Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 28461/2023
R.A.C.C.
TRA
in persona del legale rappresentante, con gli avv.ti Eric Ciceri e Parte_1
Marco Boneschi, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
, in persona del legale rappresentante, con l'avv.to Donatella Controparte_1
Ceré, elettivamente domiciliato in Roma, via Agostino Depretis, n. 60
FATTO E DIRITTO
1. , ha depositato –in data 12.9.2023- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
13.9.2023) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE ove del caso disporre ex art. 295 cpc la sospensione del presente procedimento in attesa della decisione delle controversie di cui al punto n. 3 della narrativa
IN VIA PRINCIPALE Dichiarare illegittimo, nullo e/o inefficace il verbale conclusivo di accertamento ispettivo n.
10 del 03.08.2023, impugnato per tutti i motivi tutti di cui al presente atto, conseguentemente revocarlo;
” La , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'insussistenza delle domande spiegate con il ricorso dalla
in persona del legale rappresentante pro tempore, confermando il verbale Parte_1 ispettivo della del 03.08.2023 relativo al periodo 01.04.2018- Controparte_1
31.03.2023, oggetto di impugnazione, in ogni sua parte e per l'effetto condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della Parte_1 somma complessiva di € 489.429,40 oltre interessi di mora aggiornati al 09.10.2023; In via Principale: rigettare il ricorso ex adverso promosso in ogni sua parte in quanto infondato in fatto ed in diritto, e accertare e dichiarare che il rapporto sottostante tra la ed i suoi Parte_1 collaboratori di cui verbale ispettivo del 03.08.2023 sono contratti di agenzia e per l'effetto condannare al pagamento delle somme indicate, confermando il verbale ispettivo in ogni sua parte.”. Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Non si è dato corso alla sospensione del giudizio richiesta da parte ricorrente, non sussistendo alcuna pregiudizialità dei procedimenti, pendenti tra i collaboratori richiamati al punto n. 3) del ricorso e la stessa ricorrente, rispetto al presente giudizio (azionato dalla medesima nei confronti dell'Ente previdenziale convenuto).
3. impugna dunque il verbale di accertamento ispettivo n. 10 del Parte_1
3.8.2023 con il quale la le ha richiesto il pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 489.429,40 a titolo di contributi di previdenza, F.I.R.R., sanzioni e interessi di mora, per il periodo dal 1.4.2018 al 31.3.2023, in relazione ai rapporti di agenzia dei collaboratori indicati nel verbale stesso (ivi compresi quelli della Laduel s.r.l. che, costituita in seguito a scissione intervenuta nel secondo trimestre 2019, ha trasferito parte del proprio patrimonio ad . Parte_1
Al riguardo la società ricorrente deduce che le collaborazioni in oggetto non presentano le caratteristiche proprie del rapporto di agenzia, trattandosi rapporti di procacciamento d'affari come previsti dai relativi contratti e, quanto ai collaboratori di Laduel s.r.l., che
“nessuno dei presunti debiti oggetto della pretesa dell'Ente impositore erano iscritti nei libri contabili obbligatori della Laduel S.r.l.”.
4. La Suprema Corte in tema ha precisato:
“Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio,
e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.” (Cass., sez.L, ord. n. 23214 del 28.8.2024; cfr. a Cass. Sez. L, sez. 13629 del 24.6.2005);
“La qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità ed alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicché un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica ed occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari.” (Cass., sez. L, sent. n. 2828 del 12.2.2016). Si legge altresì nella parte motiva di tale ultima sentenza:
“…mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n.
13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti.”. In base a tali principi costituiscono requisiti propri del rapporto di agenzia la continuità e stabilità del vincolo, non essendo sufficiente la mera ripetizione nel tempo di atti idonei a promuovere affari rimessi all'iniziativa del collaboratore. L'onere di provare tali caratteristiche è posto a carico dell' , che aziona Controparte_2 la pretesa contributiva e sanzionatoria. Con riguardo al caso in esame, a fronte del “nomen iuris” (“procacciamento di affari”) attribuito dalle parti ai contratti in questione, non emerge dagli atti il diverso atteggiarsi dei conseguenti rapporti di lavoro (agenzia), come ritenuto dalla (e Controparte_1 contestato dalla Società ricorrente). Si richiama ancora la Suprema Corte laddove (in tema di qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato) ha avuto modo di precisare che, seppure la qualificazione attribuita dalle parti al rapporto non rivesta valore assorbente “assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili….” (Cass., sez. L, ord. n. 35687 del 19.11.2021). Nello specifico la , a fronte del “nomen iuris” presente nei Controparte_1 contratti in questione e delle contestazioni di parte ricorrente, non articola capitoli di prova ed affida le proprie ragioni esclusivamente alle risultanze dei verbale ispettivo (nel quale i verbalizzanti hanno qualificato le collaborazioni in questione come rapporti di agenzia, valorizzando in particolare la relativa durata, di per sé irrilevante come si è detto, ma senza riferire puntualmente ulteriori elementi eventualmente utili per ritenere la fondatezza delle pretese contributive in oggetto). I verbalizzanti affermano che le fatture sono state emesse con cadenza “per lo più” mensile, di importo “in totale” elevato, con una numerazione progressiva (asseritamente
“senza soluzione di continuità”) non indicata, senza riportare i dati identificativi delle fatture stesse, senza precisare l'importo di ciascuna fattura, la relativa frequenza e l'oggetto ivi indicato.
La non allega in questa sede le predette fatture (come detto, Controparte_1 solo genericamente richiamate del verbale stesso), dalle quali si può evincere (in ipotesi) la durata e la frequenza delle attività espletate, il relativo oggetto, nonché l'entità del corrispettivo (elementi utili per qualificare le collaborazioni svoltesi con l'odierna ricorrente).
In definitiva la resistente non ha assolto al suo onere probatorio e pertanto il ricorso deve trovare accoglimento (restano assorbite residue questioni).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffati vigenti, per causa previdenziali di valore da € 260.000,00 ad € 500.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, dichiara l'insussistenza delle pretese contributive di cui al verbale ispettivo n. 10 del 3.8.2023; condanna la al pagamento delle spese processuali Controparte_1 CP_3
liquidate in € 6.873,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per
[...] legge.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia