Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1655
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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    Illegittimità per erronea indicazione componenti nucleo familiare

    La comunicazione del Comune resistente, con cui è stata riconosciuta la fondatezza della deduzione in ordine al numero degli occupanti, determina la cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo per l'anno 2018

    Il termine per la notifica dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione decorre dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. L'avviso notificato il 12/11/2024 per l'anno 2018 è quindi tempestivo.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni

    L'ente impositore non ha fatto riferimento alla recidiva, bensì al cumulo derivante dalla pluralità di periodi di imposta, applicando correttamente l'aumento della sanzione base del 200% per tre periodi di imposta.

  • Inammissibile
    Erronea quantificazione della superficie tassabile

    Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico e non supportato da alcuna allegazione documentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1655
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1655
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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