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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2549/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Mistretta, Corso Umberto I n. C.F._1
149 presso lo studio dell'Avv. DI FRANCESCO ANTONIO MARIO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti SFERRAZZA MAURO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/07/2023 esponeva di Parte_1 aver ricevuto nota, datata 11.06.2023, con cui l' , sede di Messina, le aveva CP_1 comunicato che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/05/2022 al 31/0772023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat
INVCIV n. 07155406 per un importo complessivo di euro 7.712,98 per i seguenti motivi: E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante” chiedendo, pertanto, la restituzione della detta somma. Eccepiva che la detta richiesta era priva di titolo, generica e contraria a buona fede. Concludeva chiedendo che fosse dichiarato illegittimo il recupero e, comunque, che il provvedimento fosse annullato e/o revocato, con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 13.12.2023 eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone, dunque, il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La richiesta attorea di annullamento del provvedimento di pagamento dell'indebito deve essere accolta.
La soluzione della controversia richiede l'esame della disciplina in materia di prestazioni indebite assistenziali. La materia è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: - della
L. n. 29 del 1977, art. 3 ter, di conversione del D.L. n. 859 del 1976; - del D.L. n.
173 del 1998, art. 3 co. 9, convertito nella L. 291/1988; - della L. n. 537 del 1993, art. 11 co. 4; - del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5 co. 5; - del D.L. n. 323 del 1996 art. 4, convertito con modifiche nella L. 425 del 1996 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); - della L. n. 449 del 1997 art. 52 co. 3 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); - della L. n. 448 del 1998 art.37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); - ed infine del D.L. n. 269 del 2003 art. 42 co. 5, convertito nella L. 326/2003, il quale, in relazione alla mancanza dei requisiti reddituali prevede che non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
2 Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale. Sul punto è di recente intervenuta la S.C. con la sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018 che ha affermato i seguenti principi: - in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446;
Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui 'gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento') ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui 'con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte', risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5,
d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.); - la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003,
n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero
3 dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens; - ne deriva che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'
"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (Cass. 28771/2018 cit.); specifiche regole ricorrono poi per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari poiché in tal caso l'art. 37, co. 8, della legge n.448/1998 prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del CP_ provvedimento di revoca da parte dell' I principi sopra esposti sono stati ribaditi da ulteriori recenti pronunce della S.C., tra cui Cass. n. 26036 del 2019 secondo cui 'L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente,
è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato' e Cass. n. 13223 del 2020 ove è statuito
'In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere'.
4 Ciò che caratterizza il caso di specie è che né dal provvedimento di indebito né dalle difese dell' appare evidente la ragione che ha determinato l'indebito in CP_1
contestazione (se, ad esempio, per motivi reddituali o sanitari).
Difatti, detta comunicazione non è provvista di una pur sintetica motivazione che identifichi tutti gli elementi necessari per rendere edotto il pensionato della prestazione divenuta indebita e le ragioni dell'indebito stesso.
Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito.
Va conseguentemente dichiarata irripetibile la somma di € 7.712,98 chiesta in restituzione alla ricorrente, con conseguente condanna dell' alla restituzione CP_1
della suindicata somma, ove già trattenuta.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Antonio Mario Di Francesco, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 26.07.2023 nei confronti dell' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della ripetizione della somma di € 7.712,98 a danno di e, per l'effetto, condanna Parte_1
l' alla restituzione di detta somma alla ricorrente, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 legge n. 412 del 1991;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Antonio Mario Di Francesco.
5 Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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