Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 229/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
DOTT.SSA LICIA TOMAY PRESIDENTE
DOTT. LUIGI GALASSO GIUDICE REL. EST.
DOTT. GENEROSO VALITUTTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 229/2013 R.G.A.C.,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Maria Carmela GIOSCIA, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce della comparsa di Controparte_1 costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Ivan RUSSO, nel cui studio è elett.te dom.to;
CONVENUTO
avente ad oggetto: impugnazione di testamento ed azione di riduzione, scioglimento di comunione ereditaria
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Potenza pronunziava, nel presente giudizio, la sentenza non definitiva n.
113/2019, del 30-31 Gennaio 2019: sarebbe, pertanto, ultroneo ripetere lo svolgimento del processo sino a quella data, giacché è sufficiente leggere, anche a tal fine, il menzionato provvedimento, da intendersi come qui richiamato e riprodotto.
2. Il Tribunale, con la sentenza, annullava il testamento olografo di Persona_1 pubblicato mediante verbale formato dal Notaio , in Potenza, il 16 Luglio Persona_2
2012, distinto dai nn. 89530 di repertorio e 20127 di raccolta;
dichiarava, pertanto, aperta la
1
successione, ab intestato, di i cui eredi, in quote eguali, erano Persona_1 Pt_1
e
[...] Controparte_1
Veniva emessa una coeva ordinanza istruttoria, mediante la quale si disponeva che si procedesse «all'espletamento di una CTU al fine di provvedere in ordine allo scioglimento della comunione» dei beni relitti dallo stesso Persona_1
3. Gli elaborati, man mano presentati dal c.t.u., risultano quattro, essendosi resi necessari chiarimenti ed integrazioni.
4. Da ultimo, e dopo che la comparizione personale delle parti, innanzi all'attuale Giudice relatore, si era rivelata infruttuosa, il Collegio emetteva un'ordinanza (nella camera di consiglio del 12 Febbraio 2025), con la quale constatava che più d'uno, tra gli immobili compresi nell'asse, presentava difformità urbanistiche, accertate dal c.t.u., così come carenze di conformità catastale c.d. oggettiva (art. 29, co. 1 bis, l. 52/1985), ed osservava come ai casi di accertata difformità urbanistica debbano equipararsi (giacché la legge vuole che risultino positivamente gli estremi dei titoli) gli ulteriori casi, nei quali non si sia riusciti ad ottenere i documenti inerenti alla condizione, appunto, urbanistica dei beni: nella specie, il c.t.u. non era riuscito ad acquisire, presso il e quello di , tutta la documentazione Controparte_2 Pt_2 occorrente: che, peraltro, le parti non hanno neanch'esse fornito: pur ricadendo l'onere di acquisizione, innanzitutto, su di esse.
Il Collegio rilevava, quindi, che la S.C., allorquando (Cass. civ., SS. UU., sent.
7.10.2019, n. 25021) assumeva l'orientamento ermeneutico, tuttora seguito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 10.5.2023, n. 12656), e condiviso da questo Collegio, che «Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi
aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della
licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.», precisava (così in motivazione, ma analogo principio è presente pure nella massimazione ufficiale), altresì, che
«Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713, primo comma, cod. civ., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della
comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti».
Analogamente, una sentenza non può, poi, ovviare all'assenza di conformità catastale oggettiva (cfr., sia pur nella materia dell'adempimento in forma specifica del contratto preliminare, Cass. civ., Sez. II, sent. 29.9.2020, n. 20526).
Nonostante la presenza di vizi giuridici delle specie indicate, deve ritenersi possibile,
tuttavia, uno scioglimento parziale della communio, ossia tale da escludere i fabbricati colpiti da quei vizi, allorché richiesto da taluno almeno dei comunisti (in ossequio, in quanto possibile, del principio posto dall'art. 713, co. 1, c.c., per la comunione ereditaria, e dall'art. 1111, co. 1,
c.c., per la comunione in generale): il Collegio, pertanto, reputava necessario invitare le parti a
2 N. 229/2013 R.G.A.C.
dichiarare se intendessero, l'una o l'altra, od entrambe, che si pervenisse, ove impossibile lo scioglimento della comunione nella globalità di essa, ad una divisione soltanto parziale.
Nel contempo, venivano assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. (cfr. l'art. 23 bis, co. 7, d.l.
19/2024, conv., con modif., dalla l. 56/2024, che prescrive che si osservi, nelle cause assegnate ai magistrati – quale l'odierno relatore – applicati ad altro ufficio giudiziario ai sensi dello stesso art. 23 bis, l'art. 189 – o, al più, ed ove ne ricorrano i requisiti, l'art. 281 sexies c.p.c. –: nel testo, però, modificato dal d. lgs. 149/2022, applicabile in deroga dell'art. 35 del medesimo d. lgs. 149/2022).
5. Le parti presentavano, entro gli assegnati termini, note di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale (ambo tali scritti venivano depositati dal solo attore), nonché
(entrambe le parti) note di trattazione scritta per l'udienza di rimessione in decisione.
ove non fosse possibile sciogliere la comunione integralmente, Parte_1 acconsentiva allo scioglimento parziale: nulla deduceva sul punto. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli antefatti e le circostanze rilevanti sono enunziati, come già detto, nella già emessa sentenza non definitiva n. 113/2019: salvo quanto poi accaduto entro il processo, e già pure esposto.
2.a Si deve intendere, poi, che valga, ad integrazione di questa motivazione, pure ciò che è stato affermato, dal Tribunale, nella dianzi menzionata ordinanza collegiale, resa nella camera di consiglio del 12 Febbraio 2025: e ciò, in particolare, in proposito delle ragioni giuridiche della natura parziale dello scioglimento della comunione, nel caso di specie.
2.b In punto di fatto, l'ausiliario, invero, dopo aver individuato e descritto i beni, appartenenti all'asse, oppure oggetto di donazione (sottoposta alla collazione ex artt. 737 ss.
c.c.: si tratta della donazione in data 3 Febbraio 1976, con la quale a veniva Controparte_1 donato il terreno in , in catasto al fol. 11, p.lla 11), ha precisato quali di essi non Pt_2 presentino elementi sufficienti affinché se ne possa ritenere la regolarità urbanistica e la conformità catastale oggettiva.
Come si legge nell'ultima delle quattro relazioni (anche in seguito, i riferimenti sono diretti a questo elaborato, depositato il 20 Febbraio 2023), che – si accennava – l'ausiliario ha presentato, si tratta dei seguenti beni:
- fabbricati in Potenza, in catasto al fol. 33, p.lla 1784, sub. 6 e sub. 7, e p.lla 1785, sub. 3 e sub. 4;
- fabbricato in Potenza, in catasto al fol. 33, p.lla 3395;
- fabbricati in Potenza, in catasto al fol. 48, p.lla 918, sub. 5 e sub. 100;
- fabbricato in , in catasto al fol. 343, p.lla 553. Pt_2
È possibile, invece, a questa stregua, sciogliere la comunione circa i seguenti immobili:
A) beni precedentemente in comunione con la moglie i quali, CP_3 successivamente, per effetto della già apertasi successione ereditaria di costei, erano nel patrimonio di per la quota dei 4/6, mentre, per i restanti 2/6, erano già di Persona_1
3 N. 229/2013 R.G.A.C.
proprietà dei germani e attali parti in causa, per quote Parte_1 Controparte_1 eguali tra loro:
- terreni in Potenza, in catasto al fol. 33, particella 2508, pascolo di Ha 00.03.33; particella
2509, pascolo di Ha 00.01.67; particella 3394, pascolo di Ha 00.12.38; particella 3397, pascolo di Ha 00.00.16; particella 3399, pascolo di Ha 00.09.35; particella 3402, pascolo di Ha 00.10.15: del valore complessivo di euro 757,84 (come da stima del c.t.u.: e nei limiti della quota già appartenente a;
Persona_1
B) beni immobili che non hanno costituito oggetto di comunione tra e Persona_1
CP_3 terreni in , in catasto al fol. 11, particella 11 (questo oggetto della donazione in Pt_2 favore di compiuta da l 3 Febbraio 1976), seminativo Controparte_1 Persona_1 di Ha 00.35.38; particella 12, seminativo di Ha 00.05.43; particella 13, seminativo di Ha
00.05.10; particella 14, seminativo di Ha 00.03.16; particella 15, seminativo di Ha
00.02.66; particella 16, seminativo di Ha 00.10.49: del valore complessivo di euro 3.293,30
(come da stima del c.t.u.).
In conclusione, il compendio immobiliare che, in questa sede, è possibile dividere,
assume un valore di euro 4.051,14 complessivi: ovvero, considerando le quote dei due condividenti, di euro 2.025,57 per ciascuno.
La stima viene riferita, dal c.t.u., alla data di apertura della successione, ovvero al 3
Febbraio 2012.
3. Il c.t.u., nel proprio progetto di divisione, considera non solo i terreni, ma pure i fabbricati, sebbene, come visto, essi presentino irregolarità e difformità edilizie e catastali, tali da impedirne il commercio e, dunque, l'assegnazione attraverso un provvedimento di scioglimento della comunione.
In particolare, in ogni caso, quanto ai terreni, l'ausiliario così prevedeva:
- che nella porzione di fossero compresi i terreni in Potenza, nella quota Parte_1 dei 4/6, in catasto al fol. 33, p.lle 3394 e 3402: tali beni (considerando che l'ausiliario ha stimato il valore globale di tutti i terreni in Potenza, così intendendo implicitamente significare che essi presentino il medesimo valore unitario, di venti centesimi al metro quadrato), estesi mq 2.253, valgono euro 450,60 totali;
- che nella porzione di fossero compresi: a) i terreni in Potenza, nella Controparte_1 quota dei 4/6, in catasto al fol. 33, p.lle 2508, 2509, 3397 e 3399: tali beni (considerando, si ripete, che l'ausiliario ha stimato il valore globale di tutti i terreni in Potenza, così intendendo implicitamente significare che essi presentino il medesimo valore unitario, di venti centesimi al metro quadrato), estesi mq 1.451, valgono euro 290,20 totali;
b) i terreni in , già prima individuati, del complessivo valore di euro 3.293,30; la porzione di Pt_2 vale, allora euro 3.583,50: tra questi, previa collazione per Controparte_1 imputazione, quello in catasto al fol. 11, particella 11, già oggetto della donazione in favore dello stesso compiuta da il 3 Febbraio 1976. Controparte_1 Persona_1
4 N. 229/2013 R.G.A.C.
Il Tribunale ritiene di dover condividere l'impostazione dell'ausiliario, confermando la parte di quel progetto di divisione, che è possibile effettivamente attuare, e salvi gli ovvi necessari adattamenti.
Il conguaglio, dovuto da a , ammonta, affinché Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo possa conseguire il valore della propria quota di euro 2.017,05, ad euro 1.566,45.
In mancanza di una specifica allegazione, da parte del creditore dello stesso conguaglio, circa l'avvenuto incremento di valore dei terreni, dall'epoca dell'apertura della successione ad oggi (ed in assenza, altresì, di fatto notorio sul punto), non è possibile riconoscere, automaticamente, la rivalutazione della somma, né altra forma di maggiorazione della medesima (Cass. civ., Sez. II, sent. 12.12.2017, n. 29733).
Dalla data della sentenza al soddisfo, invece, essendo stata tramutata, dalla sentenza,
l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi legali.
4. Il c.t.u. riporta, conformemente alle indicazioni ricevute dall'allora G.I., il valore della giacenza del conto corrente postale numero 51179/000029526349, presente nel patrimonio relitto da si tratta di euro 10.317,11, da suddividere tra le parti in causa nella Persona_1 medesima eguale misura di euro 5.158,56 per ciascuno: , quale cointestatario Parte_1 del conto col padre (ma senza specifici argomenti nel senso che lo stesso conto fosse alimentato, altresì, da denaro del medesimo , dovrà versare, come chiesto dal Parte_1 convenuto, ed ove ancora ciò non sia accaduto, a la quota destinata a Controparte_1 quest'ultimo, con gli interessi legali dalla data dell'apertura della successione al soddisfo.
5. L'ausiliario calcola i frutti civili, dovuti a titolo di godimento dell'abitazione in Potenza, catastalmente identificata con la particella numero 1784, subalterno 7, della quale fruiva e di quelli, dovuti a titolo di godimento dell'abitazione in Potenza, Parte_1 catastalmente identificata con la particella numero 1784, subalterno 6, della quale fruiva
Controparte_1
Il periodo considerato è quello decorrente dall'apertura della successione al Gennaio
2023: si rinvia, all'uopo, alle pagg. 13-15 della relazione.
Il consulente determinava in euro 143.780,05 il valore dei frutti relativi al subalterno 6, ed in euro 102.532,29 quello dei frutti relativi al subalterno 7: somme, poi, ridotte ai 4/6,
corrispondenti alla quota del de cujus: sicché si perviene, rispettivamente, ad euro 95.853,37 e ad euro 68.354,86.
In conclusione, doveva versare, secondo il calcolo dell'ausiliario, a Controparte_1
la metà della differenza tra i due valori, ossia doveva pagare euro 13.749,25. Parte_1
I medesimi valori, tuttavia, debbono essere aggiornati, seguendo i medesimi criteri del c.t.u., al giorno dell'effettivo pagamento, altresì aggiungendo le singole ulteriori mensilità: sicché, alla fine, occorrerà calcolare la differenza aggiornata alla data della sentenza, e dividerla a metà: tale ultimo importo dovrà essere pagato da a Controparte_1 Parte_1 oltre agli interessi legali dalla medesima data della sentenza al soddisfo.
5 N. 229/2013 R.G.A.C.
6. Ultima questione è quella delle spese, sostenute dall'uno e dall'altro prima dell'apertura della successione, ma relative a beni caduti, poi, nell'asse, oppure sostenute dopo l'apertura della successione, ma imputabili agli eredi nel loro interesse comune.
Si tratta, come da rispettive deduzioni difensive, e da documentazione prodotta:
a. per quanto riguarda le somme spese da degli importi indicati Controparte_1 nella comparsa di costituzione e risposta, dalla pag. 6 alla pag. 8 (elenco non numerato), e nei relativi documenti allegati, e degli ulteriori importi riportati dalla pag. 9 alla pag. 10, ai nn. dal 4 al 21 dell'elencazione ivi presente, e nei relativi documenti allegati: non pure di quelli alle pagg. 8 e 9, nn. 1, 2 e 3, perché o non dimostrati (il numero 2), oppure già considerati innanzi;
trattandosi di somme di denaro, e, dunque, di debiti di valuta, decorreranno, sull'importo di metà di ciascuna delle spese, gli interessi legali dalle date dei singoli esborsi, sino al soddisfo, a carico di : in realtà, eccepiva la Parte_1 Parte_1 prescrizione di tali crediti, ma solo attraverso la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c., ovvero oltre i termini della formazione del thema decidendum;
b. per quanto riguarda le somme spese, a propria volta, da degli Parte_1 importi documentati nei termini per le produzioni documentali istruttorie: ma senza una domanda riconvenzionale di restituzione, come può evincersi dalla lettura sia dal verbale della prima udienza, sia dal testo della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.
In conclusione, rimane il solo credito vantato da contro Controparte_1 Pt_1
.
[...]
7. Le ulteriori questioni, sollevate dalle parti ancora negli ultimi scritti difensivi, sono risolte od assorbite dalle argomentazioni che precedono o da quelle esposte dal c.t.u.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione delle particolarità della controversia: quelle di c.t.u., nel rapporto fra le parti, rimarranno a carico delle medesime, per quote eguali.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 229/2013 R.G.A.C., promossa da contro ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Parte_1 Controparte_1 disattesa, così decide:
1. assegna a , nato a [...], il [...], i terreni in Potenza, nella Parte_1 quota dei 4/6, in catasto al fol. 33, p.lle 3394 e 3402;
2. assegna a nato a , il 25 Maggio 1954: a) i terreni in Potenza, Controparte_1 Pt_2 nella quota dei 4/6, in catasto al fol. 33, p.lle 2508, 2509, 3397 e 3399; b) i terreni in
, in catasto al fol. 11, particella 12; particella 13; particella 14; particella 15; Pt_2 particella 16;
6 N. 229/2013 R.G.A.C.
3. comprende, per collazione mediante imputazione, nella quota di il Controparte_1 terreno in , in catasto al fol. 11, particella 11, oggetto della donazione in favore Pt_2 dello stesso compiuta da il 3 Febbraio 1976; Controparte_1 Persona_1
4. ordina la trascrizione del presente scioglimento parziale della comunione ereditaria di nato a , il 7 Aprile 1920, e morto a Potenza, il 3 Febbraio 2012; Persona_1 Pt_2
5. condanna a pagare a a titolo di conguaglio, la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 1.566,45, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
6. condanna a pagare a la somma di euro 5.158,56, Controparte_1 Parte_1 oltre agli interessi legali dalla data dell'apertura della successione al soddisfo;
7. condanna a pagare a la somma risultante dai criteri Controparte_1 Parte_1 esposti nel § 5 della motivazione che precede;
8. condanna a pagare a le somme di cui al § 6, lettera Parte_1 Controparte_1
'a', della motivazione che precede;
9. compensa le spese di lite tra le parti, salvo quanto al successivo capo del presente dispositivo;
10. onera, nel rapporto fra le parti, ciascuna delle medesime parti dell'onere delle spese di c.t.u., in pari misura.
Potenza, deciso in camera di consiglio, il 26 Maggio 2025
IL GIUDICE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA LICIA TOMAY
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