Articolo 4 della Legge 5 maggio 1976, n. 248
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 giugno 1976
Art. 4.
Qualora i superstiti percepiscano rendite, prestazioni o redditi di cui all'articolo 3, ma di importo inferiore a quello dell'assegno di cui all'articolo 1, hanno diritto a quest'ultimo ridotto in misura corrispondente allo importo della rendita, prestazioni o redditi percepiti.
Entrata in vigore il 1 giugno 1976
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