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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 320/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERMELINDA DI MATTEO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in piazza Roma, n. 43 81016 PIEDIMONTE MATESE presso il difensore
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ROBERTO CAMILLI e Controparte_1 P.IVA_2
FEDERICA MASCIOCCHI, elettivamente domiciliata in VIALE ABRUZZI 94 ( Controparte_2
presso i difensori
[...]
appellata pagina 1 di 6 avente ad oggetto: contratti
Conclusioni per Parte_1 chiede accogliere le seguenti conclusioni:
1. sia accolto il presente appello e in parziale riforma della sentenza n. 5468/2023 pubbl. il 03/07/2023, nel processo iscritto al n. 57694/2019 R.G. del Tribunale di Milano, sia revocato il decreto ingiuntivo;
2. per effetto, in riforma della sentenza impugnata sia dichiarato che nulla è dovuto da parte di all'odierna appellata a titolo di spese vive e Parte_2 rimborso del contributo Consob;
2 3. dichiarare parzialmente non dovute le fatture nn. FV18000894 e
FV19000869 per le spese vive ed il contributo Consob;
4. vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per Controparte_1 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, disattesa ogni avversa domanda e/o eccezione, respingere l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 5468/2023 (N.R.G. 57694/2019) proposto da con l'atto di citazione Parte_2 notificato a in data 1° febbraio 2024 e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo Controparte_1 grado. Con vittoria delle competenze e spese, oltre accessori di legge, del presente grado.
Svolgimento del processo
1) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5468/2023, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1 alla quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.106,87 a titolo di residuo compenso per attività di revisione del bilancio quanto agli anni 2017 e 2018 svolta da si Controparte_1 trattava delle fatture n. FV18000894 del 15.3.2018 e n. FV190000869. Data la soccombenza, il
Tribunale di Milano condannava parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta opposta.
2) Per quanto di interesse nel presente grado, il giudice di prime cure reputava che fossero infondate le contestazioni relative alle spese per € 1.022,70 in quanto spese ampiamente documentate sub doc. ti nn. 8 e 8 bis e ciò in coerenza con l'art.
5.3 del contratto che prevedeva l'obbligo di rimborso.
pagina 2 di 6 Par 3) Avverso la decisione di primo grado interponeva gravame la società , che chiedeva che fosse accertato di nulla dovere a titolo di spese vive e di rimborso contributo Consob.
4) instava per il rigetto dell'appello. Controparte_1
5) Dopo l'udienza di prima comparizione del 2.7.2024, attesa l'impossibilità di addivenire ad una definizione transattiva, la causa era trattenuta in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del 14.1.2025, sulle conclusioni come dalle parti rassegnate e previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
6) Il motivo sul quale la Corte deve decidere involge la debenza del rimborso delle spese vive e del contributo Consob.
7) Reputa parte appellante che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente valutato le Par contestazioni formulate da essa opponente non solo sin dalla costituzione in giudizio, ma anche in data antecedente, con mail del 6.6.2018; tale contestazione concerneva l'autorizzazione alla trasferta con utilizzo della vettura propria, documento che non conteneva alcun riferimento alla Contr prestazione cui era attribuita e che riportava la sola firma di , la quale annunciava anche che era suo onere recuperare ed inviare altra documentazione delle spese già addebitate. L'appellante evidenzia, tuttavia, di non aver mai approvato tali spese e ne contesta la debenza, in quanto, seppure nel contratto fosse previsto che le spese di viaggio e di pernottamento fossero a carico della committente, ciò non significava che questa non avesse la facoltà di visionarle e ratificarle o Par meno;
tanto che assume di aver contestato la consumazione di pasti a , quando essa CP_2 ha sede in San Potito Sannitico (CE). Oltre a ciò, la produzione documentale della controparte non era specifica, posto che dalla stessa non era dato cogliere orari, personale e dati delle spese sostenute. Quanto al rimborso del contributo Consob, sottolinea come lo stesso non sia stato previsto a livello contrattuale.
8) Opinione della Corte quanto al motivo a fondamento dell'appello. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto il saldo residuo e il pagamento integrale di due fatture, per complessivi Euro 10.106,87, IVA inclusa, emesse da in relazione all'incarico Controparte_1
Par di revisione legale dei bilanci di esercizio della società al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre
2018 e al 31 dicembre 2019, incarico deliberato dall'assemblea di in data 28 dicembre Parte_2
2017 e in pari data formalmente conferito a con la sottoscrizione per Controparte_1
pagina 3 di 6 accettazione della proposta del revisore del precedente 5 ottobre 2017 ( doc. n. 3 di parte opposta). Si trattava della fattura n. FV18000894 del 15.3.2018, emessa a titolo di secondo acconto dei compensi professionali per la revisione legale del bilancio di esercizio di al 31 Parte_2 dicembre 2017, oltre spese vive, di originari complessivi Euro 9.543,69, ma azionata da CP_1 per il solo credito residuo, pari ad € 1.022,70, importo esposto a titolo di spese vive
[...] sostenute per lo svolgimento dell'incarico; della fattura n. FV19000869 del 20.3.2019, emessa a titolo di secondo acconto dei compensi professionali per la revisione legale del bilancio di esercizio di al 31 dicembre 2018, oltre contributo Consob, di complessivi Euro 9.084,12 (doc. 5 Parte_2 di parte convenuta).
9) Accantonate le contestazioni svolte in primo grado e non riproposte in appello, la Corte deve verificare esclusivamente la debenza delle spese vive esposte nella fattura n. FV18000894/2018 per
€ 1.022,70 e dell'importo di € 646,00 di cui alla fattura n. FV19000869/2019, importo riferibile al contributo Consob, per la complessiva somma di € 1.668,70. Par 10) Quanto alle spese vive di euro 1.022,70, assume he le stesse non siano state comunicate e che siano prive di giustificativi. Ebbene, in prime cure aveva depositato la e-mail del Controparte_1
6 giugno 2018 scambiata tra per conto di essa società di revisione e la Dott.ssa CP_3
per con la quale aveva trasmesso all'odierna Persona_1 Parte_2 Controparte_1 appellante copia dei giustificativi delle spese vive in questione, ben prima del deposito del ricorso monitorio, il tutto come risulta dai documenti nn. 8 e 8 bis. In accompagnamento dei documenti così inoltrati, la , con mail del 3.7.2018, precisava che i pasti dei quali era chiesto il rimborso Per_1
Contr si riferivano agli accessi effettuati da personale di presso la sede di Pioltello della controparte. E, del resto, l'art.
5.3 del contratto in essere tra parti ( doc. n. 3) prevedeva espressamente l'obbligo di rimborso delle spese, indicate in modo esemplificativo quali spese di pernottamento e di viaggi in aggiunta ai compensi. Alla luce di tale carteggio non è comprensibile l'obiezione della parte appellante che deduce di non avere mai approvato dette spese, posto che a livello negoziale non era prevista alcuna autorizzazione. Ora, in un tale contesto documentale, Par sarebbe stato onere della difesa di contestare in modo puntuale e dettagliato la ricorrenza dei presupposti per il rimborso;
in altri termini, non è sufficiente assumere che in atti si trovano
“scontrini per pranzi, cene e spese diverse non rientranti nella proposta d'incarico” ( cfr. pag. 7 dell'atto di appello), dovendo l'impugnante contestare la riferibilità di un determinato scontrino all'incarico, per evidenti discrasie temporali o altra specifica motivazione.
pagina 4 di 6 11) Con riguardo, poi, al rimborso delle spese di contributo Consob, l'art. 40, III comma, L. n.
724/1994 così statuisce: “entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti”. Ora, non vi è dubbio alcuno che dette spese gravino sul committente, in difetto di previsione contrattuale che le ripartisca a carico del revisore, per una qualsivoglia ragione. Diversamente, non potendosi presumere la gratuità di un incarico professionale, ne segue che le spese, ove motivatamente riferibili all'attività espletata, sono a carico della committenza.
12) Per tutte tali ragioni, segue il rigetto del gravame, con conferma della decisione di primo grado. Par
13) L'esito del secondo grado comporta la condanna di parte alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellata, avuto riguardo ai parametri minimi rapportati al valore della vertenza e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi. L'adozione dei parametri minimi si giustifica alla luce dell'estrema modestia delle questioni trattate.
14) Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n.320/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
5468/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di le spese processuali del Parte_1 Controparte_4 grado, che liquida in complessivi € 1.489,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 22.1.2025
pagina 5 di 6 Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 320/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERMELINDA DI MATTEO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in piazza Roma, n. 43 81016 PIEDIMONTE MATESE presso il difensore
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ROBERTO CAMILLI e Controparte_1 P.IVA_2
FEDERICA MASCIOCCHI, elettivamente domiciliata in VIALE ABRUZZI 94 ( Controparte_2
presso i difensori
[...]
appellata pagina 1 di 6 avente ad oggetto: contratti
Conclusioni per Parte_1 chiede accogliere le seguenti conclusioni:
1. sia accolto il presente appello e in parziale riforma della sentenza n. 5468/2023 pubbl. il 03/07/2023, nel processo iscritto al n. 57694/2019 R.G. del Tribunale di Milano, sia revocato il decreto ingiuntivo;
2. per effetto, in riforma della sentenza impugnata sia dichiarato che nulla è dovuto da parte di all'odierna appellata a titolo di spese vive e Parte_2 rimborso del contributo Consob;
2 3. dichiarare parzialmente non dovute le fatture nn. FV18000894 e
FV19000869 per le spese vive ed il contributo Consob;
4. vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per Controparte_1 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, disattesa ogni avversa domanda e/o eccezione, respingere l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 5468/2023 (N.R.G. 57694/2019) proposto da con l'atto di citazione Parte_2 notificato a in data 1° febbraio 2024 e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo Controparte_1 grado. Con vittoria delle competenze e spese, oltre accessori di legge, del presente grado.
Svolgimento del processo
1) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5468/2023, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1 alla quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.106,87 a titolo di residuo compenso per attività di revisione del bilancio quanto agli anni 2017 e 2018 svolta da si Controparte_1 trattava delle fatture n. FV18000894 del 15.3.2018 e n. FV190000869. Data la soccombenza, il
Tribunale di Milano condannava parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta opposta.
2) Per quanto di interesse nel presente grado, il giudice di prime cure reputava che fossero infondate le contestazioni relative alle spese per € 1.022,70 in quanto spese ampiamente documentate sub doc. ti nn. 8 e 8 bis e ciò in coerenza con l'art.
5.3 del contratto che prevedeva l'obbligo di rimborso.
pagina 2 di 6 Par 3) Avverso la decisione di primo grado interponeva gravame la società , che chiedeva che fosse accertato di nulla dovere a titolo di spese vive e di rimborso contributo Consob.
4) instava per il rigetto dell'appello. Controparte_1
5) Dopo l'udienza di prima comparizione del 2.7.2024, attesa l'impossibilità di addivenire ad una definizione transattiva, la causa era trattenuta in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del 14.1.2025, sulle conclusioni come dalle parti rassegnate e previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
6) Il motivo sul quale la Corte deve decidere involge la debenza del rimborso delle spese vive e del contributo Consob.
7) Reputa parte appellante che il giudice di prime cure non abbia adeguatamente valutato le Par contestazioni formulate da essa opponente non solo sin dalla costituzione in giudizio, ma anche in data antecedente, con mail del 6.6.2018; tale contestazione concerneva l'autorizzazione alla trasferta con utilizzo della vettura propria, documento che non conteneva alcun riferimento alla Contr prestazione cui era attribuita e che riportava la sola firma di , la quale annunciava anche che era suo onere recuperare ed inviare altra documentazione delle spese già addebitate. L'appellante evidenzia, tuttavia, di non aver mai approvato tali spese e ne contesta la debenza, in quanto, seppure nel contratto fosse previsto che le spese di viaggio e di pernottamento fossero a carico della committente, ciò non significava che questa non avesse la facoltà di visionarle e ratificarle o Par meno;
tanto che assume di aver contestato la consumazione di pasti a , quando essa CP_2 ha sede in San Potito Sannitico (CE). Oltre a ciò, la produzione documentale della controparte non era specifica, posto che dalla stessa non era dato cogliere orari, personale e dati delle spese sostenute. Quanto al rimborso del contributo Consob, sottolinea come lo stesso non sia stato previsto a livello contrattuale.
8) Opinione della Corte quanto al motivo a fondamento dell'appello. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto il saldo residuo e il pagamento integrale di due fatture, per complessivi Euro 10.106,87, IVA inclusa, emesse da in relazione all'incarico Controparte_1
Par di revisione legale dei bilanci di esercizio della società al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre
2018 e al 31 dicembre 2019, incarico deliberato dall'assemblea di in data 28 dicembre Parte_2
2017 e in pari data formalmente conferito a con la sottoscrizione per Controparte_1
pagina 3 di 6 accettazione della proposta del revisore del precedente 5 ottobre 2017 ( doc. n. 3 di parte opposta). Si trattava della fattura n. FV18000894 del 15.3.2018, emessa a titolo di secondo acconto dei compensi professionali per la revisione legale del bilancio di esercizio di al 31 Parte_2 dicembre 2017, oltre spese vive, di originari complessivi Euro 9.543,69, ma azionata da CP_1 per il solo credito residuo, pari ad € 1.022,70, importo esposto a titolo di spese vive
[...] sostenute per lo svolgimento dell'incarico; della fattura n. FV19000869 del 20.3.2019, emessa a titolo di secondo acconto dei compensi professionali per la revisione legale del bilancio di esercizio di al 31 dicembre 2018, oltre contributo Consob, di complessivi Euro 9.084,12 (doc. 5 Parte_2 di parte convenuta).
9) Accantonate le contestazioni svolte in primo grado e non riproposte in appello, la Corte deve verificare esclusivamente la debenza delle spese vive esposte nella fattura n. FV18000894/2018 per
€ 1.022,70 e dell'importo di € 646,00 di cui alla fattura n. FV19000869/2019, importo riferibile al contributo Consob, per la complessiva somma di € 1.668,70. Par 10) Quanto alle spese vive di euro 1.022,70, assume he le stesse non siano state comunicate e che siano prive di giustificativi. Ebbene, in prime cure aveva depositato la e-mail del Controparte_1
6 giugno 2018 scambiata tra per conto di essa società di revisione e la Dott.ssa CP_3
per con la quale aveva trasmesso all'odierna Persona_1 Parte_2 Controparte_1 appellante copia dei giustificativi delle spese vive in questione, ben prima del deposito del ricorso monitorio, il tutto come risulta dai documenti nn. 8 e 8 bis. In accompagnamento dei documenti così inoltrati, la , con mail del 3.7.2018, precisava che i pasti dei quali era chiesto il rimborso Per_1
Contr si riferivano agli accessi effettuati da personale di presso la sede di Pioltello della controparte. E, del resto, l'art.
5.3 del contratto in essere tra parti ( doc. n. 3) prevedeva espressamente l'obbligo di rimborso delle spese, indicate in modo esemplificativo quali spese di pernottamento e di viaggi in aggiunta ai compensi. Alla luce di tale carteggio non è comprensibile l'obiezione della parte appellante che deduce di non avere mai approvato dette spese, posto che a livello negoziale non era prevista alcuna autorizzazione. Ora, in un tale contesto documentale, Par sarebbe stato onere della difesa di contestare in modo puntuale e dettagliato la ricorrenza dei presupposti per il rimborso;
in altri termini, non è sufficiente assumere che in atti si trovano
“scontrini per pranzi, cene e spese diverse non rientranti nella proposta d'incarico” ( cfr. pag. 7 dell'atto di appello), dovendo l'impugnante contestare la riferibilità di un determinato scontrino all'incarico, per evidenti discrasie temporali o altra specifica motivazione.
pagina 4 di 6 11) Con riguardo, poi, al rimborso delle spese di contributo Consob, l'art. 40, III comma, L. n.
724/1994 così statuisce: “entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti”. Ora, non vi è dubbio alcuno che dette spese gravino sul committente, in difetto di previsione contrattuale che le ripartisca a carico del revisore, per una qualsivoglia ragione. Diversamente, non potendosi presumere la gratuità di un incarico professionale, ne segue che le spese, ove motivatamente riferibili all'attività espletata, sono a carico della committenza.
12) Per tutte tali ragioni, segue il rigetto del gravame, con conferma della decisione di primo grado. Par
13) L'esito del secondo grado comporta la condanna di parte alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellata, avuto riguardo ai parametri minimi rapportati al valore della vertenza e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi. L'adozione dei parametri minimi si giustifica alla luce dell'estrema modestia delle questioni trattate.
14) Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n.320/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
5468/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di le spese processuali del Parte_1 Controparte_4 grado, che liquida in complessivi € 1.489,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 22.1.2025
pagina 5 di 6 Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
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