TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/09/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 877 DE R.G.V.G. DEl'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 20.08.2024 da:
(c.f. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
BE DE NT (AP) e residente a [...] e (c.f. ) nata il [...] Parte_2 C.F._2
a Cassano allo Ionio e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Cocchieri DE Foro di Ascoli
Piceno; avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento DE matrimonio;
conclusioni DEle parti: come da ricorso;
conclusioni DE P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.08.2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 14.09.2013 avevano contratto matrimonio civile in Monsampolo DE NT
(AP), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio DE predetto Comune al n. 1, parte
I, serie Ufficio 2, anno 2013;
- dall'unione erano nati i figli (13-10-2004), maggiorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente, (2-12-2007) e (30-9-2015); Per_2 Per_3
- negli ultimi tempi si erano verificate numerose incomprensioni che avevano deteriorato irrimediabilmente l'unione coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione DEla convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito, disponendo la trattazione scritta DE presente procedimento, di pronunciare separazione consensuale e, in seguito e dopo la maturazione dei termini di legge, anche lo scioglimento DE matrimonio.
In data 27.01.2025 veniva pronunciata sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate dagli stessi al ricorso introduttivo e, in pari data, veniva emessa ordinanza con la quale si rimetteva il presente giudizio sul ruolo DE
Presidente relatore, rinviando lo stesso all'udienza DE 10.09.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
In vista di tale udienza le parti depositavano note scritte con le quali chiedevano congiuntamente di omologare con sentenza lo scioglimento DE matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La casa coniugale sita in Monsampolo DE NT (AP) alla Via Massimo D'Antona
n.1, di proprietà DE coniuge sig. unitamente ai beni mobili, arredi Parte_1
e pertinenze viene assegnata in via esclusiva alla sig.ra e rimarrà Parte_2 nella sua disponibilità, tanto che la stessa vi continuerà a vivere unitamente al figlio maggiorenne ed alle figlie minori ed Persona_4 Persona_5 [...]
collocati presso la madre. Le minori manterranno la residenza e domicilio Per_6
presso la madre nella casa coniugale sita in Monsampolo DE NT (AP) alla Via
Massimo D'Antona n.1, di proprietà DE sig. ; Parte_1
3. Il sig. continuerà a pagare in via esclusiva il mutuo acceso presso Parte_1
la Banca Monte dei Paschi di Siena n. 741565188/91; mentre sono a carico DEla sig.ra le spese per le utenze e per il condominio relative alla casa Parte_2
coniugale;
4. Il sig. trasferirà la propria residenza altrove con obbligo a suo Parte_1
carico di darne pronta comunicazione alla IG.ra entro la data Parte_2
DEl'udienza di separazione con facoltà di prelevare i propri beni mobili ed effetti personali;
5. Le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i genitori Per_2 Persona_6
in regime di affido condiviso ed entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione DEle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento DEl'assunzione DEla decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito DEla vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali ed in modo da garantire ciascuno il proprio apporto affettivo, consentendogli di ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione;
6. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé le figlie minori il giovedì dalle ore
16:00 alle ore 21:30 ed a fine settimana alterni, il sabato dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 22:00, compreso pernottamento;
7. Il padre, in ogni caso, potrà vedere le minori e durante la settimana, Per_2 Per_3
quando vorrà dalle 16:00 alle 21:30 compatibilmente con le esigenze DEle figlie e con gli orari lavorativi DElo stesso, previo accordo tra entrambi i genitori;
8. quanto alla frequentazione DEle minori con i genitori nei periodi DEle festività e vacanze scolastiche, salvo accordi diversi presi di volta in volta, i coniugi convengono che: -le vacanze natalizie, salvo accordi diversi da assumersi almeno
15 giorni prima DE periodo festivo, saranno trascorse nei seguenti 2 periodi, alternativamente tra i genitori e ad anni alterni: I. dal 25 dicembre (mattina) al 31 dicembre (pernottamento compreso, salvo accordi diversi); II. dal 1^ gennaio al 6 gennaio (pernottamento compreso, salvo accordi diversi) con onere per il genitore di portare le figlie a scuola il giorno seguente, qualora detto giorno fosse scolastico, altrimenti di riportarli a casa DEla madre o DE padre nella mattinata DE medesimo giorno se di sua competenza, secondo il calendario ordinario le vacanze scolastiche pasquali, salvo accordi diversi, verranno fruite in maniera alternata tra i genitori ad anni alterni, il giorno di Pasqua (dal mattino, con pernottamento) e il Lunedì DEl'Angelo (dal mattino con pernottamento); - le vacanze estive vengono disciplinate prevedendo che il padre tenga con sé le minori nei seguenti termini: una settimana nel periodo estivo, in occasione DEle ferie lavorative e secondo accordi da assumersi almeno 15 giorni prima DEl'inizio DE periodo, sempre compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici dei minori;
inoltre, ciascun genitore ad anni alterni trascorrerà con i figli il giorno di ferragosto (pernottamento compreso); - ciascun genitore nel giorno DE proprio compleanno (pernottamento compreso) avrà con sé i figli, salvo accordi diversi;
in occasione DE compleanno di ciascun figlio ognuno dei genitori sarà libero di organizzare la festa di compleanno separatamente dall'altro; allo stesso modo per quanto concerne le feste in occasione DEle cerimonie religiose e ognuno dei genitori si sosterrà i costi DEla relativa festa organizzata;
- durante i periodi sopra appena disciplinati si sospende la frequentazione ordinaria, pertanto la programmazione DEle festività prevale su quella ordinaria;
- le parti saranno libere di definire, di comune accordo tra di loro, diverse modalità di frequentazione per i suddetti periodi festivi, a seconda DEle loro necessità;
9. i genitori si impegnano, nei periodi di propria spettanza, ad osservare il rispetto degli impegni scolastici, sportivi e formativi dei figli (ivi compresi catechismo, feste di compleanno di compagni di scuola etc.), assicurando in tali momenti la propria presenza e la cura diretta dei figli, salvo casi particolari in cui potranno avvalersi di persone di loro fiducia che siano parenti, in ogni caso nel rispetto DEle esigenze e bisogni fondamentali dei minori;
in tali periodi, inoltre, i coniugi si impegnano vicendevolmente a consentire contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore, in orari convenuti e secondo le volontà dei figli stessi;
10. Il IG. a decorrere dalla sottoscrizione DE presente ricorso è Parte_1
obbligato a corrispondere alla IG.ra , a titolo di mantenimento di Parte_2
tutti e tre i figli (due minori ed uno maggiorenne non economicamente autosufficiente), la somma di Euro 600,00 (seicento/00) mensili, da corrispondere entro il giorno 20 (venti) di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra Pt_2
di cui la stessa comunicherà le coordinate bancarie al IG.
[...] Parte_1
o mediante corresponsione in contanti previo rilascio di apposita
[...]
quietanza;
11. La somma indicata sarà automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie;
12. Per quanto riguarda gli assegni familiari per i figli e/o assegno unico saranno percepiti dalla sig.ra e dal sig. nella misura DE Parte_2 Parte_1
50%;
13. Si precisa che la minore percepisce una pensione INPS di Persona_6
accompagno e che tali somme verranno gestite dalla madre sig.ra , Parte_2
quale genitore collocatario;
14. Per quanto riguarda le scelte terapeutiche riguardanti le minori, le parti sin d'ora stabiliscono che esse verranno prese di comune accordo, sia per quanto attiene i percorsi terapeutici e di profilassi, sia per quanto riguarda la scelta dei sanitari specialisti ove essa si renda necessaria;
15. le spese straordinarie saranno divise tra i sigg.ri e Parte_2 Parte_1
nella misura DE 50% ciascuno come da protocollo di intesa sottoscritto tra il
Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati che si intende qui integralmente riportato ed al quale si rimanda integralmente. Il rimborso verrà effettuato al genitore che ha sostenuto la spesa per intero, previa documentazione fiscale DEla suddetta spesa entro il termine di versamento DEl'ordinaria mensilità successiva alla richiesta;
16. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, garantendo, comunque, la reperibilità telefonica nel loro tempo di permanenza con le minori;
17. I ricorrenti con la sottoscrizione DE presente ricorso, si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio DE passaporto per le figlie minori restando inteso che laddove i viaggi dovessero riguardare un genitore con le minori, ciò dovrà essere preventivamente e tassativamente assentito dall'altro genitore;
18. i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa o richiesta di mantenimento l'uno nei confronti DEl'altro
19. il sig. è proprietario DEl'automobile Renault Megane III Parte_1
Sportour targata EW052MA anno 2014 di cui ha la disponibilità in via esclusiva;
lo stesso è altresì proprietario DEl'autovettura Nissan Micra targata FD105HL anno
2016 in uso attualmente alla sig.ra . A tal fine, il IG. Parte_2 Parte_1
si impegna ed obbliga con la sottoscrizione DE presente ricorso a trasferire
[...]
la proprietà DEl'autovettura Nissan Micra targata FD105HL alla sig.ra Pt_2
o al figlio su richiesta e con il consenso DEla sig.ra
[...] Persona_4
entro il termine di un anno dalla separazione, con spese per il Parte_2
trasferimento a carico DEl'acquirente;
20. i sigg.ri e dichiarano di avere reciprocamente e Parte_2 Parte_1
definitivamente definito ogni questione e rapporto tra di loro derivante dal matrimonio e che con il corretto adempimento di tutto quanto sopra previsto non avranno più null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico l'uno nei confronti DEl'altro;
21. I sigg.ri e con la sottoscrizione DE presente Parte_1 Parte_2
ricorso si impegnano già al rispetto di tutte le condizioni ivi previste. Le spese ed i compensi DE presente giudizio sono integralmente compensati tra le parti
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere DE P.M. in sede, il
Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta congiuntamente dai ricorrenti è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto dalla separazione non hanno più ripreso la convivenza e alcuna comunione morale e/o spirituale fra gli stessi può più essere ricostituita. Le condizioni concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi DEle parti stesse e quelli dei figli.
Stante la natura necessitata DEla controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, le spese di lite sono da compensarsi, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto DEle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- dichiara lo scioglimento DE matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
alle condizioni tra gli stessi concordate per come sopra riportate e trascritte;
[...]
- dispone che questa sentenza quando divenuta definitiva sia comunicata, a cura DEla
Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di Monsampolo DE NT
(AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro atti di matrimonio di detto
Comune al n. 1, parte I, serie Ufficio 2, anno 2013;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 26/9/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 877 DE R.G.V.G. DEl'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 20.08.2024 da:
(c.f. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
BE DE NT (AP) e residente a [...] e (c.f. ) nata il [...] Parte_2 C.F._2
a Cassano allo Ionio e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Cocchieri DE Foro di Ascoli
Piceno; avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento DE matrimonio;
conclusioni DEle parti: come da ricorso;
conclusioni DE P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.08.2024 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 14.09.2013 avevano contratto matrimonio civile in Monsampolo DE NT
(AP), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio DE predetto Comune al n. 1, parte
I, serie Ufficio 2, anno 2013;
- dall'unione erano nati i figli (13-10-2004), maggiorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente, (2-12-2007) e (30-9-2015); Per_2 Per_3
- negli ultimi tempi si erano verificate numerose incomprensioni che avevano deteriorato irrimediabilmente l'unione coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione DEla convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito, disponendo la trattazione scritta DE presente procedimento, di pronunciare separazione consensuale e, in seguito e dopo la maturazione dei termini di legge, anche lo scioglimento DE matrimonio.
In data 27.01.2025 veniva pronunciata sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate dagli stessi al ricorso introduttivo e, in pari data, veniva emessa ordinanza con la quale si rimetteva il presente giudizio sul ruolo DE
Presidente relatore, rinviando lo stesso all'udienza DE 10.09.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
In vista di tale udienza le parti depositavano note scritte con le quali chiedevano congiuntamente di omologare con sentenza lo scioglimento DE matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La casa coniugale sita in Monsampolo DE NT (AP) alla Via Massimo D'Antona
n.1, di proprietà DE coniuge sig. unitamente ai beni mobili, arredi Parte_1
e pertinenze viene assegnata in via esclusiva alla sig.ra e rimarrà Parte_2 nella sua disponibilità, tanto che la stessa vi continuerà a vivere unitamente al figlio maggiorenne ed alle figlie minori ed Persona_4 Persona_5 [...]
collocati presso la madre. Le minori manterranno la residenza e domicilio Per_6
presso la madre nella casa coniugale sita in Monsampolo DE NT (AP) alla Via
Massimo D'Antona n.1, di proprietà DE sig. ; Parte_1
3. Il sig. continuerà a pagare in via esclusiva il mutuo acceso presso Parte_1
la Banca Monte dei Paschi di Siena n. 741565188/91; mentre sono a carico DEla sig.ra le spese per le utenze e per il condominio relative alla casa Parte_2
coniugale;
4. Il sig. trasferirà la propria residenza altrove con obbligo a suo Parte_1
carico di darne pronta comunicazione alla IG.ra entro la data Parte_2
DEl'udienza di separazione con facoltà di prelevare i propri beni mobili ed effetti personali;
5. Le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i genitori Per_2 Persona_6
in regime di affido condiviso ed entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ad eccezione DEle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento DEl'assunzione DEla decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito DEla vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali ed in modo da garantire ciascuno il proprio apporto affettivo, consentendogli di ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione;
6. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé le figlie minori il giovedì dalle ore
16:00 alle ore 21:30 ed a fine settimana alterni, il sabato dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 22:00, compreso pernottamento;
7. Il padre, in ogni caso, potrà vedere le minori e durante la settimana, Per_2 Per_3
quando vorrà dalle 16:00 alle 21:30 compatibilmente con le esigenze DEle figlie e con gli orari lavorativi DElo stesso, previo accordo tra entrambi i genitori;
8. quanto alla frequentazione DEle minori con i genitori nei periodi DEle festività e vacanze scolastiche, salvo accordi diversi presi di volta in volta, i coniugi convengono che: -le vacanze natalizie, salvo accordi diversi da assumersi almeno
15 giorni prima DE periodo festivo, saranno trascorse nei seguenti 2 periodi, alternativamente tra i genitori e ad anni alterni: I. dal 25 dicembre (mattina) al 31 dicembre (pernottamento compreso, salvo accordi diversi); II. dal 1^ gennaio al 6 gennaio (pernottamento compreso, salvo accordi diversi) con onere per il genitore di portare le figlie a scuola il giorno seguente, qualora detto giorno fosse scolastico, altrimenti di riportarli a casa DEla madre o DE padre nella mattinata DE medesimo giorno se di sua competenza, secondo il calendario ordinario le vacanze scolastiche pasquali, salvo accordi diversi, verranno fruite in maniera alternata tra i genitori ad anni alterni, il giorno di Pasqua (dal mattino, con pernottamento) e il Lunedì DEl'Angelo (dal mattino con pernottamento); - le vacanze estive vengono disciplinate prevedendo che il padre tenga con sé le minori nei seguenti termini: una settimana nel periodo estivo, in occasione DEle ferie lavorative e secondo accordi da assumersi almeno 15 giorni prima DEl'inizio DE periodo, sempre compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici dei minori;
inoltre, ciascun genitore ad anni alterni trascorrerà con i figli il giorno di ferragosto (pernottamento compreso); - ciascun genitore nel giorno DE proprio compleanno (pernottamento compreso) avrà con sé i figli, salvo accordi diversi;
in occasione DE compleanno di ciascun figlio ognuno dei genitori sarà libero di organizzare la festa di compleanno separatamente dall'altro; allo stesso modo per quanto concerne le feste in occasione DEle cerimonie religiose e ognuno dei genitori si sosterrà i costi DEla relativa festa organizzata;
- durante i periodi sopra appena disciplinati si sospende la frequentazione ordinaria, pertanto la programmazione DEle festività prevale su quella ordinaria;
- le parti saranno libere di definire, di comune accordo tra di loro, diverse modalità di frequentazione per i suddetti periodi festivi, a seconda DEle loro necessità;
9. i genitori si impegnano, nei periodi di propria spettanza, ad osservare il rispetto degli impegni scolastici, sportivi e formativi dei figli (ivi compresi catechismo, feste di compleanno di compagni di scuola etc.), assicurando in tali momenti la propria presenza e la cura diretta dei figli, salvo casi particolari in cui potranno avvalersi di persone di loro fiducia che siano parenti, in ogni caso nel rispetto DEle esigenze e bisogni fondamentali dei minori;
in tali periodi, inoltre, i coniugi si impegnano vicendevolmente a consentire contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore, in orari convenuti e secondo le volontà dei figli stessi;
10. Il IG. a decorrere dalla sottoscrizione DE presente ricorso è Parte_1
obbligato a corrispondere alla IG.ra , a titolo di mantenimento di Parte_2
tutti e tre i figli (due minori ed uno maggiorenne non economicamente autosufficiente), la somma di Euro 600,00 (seicento/00) mensili, da corrispondere entro il giorno 20 (venti) di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra Pt_2
di cui la stessa comunicherà le coordinate bancarie al IG.
[...] Parte_1
o mediante corresponsione in contanti previo rilascio di apposita
[...]
quietanza;
11. La somma indicata sarà automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie;
12. Per quanto riguarda gli assegni familiari per i figli e/o assegno unico saranno percepiti dalla sig.ra e dal sig. nella misura DE Parte_2 Parte_1
50%;
13. Si precisa che la minore percepisce una pensione INPS di Persona_6
accompagno e che tali somme verranno gestite dalla madre sig.ra , Parte_2
quale genitore collocatario;
14. Per quanto riguarda le scelte terapeutiche riguardanti le minori, le parti sin d'ora stabiliscono che esse verranno prese di comune accordo, sia per quanto attiene i percorsi terapeutici e di profilassi, sia per quanto riguarda la scelta dei sanitari specialisti ove essa si renda necessaria;
15. le spese straordinarie saranno divise tra i sigg.ri e Parte_2 Parte_1
nella misura DE 50% ciascuno come da protocollo di intesa sottoscritto tra il
Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati che si intende qui integralmente riportato ed al quale si rimanda integralmente. Il rimborso verrà effettuato al genitore che ha sostenuto la spesa per intero, previa documentazione fiscale DEla suddetta spesa entro il termine di versamento DEl'ordinaria mensilità successiva alla richiesta;
16. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, garantendo, comunque, la reperibilità telefonica nel loro tempo di permanenza con le minori;
17. I ricorrenti con la sottoscrizione DE presente ricorso, si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio DE passaporto per le figlie minori restando inteso che laddove i viaggi dovessero riguardare un genitore con le minori, ciò dovrà essere preventivamente e tassativamente assentito dall'altro genitore;
18. i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa o richiesta di mantenimento l'uno nei confronti DEl'altro
19. il sig. è proprietario DEl'automobile Renault Megane III Parte_1
Sportour targata EW052MA anno 2014 di cui ha la disponibilità in via esclusiva;
lo stesso è altresì proprietario DEl'autovettura Nissan Micra targata FD105HL anno
2016 in uso attualmente alla sig.ra . A tal fine, il IG. Parte_2 Parte_1
si impegna ed obbliga con la sottoscrizione DE presente ricorso a trasferire
[...]
la proprietà DEl'autovettura Nissan Micra targata FD105HL alla sig.ra Pt_2
o al figlio su richiesta e con il consenso DEla sig.ra
[...] Persona_4
entro il termine di un anno dalla separazione, con spese per il Parte_2
trasferimento a carico DEl'acquirente;
20. i sigg.ri e dichiarano di avere reciprocamente e Parte_2 Parte_1
definitivamente definito ogni questione e rapporto tra di loro derivante dal matrimonio e che con il corretto adempimento di tutto quanto sopra previsto non avranno più null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale ed economico l'uno nei confronti DEl'altro;
21. I sigg.ri e con la sottoscrizione DE presente Parte_1 Parte_2
ricorso si impegnano già al rispetto di tutte le condizioni ivi previste. Le spese ed i compensi DE presente giudizio sono integralmente compensati tra le parti
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere DE P.M. in sede, il
Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta congiuntamente dai ricorrenti è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto dalla separazione non hanno più ripreso la convivenza e alcuna comunione morale e/o spirituale fra gli stessi può più essere ricostituita. Le condizioni concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi DEle parti stesse e quelli dei figli.
Stante la natura necessitata DEla controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, le spese di lite sono da compensarsi, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto DEle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- dichiara lo scioglimento DE matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
alle condizioni tra gli stessi concordate per come sopra riportate e trascritte;
[...]
- dispone che questa sentenza quando divenuta definitiva sia comunicata, a cura DEla
Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di Monsampolo DE NT
(AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro atti di matrimonio di detto
Comune al n. 1, parte I, serie Ufficio 2, anno 2013;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE 26/9/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi