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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2096/2017 R.G.A.C. vertente TRA
(c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
n cal ll'avv. Erminia Critelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro via Nuova Bellavista n. 1;
-ATTORE/ OPPONENTE- CONTRO ( già Controparte_1 [...]
Partita IVA: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
.t., rappresentata v. Ida Sigismondi, nonchè dall'Avv. Maria Francesca Scandale, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in CATANZARO (CZ), via Buccarelli 49
-CONVENUTA/ OPPOSTA- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/10/2024 la sola parte opposta ha precisato le conclusioni con apposite note di trattazione scritta, riportandosi ai propri scritti difensivi. Fatto e diritto 1.Preliminarmente va rilevato che il procuratore di parte opponente ha rinunciato all'incarico come da atto depositato in data 06.07.2023, senza che sia seguita la sostituzione con altro Procuratore, ma ciò non comporta la perdita dello ius postulandi così come affermato dalla Cass. 18 ottobre 2019, n. 26614 che stabilisce: La rinunzia al mandato da parte del difensore (come del pari la revoca della procura da parte del cliente) a noma dell'art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore rinunziante (o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, sicché per effetto del principio della c.d. perpetuatio dell'ufficio di difensore la rinunzia (così come la revoca) non ha efficacia alcuna nel processo e non determina la relativa interruzione fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore”; e ancora .Cass. 20 maggio 2013, n. 12249/2013, che distingue tra ius postulandi attivo e passivo: il difensore, “mentre conserva fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente e il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il c.d. contratto di patrocinio”. 1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntiv sso dal tribunale di Catanzaro in data 09/03/2017, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 5.073,16, oltre interessi e spese della procedura monitoria quale ammontare della fattura insoluta n. 0792701951012018 del 22.11.2013 con data di scadenza 17.12.2013 di euro 5.073,16 per forniture di energia elettrica per uso domestico presso la sua abitazione sita in Borgia alla contrada Giordano n. 47 . Eccepiva l'opponente a sostegno della propria opposizione, l'inesistenza del credito azionato per errore nella determinazione e quantificazione dei consumi nonché la mancanza di prova e chiedeva quindi l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 1.2. Si costituiva in giudizio la convenuta società Controparte_1 che ha contestato i motivi di opposizi
[...] la ricostruzione effettuata, certificata dal distributore. La causa, istruita in via documentale e mediante ctu, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 18 ottobre 2024 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi. 2. Si deve intanto premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma
Pagina 2 di 5 sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda. In tema di contratti di somministrazione, in particolare, va chiarito che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass.28984/2023). 3. Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, l'opposizione è meritevole di accoglimento e, per l'effetto, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Secondo la prospettazione di parte opponente, l'opposto non avrebbe fornito alcuna prova che i consumi ,posti a base della fattura contestata, fossero effettivi e non presunti violando le prescrizioni di cui alla Delibera del 28.12.1999 n. 200/99 emessa dall'Autorità per l'Energia elettrica e per il gas. Lo stesso opponente ha eccepito l'eccessività dei consumi fatturati già contestati, con missiva in atti rimessa alla Società, ancor prima dell'instaurato giudizio, e di cui la società opposta aveva riconosciuto un errore provvedendo a predisporre nota di credito pari ad euro1.232,23 compensandola con la fattura iniziale di euro 6.344,29 ed invitando il sig. a pagare la residua somma di euro 5.073,16 utilizzando il Parte_1 postale allegato alla missiva del 04.03.2015 ( all. 6 fascicolo opponente). In buona sostanza il sig. si opponeva all'ingiunzione di Parte_1 pagamento perché per il p 8.2013/25.09.2013 (25 giorni di
Pagina 3 di 5 fatturazione) erano stati computati 18.751 Kwh ritenuti eccessivi per l'uso convenuto. Orbene in corso di causa è stato nominato ctu l'ing. al Persona_1 fine demandare l'accertamento degli effettivi consu
[...]
e utilizzati dall'opponente nel periodo di Controparte_2 della correttezza delle tariffe applicate oltre alla determinazione dell'effettivo dovuto da parte del . Parte_1
4. L'ausiliario del giudice dopo attenta valutazio zione depositata in atti ha accertato che “Dall'analisi delle fatture in atti si verifica che:
- dal 26.08.2003 al 01.09.2009 vi è stato un consumo medio bimestrale di 197 Kwh,
- dal 01.09.2009 al 15.10.2010, un consumo medio bimestrale di 188 Kwh,
- dal 15.10 2010 (passaggio da Enel Servizio Elettrico a Servizio elettrico Nazionale, Servizio di Maggior Tutela) al 31.08.2013 un consumo medio bimestrale di 190 Kwh
- dal 31.08.2013 al 25.09.2013 (25 giorni) un consumo di 18.751 Kwh……….. Le letture sono quelle rilevate fisicamente e periodicamente da un operatore sul contatore elettromeccanico presente nell'abitazione. Dal 15.10.2010 le misure del consumo di energia venivano comunicate da e-distribuzione, distributore, al Servizio di Maggior Tutela, trader. Dal 25.09.2013 il contatore veniva sostituito con uno elettronico che fra gli altri vantaggi permetteva alla società di distribuzione di avere a disposizione i consumi effettivi di energia tramite la telelettura (informazioni dedotte dalla fattura ottobre-novembre 2010 presente agli atti). Le fatture presenti negli atti fanno riferimento al periodo che va dal 21.09.2009 al 19.03.2014. Dal 15.10.2010 al 31.08.2013, come affermato nel primo quesito, le letture, stimate nelle bollette, sono state portate a conguaglio con una piccola differenza di 65 Kwh a favore del scalata nella bolletta del bimestre ottobre-novembre 2013. Nella Parte_1 tabella dei cevuta dal sottoscritto da e-distribuzione in data 02.07.2021 (all. n° 2) risulta però una lettura del distributore al 16.10.2010 per un consumo di 3398 Kwh a fronte di 3430 descritti in fattura (32 Kwh di differenza) ma si può affermare che vi è una sostanziale rispondenza tra la letture del distributore e quanto fatturato dal trader. Nella stessa bolletta vi è una seconda lettura effettiva a distanza di 25 giorni (25.09.2013) che presenta un consumo anomalo di 18751 Kwh. Nell'allegato sopra citato il consumo al 01.09.2013 è di 8733 Kwh a cui si aggiungono 200 Kwh al 25.09.2013, per un totale di 8933 Kwha fronte dei 18752 Kwh dichiarati effettivi in fattura con una differenza di 9818 Kwh.” Il saldo dovuto per gli effettivi 8933 Kwh consumati nel periodo 31.08.2013- 25.09.2013 secondo i calcoli effettuati dal CTU, porta ad un
Pagina 4 di 5 credito per Servizio Elettrico Nazionale di € 3.015,45 e non come contabilizzato dalla stessa di euro € 5.073,16. Tali esiti non sono stati contestati dalle parti in contesa in quanto come dallo stesso CTU rilevato “ Relazione priva delle osservazioni delle parti in quanto non pervenute entro il termine del 30 settembre 2021”e possono essere posti alla base dell'odierna decisione. Alla luce di quanto sopra esposto si impone pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, che reca una pretesa superiore a quella effettivamente dovuta con condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 3.015,45, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo. 5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della matrice documentale della controversia, secondo il criterio del c.d. decisum (avuto riguardo al ridimensionamento della pretesa creditoria) e quelle di ctu, liquidate contestualmente alla presente sentenza con separato decreto, seguono la soccombenza di parte opponente. Invero, ai fini della condanna alle spese di giudizio, la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo (Cass. 17854/2020).
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- In accoglimento parziale dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della minor somma di € 3.015,45, , oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;
- condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu. Catanzaro, 01 aprile 2025 Il Giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
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