Articolo 332 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 331Articolo 316
Versione
31 dicembre 2019
Art. 332. Denuncia di crediti inesistenti 1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente