarato di aver lavorato per conto della dal Parte_2
30.9.2013 fino alla fine di dicembre 2013, effettuando circa 4/5 ore lavorative al giorno dal lunedì al venerdì.
Le stesse lavoratrici hanno reso anche testimonianza nel giudizio di primo grado e, in particolare, la teste ha dichiarato di avere lavorato “per la nel corso Pt_3 Pt_2 dell'anno 2012 con un contratto di lavoro a termine”, e di “non avere lavorato per un periodo”; che aveva fatto “qualche extra con i voucher” nel periodo da ottobre a dicembre 2013, non ricordando tuttavia di avere lavorato con regolare assunzione;
La AN VA ha riferito di avere lavorato dapprima con la , nel periodo Pt_2
febbraio- giugno 2013, e successivamente da settembre a dicembre 2013 con un'altra società di cui non ricordava bene la denominazione, per poi dichiarare che forse si trattava della società “Sogno”.
La teste ha, invece, confermato sostanzialmente le circostanze già Parte_4 riferite agli ispettori a differenza delle altre due testimoni che hanno fornito una versione dei fatti decisamente contrastante con il racconto in precedenza reso nell'imminenza degli accertamenti ispettivi.
Orbene la valutazione comparativa delle divergenti dichiarazioni rese dalle lavoratrici e VA La AN nelle due diverse Parte_3
occasioni consente di sostenere che le stesse abbiano dichiarato in udienza fatti non corrispondenti alla verità e ciò sia per la maggiore spontaneità che normalmente caratterizza la deposizione resa dai dichiaranti nell'immediatezza delle indagini ispettive, ben potendo accadere che con il passare del tempo possano interferire fattori esterni condizionanti la originaria genuinità dell'informatore, sia perché la versione dei fatti dalle predette riferita agli ispettori, circa lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze della cooperativa , ha trovato riscontro Pt_2
nella deposizione resa dalla teste . Quest'ultima, in particolare, con Parte_4
dichiarazioni lineari e coerenti ha riferito “ho lavorato per la da ottobre a Pt_2 dicembre, quando io e le colleghe siamo andate in ferie sotto Natale e poi siamo ritornate all'anno nuovo il servizio non lo gestiva più la io posso solo dire di Pt_6
pagina 8 di 12 avere lavorato per la , non ho ricevuto alcuna lettera di assunzione, non mi Pt_2
ricordo come mi pagavano, non so se fossero state assunte altre lavoratrici;
insieme con me nel periodo da ottobre a dicembre 2013, hanno lavorato anche altre persone, che era la cuoca e , che aveva le mie Parte_3 Parte_7 stesse mansioni”.
Alla luce delle precedenti considerazioni, non può non essere condivisa la perplessità manifestata dal giudice di prime cure in ordine alla genuinità delle deposizioni rese rispettivamente dalle testi e La AN che sono apparse Pt_3
“certamente condizionate e inclinate in senso decisamente favorevole per
l'opponente “
Del tutto infondato è l'assunto dell'appellante secondo il quale le dichiarazioni rese dalle lavoratrici testi e La AN agli ispettori sono prive di rilevanza Pt_3
probatoria trattandosi di dichiarazioni che non sono state raccolte in occasione dell'espletamento di una attività lavorativa alle dipendenze della Coop.Faro Srl ma a distanza di oltre un anno e, in quanto tali, non potevano essere assunte.
A tale proposito si osserva che la valenza probatoria delle dichiarazioni rese agli ispettori dalle due citate lavoratrici è fuori discussione.
E', infatti, del tutto irrilevante la circostanza che le dichiarazioni siano state raccolte a distanza di tempo dal primo accesso ispettivo, essendo emerso che le stesse sono state rese dalle lavoratrici ai pubblici ufficiali che stavano svolgendo accertamenti sugli illeciti amministrativi ravvisati e sono state da questi ultimi regolarmente verbalizzate e sottoscritte dalle dichiaranti.
A fronte del chiaro quadro probatorio nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che nel contratto di affidamento del servizio e La AN non fossero comprese Pt_3
tra le lavoratrici destinate ad essere assunte dalla per l'esecuzione del servizio Pt_2 appaltato.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova che nel periodo dal 30.9.2013 al 20.12.2013 le lavoratrici Parte_3
e VA La AN hanno svolto attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
in assenza di contratto di lavoro;
senza che alle stesse fosse Parte_2
pagina 9 di 12 consegnata la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro e la copia dei contratti di lavoro e senza la registrazione sul Libro Unico del Lavoro dei dati occupazionali delle lavoratrici.
Posto che è emerso che anche la lavoratrice ha prestato l'attività Parte_4 lavorativa in maniera irregolare dal 30.9.2013, risulta dalla documentazione in atti
(contratto di lavoro e comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro prodotti dall'opponente nel giudizio di primo grado) che la società ha provveduto a regolarizzare il rapporto di lavoro con decorrenza dal 21.10.2013, sicchè si deve ritenere sussistente l'illecito nel periodo dal 30.9.2013 sino al
20.10.2013, come correttamente contestato dall'amministrazione.
A tale ultimo riguardo l'appellante ha sostenuto che la violazione relativa alla lavoratrice non sia affatto ravvisabile se si considera che le omissioni sono Pt_4
state da lei commesse per mera dimenticanza e altresì che ha proceduto spontaneamente alla regolarizzazione del rapporto di lavoro.
L'assunto è infondato.
Nessuna rilevanza può essere attribuita alla successiva regolarizzazione del rapporto di lavoro a fronte di una condotta illecita ormai perfezionatasi nel periodo antecedente alla predetta regolarizzazione.
Né la mera dimenticanza ha efficacia scusante poiché per la configurazione della responsabilità per l'illecito amministrativo è sufficiente la colpa, giusta quanto stabilito dall'art. 3, primo comma, della legge n. 689-81 e la colpa non può essere ritenuta carente allorché il trasgressore si sia limitato ad affermare di aver violato la norma per dimenticanza, in assenza di elementi positivi idonei a dimostrare che l'autore della violazione abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, circostanza quest'ultima non ravvisabile nel caso di specie.
Il terzo motivo di appello riguardante la statuizione sulle spese operata dal giudice di primo grado è fondato.
pagina 10 di 12 Con la sentenza impugnata la parte opponente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'amministrazione costituita in giudizio a mezzo dei propri funzionari.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui in materia di opposizione a sanzioni amministrative, nei casi in cui l'Amministrazione sta in giudizio avvalendosi di un proprio funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'altra parte soccombente al pagamento degli onorari professionali previsti per gli avvocati, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma solo il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato nel giudizio risultanti da apposita nota
(ex multis Cass. . n. 36738/2022; n. 19501/2022; n. 9900/ 2021; n. 31860/ 2018).
Né è applicabile nel caso di specie ( contrariamente a quanto sostenuto dalla amministrazione appellata) la disciplina dettata dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., laddove è previsto che "nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 c.p.c. a favore delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., si applica il decreto adottato ai sensi del D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012,
n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".
La norma citata si applica alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417- bis c.p.c., ed anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'Inps si avvalga della difesa diretta del D.L. n. 203 del 2005, ex art. 10, comma 6, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti (v. Cass. n. 9878 del 2019; n. 19034 del 2019).
L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., non può trovare applicazione nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti pagina 11 di 12 le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva", in quanto non rientrano tra le controversie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. ( v. Cass S.U. n. 2145 del 2021; n. 19034 del
2019; Cass. n. 9878 del 2019 .
Ne consegue l'accoglimento parziale dell'appello limitatamente alla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata che, pertanto, sul punto deve essere riformata dovendosi disporre “nulla per le spese di lite” del giudizio di primo grado essendosi l'amministrazione costituita a mezzo dei propri funzionari e non avendo la stessa depositato apposita nota contenente le spese concretamente affrontate nel giudizio.
In applicazione dei principi in materia di spese soprarichiamati, l'appellante non può essere condannata neanche alle spese dell'appello perché l'amministrazione anche in appello si è costituita a mezzo dei propri funzionari e non ha depositato apposita nota contenente le spese concretamente affrontate nel giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 276/21, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, dichiara nulla per le spese di lite, confermandola nel resto.
Nulla per le spese del secondo grado.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 7ottobre 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 12 di 12
SEZIONE CIVILE
Trattazione scritta del 7 ottobre 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte, in persona dei magistrati dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 15.7.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente sentenza
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 276/21, e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'avv.Antonio Autilio Parte_1
APPELLANTE
pagina 1 di 12 E
Controparte_1
in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dai funzionari delegati dott.ssa Giuseppina Sansone e dott. ing. Mario Romaniello
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.6.2017, ha agito dinanzi al Tribunale di Parte_1
AG proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 188/2017 del 16.5.2017 con cui l' , ha Controparte_2 comminato alla , in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e Pt_1
legale rappresentante della , la sanzione amministrativa di € Parte_2
9.061,10 per le violazioni delle seguenti disposizioni: a) art. 3 comma 3 d. l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in l. 23 aprile 2002, n. 73, per avere impiegato al lavoro dal 30.9.2013 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e VA La AN, rispettivamente per n. 56 e Parte_3
36 giornate di lavoro, nonché , sempre dal 30.9.2013, senza Parte_4 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, provvedendo alla relativa assunzione solo il 21.10.2013; b) art. 4bis comma 2 d. l. vo. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6 comma 1 d. l. vo. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e b) l. n. 183/2010, per avere omesso di consegnare alle dipendenti , , prima di essere impiegate al Pt_4 Controparte_3 lavoro, copia dei contratti di lavoro e delle comunicazioni obbligatorie modello
Unificato Lav contenente tutti gli elementi relativi al rapporto di lavoro instaurato con le medesime lavoratrici;
c) art. 39 commi 1 e 2 d. l. 112 del 25 giugno 2008, conv. in l. 6 agosto 2008 n. 133, per avere omesso di registrare per il periodo dal
30.9.2013 al 20.12.2013 sul Libro Unico del Lavoro i dati occupazionali delle lavoratrici mentre per la lavoratrice dal 30.9.2013 al Controparte_3 Pt_4
20.10.2013.
Le violazioni sono state contestate a seguito di un'ispezione eseguita dai funzionari dell'Amministrazione in data 25.2.2015.
pagina 2 di 12 A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto:
-che con contratto del 30.9.2013 le società WWT Italia s.r.l. e Sogno C. R., appaltatrice del servizio di mensa scolastica delle scuole dell'obbligo del CP_4
, hanno affidato alla lo svolgimento del servizio
[...] Parte_2 mensa per il periodo dal 21.10.2013 sino al termine dell'anno solare;
-che nel predetto contratto è stato previsto di eseguire il servizio mensa mediante l'assunzione temporanea di personale già formato da parte della WWT, e in particolare delle seguenti lavoratrici : , Controparte_5 Controparte_6
, , e la quali poi Parte_4 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 sono state assunte dalla dal 21.10.2013; Pt_2
-che, per “mera dimenticanza” la prescritta comunicazione non era stata CP_10 effettuata dalla , ed era stata eseguita solo in data 21.11.2013, con Pt_2
formalizzazione del rapporto di lavoro con le lavoratrici a decorrere dal 21.11.2013;
-che il contratto di appalto con le società affidanti è cessato in data 20.12.2013 e in data 8.4.2014 è stata effettuata una nuova comunicazione con cui si è CP_10
proceduto alla retrodatazione e alla sanatoria del rapporto di lavoro anche per il periodo 21.10.2013 – 20.11.2013.
La ricorrente ha, pertanto, chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n.
188/2017 allegando a) l'insussistenza dell'illecito di cui all'art. 3 comma 3 d. l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in l. 23 aprile 2002, n. 73, non essendo stato instaurato alcun rapporto di lavoro tra la e le lavoratrici Parte_2 [...]
e VA La AN, rimaste alle dipendenze della WWT Italia Parte_3
s.r.l.; b) l'insussistenza dell'illecito contestato ai sensi dell'art. 4bis comma 2 d. l. vo. n. 181/2000, perché aveva puntualmente effettuato le comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro relative alla lavoratrice in Parte_4 data 21.11.2013 e in data 8.4.2014, consegnando fra l'altro alla la copia del Pt_4
contratto individuale di lavoro contenente tutti gli elementi e le informazioni previste dal d. l. vo. 26 maggio 1997, n. 152, regolarizzando in tal modo la posizione dell'unica lavoratrice effettivamente assunta alle dipendenze della cooperativa.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
pagina 3 di 12 Con sentenza n˚ 540/2020, emessa e pubblicata in data 24.11.2020 il Tribunale di
AG ha rigettato l' opposizione proposta da . Parte_1
Il primo giudice ha ritenuto che dalle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo dai soggetti asseritamente impiegati illecitamente dal ricorrente, poste in comparazione con le risultanze dell'istruttoria espletata, è emersa la sussistenza dell'elemento oggettivo delle violazioni contestate;
che, infatti, le lavoratrici
VA La AN e hanno Parte_3 Parte_4 concordemente confermato agli ispettori di aver lavorato per conto della
[...]
dal 30.9.2013 fino alla fine di dicembre 2013; che le stesse e La Parte_2 Pt_3
AN, escusse quali testimoni nel corso del giudizio, hanno reso dichiarazioni assolutamente incompatibili con quelle rese nel corso degli accertamenti ispettivi: la prima ha infatti dichiarato di essere stata assunta “per la nel corso dell'anno Pt_2
2012 con un contratto di lavoro a termine”, e di “non avere lavorato per un periodo”, avendo tuttavia fatto “qualche extra con i voucher” nel periodo da ottobre a dicembre 2013, non ricordando tuttavia di avere lavorato con regolare assunzione;
la seconda ha invece dichiarato di avere lavorato con la da febbraio a giugno Pt_2
2013, poi di avere lavorato “da settembre a dicembre 2013 con un'altra società, non ricordo quale, mi pare fosse la Sogno”.
Secondo il Tribunale tali ultime dichiarazioni testimoniali rese in udienze non possono ritenersi assolutamente credibili sia perché certamente condizionate e inclinate in senso decisamente favorevole all'opponente, sia perché la teste Pt_4 ha confermato le circostanze riferite nel corso della visita ispettiva.
Con ricorso depositato il 17.5.2021 e, quindi tempestivamente, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza.
A sostegno del gravame la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)falsa ed errata ricostruzione dei fatti ed applicazione dell'art.2697 cc in materia di riparto dell'onere della prova, in relazione all'art.2094 CC in tema di rapporto di lavoro subordinato;
2)errata valutazione delle risultanze probatorie acquisite in atti;
pagina 4 di 12 3)errata condanna di essa appellante alle spese del giudizio atteso che alla
Amministrazione vittoriosa, difesa da propri funzionari, non è dovuta alcuna spettanza per diritti ed onorari di avvocato;
nè è applicabile nel caso di specie il contenuto dell'art.152 bis disp.att. cpc.
In particolare secondo l'appellante :
-l' resistente non ha ottemperato all'onus probandi, cui era Controparte_1 tenuto se si considera che le dichiarazioni rese in data 5.2.2015 dalle lavoratrici
, e La AN devono ritenersi assolutamente irrituali, inefficaci , Pt_4 Pt_3
inammissibili ed ininfluenti, oltre ad essere prive di validità fidefacente;
-come emerge dagli atti prodotti dall'Ispettorato, solo in data 5.2.2015 è stato effettuato il “”Primo Accesso Ispettivo””nei riguardi della Coop.Faro Srl che tra l'altro non è avvenuto sul luogo di lavoro ma presso la sede della cooperativa e in tale occasione (25.2.2015), ovviamente non è stata rinvenuta alcuna lavoratrice occupata in mansioni lavorative;
-successivamente, in data 5.3.2015, gli Ispettori hanno acquisito nuove dichiarazioni da parte delle signora La AN VA e Parte_4 Parte_3
e dal testo delle dichiarazioni non si comprende se le suddette
[...]
“lavoratrici” siano stati chiamate a rendere le dichiarazioni presso la sede dell' a ovvero siano state sentite presso le loro abitazioni in CP_1 CP_1
ovvero ancora sia state convocate presso la sede della Cooperativa in CP_4
Spinoso;
- le dichiarazioni delle lavoratrici non sono state raccolte in occasione dell'espletamento di una attività lavorativa alle dipendenze della Coop.Faro Srl e, pertanto, le stesse non potevano essere assunte;
né si tratta di dichiarazioni spontanee rese da presunte lavoratrici rinvenute sul luogo di lavoro, bensì sono sommarie informazioni rese a distanza di oltre un anno tempo e, in quanto tali, prive di validità e di efficacia probatoria;
- solo le deposizioni rese sotto il vincolo del giuramento dinanzi al Giudice a seguito di domande formulate dalle parti in contraddittorio processuale hanno validità assorbente, o quantomeno prevalente;
pagina 5 di 12 - è stato dimostrato inequivocabilmente che l'unica maestranza a servizio della suddetta Cooperativa era costituita dalla signora la quale, già in Parte_4 forza alla cedente società WWT Italia Srl, era stata, d'intesa tra le parti, trasferita temporaneamente alla cessionaria Coop.Faro Srl per l'effettiva durata del servizio
(21/10/2013 – 23/12/2013).
- il contratto di (sub)appalto allegato del 30-9-2013, mai contestato né censurato da controparte, evidenziava altresì che mentre la rientrava fra le maestranze da Pt_4 assumere in capo alla , le lavoratrici e La AN non facevano parte Parte_2 Pt_3
dell'elenco nominativo di tali maestranze, che appunto avrebbero dovuto essere assunte;
- la lavoratrice La AN nel periodo in contestazione (settembre-dicembre) ha lavorato per conto della e, quindi, prestava attività lavorativa per altro Parte_5
datore di lavoro.
Quanto alla posizione della lavoratrice l'appellante ha sostenuto Parte_4 che la stessa, dopo aver iniziato la propria attività lavorativa presso la mensa scolastica con la società WWT Italia, è stata temporaneamente trasferita, in uno alla gestione del servizio di approvvigionamento derrate ed a quello complementare di distribuzione dei pasti (che di fatto era stato affidato alla ), alle Parte_2 dipendenze della per il periodo compreso tra il 21/10/2013 e il 21/12/2013 Pt_2
come indicato dal contratto di appalto. La cooperativa ha eseguito la Pt_2
comunicazione a far data dal 21/11/2013 per poi, in un secondo momento CP_10 in sede di passaggio di consegne del ruolo di amministratore dalla in Parte_1
favore del nuovo rappresentante legale signor , si è avveduta di tale Persona_1 errore e ha provveduto a sanare la posizione in data 08/04/2014 con una nuova comunicazione con la quale è stato dichiarato che il rapporto di lavoro con la signora riguardava il periodo tra il 21/10/2013 e il 21/12/2013. Pt_4
Tale correzione, secondo l'appellante, ha sanato qualsiasi violazione.
Alla luce delle descritte deduzioni, l'appellante ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza ingiunzione con vittoria delle spese del doppio grado.
pagina 6 di 12 L'Amministrazione appellata si è costituita per resistere al gravame e, con articolate argomentazioni, ne ha chiesto il rigetto.
L'appellante ha formulato istanze istruttorie chiedendo l'ammissione della prova testimoniale e l'interpello della parte resistente sulle circostanze capitolate nell'atto introduttivo, nonché l'acquisizione di informazioni presso gli Enti previdenziali
(Inps) ovvero presso gli Uffici di Collocamento competenti al fine di verificare se le signore e La AN VA prestassero attività Parte_3 lavorativa nel periodo in contestazione (settembre-dicembre 2013) alle dipendenze di terzi datori di lavoro e quali mansioni godessero le stesse e alle quali venivano utilizzate.
Ritiene la Corte che le richieste istruttorie formulate dall'appellante debbano essere respinte per i seguenti motivi:
-l'interrogatorio formale dell'appellata verte su circostanze irrilevanti;
- la prova testimoniale ha ad oggetto circostanze che sono in parte inammissibili, perché di natura valutativa (circostanza sub B) e nella restante parte irrilevanti essendo pacifiche o risultanti dagli atti;
- l'istanza di acquisizione di informazioni presso enti, oltre che genericamente formulata e irrilevante, è inammissibile essendo stata avanzata per la prima volta con l'atto di appello.
La causa è stata decisa ai sensi degli art 433 e ss cpc e 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Ritiene la Corte che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo delle regole processuali in materia di distribuzione dell'onere della prova e della valutazione del materiale probatorio acquisito.
Posto, infatti, che l'onere della prova dell'illecito amministrativo ricade sull'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione, nel caso di specie il predetto onere risulta pienamente assolto dall'amministrazione resistente.
La prova della sussistenza degli illeciti contestati, si rinviene, infatti, nelle dichiarazioni rese dalle stesse lavoratrici nel corso dell'attività ispettiva laddove pagina 7 di 12 hanno Parte_3 Controparte_11
espressamente dichiarato di aver lavorato per conto della dal Parte_2
30.9.2013 fino alla fine di dicembre 2013, effettuando circa 4/5 ore lavorative al giorno dal lunedì al venerdì.
Le stesse lavoratrici hanno reso anche testimonianza nel giudizio di primo grado e, in particolare, la teste ha dichiarato di avere lavorato “per la nel corso Pt_3 Pt_2 dell'anno 2012 con un contratto di lavoro a termine”, e di “non avere lavorato per un periodo”; che aveva fatto “qualche extra con i voucher” nel periodo da ottobre a dicembre 2013, non ricordando tuttavia di avere lavorato con regolare assunzione;
La AN VA ha riferito di avere lavorato dapprima con la , nel periodo Pt_2
febbraio- giugno 2013, e successivamente da settembre a dicembre 2013 con un'altra società di cui non ricordava bene la denominazione, per poi dichiarare che forse si trattava della società “Sogno”.
La teste ha, invece, confermato sostanzialmente le circostanze già Parte_4 riferite agli ispettori a differenza delle altre due testimoni che hanno fornito una versione dei fatti decisamente contrastante con il racconto in precedenza reso nell'imminenza degli accertamenti ispettivi.
Orbene la valutazione comparativa delle divergenti dichiarazioni rese dalle lavoratrici e VA La AN nelle due diverse Parte_3
occasioni consente di sostenere che le stesse abbiano dichiarato in udienza fatti non corrispondenti alla verità e ciò sia per la maggiore spontaneità che normalmente caratterizza la deposizione resa dai dichiaranti nell'immediatezza delle indagini ispettive, ben potendo accadere che con il passare del tempo possano interferire fattori esterni condizionanti la originaria genuinità dell'informatore, sia perché la versione dei fatti dalle predette riferita agli ispettori, circa lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze della cooperativa , ha trovato riscontro Pt_2
nella deposizione resa dalla teste . Quest'ultima, in particolare, con Parte_4
dichiarazioni lineari e coerenti ha riferito “ho lavorato per la da ottobre a Pt_2 dicembre, quando io e le colleghe siamo andate in ferie sotto Natale e poi siamo ritornate all'anno nuovo il servizio non lo gestiva più la io posso solo dire di Pt_6
pagina 8 di 12 avere lavorato per la , non ho ricevuto alcuna lettera di assunzione, non mi Pt_2
ricordo come mi pagavano, non so se fossero state assunte altre lavoratrici;
insieme con me nel periodo da ottobre a dicembre 2013, hanno lavorato anche altre persone, che era la cuoca e , che aveva le mie Parte_3 Parte_7 stesse mansioni”.
Alla luce delle precedenti considerazioni, non può non essere condivisa la perplessità manifestata dal giudice di prime cure in ordine alla genuinità delle deposizioni rese rispettivamente dalle testi e La AN che sono apparse Pt_3
“certamente condizionate e inclinate in senso decisamente favorevole per
l'opponente “
Del tutto infondato è l'assunto dell'appellante secondo il quale le dichiarazioni rese dalle lavoratrici testi e La AN agli ispettori sono prive di rilevanza Pt_3
probatoria trattandosi di dichiarazioni che non sono state raccolte in occasione dell'espletamento di una attività lavorativa alle dipendenze della Coop.Faro Srl ma a distanza di oltre un anno e, in quanto tali, non potevano essere assunte.
A tale proposito si osserva che la valenza probatoria delle dichiarazioni rese agli ispettori dalle due citate lavoratrici è fuori discussione.
E', infatti, del tutto irrilevante la circostanza che le dichiarazioni siano state raccolte a distanza di tempo dal primo accesso ispettivo, essendo emerso che le stesse sono state rese dalle lavoratrici ai pubblici ufficiali che stavano svolgendo accertamenti sugli illeciti amministrativi ravvisati e sono state da questi ultimi regolarmente verbalizzate e sottoscritte dalle dichiaranti.
A fronte del chiaro quadro probatorio nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che nel contratto di affidamento del servizio e La AN non fossero comprese Pt_3
tra le lavoratrici destinate ad essere assunte dalla per l'esecuzione del servizio Pt_2 appaltato.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova che nel periodo dal 30.9.2013 al 20.12.2013 le lavoratrici Parte_3
e VA La AN hanno svolto attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
in assenza di contratto di lavoro;
senza che alle stesse fosse Parte_2
pagina 9 di 12 consegnata la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro e la copia dei contratti di lavoro e senza la registrazione sul Libro Unico del Lavoro dei dati occupazionali delle lavoratrici.
Posto che è emerso che anche la lavoratrice ha prestato l'attività Parte_4 lavorativa in maniera irregolare dal 30.9.2013, risulta dalla documentazione in atti
(contratto di lavoro e comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro prodotti dall'opponente nel giudizio di primo grado) che la società ha provveduto a regolarizzare il rapporto di lavoro con decorrenza dal 21.10.2013, sicchè si deve ritenere sussistente l'illecito nel periodo dal 30.9.2013 sino al
20.10.2013, come correttamente contestato dall'amministrazione.
A tale ultimo riguardo l'appellante ha sostenuto che la violazione relativa alla lavoratrice non sia affatto ravvisabile se si considera che le omissioni sono Pt_4
state da lei commesse per mera dimenticanza e altresì che ha proceduto spontaneamente alla regolarizzazione del rapporto di lavoro.
L'assunto è infondato.
Nessuna rilevanza può essere attribuita alla successiva regolarizzazione del rapporto di lavoro a fronte di una condotta illecita ormai perfezionatasi nel periodo antecedente alla predetta regolarizzazione.
Né la mera dimenticanza ha efficacia scusante poiché per la configurazione della responsabilità per l'illecito amministrativo è sufficiente la colpa, giusta quanto stabilito dall'art. 3, primo comma, della legge n. 689-81 e la colpa non può essere ritenuta carente allorché il trasgressore si sia limitato ad affermare di aver violato la norma per dimenticanza, in assenza di elementi positivi idonei a dimostrare che l'autore della violazione abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, circostanza quest'ultima non ravvisabile nel caso di specie.
Il terzo motivo di appello riguardante la statuizione sulle spese operata dal giudice di primo grado è fondato.
pagina 10 di 12 Con la sentenza impugnata la parte opponente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'amministrazione costituita in giudizio a mezzo dei propri funzionari.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui in materia di opposizione a sanzioni amministrative, nei casi in cui l'Amministrazione sta in giudizio avvalendosi di un proprio funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'altra parte soccombente al pagamento degli onorari professionali previsti per gli avvocati, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma solo il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato nel giudizio risultanti da apposita nota
(ex multis Cass. . n. 36738/2022; n. 19501/2022; n. 9900/ 2021; n. 31860/ 2018).
Né è applicabile nel caso di specie ( contrariamente a quanto sostenuto dalla amministrazione appellata) la disciplina dettata dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., laddove è previsto che "nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 c.p.c. a favore delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., si applica il decreto adottato ai sensi del D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012,
n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".
La norma citata si applica alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417- bis c.p.c., ed anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'Inps si avvalga della difesa diretta del D.L. n. 203 del 2005, ex art. 10, comma 6, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti (v. Cass. n. 9878 del 2019; n. 19034 del 2019).
L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., non può trovare applicazione nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti pagina 11 di 12 le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva", in quanto non rientrano tra le controversie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. ( v. Cass S.U. n. 2145 del 2021; n. 19034 del
2019; Cass. n. 9878 del 2019 .
Ne consegue l'accoglimento parziale dell'appello limitatamente alla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata che, pertanto, sul punto deve essere riformata dovendosi disporre “nulla per le spese di lite” del giudizio di primo grado essendosi l'amministrazione costituita a mezzo dei propri funzionari e non avendo la stessa depositato apposita nota contenente le spese concretamente affrontate nel giudizio.
In applicazione dei principi in materia di spese soprarichiamati, l'appellante non può essere condannata neanche alle spese dell'appello perché l'amministrazione anche in appello si è costituita a mezzo dei propri funzionari e non ha depositato apposita nota contenente le spese concretamente affrontate nel giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 276/21, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, dichiara nulla per le spese di lite, confermandola nel resto.
Nulla per le spese del secondo grado.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 7ottobre 2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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