Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha pronunciato all'udienza del 26/03/2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.9780 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Gaetano Antonio Cosenza presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Erminio Garruto, presso il quale elettivamente domicilia;
convenuto
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.04.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto in data 03/04/2024, dalla convenuta , Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 07120249014666404/000; che il predetto atto impositivo si riferisce a numerosi precedenti atti prodromici relativi a diverse, distinte, presunte pretese e precisamente: • avviso di addebito n. 37120180007100957000, presuntivamente notificato
37120190008010926000, presuntivamente notificato il 02/08/2019 per un importo complessivo di euro 5.475,74; • avviso di addebito n. 37120210005807701000, presuntivamente notificato il 21/12/2021 per un importo complessivo di euro 8.184,62; che gli avvisi di addebito evidenziati fanno riferimento ad un presunto mancato versamento dei contributi I.V.S. per diversi anni di riferimento -dal 2017 al 2019-;di non aver mai ricevuto i predetti avvisi di addebito, né atti di qualsiasi altro genere recanti la pretesa creditoria portata nell'impugnata intimazione;
di essere stata dal 30/03/2007 socia accomandataria e legale rappresentante della società di aver Controparte_4 ceduto in data 23/09/2016 la piena proprietà dell'azienda citata per atto del notaio Dott.
repertorio n. 5420, raccolta n. 4078, registrato telematicamente il Persona_1
04/10/2016; di non aver più esercitato dal 23/09/2016 alcun tipo di attività imprenditoriale o lavorativa, mancando dunque tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per la pretesa del versamento di contributi I.V.S. per annualità successive alla cessione d'azienda; che l'intimazione di pagamento n. 07120249014666404/000 e gli atti evidenziati risultano pertanto affetti da gravi vizi che ne inficiano irrimediabilmente l'efficacia.
Tanto premesso, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva per le ragioni precisate in ricorso;
evidenziando la nullità degli atti impugnati per omessa notifica degli atti presupposti e per l'impossibilità di valutare la data di emissione dei ruoli nonché l'eventuale decadenza della pretesa tributaria;
rilevando l'intervenuta prescrizione della pretesa in relazione agli anni 2017 e 2018, ha concluso chiedendo “In via preliminare: - Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n.
07120249014666404/000, atteso il pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'esecuzione. Nel merito: - Accertare e dichiarare che le presunte omissioni di versamento dei contributi I.V.S. risultano successive all'atto di cessione della società
[...]
per cui nulla è dovuto dalla ricorrente sig.ra Controparte_4
. Controparte_4
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa tributaria per omessa notifica degli atti presupposti.
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa tributaria per decadenza e/o prescrizione della stessa. - Per l'effetto, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
07120249014666404/000, con conseguente sgravio delle somme ivi incorporate ed oggetto di giudizio.” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, ha rappresentato l'inammissibilità ed improponibilità dell'azione considerata l'intervenuta notifica degli avvisi di addebito e degli atti interruttivi della prescrizione - rimettendo la relativa prova al convenuto istituto-e l'assenza di alcun valido ricorso proposto;
ha poi rilevato la carenza di interesse ad agire in relazione all' intimazione di pagamento impugnata;
che la prescrizione del credito non è maturata;
di aver notificato, quali atti interruttivi della prescrizione, le intimazioni di pagamento nn. 07120199026771150000,
07120239021212308000 e 07120249014666404000; ha altresì evidenziato la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale da covid-19; ha infine rilevato la propria carenza di legittimazione passiva in quanto mero agente per l'attività di riscossione dei tributi, contestando altresì i presupposti per la concessione della chiesta sospensione delle cartelle di pagamento impugnate.
Nel costituirsi in giudizio l ha rappresentato l'infondatezza in fatto ed in diritto della CP_2
domanda e ne ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha preliminarmente rilevato la tardività della proposta opposizione stante il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento o avvisi di addebito, che, pertanto, sono divenuti definitivi;
ha depositato documentazione attestante la regolare notifica degli avvisi di addebito oggetto di ricorso;
ha poi rappresentato che la ricorrente risulta essere iscritta alla gestione commercianti dal 04/04/2007 e che non risultano richieste di cancellazione;
che la ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi sino al
2020 e, per ogni anno, compila il quadro RH -redditi da partecipazione in società di persone- indicando di partecipare proprio nella società T.S. GAS AS DI NO TA
& C. che, a sua volta, la individua sino ad oggi nella figura di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
ha infine evidenziato che i termini di prescrizione sono stati sospesi dalle disposizioni emergenziali per la pandemia da Covid 19 per un periodo complessivo di 311 giorni e che in ogni caso i contributi risultano non prescritti al momento della consegna del ruolo all' . Controparte_3
****** Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine, va evidenziato che l'intimazione di pagamento 07120249014666404 notificata in data 03/04/2024 e in questa sede opposta riguarda ( anche) tre avvisi di addebito, della cui notifica è onerato l , che riguardano il mancato versamento di contributi I.V.S. per gli anni dal 2017 CP_2
al 2019.
Avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso, l'opposizione che si sta esaminando
– secondo la prospettazione attorea – può essere inquadrata unicamente come azione
'recuperatoria' ai sensi dell'art 24 del decreto legislativo 46/99, dal momento che parte ricorrente ha agito avverso l'intimazione di pagamento, deducendo che trattasi del primo atto con cui è venuta a conoscenza del preteso credito contributivo, avendo negato la notifica degli avvisi d'addebito di cui si controverte ( cfr punto 4 della premessa in fatto del ricorso).
Va rilevato, nel solco della giurisprudenza di legittimità, che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto all'osservanza del termine di decadenza di 40 giorni prescritto dalla norma citata.
La Corte di Cassazione ha in materia statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Cass., sez. 6 n.
24506 del 2016);
Ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso (ora intimazione di pagamento), e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi"
(Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Chiarisce la Corte Suprema come l'opposizione all'esecuzione altro non sia che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007),
e che "laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n.
29294 del 2019).
In definitiva “…A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza); le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019)” ( cfr in motivazione Cass
18256/2020; nonché Cass. 24506/2016 conf Cass 7156/2023).
Con il ricorso in esame la ricorrente ha proposto con ogni evidenza solo l'azione in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art 24 cit, avendo dedotto che l'intimazione di cui si controverte è il primo atto con cui è stata posta a conoscenza degli avvisi di addebito, sostenendo in questa sede la propria estraneità alla pretesa creditoria e la prescrizione quinquennale del credito contributivo maturato nelle annualità 2017 e
2018, ossia argomentando nel merito della pretesa.
Di contro, l ha allegato e provato di aver notificato gli avvisi sottesi CP_2 dall'intimazione di pagamento opposta con raccomandata postale.
Quanto alla modalità di notifica a mezzo servizio postale ordinario si rinvia ai consolidati principi affermati dalla della Cassazione in tema ( cfr. ex multis Cass. n.
12083/ 2016; Cass. n. 28872/ 2018; Cass. 10037/ 2019).
Ne consegue la piena efficacia della notifica de qua, giacchè l'atto notificatorio ha senz'altro raggiunto il suo scopo, avendo il destinatario ricevuto presso il proprio indirizzo la raccomandata postale che è stata presa in consegna dal firmatario dell'avviso di ricevimento medesimo.
Quanto alla raccomandata per la quale la notifica è avvenuta per compiuta giacenza, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario (d.m. 9 aprile
2001) ,che non contempla la relata di notifica prevista dalla legge n. 890 del 1982 per la notifica dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta.
Quando la notifica viene effettuata senza l'intermediazione di un agente notificatore
(ufficiale giudiziario, messo comunale o messo speciale dell'ufficio finanziario), si parla infatti di notificazione "diretta" e la norma generale di riferimento in materia è costituita dall'art. 14, L. n. 890/1982, come modificato dall'art. 20 della Legge n. 146 del 1998.
In definitiva la notifica di cartella esattoriale (qui dell'avviso d'addebito) effettuata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, a mezzo raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, poggia sulla distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del 1982)
e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018)
Nel caso di specie l'atto, ossia l'avviso di addebito, risulta notificato presso il domicilio della destinataria per 'compiuta giacenza', ipotesi in cui, non trattandosi di atto giudiziario, la raccomandata ( e quindi l'avviso di addebito) si ritiene notificata se il destinatario lasci decorrere 30 giorni dal deposito presso l'ufficio postale senza ritirare il plico ( art. 40 terzo comma DPR 29 maggio 1982, n. 655). Il procedimento infatti è finalizzato a determinare la conoscenza “legale” dell'atto in capo al destinatario, per la quale decorso il termine di legge la notificazione si intende perfezionata nei confronti dell'interessato, a prescindere dall'effettivo ritiro dell'atto, con conseguente inizio della decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione.
Trattandosi di raccomandata "ordinarie", la normativa di settore non prevede quindi l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata.
In proposito, va altresì evidenziato che la Corte di Cassazione ha finanche osservato che, in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate "ordinarie" - in applicazione "non diretta ma analogica" della disciplina prevista per le "raccomandate AG" dall'articolo 8 della legge 890/1982
- la notificazione "si ha per eseguita decorsi dieci giorni ( e non trenta) dalla data del rilascio ( Cassazione n. 2047/2016)
In definitiva l ha utilizzato il sistema di notifica 'diretta' a mezzo posta ordinaria ( CP_2
raccomandata con AR) che non richiede alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento;
né rileva in questo caso l' assenza di firma del destinatario o del ricevente, quando l'atto sia restituito al mittente per 'compiuta giacenza' presso l'ufficio postale.
Nel caso di specie ciascun atto risulta notificato mediante consegna presso il domicilio del destinatario, con sottoscrizione dell'AR allegato alla raccomandata postale da parte del “ricevente”, fatta eccezione per la compiuta giacenza d cui si è detto.
Inoltre il numero della raccomandata è quello riportato negli avvisi emessi dalla sede dell' ed è posto in calce al codice cd a barre. CP_2
Quanto alla correttezza dell'indirizzo utilizzato dall' , posto che il certificato di CP_2 residenza depositato dalla ricorrente non è 'storico', nonché rilasciato ad ottobre 2024
e quindi in data successiva all'epoca delle notifiche che si stanno esaminando,
l'indirizzo indicato sulle raccomandate postali spedite dall' è quello trascritto dalla CP_2 stessa ricorrente nelle dichiarazioni dei redditi versate in atti dall' per gli anni dal CP_2
2018 al 2021. Dato documentale – trattandosi di dichiarazione fiscale proveniente dalla parte denunciante - sufficiente per ritenere che all'epoca fosse questo l'indirizzo della
. CP_4
Acclarata la rituale notifica dei titoli riportati nella intimazione di pagamento opposta per crediti dell' , alle date indicate nella stessa intimazione che corrispondono a CP_2
quelle riportate sugli avvisi di ricevimento delle esaminate raccomodate postali, la domanda azionata esclusivamente in funzione recuperatoria, ai sensi dell'art 24 cit – ossia sulla premessa dell'assenza di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvidi di addebito, ampiamente confutata all'esito dell'espletata istruttoria documentale - risulta del tutto infondata.
La ricorrente in altri termini ha agito ben oltre 40 giorni dal perfezionamento del descritto procedimento notificatorio, per far valere le doglianze che riguardano il merito della pretesa, che invece avrebbe potuto e dovuto – per quanto di ragione – opporre entro 40 giorni dalla notifica di ciascun titolo, nonché entro 20 giorni ( art 617 cpc), per far valere asseriti vizi formali, afferenti al 'quomodo' dell'azione esecutiva.
Conclusivamente il ricorso, infondatamente qualificato come opposizione all'esecuzione , va rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell' e di tenuto conto della distinto apporto difensivo e documentale dei CP_2 CP_5
due soggetto al fine della decisione della causa
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.697,00 in favore dell' e in complessivi € 2.697,00 in favore di CP_2
oltre spese generali IVA e CPA come per legge CP_5
Napoli 26.03.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ada Bonfiglio