Ordinanza collegiale 17 settembre 2018
Sentenza 27 giugno 2022
Commentari • 4
- 1. Automatica decadenza dai benefici in caso di autodichiarazione falsa: sollevata la questione di legittimità costituzionaleChiara Svampa · https://www.iusinitinere.it/
Lo scorso settembre, il TAR Puglia[1] ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in ordine all'automatica decadenza del privato dai benefici conseguiti in caso di autodichiarazione falsa, secondo quanto prescritto dall'art. 75, D.P.R. 445/2000[2]. Al riguardo, giova premettere che la disciplina del predetto D.P.R. va letta nell'ottica di una crescente semplificazione dell'attività amministrativa, incentrata sul principio dell'autoresponsabilità del dichiarante. Ebbene, prendendo le mosse dalla disposizione considerata dai Giudici pugliesi, a tenore della quale “Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71, emerga la non veridicità …
Leggi di più… - 2. False dichiarazioni e dubbi di legittimità costituzionaleFrancesco Fina · https://www.filodiritto.com/ · 13 aprile 2019
- 3. False dichiarazioni e dubbi di legittimità costituzionaleFina Francesco · https://www.diritto.it/ · 28 febbraio 2019
- 4. Dichiarazione false e automatica decadenza dai beneficiRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 15 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 27/06/2022, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2022
N. 01057/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01240/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Calella e Paolanna Digregorio, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio RO in Lecce, via Colonnello Costadura, n. 22/B;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, notificato in data 9 agosto 2017;
- ove dovesse occorrere, di tutti gli atti presupposti, consequenziali e con il citato provvedimento connessi;
nonché per la immediata restituzione del patentino per la vendita di generi di monopolio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 28/08/2017 e 11/10/2017 e depositato in giudizio il 17/10/2017, il ricorrente - già titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, nell’esercizio bar ubicato all’interno della stazione di servizio automobilistica gestiti dallo stesso sita su -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-+-OMISSIS- in Martina FR (TA) - impugna il provvedimento -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, notificatogli in data 9 agosto 2017, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Taranto ha disposto il rigetto dell’istanza presentata in data 12 maggio 2017 per il rinnovo biennale (per il biennio 2017/2019) del patentino per la vendita dei generi di monopolio presso il bar suddetto e la decadenza dell’autorizzazione provvisoria rilasciatagli nelle more dell’istruttoria, nonché, ove dovesse occorrere, tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Chiede, altresì, l’immediata restituzione del patentino ritiratogli.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione di Regolamento, e, in particolare, degli artt. 7, 8 e 9 Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 38/2013, falsa presupposizione, eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia;
2) violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 38/2013 in particolare, degli artt. 7, 8 e 9, eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà;
3) violazione e/o falsa applicazione di principi generali di imparzialità e correttezza della P.A., come rinvenienti dall’art. 97 Costituzione, violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa;
4) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Il 19/10/2017, si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli di Taranto, depositando un atto di costituzione e contestando in toto le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.
Nella Camera di Consiglio del 07/11/2017, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, la difesa di quest’ultima ha chiesto un abbinamento al merito dell'incidente cautelare al fine di approfondire questioni normative di costituzionalità, quindi la causa è stata cancellata dal ruolo delle Camere di Consiglio.
Il 10/04/2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato in giudizio la relazione sui fatti di causa all’Avvocatura dello Stato.
Il 28/05/2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Con “Note d’udienza” depositate agli atti del giudizio in data 26 giugno 2018, parte ricorrente ha prospettato dubbi di costituzionalità in ordine all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, chiedendo che l’adito Tribunale “ Voglia sollevare questione di illegittimità costituzionale dell’art. 75 DPR 445/00 per contrasto con l’art. 3 Cost. ” (essenzialmente, sotto il profilo della violazione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza), “ nonché per contrasto con l’art. 117, primo comma,
Cost. con riferimento all’art. 49, terzo comma, della CDFUE ” (<< avente ora lo stesso valore giuridico dei trattati, in forza dell’art. 5, comma 1, del Trattato sull’Unione Europea (TUE), come modificato a Lisbona, il 13.12.2007, ratificato e reso esecutivo con legge 02.08.08 n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, secondo cui “le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato” >>) e che, per l’effetto, “ Voglia rimettere dinanzi alla Corte Costituzionale, dichiarando la sospensione del presente giudizio ”.
Ad esito della pubblica udienza del 3 luglio 2018, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 17/09/2018, questa Sezione, rilevando che “ l’impugnato diniego risulta motivato dalla P.A. sulla scorta dell’omessa dichiarazione, da parte dell’istante, di taluni debiti verso l’Erario (e cioè, la preesistenza di una cartella di pagamento, emessa da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., per l’omesso pagamento di una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, dell’importo totale di euro 217,18), ai sensi, sostanzialmente (a ben vedere), dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ”, ha ritenuto “ che la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilevante (sussistendo, appunto, il nesso di assoluta pregiudizialità tra la soluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale e la decisione del presente giudizio) e non manifestamente infondata, e debba, conseguentemente, essere rimessa all’esame della Corte Costituzionale, mentre il giudizio in corso deve essere sospeso fino alla decisione della Consulta ” e, pertanto, ha sospeso il giudizio e sollevato “ questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nei sensi e termini di cui in motivazione, dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” e disposto “l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ”.
Con sentenza -OMISSIS- del 24 luglio 2019, depositata in giudizio il 05/08/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato « inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione » da questo Tribunale con la predetta ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 17/09/2018 di questa Sezione.
Il 12/03/2022 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso, ritenendo che “ Sebbene la Corte Costituzionale, proprio sulla q.l.c. sollevata nel presente giudizio, si sia pronunziata per la sua inammissibilità (Sentenza -OMISSIS-/2019), le autorevoli considerazioni svolte dalla Consulta (anche con la successiva Pronunzia n. 190/2021) consentono di far ritenere la fondatezza delle censure proposte con il ricorso introduttivo ”.
Il 30/03/2022, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, allegando “ il provvedimento prot. -OMISSIS- di revoca del diniego del rinnovo del patentino e di riattivazione della funzionalità del patentino -OMISSIS- con decorrenza 1/4/2022 - 31/3/2024 ” e chiedendo “ di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite ”.
Il 12/04/2022, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di interesse alla decisione, “ sussistendo comunque l’interesse del ricorrente alla declaratoria dell’illegittimità dell’atto originariamente impugnato, ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, c.p.a. ”.
All’udienza pubblica del 13 aprile 2022, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto ex art. 34, comma 3, c.p.a., come da esplicita istanza in tal senso di parte ricorrente.
1. - Con il primo motivo di gravame, il ricorrente lamenta “ che l’Amministrazione resistente abbia errato nell’interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 7,8 e 9 del D.M. 38/2013, ritenendo esistente un impedimento all’emissione del provvedimento di rinnovo per il semplice fatto che l’istante, al momento della domanda, risultava debitore nei confronti del concessionario della riscossione [“ a prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza, di buona o mala fede del ricorrente nel rendere la succitata dichiarazione; nonché a prescindere dall’entità dell’importo dovuto e, altresì, dalla sua successiva estinzione mediante pagamento ”], mentre un simile impedimento non si rinviene dalle citate norme, né da altre disposizioni normative o regolamentari ” e, comunque, che “ nel caso di specie il debito di cui alla cartella di pagamento -OMISSIS-era stato già estinto prima della conclusione della procedura di rinnovo e, pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di rigetto, impugnato in questa sede ”.
Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente lamenta “ che l’Amministrazione resistente, pur essendo già venuta a conoscenza dell’esistenza della cartella di pagamento a carico del ricorrente, e, quindi, pur sapendo che quest’ultimo aveva un (esiguo) debito nei confronti del concessionario della riscossione, LO HA AUTORIZZATO ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO, CON PROVVEDIMENTO del 20.06.2017, FINO A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO ”, evidenziando che “ Se la pendenza in questione non era ostativa all’esercizio provvisorio, a maggior ragione non lo doveva più essere al momento dell’adozione del provvedimento finale, quando già il ricorrente aveva documentato l’avvenuto pagamento della cartella esattoriale ”.
Con il terzo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione dei principi generali di imparzialità e correttezza che devono guidare anche lo svolgimento del procedimento amministrativo ed il concreto operato della P.A., e che “ il provvedimento di rigetto del rinnovo, per una pendenza verso l’Erario oramai estinta, risulta ingiusto e sproporzionato, rispetto agli interessi, meritevoli di tutela del ricorrente ”.
Con il quarto motivo di gravame, il ricorrente invoca la ricorrenza nella presente fattispecie dell’ipotesi del cd. falso innocuo, ritenendo che “ Erroneamente, quindi, l’Agenzia ha motivato il provvedimento di rigetto, ritenendo quest’ultima decisione una conseguenza della perdita, in danno del ricorrente, del beneficio (alcuno!) ottenuto in seguito alla dichiarazione resa ”.
2. - In disparte da ogni considerazione in ordine alla fondatezza o meno delle altre censure, merita positivo apprezzamento, nei sensi appresso precisati e in via assorbente, il primo motivo di gravame.
E’ necessario, innanzitutto, rammentare che il provvedimento di diniego impugnato si basa sulla seguente motivazione: “ Considerato che, così come previsto dal D.M. 38/13 comma 3) art. 7), ai fini dell'adozione del provvedimento gli Uffici competenti devono valutare - lettera g) - l'assenza di eventuali pendenze e/o di morosità verso l'erario o verso l'agente di riscossione definitivamente accertate indicate, così come previsto alla lettera f) comma 3) art. 8) del succitato decreto ministeriale, nell'atto notorio presentato a corredo dell’istanza; Considerato quanto emerso dal controllo della veridicità presso l’agente della riscossione in merito a quanto dichiarato nell'atto notorio presentato ovvero la presenza di pendenze verso il concessionario ancora non pagati o pagati parzialmente alla data del 5/06/2017; Considerato che nell'atto notorio la presenza di tali situazioni debitorie non erano state segnalate al punto f) dello stesso; Considerato che per quanto sopra l’istante è incorso in quanto previsto dall' art. 76 [ rectius 75] del D.P.R.. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera ”.
Ciò premesso, il Collegio rileva che - all’esito degli incidenti di costituzionalità reiteratamente sollevati da questa Sezione in relazione all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - la Corte Costituzionale, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha chiarito - da un lato - che (a ben vedere) il diniego impugnato è derivato dall’assenza in capo all’istante del requisito sostanziale previsto dall’art. 7 del D.M. n. 38/2013 dell’insussistenza di pendenze fiscali, anziché dal profilo formale della falsità dell’autodichiarazione ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, e - dall’altro - (punto 2.4 della pronuncia della Consulta) che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.M. n. 38/2013, “ lo spazio per l’apprezzamento discrezionale da parte dell’Amministrazione in ordine allo specifico rilievo delle pendenze o morosità definitivamente accertate si colloca, quindi nella precedente fase di verifica dei requisiti, anziché in quella delle conseguenze delle false dichiarazioni […] e la natura discrezionale dell’apprezzamento compiuto dall’amministrazione in ordine a tali condizioni è avvalorata anche dal raffronto con il tenore del successivo comma 4 dello stesso art. 7 che stabilisce le condizioni assolutamente (in ogni caso) ostative al rilascio dei patentini (prossimità ad una rivendita in cui risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati) ”, ritenendo in conclusione che, indipendentemente dal rilievo (formale) della falsità, l’applicazione (corretta) della predetta disciplina (sostanziale) di rango regolamentare sia suscettibile di definire il contenzioso in questione.
Pertanto, nonostante nel particolare caso di specie (in forza del principio “ tempus regit actum ”) non si possa applicare la nuova disciplina introdotta dal D.M. 12/2/2021 n. 51 che esclude il rilievo ostativo ai fini del rilascio/rinnovo del patentino di obbligazioni tributarie definitivamente accertate di importo inferiore alla soglia minima di rilevanza di € 5.000,00 (ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973), tuttavia, gli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrebbero dovuto esprimere una valutazione discrezionale in ordine alla (eventuale) specifica rilevanza, ai fini in questione, delle pendenze o morosità tributarie definitivamente accertate a carico dell’odierno ricorrente (cartella di pagamento ammontante a soli € 217,18 per omesso pagamento di una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada), anziché ritenersi - illegittimamente - vincolati a rigettare l’istanza del 12/05/2017 presentata dallo stesso per il rinnovo del patentino per la vendita dei generi di monopolio (per il biennio 2017/2019) presso il Bar ubicato all’interno della Stazione di servizio gestiti dal predetto ricorrente.
3. - Per le ragioni appena esposte il ricorso deve essere accolto ex art. 34, comma 3, c.p.a. (secondo il quale “ Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori ”), essendo stato il provvedimento impugnato revocato in autotutela dalla P.A. con provvedimento prot. -OMISSIS-, ma con decorrenza del rinnovo del patentino per la vendita dei generi di monopolio (solo) dall’1/4/2022.
4. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ex art. 34, comma 3, c.p.a., e per l’effetto dichiara l’illegittimità dell’atto impugnato dalla parte ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.