Cass. civ., sez. III, sentenza 27/11/1973, n. 3265
CASS
Sentenza 27 novembre 1973

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Le impugnazioni incidentali autonome, che devono essere proposte nei termini ordinari, riguardano essenzialmente rapporti autonomi, ancorche connessi e distinti rispetto a quello rimesso in discussione dall'impugnazione principale. Le impugnazioni incidentali tardive, per le quali vale la disciplina dettata dall'art 334 cod proc civ, riguardano rapporti che danno luogo a litisconsorzio necessario per il carattere di inscindibilita o interdipendenza delle contrapposte pretese dedotte in giudizio. ( Conf 3171/69, mass n 343148).*

La garanzia impropria non da luogo a litisconsorzio necessario e, correlativamente, a inscindibilita di cause in fase di impugnazione. ( Conf 814/72, mass n 356986; 329/72, mass n 356199; ( V 2973/72, mass n 360721).*

Si ha garanzia propria quando la ragione di regresso o di rivalsa di una parte verso l'altra si basa sulla identita di titolo o, quanto meno, sulla connessione obiettiva tra il rapporto principale e quello accessorio; si ha garanzia impropria quando la chiamata in causa sia diretta a riversare sul terzo gli effetti della domanda giudiziale dell'attore in base ad un collegamento di fatti fra loro accennati da una concomitanza di fattori causali nella produzione del danno. ( Conf 2676/71, mass n 353827; 2898/68, mass n 335636).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/11/1973, n. 3265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3265
    Data del deposito : 27 novembre 1973

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