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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/07/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2671/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2671/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente a [...]; e
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 residente a Varese (VA), il 13.05.1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Valter Grasso ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Seregno (MB), Via Giovanni Bosco n. 7, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. L'immobile di proprietà del signor sito in Desio (MB), Via Pirandello, 6, nel preminente CP_1 interesse dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, rimarrà assegnato allo Per_ stesso nel quale continueranno a vivere i figli e Per_2
2. Le parti convengono che le spese condominiali ordinarie e straordinarie dell'immobile occupato del signor , in funzione dell'assegnazione e del titolo di proprietà, verranno sostenute CP_1 interamente dallo stesso . CP_1 Per_
3. I figli e manterranno la propria residenza presso la casa coniugale e vivranno Per_2 stabilmente con il padre, il quale si occuperà del loro mantenimento. Per_
4. In ragione della maggiore età di e i coniugi si accordano per la libera Per_2 frequentazione e il libero collocamento secondo le necessità dei ragazzi.
5. Ciascun genitore si impegna a contribuire al mantenimento dei figli per il tempo in cui gli stessi vivranno con i rispettivi genitori.
6. I coniugi si obbligano altresì a provvedere al pagamento e/o rimborso nella misura del 70% a carico del signor e 30% della signora , delle spese straordinarie dei figli così CP_1 Parte_1 come statuito dal Protocollo del Tribunale di Monza, qui di seguito riportato, e che avrà valore vincolante dal momento in cui la signora avrà raggiunto una stabilità di carattere Parte_1 economico e verrà assunta. A SPESE STRAORDINABIE
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.,) se prescritte dal medico, net limiti di un costo medio di mercato;
b) Accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, se prescritti dal medico curante (ad es. fisioterapia); c) Ticket sanitari dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionale;
d) Spese mediche urgenti;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche. ortodontiche e oculistiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
b) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
c) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato, d) Farmaci omeopatici, di medicina alternativo o sperimentali:
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica, b) libri di testo e materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno anche in caso di scuola privata, c) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di arso: d) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) Gite scolastiche senza pernottamento;
f) Frequentazione di centri sportivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religioni senza fine di lucro (es. oratori); spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento: b) Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati: c) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue. informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria: spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive, b) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
c) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, fassa di proprietà, carburanti, manutenzione). B. DOCUMETAZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. C. MODALITA' DI RICHIESTA E ORESTAZIONE DEL CONSENSO DELLA SPESA STRAORDINARIA La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze-rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, one le ritenga potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. D. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. Atal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp). con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto, nulla chiedono a tale titolo l'uno all'altro.
8. Spese legali compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 529/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 11.07.2024 e pubblicata in data 12.07.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Controparte_1
con ricorso depositato in data 15.04.2025, così provvede: Parte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 Parte_1 in data 21.10/.000 (atto n. 89 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Varese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Varese, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 luglio 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2671/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 residente a [...]; e
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 residente a Varese (VA), il 13.05.1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Valter Grasso ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Seregno (MB), Via Giovanni Bosco n. 7, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. L'immobile di proprietà del signor sito in Desio (MB), Via Pirandello, 6, nel preminente CP_1 interesse dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, rimarrà assegnato allo Per_ stesso nel quale continueranno a vivere i figli e Per_2
2. Le parti convengono che le spese condominiali ordinarie e straordinarie dell'immobile occupato del signor , in funzione dell'assegnazione e del titolo di proprietà, verranno sostenute CP_1 interamente dallo stesso . CP_1 Per_
3. I figli e manterranno la propria residenza presso la casa coniugale e vivranno Per_2 stabilmente con il padre, il quale si occuperà del loro mantenimento. Per_
4. In ragione della maggiore età di e i coniugi si accordano per la libera Per_2 frequentazione e il libero collocamento secondo le necessità dei ragazzi.
5. Ciascun genitore si impegna a contribuire al mantenimento dei figli per il tempo in cui gli stessi vivranno con i rispettivi genitori.
6. I coniugi si obbligano altresì a provvedere al pagamento e/o rimborso nella misura del 70% a carico del signor e 30% della signora , delle spese straordinarie dei figli così CP_1 Parte_1 come statuito dal Protocollo del Tribunale di Monza, qui di seguito riportato, e che avrà valore vincolante dal momento in cui la signora avrà raggiunto una stabilità di carattere Parte_1 economico e verrà assunta. A SPESE STRAORDINABIE
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.,) se prescritte dal medico, net limiti di un costo medio di mercato;
b) Accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, se prescritti dal medico curante (ad es. fisioterapia); c) Ticket sanitari dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionale;
d) Spese mediche urgenti;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche. ortodontiche e oculistiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
b) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
c) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato, d) Farmaci omeopatici, di medicina alternativo o sperimentali:
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica, b) libri di testo e materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno anche in caso di scuola privata, c) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di arso: d) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) Gite scolastiche senza pernottamento;
f) Frequentazione di centri sportivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religioni senza fine di lucro (es. oratori); spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento: b) Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati: c) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue. informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria: spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive, b) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
c) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, fassa di proprietà, carburanti, manutenzione). B. DOCUMETAZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. C. MODALITA' DI RICHIESTA E ORESTAZIONE DEL CONSENSO DELLA SPESA STRAORDINARIA La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze-rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, one le ritenga potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. D. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITA' DI ADEMPIMENTO I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. Atal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp). con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto, nulla chiedono a tale titolo l'uno all'altro.
8. Spese legali compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 529/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 11.07.2024 e pubblicata in data 12.07.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Controparte_1
con ricorso depositato in data 15.04.2025, così provvede: Parte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 Parte_1 in data 21.10/.000 (atto n. 89 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Varese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Varese, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 luglio 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi