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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 01/12/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 1466/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento aperto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 1466/2025
R.G., vertente tra nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Firenze, Parte_1
alla Via Magenta, n. 23, presso lo studio dell'avv. Glenda Orlandini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_2
Locri (RC), alla Via Tevere, 36, presso lo studio dell'avv. Roberta Vasta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
- 1 - NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: Modifica condizioni di divorzio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso del 12.11.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Locri n. 341 del
19.08.2008, in ordine alla previsione dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento in favore del figlio. In particolare, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “cessazione dell'obbligo a carico del sig. Parte_1
di corrispondere alla Sig.ra l'assegno divorzile e, contestualmente, le parti dichiarano Parte_2
reciprocamente che niente hanno più da pretendere l'una verso l'altra in ordine a detto assegno divorzile;
il Sig. corrisponderà la somma di euro 300,00 mensili, oltre alla Parte_1
rivalutazione annuale dal 1 settembre 2009 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio, direttamente al figlio anziché alla madre Sig. resta invariato Persona_1 Parte_2
l'obbligo di entrambi i coniugi di provvedere alle spese straordinarie di mantenimento del figlio, in ragione della metà ciascuno”.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le parti hanno riconosciuto un mutamento in melius delle condizioni reddituali di con conseguente venir meno dei presupposti per la permanenza Parte_2
dell'obbligo di pagamento dell'assegno divorzile in suo favore da parte dell'ex coniuge, nonché l'opportunità del versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, divenuto maggiorenne, direttamente a quest'ultimo.
Tenuto conto delle ragioni sottese alla richiesta di modifica e considerato che le condizioni di cui al ricorso depositato in data 12.11.2025 da intendersi qui integralmente
- 2 - richiamate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 -
01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del
2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996
– 01) non appaiono in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§3. Le spese di giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia e tenuto conto che si tratta di ricorso a domanda congiunta, possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
e ogni contraria istanza, domanda e deduzione disattesa, così
[...] Parte_2
provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Locri n. 341 del 19.08.2008, revocando l'assegno divorzile previsto a carico di e in favore di nonché prevedendo che Parte_1 Parte_2
dovrà versare la somma di euro 300,00 mensili, oltre alla rivalutazione Parte_1
annuale dal 1° settembre 2009 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio, direttamente al figlio Persona_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite e al Procuratore della Repubblica in sede.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21.11.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Andrizzi dott. Andrea Amadei
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento aperto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 1466/2025
R.G., vertente tra nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Firenze, Parte_1
alla Via Magenta, n. 23, presso lo studio dell'avv. Glenda Orlandini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_2
Locri (RC), alla Via Tevere, 36, presso lo studio dell'avv. Roberta Vasta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
- 1 - NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri;
INTERVENTORE EX LEGE
avente per oggetto: Modifica condizioni di divorzio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso del 12.11.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Locri n. 341 del
19.08.2008, in ordine alla previsione dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento in favore del figlio. In particolare, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “cessazione dell'obbligo a carico del sig. Parte_1
di corrispondere alla Sig.ra l'assegno divorzile e, contestualmente, le parti dichiarano Parte_2
reciprocamente che niente hanno più da pretendere l'una verso l'altra in ordine a detto assegno divorzile;
il Sig. corrisponderà la somma di euro 300,00 mensili, oltre alla Parte_1
rivalutazione annuale dal 1 settembre 2009 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio, direttamente al figlio anziché alla madre Sig. resta invariato Persona_1 Parte_2
l'obbligo di entrambi i coniugi di provvedere alle spese straordinarie di mantenimento del figlio, in ragione della metà ciascuno”.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le parti hanno riconosciuto un mutamento in melius delle condizioni reddituali di con conseguente venir meno dei presupposti per la permanenza Parte_2
dell'obbligo di pagamento dell'assegno divorzile in suo favore da parte dell'ex coniuge, nonché l'opportunità del versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, divenuto maggiorenne, direttamente a quest'ultimo.
Tenuto conto delle ragioni sottese alla richiesta di modifica e considerato che le condizioni di cui al ricorso depositato in data 12.11.2025 da intendersi qui integralmente
- 2 - richiamate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 -
01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del
2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996
– 01) non appaiono in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§3. Le spese di giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia e tenuto conto che si tratta di ricorso a domanda congiunta, possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
e ogni contraria istanza, domanda e deduzione disattesa, così
[...] Parte_2
provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Locri n. 341 del 19.08.2008, revocando l'assegno divorzile previsto a carico di e in favore di nonché prevedendo che Parte_1 Parte_2
dovrà versare la somma di euro 300,00 mensili, oltre alla rivalutazione Parte_1
annuale dal 1° settembre 2009 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio, direttamente al figlio Persona_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite e al Procuratore della Repubblica in sede.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21.11.2025 tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Andrizzi dott. Andrea Amadei
- 3 -