Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 2230
CASS
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di documentazione contabile per quantificazione danni

    La corte d'appello ha preso atto dell'impossibilità di utilizzare le risultanze delle indagini peritali a causa della mancanza di documentazione contabile, che ha precluso la liquidazione del danno su base oggettiva. La prova dell'ammontare del danno gravava sulla società attrice.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno causalmente collegabile alla condotta della banca

    La corte territoriale ha il potere e il dovere di controllare il ragionamento indiziario svolto dagli esperti incaricati, selezionando i fatti noti rilevanti che costituivano la base dell'accertamento probatorio espletato. Ha riscontrato il difetto di idonea prova della riconducibilità causale univoca dei danni lamentati alla condotta accertata come potenzialmente pregiudizievole.

  • Rigettato
    Mancanza di documentazione contabile per quantificazione danni

    La corte d'appello ha preso atto dell'impossibilità di utilizzare le risultanze delle indagini peritali a causa della mancanza di documentazione contabile, che ha precluso la liquidazione del danno su base oggettiva. La prova dell'ammontare del danno gravava sulla società attrice.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno causalmente collegabile alla condotta della banca

    La corte territoriale ha il potere e il dovere di controllare il ragionamento indiziario svolto dagli esperti incaricati, selezionando i fatti noti rilevanti che costituivano la base dell'accertamento probatorio espletato. Ha riscontrato il difetto di idonea prova della riconducibilità causale univoca dei danni lamentati alla condotta accertata come potenzialmente pregiudizievole.

  • Rigettato
    Mancanza di prova dell'esistenza e dell'entità del danno

    La liquidazione del danno è stata obiettivamente preclusa dall'omessa produzione della documentazione contabile completa, dovuta alla società attrice. È mancata la possibilità di individuare con certezza i danni causalmente collegabili al comportamento della banca, pertanto non sussistevano i presupposti per l'esercizio del potere di liquidazione equitativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 2230
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2230
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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