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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 823/2024
Il giorno 06/03/2025, nella causa iscritta al n RG 823 /2024
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 823/2024 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Milano, al Corso Matteotti n. 1, con l'avv. ROSSI MATTEO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura generale C.F._1
ATTORE-OPPONENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO Controparte_1 C.F._2
29 71121 FOGGIA con l'avv. RUOCCO ANDREA ) dal quale C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 111/2024, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 20.2.2024, con cui le è stata ingiunta la consegna in favore di della seguente documentazione: 1) copia del Controparte_1
2 di 5 contratto di credito revolving n. 7016 sottoscritto da 2) copia dell'estratto conto Controparte_1 storico relativo al predetto rapporto, oltre al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto di aver consegnato copia del contratto, concluso il
22.11.1999, al momento della stipula e di aver inviato gli estratti conto per tutto il corso del rapporto;
inoltre, ha sostenuto di aver trasmesso gli estratti conto anche a fronte della richiesta ricevuta in via stragiudiziale ai sensi dell'art. 119 TUB e di aver comunicato l'irreperibilità della documentazione contrattuale.
Si è costituita evidenziando l'esistenza dell'onere della di Controparte_1 CP_2 consegnare la documentazione richiesta e l'assenza di prova dello smarrimento del contratto, prodotta solo con l'atto di opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è fondata.
In primo luogo, va rilevato che, come ammesso dall'odierna convenuta-opposta nel ricorso monitorio, gli estratti conto sono stati esibiti dalla già a seguito della richiesta inoltrata ai sensi CP_2 dell'art. 119 TUB, prima del deposito del ricorso stesso.
Quanto alla copia del contratto, deve anzitutto ritenersi sussistente l'obbligo di consegna in capo alla società opponente.
L'art. 117 TUB dispone che “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”.
Tale norma va letta come espressione del principio generale di trasparenza contrattuale che deve informare il rapporto tra e Cliente, volto “a rendere chiaro e comprensibile all'utente medio il CP_2 funzionamento del rapporto con la banca: trasparenza, in definitiva, preordinata alla piena conoscenza, da parte del cliente, del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso associati, sia prima della conclusione del contratto, ossia in fase precontrattuale (art. 116), sia in sede di stipulazione del contratto (art. 117), sia nel corso della sua esecuzione (artt.
118 e 119)” (Cass. 24641/2021).
Da una lettura sistematica, degli artt. 117 e 119 TUB, da leggersi alla luce del principio di trasparenza e di buona fede contrattuale in fase esecutiva (art. 1175 e 1375 c.c.), non può che discendere un obbligo per l'istituto di credito di fornire copia del contratto, non solo al momento della sottoscrizione, ma anche successivamente qualora il cliente dichiari di non averlo mai ricevuto, di averlo smarrito e comunque quando ne venga fatta espressa richiesta.
Tali norme impongono infatti a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio, siano
3 di 5 idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento (Cass. n. 12093/2001).
Il dovere di trasparenza contrattuale non si esaurisce infatti al momento della stipula del contratto ma perdura anche nel corso della sua esecuzione ed anche dopo l'estinzione del rapporto laddove permanga un interesse giuridicamente apprezzabile della controparte.
Non si vede infatti come possa contemplarsi il diritto per il cliente di ottenere la documentazione “inerente singole operazioni” senza consentire al medesimo alcun approfondimento e verifica dei costi e delle condizioni di tali operazioni.
Ciò posto, la società opponente ha dedotto di aver smarrito il contratto, producendo in giudizio la relativa denuncia.
Sul punto, va rilevato, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito, che se incombe senz'altro sull'obbligato l'onere di provare lo smarrimento del contratto quale causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c., non essendo sufficiente la mera dichiarazione di mancato rinvenimento, è anche vero che tale onere non può tradursi in una probatio diabolica; pertanto, l'onere probatorio gravante sulla parte opponente può ritenersi assolto in base alla produzione della denuncia di smarrimento, che consente invece di attribuire una più pregnante rilevanza all'attività del debitore e al suo impegno nella ricerca del documento rispetto alla al fine di denotare l'effettiva impossibilità della prestazione ed il carattere assoluto della stessa (cfr. Tribunale di Firenze, sentenza n. 3523/2023, doc.1 del fascicolo di parte opponente).
Pertanto, nel caso di specie l'obbligazione di consegna della copia del contratto deve ritenersi estinta per impossibilità sopravvenuta e la domanda di adempimento è quindi infondata.
Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 111/2024, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 20.2.2024, così decide:
4 di 5 - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la convenuta-opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in € 3.192,00, di cui € 2.906,00 per compensi ed € 286,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 6 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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