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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/12/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Paola Compagna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1420/2025 promossa congiuntamente da: cf cf Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. CALO' CARDUCCI IACOPO, cf C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
C.F._3
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – ricorso congiunto.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21.10.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta di regolamentazione della responsabilità
[...] genitoriale della figlia nata in data [...] dalla relazione Persona_1 more uxorio intrattenuta dai medesimi.
1 I ricorrenti hanno dedotto che la loro relazione affettiva è terminata, che dal 1.1.2025 la madre della minore si è trasferita in altra abitazione sita in Montemurlo, che il padre svolge attività lavorativa di Consigliere delegato e direttore commerciale della società Luilor spa mentre la madre non svolge attività lavorativa.
Sentite le parti in camera di consiglio, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le stesse hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1) è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni Persona_1 di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) avrà la residenza presso l'abitazione del padre, in Montemurlo, Via Iole Badioli Persona_1
n. 100 e trascorrerà, in modo alternato, una settimana col padre ed una con la madre presso
l'abitazione da quest'ultima condotta in locazione, sita in Montemurlo, Via Montalese n. 99, fino all'età di anni diciotto;
la sig.ra si impegna, pertanto, a mantenere la Parte_2 propria abitazione in Montemurlo, o zone limitrofe, al fine di non far spostare Persona_1 altrove;
3) l'asilo e le successive scuole saranno frequentate da nella provincia di Prato fino Persona_1 alla sua maggiore età, salvo diverso accordo tra i ricorrenti;
4) al fine di consentire alla sig.ra di poter, agevolmente, svolgere il proprio ruolo di Parte_2 madre senza far spostare la figlia dalla provincia di Prato, e quale contributo al mantenimento della figlia , il sig. si obbliga a: Persona_1 Parte_1
- pagare il canone di locazione dell'unità immobiliare condotta in locazione dalla sig.ra
oltre alle utenze domestiche ed alla polizza casa e spese condominiali;
Parte_2
- acquistare l'arredamento, completo degli accessori necessari per detta abitazione, nonché a mettere a disposizione della sig.ra una collaboratrice domestica per un giorno alla Parte_2 settimana, a proprie spese;
- ad acquistare una autovettura alla sig.ra con spese di bollo, assicurazione, Parte_2 carburante, Telepass e manutenzione ordinaria a proprio carico e con obbligo di sostituirla ogni quattro anni con altra dello stesso livello e categoria;
5) il sig. verserà, alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia , tramite bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 15 Persona_1 di ogni mese, la somma di €. 2.500,00= (due-milacinquecento/00=), con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'1/1/2027;
6) il sig. provvederà, inoltre, al pagamento integrale delle spese di istruzione, Parte_1 mediche non coperte dal SSN e sportive della figlia;
eventuali spese odontoiatriche sia della figlia
2 che della sig.ra saranno a carico del sig. tranne quelle di carattere Parte_2 Pt_1 straordinario;
7) la sig.ra aprirà un conto corrente a suo nome, ma vincolato fino al Parte_2 raggiungimento della maggiore età di , sul quale il sig. si impegna a Persona_1 Pt_1 versare la somma di €. 500,00= (cinquecento/00=) mensili;
8) nella settimana in cui la madre avrà con sé presso la propria abitazione, potrà Persona_1 usufruire della casa del sig. e della sua collaboratrice domestica che si occupa Pt_1 esclusivamente di (il cui stipendio è a totale carico del stesso); Persona_1 Pt_1
9) qualora i ricorrenti decidessero di trascorrere le vacanze insieme alla figlia, tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico del sig. che se le assumerà; quando, invece, Pt_1
trascorrerà le vacanze con uno solo dei genitori, quest'ultimo si assumerà tutte le Persona_1 spese occorrenti per sé e per la figlia;
10) le vacanze estive del mese di Agosto, quelle di Natale (2 settimane) e quelle Pasquali (1 settimana) saranno concordate dai genitori, volta per volta, con equità;
11) nessuno dei ricorrenti potrà usufruire della casa di villeggiatura dell'altro se non tutti insieme alla figlia, se non diversamente concordato tra loro;
12) il cane “ rimarrà a casa del sig. e tutte le spese per la sua cura rimangono a Per_2 Pt_1 carico del sig. stesso: Pt_1
13) la sig.ra si impegna a restituire, al sig. le carte di credito in suo Parte_2 Pt_1 possesso intestate al stesso, con decorrenza 01/11/2025; Pt_1
14) il sig. cesserà di pagare l'abbonamento per la palestra, in favore della sig.ra Pt_1
con decorrenza 01/11/2025; Parte_2
15) la sig.ra si obbliga a rimuovere dal proprio telefono cellulare, l'app “Risco” e le Parte_2 telecamere dell'abitazione del sig. Pt_1
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti.
In particolare, in ordine al regime di affidamento ed alle modalità di frequentazione genitori/figlia pattuite, il Collegio ritiene che la richiesta di affidamento congiunto della figlia Persona_1 avanzata dai ricorrenti sia pienamente condivisibile, tenuto anche conto del fatto che questa costituisce la regola dettata dal legislatore ex art. 337ter c.p.c., derogabile soltanto in presenza di situazioni contrarie all'interesse morale e materiale del minore. Lo stesso può dirsi in ordine alla scelta del regime alternato e paritario di frequentazione della minore da parte di entrambi i genitori.
3 Si ritengono, inoltre, adeguate le condizioni economiche pattuite tenuto conto degli ingenti redditi del sig. e del fatto che la madre della minore al momento non ha una occupazione Pt_1 lavorativa.
Rileva, infine, il Tribunale che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato, si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. Omologa le seguenti condizioni:
1) è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Persona_1 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) avrà la residenza presso l'abitazione del padre, in Montemurlo, Via Iole Persona_1
Badioli n. 100 e trascorrerà, in modo alternato, una settimana col padre ed una con la madre presso l'abitazione da quest'ultima condotta in locazione, sita in Montemurlo, Via
Montalese n. 99, fino all'età di anni diciotto;
la sig.ra si impegna, Parte_2 pertanto, a mantenere la propria abitazione in Montemurlo, o zone limitrofe, al fine di non far spostare altrove;
Persona_1
3) l'asilo e le successive scuole saranno frequentate da nella provincia di Persona_1
Prato fino alla sua maggiore età, salvo diverso accordo tra i ricorrenti;
5) il sig. verserà, alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia tramite bonifico bancario, entro e Persona_1 non oltre il giorno 15 di ogni mese, la somma di €. 2.500,00= (due-milacinquecento/00=), con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'1/1/2027;
6) il sig. provvederà, inoltre, al pagamento integrale delle spese di Parte_1 istruzione, mediche non coperte dal SSN e sportive della figlia;
eventuali spese odontoiatriche sia della figlia che della sig.ra saranno a carico del sig. Parte_2
tranne quelle di carattere straordinario;
Pt_1
7) la sig.ra aprirà un conto corrente a suo nome, ma vincolato Parte_2 fino al raggiungimento della maggiore età di sul quale il sig. si Persona_1 Pt_1 impegna a versare la somma di €. 500,00= (cinquecento/00=) mensili;
8) nella settimana in cui la madre avrà con sé presso la propria abitazione, Persona_1 potrà usufruire della casa del sig. e della sua collaboratrice domestica che si Pt_1
4 occupa esclusivamente di (il cui stipendio è a totale carico del Persona_1 Pt_1 stesso);
9) qualora i ricorrenti decidessero di trascorrere le vacanze insieme alla figlia, tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico del sig. che se le assumerà; quando, Pt_1 invece, trascorrerà le vacanze con uno solo dei genitori, quest'ultimo si Persona_1 assumerà tutte le spese occorrenti per sé e per la figlia;
10) le vacanze estive del mese di Agosto, quelle di Natale (2 settimane) e quelle Pasquali
(1 settimana) saranno concordate dai genitori, volta per volta, con equità;
11) nessuno dei ricorrenti potrà usufruire della casa di villeggiatura dell'altro se non tutti insieme alla figlia, se non diversamente concordato tra loro;
B. Prende atto delle seguenti condizioni:
4) al fine di consentire alla sig.ra di poter, agevolmente, svolgere il proprio Parte_2 ruolo di madre senza far spostare la figlia dalla provincia di Prato, e quale contributo al mantenimento della figlia il sig. si obbliga a: Persona_1 Parte_1
- pagare il canone di locazione dell'unità immobiliare condotta in locazione dalla sig.ra oltre alle utenze domestiche ed alla polizza casa e spese condominiali;
Parte_2
- acquistare l'arredamento, completo degli accessori necessari per detta abitazione, nonché
a mettere a disposizione della sig.ra una collaboratrice domestica per un Parte_2 giorno alla settimana, a proprie spese;
- ad acquistare una autovettura alla sig.ra con spese di bollo, assicurazione, Parte_2 carburante, Telepass e manutenzione ordinaria a proprio carico e con obbligo di sostituirla ogni quattro anni con altra dello stesso livello e categoria;
12) il cane rimarrà a casa del sig. e tutte le spese per la sua cura Per_2 Pt_1 rimangono a carico del sig. stesso: Pt_1
13) la sig.ra si impegna a restituire, al sig. le carte di credito in suo Parte_2 Pt_1 possesso intestate al stesso, con decorrenza 01/11/2025; Pt_1
14) il sig. cesserà di pagare l'abbonamento per la palestra, in favore della sig.ra Pt_1
con decorrenza 01/11/2025; Parte_2
15) la sig.ra si obbliga a rimuovere dal proprio telefono cellulare, l'app Parte_2
“Risco” e le telecamere dell'abitazione del sig. Pt_1
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
5 Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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