Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 23411/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.06.2024 da
1) Parte_1 nata a [...]ù) il 13.8.1975 cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mariarachele Panzeri presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_3
Nato a IN (Perù) il 4.10.1980 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sauro Pedoni presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadino Persona_1 peruviano
La sig.ra premesso di aver avuto una convivenza more uxorio con il Parte_1
Sig. , dalla quale è nato il figlio , con ricorso depositato Parte_3 Persona_1 in data 27.06.2024 contenente l'indicazione delle sue condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, ha chiesto a questo Tribunale: di disporre l'affido condiviso del figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori;
di disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento
[...] del figlio mediante versamento alla madre della somma di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 04.11.2024 si è costituito in giudizio il Sig. il quale si è associato alla richiesta Parte_3 di affido, ma si è opposto alle restanti domande di controparte.
Le parti all'udienza del 10.12.202, celebrata davanti al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola, riportandolo presso l'abitazione materna dopo cena alle ore 20.00.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il bambino nei weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera entro le ore 20.30 dopo cena riportandolo presso l'abitazione materna.
4) Il periodo di vacanza natalizia il minore trascorrerà dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con ciascuno dei genitori. Nel 2024 il minore trascorrerà il primo periodo con la madre.
5) Le vacanze pasquali i genitori suddivideranno il periodo in parti uguali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il giorno del lunedì dell'Angelo, resta inteso che Pasqua del
2025 sarà di spettanza paterna.
6) Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il minore due settimane anche non consecutive, periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
7) Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
8) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento mensile del figlio l'importo di € 250 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese in via anticipata con decorrenza dal mese di dicembre 2024, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
9) Il padre dovrà contribuire al pagamento del 50% delle spese extra come da seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
10) Il padre rinuncia all'assegno unico universale di che verrà trattenuto al 100% dal Per_1 mese di dicembre 2024 dalla madre.
11) Il padre e la madre suddivideranno al 50% la scuola frequentata dal minore, scuola primaria fino alla fine del percorso del ciclo scolastico (anno 2025/2026; 2026/2027; 202772028).
12) Il padre si farà carico per l'anno in corso e anche per i prossimi anni, salvo un diverso accordo con la madre, del 50% di uno sport frequentato dal minore, preferibilmente il calcio.
13) Le parti prestano il consenso per il rilascio e il rinnovo di documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il minore.
14) Le parti all'inizio di ogni mese si comunicheranno i turni di lavoro per concordare i giorni di frequentazione.
15) Il padre, a titolo di arretrati maturati alla data odierna per mantenimento ordinario di verserà alla madre la somma di € 750 da corrispondere in tre rate, la prima il 18 Per_1 gennaio 2025, la seconda il 18 febbraio 2025 e la terza il 18 marzo 2025.
16) Il padre, in attesa di individuare uno specialista del SSN (logopedia e psicologo) pagherà i costi degli specialisti privati al 50% dal mese di dicembre in avanti.
17) Il padre rimborserà alla madre l'intero costo della scuola calcio 2023/2024 pari a € 550, importo che verrà versato la prima parte pari a € 300 entro il 29 dicembre 2024 e la restante somma entro il 30 aprile 2025.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c. Con ordinanza del 18.12.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni