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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALMA AMERIGO, Presidente
NO ON, Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 431/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09276202500000428000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 30/7/2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la cartella di pagamento sottostante, eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta. Chiedeva la nullità dell'atto impugnato e la condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, preso atto della circostanza che l'ADER ha confermato l'irritualità della notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato, ha dichiarato di voler procedere all'annullamento in autotutela dell'atto opposto ribadendo la legittimità della pretesa tributaria azionata, che sarà successivamente esercitata correttamente con la notifica della cartella di pagamento.
Concludeva per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria dà atto della dichiarazione di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.092.76.202500000428, ritenendo tale atto nullo in quanto non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, e conseguentemente dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALMA AMERIGO, Presidente
NO ON, Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 431/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09276202500000428000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 30/7/2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la cartella di pagamento sottostante, eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta. Chiedeva la nullità dell'atto impugnato e la condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, preso atto della circostanza che l'ADER ha confermato l'irritualità della notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato, ha dichiarato di voler procedere all'annullamento in autotutela dell'atto opposto ribadendo la legittimità della pretesa tributaria azionata, che sarà successivamente esercitata correttamente con la notifica della cartella di pagamento.
Concludeva per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria dà atto della dichiarazione di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.092.76.202500000428, ritenendo tale atto nullo in quanto non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, e conseguentemente dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.