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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/03/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2721/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2721/2020 promossa da:
, assistito dall'avv. CANNALIRE EMANUELE, ed Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA A. MORO, 2 87010 SARACENA
ATTORE/I contro assistito dall'avv. VULCANO Controparte_1
FRANCESCO, ed elettivamente domiciliato in Via Gennarino Scorza, A.U. Rossano null 87064 Corigliano Rossano
CONVENUTO/I
MI LE
Contumace
Svolgimento del
processo
pagina 1 di 9 Con atto di citazione dell'agosto 2020, rinnovato e rinotificato per integrazione del contraddittorio (c.f.r. deposito del 18 marzo 2022), l'odierno attore conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale: la Controparte_2
; il sig. LE MI (conducente del veicolo Lancia Y Tg. AJ976WF);
[...]
nonché, previa integrazione del contraddittorio e reiterata rinotifica (c.f.r. deposito del
18 marzo 2022), il sig. (proprietario del veicolo Lancia Y Tg. CP_3
AJ976WF)
citava innanzi a Codesto On.le Tribunale i convenuti , chiedendone Parte_1
la condanna in solido al ritenuto saldo del risarcimento del danno alla persona subito in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 23/08/2014, alle ore 23.24 circa, nel
Comune di Montalto Uffugo (CS), sulla Via Lucchetta, ai sensi dell'art. 148 Procedura
di risarcimento D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). A fondamento della propria pretesa l'attore esponeva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura Hunday I20 Targata EJ359FN, di sua proprietà e da lui condotta,
precorreva la predetta Via Lucchetta con direzione Montalto Scalo, quando, giunta in prossimità di una curva, veniva impattata frontalmente dall'autovettura Lancia Y
Targata AJ976WF, intestata a e condotta da MI LE che, Controparte_3
nel percorrere la medesima strada ma con direzione opposta, invadeva la sede stradale destinata alla circolazione in senso inverso. In particolare, veniva richiesto il riconoscimento e la liquidazione in favore dell' attore , oltre a quanto già
corrisposto a titolo di risarcimento danno dalla convenuta Compagnia Assicurativa,
pagina 2 di 9 l'ulteriore importo di €.24.379,00 (pari alla differenza tra quanto effettivamente dovuto a titolo di risarcimento e quanto corrisposto dalla convenuta Controparte_4
come accertato e quantificato all'esito del giudizio ex art. 696 bis c.p.c.
[...]
R.G. n. 4613/2016, dalla CTU dott.ssa (punti percentuali 20% ITT e ITP Persona_1
+ Incapacità lavorativa specifica nella misura del 15%), oltre ancora alla liquidazione del danno per la diminuita capacità lavorativa generica e specifica dell'esponente, pari ad €. 19.000,00, ovvero alla maggiore o minore somma risultante all' esito dell'
istruttoria secondo la valutazione e quantificazione ritenuta di legge dal giudice ,
eventualmente, anche in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la , la quale contestava l'avversa domanda per Controparte_2
infondatezza eccependo che la somma di €.95.000,00 (di cui €.12.000,00 per onorari)
corrisposta in fase stragiudiziale dall'impresa di assicurazione fosse satisfattiva del danno patito dall'attore, anche se calcolato sulla base della successiva consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. di cui alla causa RG n. 4613/2016 ;
eccepiva,altresì, un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro.
Rimaneva contumace il convenuto LE MI. L' attività istruttoria si articolava nell' assunzione della prova testimoniale chiesta da parte attrice,acquisita la documentazione prodotta . All' udienza del 9 dicembre 2024 , la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è fondata in fatto e diritto e viene accolta per quanto di ragione. pagina 3 di 9 All' esito dell' istruttoria , sulla scorta della documentazione acquisita, emerge la responsabilità esclusiva nell' occorso in capo a LE MI che con la sua condotta di guida, verosimilmente a velocità elevata, ha invaso la corsia opposta impattando con il veicolo proveniente in senso contrario che procedeva regolarmente. Tali risultanze emergono dai rilievi degli accertatori e dalle raccolte prove testimoniali che consentono di superare la presunzione di responsabilità ex art. 2054 del c.c. e rendono priva di pregio la deduzione difensiva secondo cui ricorrerebbe un concorso di colpa ( non essendoci tracce di frenata ma di scarrocciamento da parte del veicolo condotto dal LE ). Più precisamente, la mancanza di segni di frenata non è indicativo di una condotta di guida del convenuto non rispettosa di criteri di prudenza e normativi ,( peraltro non sanzionata a differenza di quella tenuta dall' attore ) in assenza di altri elementi-
a supporto dell' assunto- rappresentati dalle condizioni per poter effettuare delle manovre diversive.
Riguardo al riconoscimento del danno biologico si osserva che il C.t.u. , in sede di atp ex art. 696 bis c.p.c. , il cui acquisito elaborato è posto a fondamento della decisione, in quanto ritenuto corretto e sostenuto da valide argomentazioni tecniche, ha accertato una percentuale del 20% con riconoscimento di un '
invalidità totale pari a 60 gg e una parziale di 180 gg . In applicazione delle
Tabelle di Milano , in uso presso questo Tribunale , appare congruo liquidare ,
pagina 4 di 9 tenuto conto dell' età dell' infortunato un importo complessivo pari a Euro
94969,00
Danno biologico 20% e danno non patrimoniale risarcibile euro 77.719,00
(di cui euro 57146,00 per il danno biologico )
I.T.T. gg. 60 Euro 6900,00
I.T.P. gg. 180 Euro 10.350,00
Tot. Euro 94969,00
Viene riconosciuto oltre al danno biologico, il danno morale risultante dalle circostanze allegate da cui emerge che l' attore abbia subito una sofferenza per il danno subito con ripercussioni negative sulla propria vita relazionale e sulla qualità esistenziale dopo l'incidente non ha praticato più alcuno sport (c.f.r. risposta al cap. 23) , inoltre, dopo l'incidente il sig. usa molto meno l'autovettura, a causa Pt_1
dei dolori durante la guida . Non ricorrono i presupposti per la personalizzazione massima poichè difettano le circostanze, attestanti ricadute eccezionali, bensì
rientranti nelle conseguenze ordinarie del danno subito
Si precisa che lo sviluppo di calcolo rappresentato in Citazione con riferimento ai 180 gg di I.t.p. , effettuando una suddivisione in 60 gg , rispettivamente con le percentuali , del 25% ,50% e 75% non è applicabile poiché questa differenzazione non emerge ,in sede peritale, dove il nominato C.T.U. non indica alcuna pagina 5 di 9 specifica . Pertanto , appare corretto , in difetto di alcuna differente percentualizzazione , calcolare i gg di I.T.P. unitariamente al 50%.
Orbene rilevato che la Compagnìa Assicuratrice ha corrisposto in via transattiva la somma di euro 95.000,00 di cui 12.000,00 per gli onorari e euro 82.000,00
pari al 18% di danno biologico per come quantificato dal c.t. di parte dott.
e Euro 1000,00 per spese dovranno essere corrisposti all' attore Persona_2
euro11.969,00 ( cfr. euro 94969,00 -83.000,00) a titolo di danno biologico subito,
atteso che la comparazione deve essere effettuata tra grandezze omogenee ovvero tra l' importo corrisposto in via stragiudiziale a titolo di danno biologico e quello riconosciuto nel giudizio de quo .
Riguardo all' accertata limitazione della capacità lavorativa specifica del 10 – 15% ,
in sede di A.t.p. , dal nominato C.t.u., si osserva che il pregiudizio è attinente alla peculiare attività lavorativa svolta dal danneggiato ed è costituito dalla perdita,
totale o parziale, del reddito generato da quest'ultima. Pertanto , non è sufficiente la prova (sul piano medico-legale) dell'effettiva incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa del danneggiato, ma altresì, l'allegazione e la prova, da parte dell'
infortunato , della perdita reddituale subita.
Più precisamente, la limitazione della capacità lavorativa specifica genera un danno patrimoniale da lucro cessante,( ex multis Cass. Civ., sez. III, sentenza 20 gennaio 2023,
n. 1752 Il danno alla capacità lavorativa specifica è di natura patrimoniale (lucro
cessante) e riguarda una specifica attività in atto, mentre un danno alla capacità pagina 6 di 9 lavorativa generica non incide immediatamente sul reddito ed è una componente del
danno biologico, non autonomamente liquidabile )da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito.
Ciò posto , la richiesta di danno patrimoniale conseguente alla diminuita capacità
lavorativa specifica, deve essere rigettata, poiché, nel prospetto prodotto dall' attore emerge che per gli stessi periodi 2013 2014, 2015, 2016, a fronte del reddito percepito come “ lavoratore dipendente” ,il ha percepito ,altresì, delle Pt_1
indennità malattia /infortunio correlabili al sinistro de quo in mancanza di diversa allegazione;
pertanto il risarcimento del danno deve tener conto ,comunque, delle somme percepite a titolo di indennità riconosciute dagli enti previdenziali ergo , nei periodi indicati, l' attore non ha subito alcun pregiudizio per contrazione del complessivo reddito (cfr Cass 18050/2019)
Riguardo al dedotto licenziamento emerge per tabulas ( cfr Lett. Del 31
maggio 2017) la sua mancata connessione al subito sinistro da parte dell' attore,
contrariamente a quanto sostenuto nel libello introduttivo e nella raccolta prova testimoniale ( cfr. il teste riferiva che “mi risulta che il era stato Tes_1 Pt_1
licenziato per le problematiche di salute”)
Sulla base delle svolte considerazioni la domanda è meritevole di accoglimento nei limiti suindicati
Le spese di lite seguono la soccombenza pagina 7 di 9
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l' effetto accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità
di MI LE, conducente dell'autovettura Lancia Y Tg. AJ976WF, assicurata
, con polizza n.00050933423086, nella Controparte_5
causazione del sinistro per cui è causa, condanna MI LE in solido con il proprietario del veicolo, sig. e con la CP_3 Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni
[...]
subiti da in seguito all' occorso, riconoscendo e liquidando in favore Parte_1
di quest'ultimo, oltre a quanto già corrisposto a titolo di risarcimento danno dalla convenuta Compagnia Assicurativa, l'ulteriore importo di euro 11.969,00 oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (23 agosto 2014) oltre agli interesse compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec. Dalla data del sinistro e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( CASS. S.u. n. 1712 del 1995 )
Condanna MI LE in solido con il proprietario del veicolo, sig. e CP_3
con la in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t.,al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5077,00 per pagina 8 di 9 compensi professionali , oltre rimb. Forfett. i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore dell' avv Emanuele Cannalire ex art. 93 c.p.c.
Cosenza 22 marzo 2025
Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2721/2020 promossa da:
, assistito dall'avv. CANNALIRE EMANUELE, ed Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA A. MORO, 2 87010 SARACENA
ATTORE/I contro assistito dall'avv. VULCANO Controparte_1
FRANCESCO, ed elettivamente domiciliato in Via Gennarino Scorza, A.U. Rossano null 87064 Corigliano Rossano
CONVENUTO/I
MI LE
Contumace
Svolgimento del
processo
pagina 1 di 9 Con atto di citazione dell'agosto 2020, rinnovato e rinotificato per integrazione del contraddittorio (c.f.r. deposito del 18 marzo 2022), l'odierno attore conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale: la Controparte_2
; il sig. LE MI (conducente del veicolo Lancia Y Tg. AJ976WF);
[...]
nonché, previa integrazione del contraddittorio e reiterata rinotifica (c.f.r. deposito del
18 marzo 2022), il sig. (proprietario del veicolo Lancia Y Tg. CP_3
AJ976WF)
citava innanzi a Codesto On.le Tribunale i convenuti , chiedendone Parte_1
la condanna in solido al ritenuto saldo del risarcimento del danno alla persona subito in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 23/08/2014, alle ore 23.24 circa, nel
Comune di Montalto Uffugo (CS), sulla Via Lucchetta, ai sensi dell'art. 148 Procedura
di risarcimento D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). A fondamento della propria pretesa l'attore esponeva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'autovettura Hunday I20 Targata EJ359FN, di sua proprietà e da lui condotta,
precorreva la predetta Via Lucchetta con direzione Montalto Scalo, quando, giunta in prossimità di una curva, veniva impattata frontalmente dall'autovettura Lancia Y
Targata AJ976WF, intestata a e condotta da MI LE che, Controparte_3
nel percorrere la medesima strada ma con direzione opposta, invadeva la sede stradale destinata alla circolazione in senso inverso. In particolare, veniva richiesto il riconoscimento e la liquidazione in favore dell' attore , oltre a quanto già
corrisposto a titolo di risarcimento danno dalla convenuta Compagnia Assicurativa,
pagina 2 di 9 l'ulteriore importo di €.24.379,00 (pari alla differenza tra quanto effettivamente dovuto a titolo di risarcimento e quanto corrisposto dalla convenuta Controparte_4
come accertato e quantificato all'esito del giudizio ex art. 696 bis c.p.c.
[...]
R.G. n. 4613/2016, dalla CTU dott.ssa (punti percentuali 20% ITT e ITP Persona_1
+ Incapacità lavorativa specifica nella misura del 15%), oltre ancora alla liquidazione del danno per la diminuita capacità lavorativa generica e specifica dell'esponente, pari ad €. 19.000,00, ovvero alla maggiore o minore somma risultante all' esito dell'
istruttoria secondo la valutazione e quantificazione ritenuta di legge dal giudice ,
eventualmente, anche in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la , la quale contestava l'avversa domanda per Controparte_2
infondatezza eccependo che la somma di €.95.000,00 (di cui €.12.000,00 per onorari)
corrisposta in fase stragiudiziale dall'impresa di assicurazione fosse satisfattiva del danno patito dall'attore, anche se calcolato sulla base della successiva consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. di cui alla causa RG n. 4613/2016 ;
eccepiva,altresì, un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro.
Rimaneva contumace il convenuto LE MI. L' attività istruttoria si articolava nell' assunzione della prova testimoniale chiesta da parte attrice,acquisita la documentazione prodotta . All' udienza del 9 dicembre 2024 , la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è fondata in fatto e diritto e viene accolta per quanto di ragione. pagina 3 di 9 All' esito dell' istruttoria , sulla scorta della documentazione acquisita, emerge la responsabilità esclusiva nell' occorso in capo a LE MI che con la sua condotta di guida, verosimilmente a velocità elevata, ha invaso la corsia opposta impattando con il veicolo proveniente in senso contrario che procedeva regolarmente. Tali risultanze emergono dai rilievi degli accertatori e dalle raccolte prove testimoniali che consentono di superare la presunzione di responsabilità ex art. 2054 del c.c. e rendono priva di pregio la deduzione difensiva secondo cui ricorrerebbe un concorso di colpa ( non essendoci tracce di frenata ma di scarrocciamento da parte del veicolo condotto dal LE ). Più precisamente, la mancanza di segni di frenata non è indicativo di una condotta di guida del convenuto non rispettosa di criteri di prudenza e normativi ,( peraltro non sanzionata a differenza di quella tenuta dall' attore ) in assenza di altri elementi-
a supporto dell' assunto- rappresentati dalle condizioni per poter effettuare delle manovre diversive.
Riguardo al riconoscimento del danno biologico si osserva che il C.t.u. , in sede di atp ex art. 696 bis c.p.c. , il cui acquisito elaborato è posto a fondamento della decisione, in quanto ritenuto corretto e sostenuto da valide argomentazioni tecniche, ha accertato una percentuale del 20% con riconoscimento di un '
invalidità totale pari a 60 gg e una parziale di 180 gg . In applicazione delle
Tabelle di Milano , in uso presso questo Tribunale , appare congruo liquidare ,
pagina 4 di 9 tenuto conto dell' età dell' infortunato un importo complessivo pari a Euro
94969,00
Danno biologico 20% e danno non patrimoniale risarcibile euro 77.719,00
(di cui euro 57146,00 per il danno biologico )
I.T.T. gg. 60 Euro 6900,00
I.T.P. gg. 180 Euro 10.350,00
Tot. Euro 94969,00
Viene riconosciuto oltre al danno biologico, il danno morale risultante dalle circostanze allegate da cui emerge che l' attore abbia subito una sofferenza per il danno subito con ripercussioni negative sulla propria vita relazionale e sulla qualità esistenziale dopo l'incidente non ha praticato più alcuno sport (c.f.r. risposta al cap. 23) , inoltre, dopo l'incidente il sig. usa molto meno l'autovettura, a causa Pt_1
dei dolori durante la guida . Non ricorrono i presupposti per la personalizzazione massima poichè difettano le circostanze, attestanti ricadute eccezionali, bensì
rientranti nelle conseguenze ordinarie del danno subito
Si precisa che lo sviluppo di calcolo rappresentato in Citazione con riferimento ai 180 gg di I.t.p. , effettuando una suddivisione in 60 gg , rispettivamente con le percentuali , del 25% ,50% e 75% non è applicabile poiché questa differenzazione non emerge ,in sede peritale, dove il nominato C.T.U. non indica alcuna pagina 5 di 9 specifica . Pertanto , appare corretto , in difetto di alcuna differente percentualizzazione , calcolare i gg di I.T.P. unitariamente al 50%.
Orbene rilevato che la Compagnìa Assicuratrice ha corrisposto in via transattiva la somma di euro 95.000,00 di cui 12.000,00 per gli onorari e euro 82.000,00
pari al 18% di danno biologico per come quantificato dal c.t. di parte dott.
e Euro 1000,00 per spese dovranno essere corrisposti all' attore Persona_2
euro11.969,00 ( cfr. euro 94969,00 -83.000,00) a titolo di danno biologico subito,
atteso che la comparazione deve essere effettuata tra grandezze omogenee ovvero tra l' importo corrisposto in via stragiudiziale a titolo di danno biologico e quello riconosciuto nel giudizio de quo .
Riguardo all' accertata limitazione della capacità lavorativa specifica del 10 – 15% ,
in sede di A.t.p. , dal nominato C.t.u., si osserva che il pregiudizio è attinente alla peculiare attività lavorativa svolta dal danneggiato ed è costituito dalla perdita,
totale o parziale, del reddito generato da quest'ultima. Pertanto , non è sufficiente la prova (sul piano medico-legale) dell'effettiva incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa del danneggiato, ma altresì, l'allegazione e la prova, da parte dell'
infortunato , della perdita reddituale subita.
Più precisamente, la limitazione della capacità lavorativa specifica genera un danno patrimoniale da lucro cessante,( ex multis Cass. Civ., sez. III, sentenza 20 gennaio 2023,
n. 1752 Il danno alla capacità lavorativa specifica è di natura patrimoniale (lucro
cessante) e riguarda una specifica attività in atto, mentre un danno alla capacità pagina 6 di 9 lavorativa generica non incide immediatamente sul reddito ed è una componente del
danno biologico, non autonomamente liquidabile )da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito.
Ciò posto , la richiesta di danno patrimoniale conseguente alla diminuita capacità
lavorativa specifica, deve essere rigettata, poiché, nel prospetto prodotto dall' attore emerge che per gli stessi periodi 2013 2014, 2015, 2016, a fronte del reddito percepito come “ lavoratore dipendente” ,il ha percepito ,altresì, delle Pt_1
indennità malattia /infortunio correlabili al sinistro de quo in mancanza di diversa allegazione;
pertanto il risarcimento del danno deve tener conto ,comunque, delle somme percepite a titolo di indennità riconosciute dagli enti previdenziali ergo , nei periodi indicati, l' attore non ha subito alcun pregiudizio per contrazione del complessivo reddito (cfr Cass 18050/2019)
Riguardo al dedotto licenziamento emerge per tabulas ( cfr Lett. Del 31
maggio 2017) la sua mancata connessione al subito sinistro da parte dell' attore,
contrariamente a quanto sostenuto nel libello introduttivo e nella raccolta prova testimoniale ( cfr. il teste riferiva che “mi risulta che il era stato Tes_1 Pt_1
licenziato per le problematiche di salute”)
Sulla base delle svolte considerazioni la domanda è meritevole di accoglimento nei limiti suindicati
Le spese di lite seguono la soccombenza pagina 7 di 9
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l' effetto accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità
di MI LE, conducente dell'autovettura Lancia Y Tg. AJ976WF, assicurata
, con polizza n.00050933423086, nella Controparte_5
causazione del sinistro per cui è causa, condanna MI LE in solido con il proprietario del veicolo, sig. e con la CP_3 Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni
[...]
subiti da in seguito all' occorso, riconoscendo e liquidando in favore Parte_1
di quest'ultimo, oltre a quanto già corrisposto a titolo di risarcimento danno dalla convenuta Compagnia Assicurativa, l'ulteriore importo di euro 11.969,00 oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (23 agosto 2014) oltre agli interesse compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec. Dalla data del sinistro e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( CASS. S.u. n. 1712 del 1995 )
Condanna MI LE in solido con il proprietario del veicolo, sig. e CP_3
con la in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t.,al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5077,00 per pagina 8 di 9 compensi professionali , oltre rimb. Forfett. i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore dell' avv Emanuele Cannalire ex art. 93 c.p.c.
Cosenza 22 marzo 2025
Il Giudice
Fulvia Piro
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