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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1655/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARI ATTILIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3409/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449832 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449832 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449832 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 944/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 03/02/2025, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato il 12/11/2024, afferente all'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti e alla TEFA e all'omesso versamento dei tributi stessi in relazione a un immobile sito in Roma, Indirizzo_1, individuato in catasto al Dati_Cat_1 e sub. 63 e 133, per il periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 31/12/2020, per un importo di € 749,00, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
A sostegno del ricorso deduceva: 1) l'illegittimità dell'atto per erronea indicazione dei componenti del nucleo familiare, indicati nell'avviso nel numero di tre allorquando, dal certificato di stato di famiglia relativo al periodo in questione, risultava che il nucleo medesimo era stato composto dalla sola ricorrente;
2) la prescrizione del tributo per l'anno 2018; 3) l'illegittimità delle sanzioni in quanto applicate nella misura del 200% del tributo non versato, deducendo l'erronea applicazione della recidiva, attesa la mancata contestazione precedente di violazioni;
4) l'illegittimità dell'atto per erronea quantificazione della superficie assoggettabile a tassazione;
concludeva in conformità con le predette deduzioni difensive.
Con atto successivamente depositato, la ricorrente rappresentava che, con atto del 25/06/2025, il Comune resistente aveva provveduto a comunicare il parziale accoglimento dell'istanza di autotutela formulata dalla contribuente, riducendo il parametro rappresentato dal numero degli occupanti da tre a uno;
nell'atto medesimo, la contribuente rappresentava la tardività dell'atto di autotutela, insistendo comunque per l'accoglimento dei rimanenti motivi già formulati.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione al primo motivo, la predetta comunicazione del Comune resistente – con la quale è stata riconosciuta la fondatezza della deduzione della ricorrente in ordine al numero degli occupanti dell'immobile –
è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere.
Il secondo motivo, attinente alla dedotta parziale prescrizione ovvero decadenza in ordine all'anno di imposta
2018, non è fondato.
Sul punto, l'art.1, comma 161, della l. n.196 del 2006 prevede che «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».
Peraltro, va ritenuto che – vertendosi nella fattispecie concreta in esame in un caso di omessa dichiarazione – il relativo termine vada spostato in avanti;
ciò in quanto i termini per la notifica dell'avviso di accertamento emesso per omessa o infedele dichiarazione decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata (in caso di infedele) o doveva essere (in caso di omessa) presentata e quindi nell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (cfr. Sez. 5, Sentenza
n. 26386 del 05/12/2005; Sez. 5, Ordinanza n. 352 del 13/01/2021); nel caso di specie, la dichiarazione relativa all'anno 2018 andava presentata entro il 31/12/2019, conseguendone la tempestività dell'avviso di accertamento notificato il 12/11/2024.
Il terzo motivo, attinente alla modalità di quantificazione delle sanzioni – che dovranno evidentemente essere rideterminate sulla scorta del diverso parametro del numero degli occupanti – non è fondato.
Difatti, l'ente impositore, nel quantificare la sanzione complessivamente dovuta, non ha fatto riferimento all'istituto della recidiva (già disciplinato dall'art.7, comma 3, del d.lgs. n.472 del 1997, ora confluito nell'art.7 del T.U. approvato con d.ls. 6 novembre 2024, n.173) bensì a quello del cumulo derivante dalla pluralità di periodi di imposta oggetto dell'accertamento; in ciò facendo esatta applicazione del disposto dell'art.6, comma 2, lett.d) del regolamento approvato dall'assemblea comunale il 30 gennaio 2020, in base al quale « se violazioni della stessa indole vengono commesse per due periodi di imposta, la sanzione base, da intendersi come la più grave delle sanzioni irrogabili nelle annualità di imposta oggetto di accertamento, è aumentata della metà; la sanzione base è aumentata del cento per cento (100%) se i periodi di imposta sono pari a 3 (tre); la sanzione base è aumentata del doppio (200%) se i periodi di imposta sono più di 3
(tre)».
Derivandone la conformità alla normativa, atteso i periodi di imposta in questione, dell'aumento della sanzione base nella misura del 200%.
Il quarto motivo, attinente all'esattezza della quantificazione della superficie sottoposta a tassazione, è inammissibile in quanto del tutto generico e non confortato da alcuna allegazione documentale.
In riferimento alla regolazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per dichiarare le stesse irripetibili.
Difatti, ferma restando la soccombenza virtuale dell'ente impositore in ordine al primo motivo, si ravvisa comunque una situazione complessiva di soccombenza reciproca, attesa l'infondatezza delle altre doglianze.
P.Q.M.
La Corte, previa parziale dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rigetta il ricorso nel resto;
dichiara irripetibili le spese di lite. Il Giudice monocratico Attilio Mari
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARI ATTILIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3409/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449832 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449832 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401449832 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 944/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 03/02/2025, Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato il 12/11/2024, afferente all'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti e alla TEFA e all'omesso versamento dei tributi stessi in relazione a un immobile sito in Roma, Indirizzo_1, individuato in catasto al Dati_Cat_1 e sub. 63 e 133, per il periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 31/12/2020, per un importo di € 749,00, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
A sostegno del ricorso deduceva: 1) l'illegittimità dell'atto per erronea indicazione dei componenti del nucleo familiare, indicati nell'avviso nel numero di tre allorquando, dal certificato di stato di famiglia relativo al periodo in questione, risultava che il nucleo medesimo era stato composto dalla sola ricorrente;
2) la prescrizione del tributo per l'anno 2018; 3) l'illegittimità delle sanzioni in quanto applicate nella misura del 200% del tributo non versato, deducendo l'erronea applicazione della recidiva, attesa la mancata contestazione precedente di violazioni;
4) l'illegittimità dell'atto per erronea quantificazione della superficie assoggettabile a tassazione;
concludeva in conformità con le predette deduzioni difensive.
Con atto successivamente depositato, la ricorrente rappresentava che, con atto del 25/06/2025, il Comune resistente aveva provveduto a comunicare il parziale accoglimento dell'istanza di autotutela formulata dalla contribuente, riducendo il parametro rappresentato dal numero degli occupanti da tre a uno;
nell'atto medesimo, la contribuente rappresentava la tardività dell'atto di autotutela, insistendo comunque per l'accoglimento dei rimanenti motivi già formulati.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione al primo motivo, la predetta comunicazione del Comune resistente – con la quale è stata riconosciuta la fondatezza della deduzione della ricorrente in ordine al numero degli occupanti dell'immobile –
è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere.
Il secondo motivo, attinente alla dedotta parziale prescrizione ovvero decadenza in ordine all'anno di imposta
2018, non è fondato.
Sul punto, l'art.1, comma 161, della l. n.196 del 2006 prevede che «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».
Peraltro, va ritenuto che – vertendosi nella fattispecie concreta in esame in un caso di omessa dichiarazione – il relativo termine vada spostato in avanti;
ciò in quanto i termini per la notifica dell'avviso di accertamento emesso per omessa o infedele dichiarazione decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata (in caso di infedele) o doveva essere (in caso di omessa) presentata e quindi nell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (cfr. Sez. 5, Sentenza
n. 26386 del 05/12/2005; Sez. 5, Ordinanza n. 352 del 13/01/2021); nel caso di specie, la dichiarazione relativa all'anno 2018 andava presentata entro il 31/12/2019, conseguendone la tempestività dell'avviso di accertamento notificato il 12/11/2024.
Il terzo motivo, attinente alla modalità di quantificazione delle sanzioni – che dovranno evidentemente essere rideterminate sulla scorta del diverso parametro del numero degli occupanti – non è fondato.
Difatti, l'ente impositore, nel quantificare la sanzione complessivamente dovuta, non ha fatto riferimento all'istituto della recidiva (già disciplinato dall'art.7, comma 3, del d.lgs. n.472 del 1997, ora confluito nell'art.7 del T.U. approvato con d.ls. 6 novembre 2024, n.173) bensì a quello del cumulo derivante dalla pluralità di periodi di imposta oggetto dell'accertamento; in ciò facendo esatta applicazione del disposto dell'art.6, comma 2, lett.d) del regolamento approvato dall'assemblea comunale il 30 gennaio 2020, in base al quale « se violazioni della stessa indole vengono commesse per due periodi di imposta, la sanzione base, da intendersi come la più grave delle sanzioni irrogabili nelle annualità di imposta oggetto di accertamento, è aumentata della metà; la sanzione base è aumentata del cento per cento (100%) se i periodi di imposta sono pari a 3 (tre); la sanzione base è aumentata del doppio (200%) se i periodi di imposta sono più di 3
(tre)».
Derivandone la conformità alla normativa, atteso i periodi di imposta in questione, dell'aumento della sanzione base nella misura del 200%.
Il quarto motivo, attinente all'esattezza della quantificazione della superficie sottoposta a tassazione, è inammissibile in quanto del tutto generico e non confortato da alcuna allegazione documentale.
In riferimento alla regolazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per dichiarare le stesse irripetibili.
Difatti, ferma restando la soccombenza virtuale dell'ente impositore in ordine al primo motivo, si ravvisa comunque una situazione complessiva di soccombenza reciproca, attesa l'infondatezza delle altre doglianze.
P.Q.M.
La Corte, previa parziale dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rigetta il ricorso nel resto;
dichiara irripetibili le spese di lite. Il Giudice monocratico Attilio Mari