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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1656 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1656 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] Parte_1
con il patrocinio dell'Av LUCA CodiceFiscale_1
( ) e dell'Avv. ZAULI EA (C.F. ) CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
e nata a [...] il ) Parte_2 C.F._4
I RA EA (C.F. C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/10/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2
matrimonio celebrato in data 30.09.2007, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Il IG. e la IG.ra vivranno separati portandosi reciproco rispetto. La IG.ra Pt_1 Parte_2
si obbliga a rilasciare l'immobile già casa coniugale (identificato al p.to 5) all'atto della Parte_2
presentazione telematica (all'Agenzia delle Entrate e al Registro delle Imprese) della domanda per il mutamento dell'oggetto sociale e del ramo di attività della società DI Style di AR
MI & C. s.n.c. (C.F. e P.I. , REA N. RN-297407) - operazione che avverrà P.IVA_1
secondo le modalità descritto al p.to 13 - impegnandosi sin d'ora a trasferire altrove la propria residenza anagrafica.
2) Il IG. e la IG.ra sono consapevoli che la figlia minore ha il diritto di Pt_1 Parte_2 Per_1
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti danno atto che ha un ottimo rapporto con Per_1
entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantirle la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo delle famiglie d'origine di entrambi.
3) Ciò premesso il IG. e la IG.ra concordano di assumere la responsabilità Pt_1 Parte_2
dell'affidamento condiviso della figlia minore Per_1
4) La responsabilità genitoriale sulla figlia sarà esercitata secondo quanto previsto dall'art. Per_1
337 ter, III comma c.c.; pertanto, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé), mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di Per_1
saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
5) La figlia minore manterrà stabile collocazione e residenza anagrafica unitamente al Per_1
padre IG. presso l'abitazione (già casa familiare) sita in Misano Adriatico (RN), via Parte_1
Niccolò Copernico n. 16 int.
1. La casa coniugale con relative pertinenze verrà, pertanto, assegnata al IG. , con gli arredi ed i beni ivi contenuti (con esclusione dei beni indicati all'allegato Pt_1
doc. 13). Di seguito si riportano gli estremi catastali delle unità immobiliari oggetto di assegnazione al IG. : Pt_1 - unità immobiliare sita in Misano Adriatico (RN), via Niccolò Copernico n. 16 int. 1, p. 1-2, distinta al Catasto Fabbricati al foglio 26, part. 821, sub 11, z.c. 3, cat. A/3, cl. 4, cons. 4,5 vani, sup. tot. 88 mq (totale escluse aree scoperte 82 mq), r.c. € 325,37;
- unità immobiliare sita in Misano Adriatico (RN), via Niccolò Copernico, p. S1, distinta al Catasto
Fabbricati al foglio 26, part. 821, sub 5, z.c. 3, cat. C/6, cl. 2, cons. 32 mq, sup. tot. 34 mq, r.c. €
142,13;
- unità immobiliare sita in Misano Adriatico (RN), via Niccolò Copernico n. 12, p. T, distinta al
Catasto Fabbricati al foglio 26, part. 821, sub 13, z.c. 3, cat. C/6, cl. 1, cons. 13 mq, sup. tot. 13 mq,
r.c. € 49,01.
6) La IG.ra viene autorizzata dal IG. ad allocare temporaneamente propri beni Parte_2 Pt_1
personali debitamente individuati (doc. 13) in una porzione di garage a servizio della casa coniugale. Ad ogni buon conto, ella si obbliga sin d'ora a liberare detti locali dai propri beni entro e non oltre giorni 30 (trenta) decorrenti dalla presentazione telematica (all'Agenzia delle Entrate e al
Registro delle Imprese) della domanda per il mutamento dell'oggetto sociale e del ramo di attività della società DI Style di AR MI & C. s.n.c., che avverrà secondo le modalità descritte al p.to 13.
7) Quanto alle modalità di frequentazione tra la figlia e ciascun genitore, esse sono Per_1
rimesse alla loro libera determinazione, tenuto conto anche dell'età, delle eIGenze e dei desiderata della figlia. 8) Il IG. e la IG.ra provvederanno al mantenimento ordinario della Pt_1 Parte_2
figlia in via diretta nei periodi di permanenza di quest'ultima presso ciascun genitore, Per_1
senza la corresponsione, quindi, di un assegno mensile ex art. 337 ter c.c.
Le parti concorreranno alle spese straordinarie riguardanti la figlia in misura paritaria Per_1
(50% ciascuno). A tale fine le parti richiamano concordemente il Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Bologna che si allega (doc. 14) e convengono che sosterranno in egual misura (50% ciascuno) anche le spese per l'assicurazione e la fruizione del ciclomotore Vespa in uso alla figlia.
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia anticipate nelle percentuali di cui sopra, previa richiesta contenente copia dei documenti giustificativi;
il rimborso dovrà avvenire entro il termine di giorni 10 (dieci) dall'avvenuta comunicazione.
Ciascuno dei genitori potrà beneficiare delle eventuali detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, se effettivamente sostenute.
10) Su accordo delle parti, l'assegno unico universale per la figlia verrà incassato dal IG. Per_1
il quale, come nell'attualità, si impegna a far confluire il relativo importo su apposito fondo Pt_1 NEF (cointestato tra i genitori); alla scadenza (tra circa cinque anni) le relative somme saranno versate su un conto / libretto di deposito intestato alla figlia Per_1
11) Le parti dichiarano di avere adeguata capacità lavorativa e di essere in grado di provvedere ciascuna al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno perequativo ex art. 156 c.c.
12) Il IG. e la IG.ra continueranno a corrispondere, ciascuno per la quota di Pt_1 Parte_2
spettanza (id est 50% ciascuno), la rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile già casa coniugale.
Onde provvedere al pagamento della rata mensile del mutuo suddetto, le parti sono cointestatarie del c/c identificato con Iban IT5I0200824101000106100209; a tal fine detto c/c verrà CP_1
alimentato con risorse delle parti in misura paritaria e verrà estinto all'esito del pagamento dell'ultima rata del mutuo de quo.
13) Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, il IG.
e la IG.ra intendono procedere alla definizione di ogni rapporto Parte_1 Parte_2
patrimoniale fra loro intercorrente beneficiando, se del caso, delle esenzioni di legge previste ex art. 19 legge div. (applicabile anche ai procedimenti di separazione dei coniugi). A tal fine, il IG.
e la IG.ra concordemente tra loro e in pieno accordo con la Parte_1 Parte_2
IG.ra (che in parte qua e limitatamente alla presente pattuizione sub n. 13 Controparte_2
sottoscrive per adesione e conferma il presente ricorso), convengono che la società denominata
DI Style di AR MI & C. s.n.c. (C.F. e P.I. , REA N. RN-297407) - di P.IVA_1
cui essi sono soci amministratori con quote paritarie - muti il proprio oggetto sociale e il ramo di attività (parrucchieri uomo / donna), divenendo società immobiliare di pura locazione.
I costi relativi al mutamento di oggetto sociale e del ramo di attività, la cui domanda andrà presentata (all'Agenzia delle Entrate e al Registro delle Imprese) entro e non oltre il 15 ottobre
2024, sono a carico del IG. . Pt_1
La società DI Style di AR MI & C. s.n.c. concederà in locazione commerciale l'immobile di cui è proprietaria - sito in San Clemente (RN), fraz. Sant'Andrea in Casale, via
Giovanni Giolitti 15 - alla nuova impresa che il IG. svolgerà con ditta individuale. I soci Pt_1
e concordano sin d'ora che: CP_2 Parte_2 Parte_1
- il contratto di locazione commerciale suddetto avrà durata di 6 (sei) anni con rinnovo automatico di ulteriori anni 6 (sei) e con facoltà di recesso anticipato per il conduttore (in ogni momento) con preavviso di mesi 3 (tre). Il locatore, alla prima scadenza, rinuncia espressamente a esercitare la facoltà di diniego alla rinnovazione del contratto nei casi tassativamente previsti dall'art. 29, legge n. 392/78. - il canone di locazione mensile ammonterà ad € 400,00 (quattrocento, /00) rivalutabile annualmente nella misura del 75% dell'indice ISTAT.
I proventi della locazione, dedotte spese ed imposte, saranno ripartiti tra i soci, secondo quanto emergerà dal bilancio annuale.
La società DI Style di AR MI & C. s.n.c. è intestataria del conto corrente identificato con IBAN IT 4S07090241000110105373, acceso presso Banca Malatestiana, Filiale di Riccione
Fontanelle, il cui saldo verrà ripartito al 50% fra i IGg.ri e con espressa Pt_1 Parte_2
declaratoria di nulla pretendere della IG.ra . CP_2
Le parti, con il pieno assenso della IG.ra , convengono che, sino a quando la IG.ra CP_2
non rilascerà la casa coniugale, dal suddetto conto corrente attingeranno le risorse Parte_2
necessarie per provvedere al pagamento di spese comuni (quali, a titolo esemplificativo, le rate del mutuo riguardante la casa coniugale, le utenze domestiche, l'assicurazione per il ciclomotore Vespa in uso alla figlia le spese di gestione della casa). Per_1
I soci e dichiarano altresì che l'esposizione Controparte_2 Parte_2 Parte_1
debitoria complessiva della società DI Style di AR MI & C. s.n.c. al 29/08/2024 ammonta ad € 5.338.54 e deriva in via esclusiva da un finanziamento contratto in periodo Covid;
la società DI Style di AR MI & C. s.n.c. rientrerà dal debito de quo pagando (con addebito sul c/c identificato con IBAN IT 4S07090241000110105373, acceso presso Banca
Malatestiana, Filiale di Riccione Fontanelle) le rate contrattualmente previste alle scadenze pattuite
(doc. 15). Il IG. dichiara di accollarsi integralmente la suddetta esposizione debitoria Pt_1
versando alle scadenze previste sino all'estinzione del finanziamento gli importi delle rispettive rate. Con la suddivisione nei termini sopra esposti delle risorse allocate sul conto corrente identificato con IBAN IT 4S07090241000110105373 e con l'accollo da parte del IG. delle Pt_1
rate relative al descritto finanziamento, la IG.ra e la IG.ra Parte_2 Controparte_2
dichiarano di non vantare ulteriori pretese di ordine economico nei confronti del IG. Parte_1
e della società DI Style di AR MI & C. s.n.c. in relazione al rapporto sociale per il periodo anteriore al mutamento dell'oggetto sociale e del ramo di attività.
Qualora, all'esito della sopra descritta operazione di mutamento dell'oggetto sociale e del ramo di attività della società DI Style di AR MI & C. s.n.c., a seguito di eventuale accertamento degli enti preposti, venissero contestate eventuali plusvalenze o comminate sanzioni pecuniarie et similia, esse saranno ripartite - in deroga alle quote societarie per 1/3 ciascuno - tra il IG. , la IG.ra e la IG.ra in proporzione alle quote Parte_1 Parte_2 CP_2
di ripartizione degli utili (47% IG. , 47% IG.ra e 6% IG.ra come da Pt_1 Parte_2 CP_2 scrittura del 19/12/2011 avanti al Notaio Dott. (rep. n. 80486, racc. n. 26116, Persona_2
registrata all'Agenzia delle Entrate il 27/12/2011 al n. 14768).
14) Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31 dicembre 2012,
n. 247.
15) Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all'utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 42 Parte II Serie A Anno 2007 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conIGlio del 13.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1656 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] Parte_1
con il patrocinio dell'Av LUCA CodiceFiscale_1
( ) e dell'Avv. ZAULI EA (C.F. ) CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
e nata a [...] il ) Parte_2 C.F._4
I RA EA (C.F. C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 09/10/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Parte_2
matrimonio celebrato in data 30.09.2007, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Il IG. e la IG.ra vivranno separati portandosi reciproco rispetto. La IG.ra Pt_1 Parte_2
si obbliga a rilasciare l'immobile già casa coniugale (identificato al p.to 5) all'atto della Parte_2
presentazione telematica (all'Agenzia delle Entrate e al Registro delle Imprese) della domanda per il mutamento dell'oggetto sociale e del ramo di attività della società DI Style di AR
MI & C. s.n.c. (C.F. e P.I. , REA N. RN-297407) - operazione che avverrà P.IVA_1
secondo le modalità descritto al p.to 13 - impegnandosi sin d'ora a trasferire altrove la propria residenza anagrafica.
2) Il IG. e la IG.ra sono consapevoli che la figlia minore ha il diritto di Pt_1 Parte_2 Per_1
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti danno atto che ha un ottimo rapporto con Per_1
entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantirle la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo delle famiglie d'origine di entrambi.
3) Ciò premesso il IG. e la IG.ra concordano di assumere la responsabilità Pt_1 Parte_2
dell'affidamento condiviso della figlia minore Per_1
4) La responsabilità genitoriale sulla figlia sarà esercitata secondo quanto previsto dall'art. Per_1
337 ter, III comma c.c.; pertanto, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé), mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di Per_1
saranno assunte di comune accordo tra i genitori.
5) La figlia minore manterrà stabile collocazione e residenza anagrafica unitamente al Per_1
padre IG. presso l'abitazione (già casa familiare) sita in Misano Adriatico (RN), via Parte_1
Niccolò Copernico n. 16 int.
1. La casa coniugale con relative pertinenze verrà, pertanto, assegnata al IG. , con gli arredi ed i beni ivi contenuti (con esclusione dei beni indicati all'allegato Pt_1
doc. 13). Di seguito si riportano gli estremi catastali delle unità immobiliari oggetto di assegnazione al IG. : Pt_1 - unità immobiliare sita in Misano Adriatico (RN), via Niccolò Copernico n. 16 int. 1, p. 1-2, distinta al Catasto Fabbricati al foglio 26, part. 821, sub 11, z.c. 3, cat. A/3, cl. 4, cons. 4,5 vani, sup. tot. 88 mq (totale escluse aree scoperte 82 mq), r.c. € 325,37;
- unità immobiliare sita in Misano Adriatico (RN), via Niccolò Copernico, p. S1, distinta al Catasto
Fabbricati al foglio 26, part. 821, sub 5, z.c. 3, cat. C/6, cl. 2, cons. 32 mq, sup. tot. 34 mq, r.c. €
142,13;
- unità immobiliare sita in Misano Adriatico (RN), via Niccolò Copernico n. 12, p. T, distinta al
Catasto Fabbricati al foglio 26, part. 821, sub 13, z.c. 3, cat. C/6, cl. 1, cons. 13 mq, sup. tot. 13 mq,
r.c. € 49,01.
6) La IG.ra viene autorizzata dal IG. ad allocare temporaneamente propri beni Parte_2 Pt_1
personali debitamente individuati (doc. 13) in una porzione di garage a servizio della casa coniugale. Ad ogni buon conto, ella si obbliga sin d'ora a liberare detti locali dai propri beni entro e non oltre giorni 30 (trenta) decorrenti dalla presentazione telematica (all'Agenzia delle Entrate e al
Registro delle Imprese) della domanda per il mutamento dell'oggetto sociale e del ramo di attività della società DI Style di AR MI & C. s.n.c., che avverrà secondo le modalità descritte al p.to 13.
7) Quanto alle modalità di frequentazione tra la figlia e ciascun genitore, esse sono Per_1
rimesse alla loro libera determinazione, tenuto conto anche dell'età, delle eIGenze e dei desiderata della figlia. 8) Il IG. e la IG.ra provvederanno al mantenimento ordinario della Pt_1 Parte_2
figlia in via diretta nei periodi di permanenza di quest'ultima presso ciascun genitore, Per_1
senza la corresponsione, quindi, di un assegno mensile ex art. 337 ter c.c.
Le parti concorreranno alle spese straordinarie riguardanti la figlia in misura paritaria Per_1
(50% ciascuno). A tale fine le parti richiamano concordemente il Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Bologna che si allega (doc. 14) e convengono che sosterranno in egual misura (50% ciascuno) anche le spese per l'assicurazione e la fruizione del ciclomotore Vespa in uso alla figlia.
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia anticipate nelle percentuali di cui sopra, previa richiesta contenente copia dei documenti giustificativi;
il rimborso dovrà avvenire entro il termine di giorni 10 (dieci) dall'avvenuta comunicazione.
Ciascuno dei genitori potrà beneficiare delle eventuali detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, se effettivamente sostenute.
10) Su accordo delle parti, l'assegno unico universale per la figlia verrà incassato dal IG. Per_1
il quale, come nell'attualità, si impegna a far confluire il relativo importo su apposito fondo Pt_1 NEF (cointestato tra i genitori); alla scadenza (tra circa cinque anni) le relative somme saranno versate su un conto / libretto di deposito intestato alla figlia Per_1
11) Le parti dichiarano di avere adeguata capacità lavorativa e di essere in grado di provvedere ciascuna al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno perequativo ex art. 156 c.c.
12) Il IG. e la IG.ra continueranno a corrispondere, ciascuno per la quota di Pt_1 Parte_2
spettanza (id est 50% ciascuno), la rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile già casa coniugale.
Onde provvedere al pagamento della rata mensile del mutuo suddetto, le parti sono cointestatarie del c/c identificato con Iban IT5I0200824101000106100209; a tal fine detto c/c verrà CP_1
alimentato con risorse delle parti in misura paritaria e verrà estinto all'esito del pagamento dell'ultima rata del mutuo de quo.
13) Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, il IG.
e la IG.ra intendono procedere alla definizione di ogni rapporto Parte_1 Parte_2
patrimoniale fra loro intercorrente beneficiando, se del caso, delle esenzioni di legge previste ex art. 19 legge div. (applicabile anche ai procedimenti di separazione dei coniugi). A tal fine, il IG.
e la IG.ra concordemente tra loro e in pieno accordo con la Parte_1 Parte_2
IG.ra (che in parte qua e limitatamente alla presente pattuizione sub n. 13 Controparte_2
sottoscrive per adesione e conferma il presente ricorso), convengono che la società denominata
DI Style di AR MI & C. s.n.c. (C.F. e P.I. , REA N. RN-297407) - di P.IVA_1
cui essi sono soci amministratori con quote paritarie - muti il proprio oggetto sociale e il ramo di attività (parrucchieri uomo / donna), divenendo società immobiliare di pura locazione.
I costi relativi al mutamento di oggetto sociale e del ramo di attività, la cui domanda andrà presentata (all'Agenzia delle Entrate e al Registro delle Imprese) entro e non oltre il 15 ottobre
2024, sono a carico del IG. . Pt_1
La società DI Style di AR MI & C. s.n.c. concederà in locazione commerciale l'immobile di cui è proprietaria - sito in San Clemente (RN), fraz. Sant'Andrea in Casale, via
Giovanni Giolitti 15 - alla nuova impresa che il IG. svolgerà con ditta individuale. I soci Pt_1
e concordano sin d'ora che: CP_2 Parte_2 Parte_1
- il contratto di locazione commerciale suddetto avrà durata di 6 (sei) anni con rinnovo automatico di ulteriori anni 6 (sei) e con facoltà di recesso anticipato per il conduttore (in ogni momento) con preavviso di mesi 3 (tre). Il locatore, alla prima scadenza, rinuncia espressamente a esercitare la facoltà di diniego alla rinnovazione del contratto nei casi tassativamente previsti dall'art. 29, legge n. 392/78. - il canone di locazione mensile ammonterà ad € 400,00 (quattrocento, /00) rivalutabile annualmente nella misura del 75% dell'indice ISTAT.
I proventi della locazione, dedotte spese ed imposte, saranno ripartiti tra i soci, secondo quanto emergerà dal bilancio annuale.
La società DI Style di AR MI & C. s.n.c. è intestataria del conto corrente identificato con IBAN IT 4S07090241000110105373, acceso presso Banca Malatestiana, Filiale di Riccione
Fontanelle, il cui saldo verrà ripartito al 50% fra i IGg.ri e con espressa Pt_1 Parte_2
declaratoria di nulla pretendere della IG.ra . CP_2
Le parti, con il pieno assenso della IG.ra , convengono che, sino a quando la IG.ra CP_2
non rilascerà la casa coniugale, dal suddetto conto corrente attingeranno le risorse Parte_2
necessarie per provvedere al pagamento di spese comuni (quali, a titolo esemplificativo, le rate del mutuo riguardante la casa coniugale, le utenze domestiche, l'assicurazione per il ciclomotore Vespa in uso alla figlia le spese di gestione della casa). Per_1
I soci e dichiarano altresì che l'esposizione Controparte_2 Parte_2 Parte_1
debitoria complessiva della società DI Style di AR MI & C. s.n.c. al 29/08/2024 ammonta ad € 5.338.54 e deriva in via esclusiva da un finanziamento contratto in periodo Covid;
la società DI Style di AR MI & C. s.n.c. rientrerà dal debito de quo pagando (con addebito sul c/c identificato con IBAN IT 4S07090241000110105373, acceso presso Banca
Malatestiana, Filiale di Riccione Fontanelle) le rate contrattualmente previste alle scadenze pattuite
(doc. 15). Il IG. dichiara di accollarsi integralmente la suddetta esposizione debitoria Pt_1
versando alle scadenze previste sino all'estinzione del finanziamento gli importi delle rispettive rate. Con la suddivisione nei termini sopra esposti delle risorse allocate sul conto corrente identificato con IBAN IT 4S07090241000110105373 e con l'accollo da parte del IG. delle Pt_1
rate relative al descritto finanziamento, la IG.ra e la IG.ra Parte_2 Controparte_2
dichiarano di non vantare ulteriori pretese di ordine economico nei confronti del IG. Parte_1
e della società DI Style di AR MI & C. s.n.c. in relazione al rapporto sociale per il periodo anteriore al mutamento dell'oggetto sociale e del ramo di attività.
Qualora, all'esito della sopra descritta operazione di mutamento dell'oggetto sociale e del ramo di attività della società DI Style di AR MI & C. s.n.c., a seguito di eventuale accertamento degli enti preposti, venissero contestate eventuali plusvalenze o comminate sanzioni pecuniarie et similia, esse saranno ripartite - in deroga alle quote societarie per 1/3 ciascuno - tra il IG. , la IG.ra e la IG.ra in proporzione alle quote Parte_1 Parte_2 CP_2
di ripartizione degli utili (47% IG. , 47% IG.ra e 6% IG.ra come da Pt_1 Parte_2 CP_2 scrittura del 19/12/2011 avanti al Notaio Dott. (rep. n. 80486, racc. n. 26116, Persona_2
registrata all'Agenzia delle Entrate il 27/12/2011 al n. 14768).
14) Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31 dicembre 2012,
n. 247.
15) Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all'utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 42 Parte II Serie A Anno 2007 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conIGlio del 13.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi