Versione
1 giugno 1976
1 giugno 1976
Art. 4.
Qualora i superstiti percepiscano rendite, prestazioni o redditi di cui all'articolo 3, ma di importo inferiore a quello dell'assegno di cui all'articolo 1, hanno diritto a quest'ultimo ridotto in misura corrispondente allo importo della rendita, prestazioni o redditi percepiti.
Qualora i superstiti percepiscano rendite, prestazioni o redditi di cui all'articolo 3, ma di importo inferiore a quello dell'assegno di cui all'articolo 1, hanno diritto a quest'ultimo ridotto in misura corrispondente allo importo della rendita, prestazioni o redditi percepiti.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/09/2008, n. 23562Provvedimento: […] La domanda di ripristino dell'assegno, proposta dalla IO, accolta dal primo giudice, è stata respinta dalla 434 Corte d'appello di Milano, con sentenza 26 novembre/13 dicembre 2004 n. 837, che ha rilevato come la IO sia titolare di altri redditi (pensione di reversibilità SO e pensione di vecchiaia VO, entrambe gestite dall'Inps) divenute di importo superiore, a decorrere dal 1° luglio 2000, dell'assegno continuativo, e pertanto il comportamento dell'Inail è stato corretto e conforme agli articoli 3 e 4 della legge 248 del 1976. […]Leggi di più...
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