Articolo 21 della Legge 23 dicembre 1994, n. 726
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14 gennaio 1995
Art. 21. (Stato di previsione del Ministero della
universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).
2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1995, e' comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi.
Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla ricerca applicata di cui all' articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.
Note all'art. 21:
- Il testo dell' art. 3 del d.-l. 30 novembre 1994, n. 658 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali), e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e' trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, universita' e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tal fini, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalita' di finanziamento. I criteri e le modalita' per la realizzazione dei predetti accordi, nonche' i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell' articolo 3 comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168 , con proprio decreto dal Ministro dell'univesita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Per favorire la piu' ampia interazione tra le imprese manifatturiere, le universita' e gli enti di ricerca pubblici e privati possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46 , a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e societa' consortili, comunque composti, purche' a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere.
3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e' sostituito dal seguente:
"Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanita'. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
Il comitato si riunisce almeno una volta al mese".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1995