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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/12/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 5143/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DA DA - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 5143/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PERVILLI REBECCA presso il cui studio sito in PAOLO BORSELLINO 2 42124 REGGIO EMILIA ITALIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CRIALESI ELEONORA presso il cui studio sito in VIA CISALPINA 36 42124 REGGIO NELL'EMILIA ITALIA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 02.12.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a Reggio Emilia in [...] [...]
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 14.11.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione ove la madre stabilirà la sua residenza (alla data di deposito del ricorso presso l'abitazione dei nonni materni sita in Rubiera);
2) entrambi i genitori mantengono fermo il consenso già espresso affinché il figlio possa proseguire nel suo percorso di psicoterapia;
Per_1
3) i genitori concordano che starà con il padre: Per_1
- Nella I e III settimana del mese: dal mercoledì dopo scuola (16,10) sino al giovedì mattina e poi per il fine settimana dal venerdì pomeriggio (18,00) al lunedì mattina.
- Nella II e IV settimana del mese: dal mercoledì dopo scuola (16,10) sino al venerdì mattina con l'intesa che nella giornata di giovedì il figlio, finita la scuola, tornerà a casa dei nonni materni ed il padre andrà a prenderlo entro le 18,00 per trascorrere con lui la serata e riportarlo il venerdì mattina a scuola. Resta inteso che a prescindere dai giorni di esercizio del diritto di visita sarà il padre ad occuparsi dei tre allenamenti settimanali, per cui lo andrà a prendere ad accompagnerà anche qualora l'orario sia anticipato rispetto alle 18,00 e non sia il suo giorno, con l'accordo che in quest'ultimo caso lo riporterà a casa esaurito l'allenamento;
- nel periodo estivo il padre trascorrerà con il figlio tre settimane, di cui solo due consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno ed in caso di disaccordo deciderà il padre gli anni dispari e la madre quelli pari;
- per le festività natalizie ciascun genitore trascorrerà con il figlio 7 giorni consecutivi, avendo cura di alternare il giorno della Vigilia è quello di Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio;
- per le festività di Pasqua ogni genitore trascorrerà con il figlio tre giorni consecutivi, da concordarsi entro il 30 novembre di ogni anno ed in caso di disaccordo deciderà il padre gli anni dispari e la madre quelli pari;
4) Le parti concordano che il padre verserà, entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 350,00 euro mensili in favore della madre, aggiornabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, con la precisazione che la mensa scolastica sarà da considerarsi inclusa sino al mese di giugno 2025. A settembre R. frequenterà la I media inferire con orario 8- 13, dal lunedì al sabato senza mensa.
5) il padre si farà carico dell'attuale attività sportiva del figlio sia in termini di tempo che economicamente e si impegna sin d'ora a versare, in via esclusiva, l'iscrizione annuale alla società sportiva (circa € 250,00), il costo delle lezioni individuali (€ 120,00 circa), i costi di trasferta (per circa € 80,00), i costi di manutenzione delle biciclette e per il loro acquisto, oltre ai costi vivi per le trasferte nazionali (albergo, vitto, etc. per il figlio e per lui);
6)i genitori danno atto che in ogni caso resta inteso che nei giorni in cui il figlio sarà con la madre questi potrà liberamente decidere di non frequentare Per_1 l'allenamento o di non sostenere la gara e di trascorrere del tempo con la madre, nonostante l'impegno sportivo;
7) le spese legali del presente procedimento sono da intendersi compensate tra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 04.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA NE DA DA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DA DA - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA NE - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 5143/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PERVILLI REBECCA presso il cui studio sito in PAOLO BORSELLINO 2 42124 REGGIO EMILIA ITALIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CRIALESI ELEONORA presso il cui studio sito in VIA CISALPINA 36 42124 REGGIO NELL'EMILIA ITALIA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 02.12.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a Reggio Emilia in [...] [...]
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 14.11.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione ove la madre stabilirà la sua residenza (alla data di deposito del ricorso presso l'abitazione dei nonni materni sita in Rubiera);
2) entrambi i genitori mantengono fermo il consenso già espresso affinché il figlio possa proseguire nel suo percorso di psicoterapia;
Per_1
3) i genitori concordano che starà con il padre: Per_1
- Nella I e III settimana del mese: dal mercoledì dopo scuola (16,10) sino al giovedì mattina e poi per il fine settimana dal venerdì pomeriggio (18,00) al lunedì mattina.
- Nella II e IV settimana del mese: dal mercoledì dopo scuola (16,10) sino al venerdì mattina con l'intesa che nella giornata di giovedì il figlio, finita la scuola, tornerà a casa dei nonni materni ed il padre andrà a prenderlo entro le 18,00 per trascorrere con lui la serata e riportarlo il venerdì mattina a scuola. Resta inteso che a prescindere dai giorni di esercizio del diritto di visita sarà il padre ad occuparsi dei tre allenamenti settimanali, per cui lo andrà a prendere ad accompagnerà anche qualora l'orario sia anticipato rispetto alle 18,00 e non sia il suo giorno, con l'accordo che in quest'ultimo caso lo riporterà a casa esaurito l'allenamento;
- nel periodo estivo il padre trascorrerà con il figlio tre settimane, di cui solo due consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno ed in caso di disaccordo deciderà il padre gli anni dispari e la madre quelli pari;
- per le festività natalizie ciascun genitore trascorrerà con il figlio 7 giorni consecutivi, avendo cura di alternare il giorno della Vigilia è quello di Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio;
- per le festività di Pasqua ogni genitore trascorrerà con il figlio tre giorni consecutivi, da concordarsi entro il 30 novembre di ogni anno ed in caso di disaccordo deciderà il padre gli anni dispari e la madre quelli pari;
4) Le parti concordano che il padre verserà, entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 350,00 euro mensili in favore della madre, aggiornabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, con la precisazione che la mensa scolastica sarà da considerarsi inclusa sino al mese di giugno 2025. A settembre R. frequenterà la I media inferire con orario 8- 13, dal lunedì al sabato senza mensa.
5) il padre si farà carico dell'attuale attività sportiva del figlio sia in termini di tempo che economicamente e si impegna sin d'ora a versare, in via esclusiva, l'iscrizione annuale alla società sportiva (circa € 250,00), il costo delle lezioni individuali (€ 120,00 circa), i costi di trasferta (per circa € 80,00), i costi di manutenzione delle biciclette e per il loro acquisto, oltre ai costi vivi per le trasferte nazionali (albergo, vitto, etc. per il figlio e per lui);
6)i genitori danno atto che in ogni caso resta inteso che nei giorni in cui il figlio sarà con la madre questi potrà liberamente decidere di non frequentare Per_1 l'allenamento o di non sostenere la gara e di trascorrere del tempo con la madre, nonostante l'impegno sportivo;
7) le spese legali del presente procedimento sono da intendersi compensate tra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 04.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA NE DA DA