Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. all'esito dell'udienza del'11.02.2025, tenuta in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1784/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Iervolino, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Pietro Castellino n. 1; appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Visone e Giuseppe Carotenuto presso il cui
[...]
studio elettivamente domicilia in Napoli al vico Vacche alla Conceria n. 7; appellato
E
, in persona del liquidatore p.t., , Controparte_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Russo presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via M. Cervantes De Saavedra n. 64; appellata
E
, in persona del liquidatore p.t. , Controparte_5 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Russo presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via M. Cervantes De Saavedra n. 64; appellata
E
, ; Controparte_6 Controparte_7 CP_8
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.07.2024, l'istante impugnava la sentenza n. 3982 del 2024 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda diretta a: “a) Accertare e dichiarare che tra il ricorrente ed il convenuto si è instaurato CP_1
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avente natura subordinata a far data dal
01/02/1996 e fino al 30/06/2020; b) in considerazione del contenuto della natura e dell'orario di lavoro svolto, ovvero, delle mansioni effettivamente svolte ex art. 2103 c.c. accertare, anche in via parametrica ex art. 36 Cost., il diritto del ricorrente ad essere inquadrato come Operaio nel Livello A3 del CCNL “Proprietari di fabbricati – Dipendenti” cui sono stati rapportati i conteggi integranti il ricorso e, per l'effetto, condannare il
Condominio Palazzo PEIAM di Napoli, sito in 80126 Napoli alla Via Arno n. 36, in persona dell'Amministratore p.t. dott. al pagamento in favore del sig. CP_9 Parte_1
, di tutte le spettanze e le differenze retributive, oltre che del T.F.R., così come
[...]
analiticamente determinate nei conteggi, parte integrante del presente ricorso, per il complessivo importo di € 402.911,14 lordi, di cui € 36.314.22 solo per TFR, oltre gli interessi legali, e danni da svalutazione monetaria, come per legge dovuta in relazione all'attività svolta dal 01/02/1996 e fino al 30/06/2020; c) in via subordinata rispetto al capo b) che precede, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire differenze retributive proporzionate alla quantità e qualità del lavoro prestato ex art. 36 Cost. e, per l'effetto, condannare il convenuto a quella somma dovuta che l'On.le Giudice CP_1
accerterà, in Sua equità e giustizia, secondo CTU contabile per la determinazione delle retribuzioni dovute e che sin da ora si richiede;
d) in ogni caso, per le ragioni di cui in premessa, condannare controparte, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento da attribuirsi ai costituiti procuratori antistatari.”
In particolare, evidenziava:
-un omesso/parziale esame del materiale probatorio e delle dichiarazioni testimoniali, un'ingiusta ed errata valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente/appellante e dai testimoni;
-l'inesistenza della prova documentale sulla “non titolarità” in capo al dell'area CP_1 parcheggio antistante all'ingresso del fabbricato.
Si costituiva in giudizio il e chiedeva la reiezione del gravame. CP_1 Si costituivano in giudizio anche le società appellate, interventrici volontarie in primo grado,
e chiedevano il rigetto del gravame.
Non si costituivano, invece, gli appellati, interventori volontari in primo grado, CP_6
,
[...] Controparte_7 CP_8
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, la causa è stata decisa.
L'appello non è fondato per le ragioni che seguono, assorbite le ulteriori questioni.
Con il ricorso di primo grado, esponeva: Parte_1
-di aver lavorato dall' 1.02.1996 al 30.06.2020, senza regolare contratto di lavoro, alle dipendenze del Condominio Palazzo PEIAM di Napoli alla via Arno n. 36;
-di aver svolto mansioni: di guardiano notturno, con espressa richiesta di verificare il parcheggio delle auto nel piazzale condominiale e nei garage sottostanti al palazzo condominiale, di effettuare la ronda negli spazi condominiali e di verificare che non vi fossero intrusioni da parte di terzi e/o furti;
di addetto al controllo degli ascensori, presenti in numero di 4 (uno per ogni scala) e, in caso di malfunzionamento, di essere stato contattato e di aver provveduto allo sblocco, essendo provvisto delle chiavi del vano motore;
-che, quando era stato nominato dal condominio come amministratore , Persona_1
succeduto a in aggiunta alle mansioni esposte, gli era stato assegnato anche CP_10
il compito di riscuotere le quote condominiali, attività che era proseguita anche con i successivi amministratori, e fino all'anno 2013; di aver CP_11 Persona_2
provveduto alla distribuzione delle convocazioni e dei verbali assembleari, raccogliendo le firme dei condomini per ricevuta consegna;
di essersi occupato di raccogliere la posta che giungeva in condominio e di smistarla nelle singole cassette;
di firmare per ricevuta, quale incaricato del condominio, le bolle delle ditte che svolgevano attività in favore dello stesso;
-che quando in occasione delle riunioni condominiali in portineria, provvedeva alla sua apertura ed alla sua pulizia;
-che durante il lungo rapporto di lavoro, gli erano state consegnate le chiavi dei quattro portoni di ingresso alle singole scale condominiali, nonché il telecomando del cancello elettronico e la chiave di emergenza in caso di blocco;
-che dall'anno 1997 fino al 2016, nel mese di agosto, aveva anche svolto mansioni di guardiania/portiere diurno, occupandosi di raccogliere le adesioni dei singoli condomini che provvedevano direttamente a pagare la quota condominiale straordinaria in suo favore;
-che le complessive attività erano riconducibili in via parametrica a quelle di un operaio di livello A3 (senza alloggio) del CCNL Proprietari di fabbricati – Dipendenti;
-di aver lavorato dalle ore 19.00 alle ore 6.30 del mattino seguente, dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, ad esclusione del 24 e del 31 dicembre di ogni anno e dal 1997 al 2016, nel mese di agosto dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
-di aver percepito la retribuzione mensile: dal 1996 al 2000 di lire 800.000, dal 2001 al 2020 di € 600,00, versata in contanti dai vari amministratori succedutisi nel corso del tempo e di rado direttamente dai condomini quando provvedeva a ritirare la quota condominiale di ciascuno;
-di essere stato sopposto al potere direttivo e gerarchico del nella persona dei CP_1
vari amministratori succedutisi ratione temporis, a cui doveva giustificare anche le poche assenze per malattia e, sovente, anche dei singoli condomini, che si accertavano della regolare esecuzione delle prestazioni richieste.
Tutto ciò premesso, trattandosi di giudizio attinente al riconoscimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata, appare opportuno, ad avviso di questo Collegio, premettere i tratti salienti che devono caratterizzare tale tipo di rapporto rispetto a quello avente natura autonoma, come da consolidato orientamento della Suprema Corte.
Nel delineare la figura del prestatore di lavoro subordinato, l'art. 2094 c.c. individua, quale elemento tipico che contraddistingue il lavoro dipendente da quello autonomo, come da ogni altro rapporto ove sia dedotta un'attività umana di rilevanza economica, le peculiari modalità di svolgimento del lavoro.
In particolare, rientra nella definizione in oggetto l'attività lavorativa, manuale o intellettuale, prestata “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore o, più in generale, del datore di lavoro (art. 2239 c.c.).
Al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità, nel precisare che il vincolo della subordinazione va inteso come soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore, ha ribadito che la questione determinante, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, è la sussistenza o meno di tale vincolo (cfr. Cass n.
2622 del 2004).
Tuttavia, ove la posizione di effettiva subordinazione del lavoratore non risulti agevolmente apprezzabile, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto secondo caratteristiche non univoche, occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari - come l'osservanza di un preciso orario di lavoro, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, la continuità della prestazione, l'assenza di rischio in capo al lavoratore - i quali, benché privi di valore decisivo, se individualmente considerati, possono essere valutati globalmente alla stregua di indizi o situazioni “sintomatiche” della subordinazione;
in altri termini, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evenienze indicative di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Tenendo conto dei principi sopra delineati devono allora, in primo luogo, enuclearsi le risultanze dell'istruttoria espletata.
Il , nel corso del libero interrogatorio dichiarava: “Sono stato assunto Pt_1 dall'amministratore, ormai defunto, sig. ; dovevo girare per il Condominio CP_10
con orario dalle 19 alle 06, ogni giorno, senza giorno di riposo;
la portineria si trova nella scala D;
avevo le chiavi degli ascensori e dovevo intervenire in caso di necessità, inoltre dovevo controllare che venissero rispettate le assegnazioni dei posti auto in base ad una turnazione bimestrale datami dall'amministratore. Non ho mai fruito di ferie durante l'intero periodo. Ho ricevuto incarico di riscossione delle quote condominiali poiché ero presente ogni giorno. Nessun altro portiere o incaricato per il era presente CP_1
durante il giorno. Ad eccezione del dott. ho collaborato nella distribuzione delle CP_2
convocazioni e dei verbali di assemblea, raccogliendo le firme per ricevuta. Avevo le chiavi delle cabine degli ascensori, delle quattro scale e della portineria. Per tutti gli anni, ad eccezione degli ultimi due o tre, lavoravo nel mese di agosto per circa 15 o 16 ore. Nel mese di agosto percepivo pertanto circa euro 700,00 mensili, nel periodo della lira circa 1.000 di lire. Fino all'anno 2000 sono stato retribuito dall'amministratore pro tempore, successivamente ho ricevuto euro 36,00 da ciascun singolo condomino, per un totale di circa
50 condomini;
alla fine quasi nessuno più pagava;
i condomini decisero di pagarmi loro direttamente poiché lavoravo di notte e perché vi erano delle beghe tra loro e gli amministratori p.t. tanto è vero ciò che il condomino della scala D, che era stato Per_3
amministratore per un periodo limitato di tempo, portò i libri in Tribunale ed a lui successe l'avv. , unico amministratore che non ho conosciuto personalmente, non CP_12 essendosi mai recato di persona al condominio. L'accordo con il sig. per il CP_10
pagamento del mio compenso era pari a lire 65 mila a condomino, poi diventati euro 36,00, che dovevano pagare tutti. l'accordo è perdurato anche con i successivi amministratori. Il condominio è un po' particolare, tant'è che hanno pure staccato l'acqua; all'inizio mi pagavano tutti poi mano a mano non più. Il dott. , amministratore per un Persona_2
periodo del condominio, a Natale del 2010 mi versò euro 400,00, che inserì nelle spese condominiali;
su suo incarico ripittai le strisce dei posti auto;
provvide anche all'acquisto di una sedia per la portineria;
da lui ho ricevuto anche il telecomando per entrare. Per quanto mi ricordi, gli amministratori p.t dopo il sig. sono stati: , CP_10 Per_3 [...]
, che faceva figurare il figlio, , , che è rimasto 13 anni, CP_11 CP_12 Persona_2
ed attualmente il dott. Ho ricevuto direttive da tutti i detti amministratori, ad eccezione CP_2
del e dal dott. Nel 2009-2010 circa il postino non consegnava la posta, CP_12 CP_2
per cui la sera la andavo a ritirare in un palazzo vicino e poi la smistavo. Mi sembra di ricordare che ci sia stata una delibera di conferimento dell'incarico in mio favore;
ricevevo i soldi dai singoli condomini che venivano in portineria.”
L'amministratore p.t. sentito sul deferito interrogatorio formale, dichiarava: “Sono CP_2
amministratore del condominio dal 2017- 2018 e sono subentrato al dott. nel Persona_2 passaggio di consegne questi non mi ha comunicato l'esistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato nei confronti del ricorrente;
non sono a conoscenza del se il ricorrente fosse o meno in possesso delle chiavi delle scale e degli ascensori. In caso di guasti degli ascensori, chiamo la ditta incaricata della manutenzione, anche per liberare le persone ivi bloccate.
Ho appreso dell'esistenza del sig. andando a trovare amici che abitavano nel Pt_1 condominio;
non ho mai riconosciuto alcunché al predetto;
l'area esterna del parcheggio non è gestita da me quale amministratore, non essendo suolo condominiale. La turnazione dei posti auto veniva predisposta dai condomini. I miei amici mi hanno riferito che il sig.
girava per l'esterno del condominio;
mi riferisco al sig. . Mi è stato riferito Pt_1 CP_13
che i condomini pagavano un importo ciascuno al ricorrente, corrisposto dai diretti interessati, per il quale rilasciava delle ricevute … Non mi risulta esista un citofono in guardiola. Non ho mai messo all'ordine del giorno alcunché in ordine alla posizione del sig.
. Il doc 8 in atti di parte ricorrente è successivo all'atto di messa in mora di parte Pt_1
ricorrente. Non ricordo se esista o meno un verbale che stabilisce che non mi debba occupare dello spazio esterno, ciò che è certo è che non me ne occupo. Non mi risulta che nei verbali dei bilanci vi siano riferimenti al ricorrente.”
Il teste dichiarava: “sono nipote del ricorrente ed ho lavorato presso un Testimone_1
condominio sito a poca distanza da quello convenuto, sulla stessa strada;
ciò a partire dal
1997, in quanto ho lavorato quale elettricista presso l'immobile condominiale che all'epoca era in costruzione;
successivamente, dal 1998, ho lavorato quale sorvegliante notturno dal lunedi alla domenica. Dal lunedi al venerdi lavoravo dalle 19 alle 07 e il sabato iniziavo alle 12 e terminavo alle 06 del lunedi, avvicendandomi con un'altra persona, di nome
. Nel 2004 ho avviato un'azienda e da allora il rapporto contrattuale è stato tra la Per_4 mia azienda ed il condominio . Vedevo il ricorrente lavorare posto in un gabbiotto CP_14 sito all'interno di una scala;
egli aveva quale orario quello dalle 19 alle 06 per 7 giorni a settimana. Ho visto il ricorrente fare il giro esterno, lungo il perimetro del e CP_1 presso i box, nonché salire per le scale. L'ho visto prendere gli ascensori di tutte le 4 o 5 scale. Talvolta l'ho sostituito anche io nel giorno in cui lui non era presente;
non ho ricevuto compenso, ma lo facevo per il mio rapporto con il ricorrente, per non lasciare scoperto il condominio. Che io ricordi, il primo amministratore, sig. pagava il ricorrente con CP_10
un assegno, tanto riferisco per averlo visto pagare una o due volte. Ho visto altresì il sig. pagare il ricorrente in contanti e lasciargli bollette da pagare, o verbali da Per_2 consegnare ai condomini. Vedevo le bollette che si trovavano sulla scrivania all'interno del gabbiotto;
esse venivano riscosse o dal o da un suo collaboratore di nome o Per_2 CP_6
dal ricorrente per loro conto, anche ad esempio se qualche condominio non pagava tempestivamente. Tanto riferisco in quanto avevo rapporti con il e dunque mi Per_2
rapportavo con lui;
diversamente non ho avuto rapporti con il nuovo amministratore. Ci sono stati altri amministratori di cui non ricordo i nomi e con i quali non ho avuto a che fare. Per quanto riguarda il resistente nonché il condominio presso cui lavoro CP_1
ed un altro ancora presso cui lavoravo, sito in quella strada, poiché i pagamenti in nostro favore non erano puntuali, i vari amministratori ci facevano riscuotere le bollette in acconto rispetto a quanto a noi spettante;
ciò sia per quanto riguarda me che per quanto riguarda il ricorrente, tanto riferisco in quanto tra noi si parlava del fatto che non c'erano soldi ed il mi riferiva che veniva pagato in ritardo. C'era una ditta che curava la Pt_1
manutenzione degli ascensori, ma il ricorrente aveva le chiavi ed era a conoscenza delle manovre in caso di blocco. Spiegò anche a me tale manovra. Non so dire a che ora potesse essere svolta la derattizzazione;
le pulizie non competevano al ricorrente, ad eccezione della pulizia della guardiola che seguiva personalmente (l'ho visto farlo alle 06 del mattino). Il ricorrente era presente altresì in estate h 24 per tutti i giorni del mese di agosto, alternandosi con un altro mio zio;
cosi facevo anche io per il condominio mio di riferimento. Sono entrato all'interno dell'androne del resistente ed ho visto io ricorrente, come sopra CP_1
riferito. Lo vedevo tutti i giorni perché comunque ci salutavamo;
mi recavo presso il condominio di sopra quando mi davano il cambio per il turno.”
Il teste dichiarava: “sono stato amministratore pt dal 2002 al 2014 circa, per Persona_2
quanto io ricordi. Non ho stipulato contratti né preso accordi con parte ricorrente.
Riscuotevo personalmente e/o con l'ausilio di un mio collaboratore regolarmente inquadrato le quote condominiali o tramite bonifico o in contanti, ricevendole dai condomini;
rilasciavo ricevute per i pagamenti in contanti. La zona esterna ove erano parcheggiate le auto mi risulta fossero oggetto di contestazioni in ordine alla proprietà, pur se provvedevo alla turnazione nell'assegnazione dei posti auto. ADR: “le risulta che lo spazio esterno fosse oggetto di controllo nelle ore serali e notturne da parte del ricorrente?”.
Non sono mai stato presente in tali ore, non vi è mai stato un incarico dato dal condominio per mio tramite al ricorrente, che incontravo sotto al palazzo, ma non so cosa facesse. Non ho dato alcun telecomando al ricorrente, trattasi di telecomandi che possono essere ricopiati, pertanto consegnati anche da una persona che già lo abbia in suo possesso;
non ricordo di aver dato alcun incarico al ricorrente per la pitturazione delle strisce dei posti auto, avendo peraltro io vari condomini in gestione. Esistevano delle cassette postali sotto le scale del palazzo, dove ritengo venisse consegnata la posta dai postini. Adr: “le risulta che il ricorrente abbia avuto incarico dai condomini per controllare lo spazio esterno?”.
Per stare lì ci doveva essere una ragione, ma non ho mai avuto prove di quello che lei mi chiede. Alla manutenzione degli ascensori provvedeva una ditta JOVIS nel periodo finale, prima Alla pulizia ha provveduto un pulitore regolarmente assunto, indiano;
Pt_2
successivamente una società, perfect service srl, poi clearing service srl. La riscossione delle bollette la facevo presso una portineria, ove non era allocato alcun portiere. Nei miei bilanci non c'è alcuna spesa di portineria, né ho mai incassato alcunché a tale titolo dai condomini.
Non ricordo se i condomini pagavano per l'assegnazione a rotazione dei posti auto e moto, se lo hanno fatto era presente la relativa voce in bolletta ed in bilancio.”
Il teste dichiarava: “ho abitato nel condominio di parte resistente dal 2000 Testimone_2
al 2008 e non sono né sono stato proprietario. Vedevo tutte le sere il ricorrente prendere servizio presso il condominio, ed allocarsi presso la portineria;
iniziava a lavorare alle 19-
19:30 e il mattino seguente lo incontravo alle 7- 7:30 in cui uscivo, tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Lo vedevo anche fare un giro intorno al palazzo, dove sono i posti auto. Io pagavo le bollette a mani dell'amministratore. Non ricordo se pagavo qualcosa per il posto auto che si trovava nello spazio esterno. Pagavo tutto a mani dell'amministratore, non so se pagavo qualcosa per la guardiania estiva dal momento che è trascorso troppo tempo. Non ho mai pagato alcunché a mani del ricorrente. Non ho partecipato a nessuna riunione di condominio. Il ricorrente aveva le chiavi per sbloccare l'ascensore; non l'ho mai visto occuparsi delle pulizie. La posta veniva depositata presso le cassette ed io la ritiravo lì, non so chi la riponesse lì. Nulla posso riferire per il mese di agosto in ordine all'esistenza di una guardiania estiva, neppure se affidata o meno al ricorrente, pur se lo vedevo sempre. In estate non andavo fuori in vacanza perché lavoravo.” Il teste dichiarava: “sono stato inquilino di un immobile del Testimone_3 CP_1
resistente dal 1982 al 2012, nonché amministratore pro tempore nel 2005, quando portai poi le carte in Tribunale. Nei bilanci non c'è mai stata alcuna voce relativa alla guardiania, né ho mai corrisposto alcunché, nella mia qualità di amministratore, al sig. . Ho Pt_1
corrisposto euro 35,00 mensili ad altre persone diverse dal ricorrente per la guardiania;
poiché però la scala D, ove abitavo, non era sorvegliata, non ho mai più corrisposto alcunché. Ho visto il ricorrente sostare in guardiola sicuramente quando sono stato amministratore. Non ho mai dato niente al neppure in qualità di inquilino. Non Pt_1
sono in grado di riferire quando è stato presente il , che svolgeva attività di Pt_1
guardiania ma solo per singoli condomini. Si trattava di obbligazioni che insorgevano tra il ricorrente ed i singoli condomini, e di cui non si è mai trattato in alcuna riunione di
CP_1 Condominio. Il precedente amministratore, sig. se ben ricordo, non mi ha consegnato alcuna documentazione riguardante il ricorrente;
non so dire se all'epoca di tale amministrazione il ricorrente già era presente presso il Condominio. Dal 2005 al 2012 il era presente. Io non ho mai dato alcuna chiave al ricorrente, che però era in Pt_1 possesso delle chiavi della guardiola, cui accedeva;
anche io ero in possesso di tali chiavi.”
In atti, poi, vi sono, tra l'altro, turnazione auto per i mesi di gennaio e febbraio 2017, schede di monitoraggio della società datate 5.09.17 e 31.03.2018, foglio Controparte_15
adesione servizio guardiania diurna mese di agosto 2000.
Tali essendo le risultanze istruttorie, la Corte condivide le conclusioni alle quali perveniva il primo giudice, tenendo conto che, in difetto di appello incidentale sul punto, risulta acclarata la subordinazione fino al 2002.
Per il periodo successivo, sicuramente è emersa la presenza dell'appellante sui luoghi di causa, non è affiorata, però, la titolarità passiva del rapporto in capo al . I testi CP_1
e riferivano della presenza del in guardiola ma Tes_1 Tes_2 Per_2 Per_1 Pt_1
non confermavano alcuno degli elementi sopra detti in tema di subordinazione (quali si ripete, obbligo di rispettare un orario, di comunicare gli impedimenti, di giustificare le assenze e di attenersi alle direttive impartite, versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita), nei confronti proprio del , corroborando le stesse dichiarazioni di CP_1
parte nel corso del libero interrogatorio, in cui riferiva di ricevere i compensi dai singoli condomini.
Del resto, è stato precisato che “La natura giuridica non confessoria dell'interrogatorio libero non incide sulla sua libera valutazione da parte del giudice, che può legittimamente trarre dalle dichiarazioni rese dalla parte in tale sede un convincimento contrario all'interesse della medesima ed utilizzare tali dichiarazioni quale unica fonte di prova.” (Cfr. Cass. n. 20736 del 2014).
Anche i dati documentali non forniscono idoneo supporto alla pretesa, tenuto conto che il foglio rotazione dei veicoli - anche a prescindere dal rilievo di per sé ai fini prospettati - era del 2000, mentre gli accessi della ditta allegati in numero di due Controparte_15
sopralluoghi, dimostrano esclusivamente che il in quella occasione firmasse come Pt_1 responsabile dell'impianto ma non consentono di presumere la sussistenza del rapporto di lavoro come invocato.
A giustificazione della presenza del sui luoghi di causa, è piuttosto emersa una Pt_1
volontà di instaurazione e prosieguo del rapporto da parte di una pluralità di condomini che, però, uti singuli, si avvalevano delle attività svolte dal predetto, compensandolo in maniera autonoma, per cui tale comportamento non poteva essere tout court riferito all'intero
Condominio e conferirgli la titolarità passiva di un legame contrattuale di natura subordinata non emerso.
La ricostruzione di un legame obbligatorio diverso appare anche dalla dichiarazione del teste laddove riferiva di aver sostituito l'istante nelle attività da espletare (Talvolta l'ho Tes_1
sostituito anche io nel giorno in cui lui non era presente;
non ho ricevuto compenso, ma lo facevo per il mio rapporto con il ricorrente, per non lasciare scoperto il condominio) e che nel mese di agosto si alternava con il anche uno zio (Il ricorrente era presente Pt_1
altresì in estate h 24 per tutti i giorni del mese di agosto, alternandosi con un altro mio zio).
La carenza di prova della subordinazione tra il e il per il periodo Pt_1 CP_1
successivo al 2002 comporta la conferma anche della statuizione sulla prescrizione della pretesa fino alla suddetta data nei confronti dell'ente.
Conclusivamente, il rapporto di lavoro subordinato tra le parti, così come prospettato, non ha trovato adeguato sostegno probatorio per non essere emersi né atti interruttivi della prescrizione della pretesa fino al 2002 né indici almeno sintomatici della subordinazione per il periodo successivo.
La particolarità della situazione concreta, che ha visto l'avvicendarsi per un discreto numero di anni di distinti rapporti, consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e compensa le spese di lite. Dà atto che, con riferimento alla posizione dell'appellante incidentale, ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Napoli l'11.02.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente