Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 02/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1649/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
CASSIANI MARCO e con elezione di domicilio in presso avv. CASSIANI MARCO;
ATTORE opponente
, (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata a sua volta da con il Controparte_2 CP_3 Parte_2
patrocinio degli avv. BARBARO ALESSANDRO e ALOI ANDREA
( ) VIA DELL'UNIONE 3 MILANO, con elezione di domicilio C.F._2
in VIA DELL'UNIONE 3 MILANO, presso e nello studio dell'avv. BARBARO
ALESSANDRO;
CONVENUTO opposto
Controparte_4
Convenuto contumace pagina 1 di 9
Convenuta contumace
Oggetto: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
Parte opponente ha così concluso:
< giudizio con quello rubricato al R.G. n. 1651/2023 pendente tra le medesime parti ed i
Signori e la L.C.S. di ed avente ad oggetto l'opposizione Controparte_4 Controparte_5
al medesimo pignoramento, preso atto della sentenza con la quale il Tribunale di Pesaro ha dichiarato, in data 12.09.2024, l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato , disporre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. Controparte_5
270 n. 5 e 150 C.C.I.I. la sospensione e/o comunque dichiarare improcedibile il procedimento di esecuzione forzata e/o l'attuazione dell'eventuale assegnazione R.G.E.
n. 279/2023, in favore del creditore procedente, delle somme asseritamente dovute dal terzo alla debitrice in Liquidazione Controllata a cui accede il presente giudizio di opposizione di terzo.
In subordine, voglia l'adìto Tribunale, in accoglimento delle ragioni di rito e di merito dedotte dall'opponente, dichiarare improcedibile e/o inesistente/nullo e per quanto di ragione annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di pignoramento presso terzi del
16.05.2023 Cron. 835C richiesto dalla in persona del procuratore Parte_3
speciale, con sede in Roma (C.F. e P. IVA in qualità di mandataria della P.IVA_1
società (C.F. ), notificato all'odierno ricorrente in Controparte_1 P.IVA_2
data 23.05.2023, sul preteso credito asseritamente vantato dai Sigg.ri e Controparte_4
pagina 2 di 9 nei confronti del Dott. nato a [...], il Controparte_5 Parte_1
13.02.1975 C. F.: , sino alla concorrenza della somma di € CodiceFiscale_3
520.777,84.
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore in quanto antistatario e con condanna della Società opposta ex art. 96, c. 2,e 3 c.p..
Parte opposta ha così concluso: in via preliminare dichiarare ed accertare la totale mancanza di interesse ad agire / legittimazione attiva nella proposizione della presente opposizione da parte del Dott. e, Pt_1
conseguentemente, respingere l'opposizione presentata per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in via principale e nel merito in ogni caso, respingere le domande tutte proposte dall'opponente, anche in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Motivi della decisione
Con citazione in opposizione di terzo deduceva di avere ricevuto Parte_1
la notifica di pignoramento presso terzi in data 23.5.23 da parte di Parte_3
nella qualità di mandataria di;
i debitori pignorati erano Controparte_1
e e il all'udienza rendeva dichiarazione negativa Controparte_4 Controparte_5 Pt_1
ex art. 547 cpc. Proponeva anche opposizione ex art. 619 cpc deducendo che egli non pagina 3 di 9 era creditore degli in quanto aveva già adempiuto al pagamento del prezzo. In CP_5
particolare deduceva che con contratto del 25.3.20 gli avevano alienato al CP_5
medesimo degli immobili siti in Fano per il prezzo di 140.0000 euro, beni su Pt_1
cui gravavano ipoteche della alla luce dell'art. 10 del rogito notarile il Parte_3
prezzo sarebbe stato versato su apposito conto corrente disposto dal Giudice entro 60 giorni dalla notifica del ricorso e del decreto di cui all'art. 792 cpc;
il avviava Pt_1
quindi la procedura di purgazione delle ipoteche avente ad oggetto tra gli altri anche tali immobili;
il G.E. dichiarava l'improcedibilità del procedimento stante la espropriazione coattiva intervenuta da parte di Tuttavia a dire dell'opponente ormai il Parte_3
prezzo era confluito sul c /c e quindi il prezzo era stato pagato;
ne veniva che il Pt_1
non era più debitore degli Deduceva poi l'impignorabilità di tale presunto CP_5
credito perchè tale somma di 140.000 euro era “vincolata alla procedura” esecutiva come disposto dal Giudice della purgazione delle ipoteche. Non è consentito procedere a espropriazione delle somme offerte ai fini della purgazione delle ipoteche perchè, a dire dell'opponente, l'acquirente diverrebbe altrimenti condebitore insieme al debitore esecutato. Vi era poi carenza di interesse in capo a perchè la somma Parte_3
offerta in sede di purgazione delle ipoteche era stata rifiutata in sostanza da Pt_3
. Si costituiva, sempre in sede esecutiva, , opponendosi alle
[...] Parte_3
domande del terzo;
il 25.7.23 il G.E. non procedeva alla sospensione della procedura esecutiva e concedeva il termine per la riassunzione del giudizio di merito. Di qui l'odierno giudizio.
Chiedeva ora il terzo quindi di dichiarare improcedibile e inefficace e nullo il pignoramento presso terzi del 16.5.23 .
Si costituivano quale mandataria di mentre Parte_3 Controparte_1
rimanevano contumaci i debitori esecutati CP_5
pagina 4 di 9 Parte opposta deduceva che la società, creditrice in virtù dell'atto di precetto per euro
427.182,56 euro per il debito derivante da due mutui fondiari, con atto di pignoramento presso terzi del 16.5.23 e notificato il 9.6.23 aveva inteso sottoporre a pignoramento le somme dovute dal con citazione a comparire per l'udienza del 3.7.23; il 2.6.23 Pt_1
il rilasciava dichiarazione negativa ex art. 543 cpc;
prima che il pignoramento Pt_1
presso terzi venisse restituito dall alla difesa e quindi anche prima dell'iscrizione a CP_6
ruolo del pignoramento il notificava atto di opposizione ex art. 619 cpc Pt_1
chiedendo la sospensione ex art. 624 cpc;
all'udienza del 3.7.24 la società contestava la dichiarazione del terzo;
il G.E. (doc. 12 fasc. convenuto) rigettava l'istanza di sospensione e con successivo provvedimento (doc. 13 fasc. opposto) il G.E il 19.12.23 assegnava in favore della società creditrice l'importo di 140.000 euro come pignorato, accertando l'esistenza del credito. In diritto contestava gli assunti attorei.
Il giudizio veniva interrotto il 21.10.24 perchè, con sentenza, veniva aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento nei confronti di . Controparte_5
La causa veniva poi riassunta da con ricorso e si costituiva Pt_1 Controparte_1
[... il 4.2.25 in riassunzione;
rimanevano contumaci nonché il liquidatore Controparte_4
della procedura di liquidazione controllata 39/24 di . Controparte_5
La causa veniva trattenuta in decisione il 23.4.25.
L'opposizione è risulta infondata e va respinta.Le spese di lite seguono la soccombenza causale ex art. 91 cpc.
Parte opponente eccepisce che essendo stata aperta la liquidazione controllata del sovraindebitamento il 12.9.24, nei confronti di , sarebbe maturata la Controparte_5
improcedibilità dell'esecuzione forzata . Vero è che in base all'art. 150 CCII e all'art. 270 CCII quinto comma (5. Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in pagina 5 di 9 quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III) qualora alla data di apertura della liquidazione siano pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrare al creditore procedente. In difetto di subentro segue l'improcedibilità della procedura esecutiva;
tuttavia opera tale disciplina salvo che non si tratti di esecuzione iniziata da creditore fondiario. . In sostanza la sola eccezione al divieto di azioni esecutive è quella riguardante il credito fondiario: l'art. 41, comma 2, T.U. 385/1993 consente l'inizio o la prosecuzione dell'esecuzione sui beni ipotecati a garanzia dei finanziamenti fondiari anche dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione.
Ebbene nel caso in esame si è detto che ad agire è il creditore fondiario: l'azione si fonda su due titoli di mutuo fondiario e su spese legali e in particolare il mutuo 18.3.13
e il mutuo 8.8.13 rispettivamente di euro 260.000 e di euro 208.000 (docc. 1 e 2 fasc. opposto); a garanzia poi di tali mutui otteneva garanzie: due ipoteche Controparte_1
volontarie di primo grado.L'eccezione va dunque respinta.
Quanto alla eccezione relativa alla inefficacia del pignoramento per mancata notifica della iscrizione a ruolo al debitore, del pignoramento, ex art. 543 cpc, essa va respinta.
In pendenza del presente giudizio è invero entrato in vigore il correttivo della cd. riforma Cartabia, ovvero il decreto legislativo 164/2024 che in sede di disposizione transitorie ha disposto: “1. Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28.2.23”.
Ebbene nel caso in esame il fascicolo è stato iscritto a ruolo dopo il 28.2.23 e quindi la novella si applica anche al caso in esame.
Ora, il decreto 164/2024 ha modificato il disposto dell'art. 543 cpc stabilendo: “.. Al quinto comma, al primo periodo, le parole «al debitore e» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e'
pagina 6 di 9 notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.»; 4) il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.»”.
Quindi ad oggi la mancata notifica al debitore dell'iscrizione a ruolo non determina più
l'inefficacia del pignoramento e quanto alla notifica della iscrizione a ruolo del pignoramento al terzo, si richiama quanto affermata dal G.E. con provvedimento resto ex art. 624 cpc, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3.7.23 ovvero l'udienza fissata per la dichiarazione del terzo: la ratio dell'art. 543 cpc è quella di rendere edotti
i terzi pignorati e il debitore della iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento ove la udienza di assegnazione non sia celebrata in coincidenza della data indicata in citazione..., come invece nel caso in esame.
Nel merito essendo stata dichiarata improcedibile la purgazione richiesta dal la Pt_1
posizione dello stesso è tornata ad essere quella di compratore dell'immobile appartenuto agli ex art. 1498 c.c. e quindi egli è tenuto a pagare il prezzo, CP_5
essendosi prodotti gli effetti reali;
la compravendita come è noto è contratto consensuale a effetti reali. Si osserva che il Notaio rogante ha eseguito anche tutti gli adempimenti consequenziali alla compravendita e, quindi, voltura catastale (doc. 15- fasc. convenuto visura catastale), trascrizione del contratto presso i registri immobiliari (doc. 16 fasc. convenuto- ispezione ipotecaria) nonché i decreti di trasferimento pronunciati nell'ambito della procedura espropriativa n. 1617/2021 RG con i quali la proprietà viene trasferita dal agli aggiudicatari (doc. 17 fasc. opposto– decreto di Pt_1
trasferimento).
pagina 7 di 9 Nessuna condizione era prevista nel contratto di compravendita e quindi persiste il diritto di credito del nei confronti degli alienanti. Invero l'art. 3 del rogito Pt_1
recita: il prezzo sopra pattuito dovrà essere corrisposto dalla parte acquirente entro 60 gg. dalla notifica del ricorso e del decreto di cui al primo comma dell'art. 792 cpc , da effettuarsi dopo lo spirare del termine di sospensione fissato nell'art.83 D.L. 18/2020..
Il procedimento di purgazione non ha avuto esito sia perchè il ha richiesto, il Pt_1
4.4.22, la restituzione della somma di 140.000 euro (doc. 14 fasc. convenuto, pag. 29 punti ii) sia perchè il G.E. il 28.3.23 ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di purgazione nei confronti di limitatamente ai beni oggetto della vendita CP_1
forzata disposta con ordinanza del 15.2.22.
Inoltre si noti che non viene pignorata la somma data ai fini della purgazione delle ipoteche ma viene pignorato il prezzo della compravendita.Ergo il credito costituito dal pagamento del prezzo è pienamente pignorabile.
Se poi la somma giaccia ancora, allo stato, nel c/c della procedura di purgazione delle ipoteche è irrilevante, stante la fungibilità del bene denaro.
Infine si nota che con la memoria in sede di ristrutturazione debiti del consumatore, depositata dall'opposto il 25.2.24, di , il credito di in Controparte_5 Parte_3
questione viene ammesso: “.. Sia la debitrice che l'OCC avv. Perroni hanno CP_5
correttamente rappresentato la posizione creditoria di In particolare Parte_3
quest'ultimo nella relazione particolareggiata ha indicato riscontrando la veridicità delle informazioni fornite dall'advisr avv. Cassiani..quale fosse il credito della istante precisando come esistesse un credito di 140.000 euro azionato con un Parte_3
pignoramento presso terzi…”.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione proposta da;
Parte_1
Condanna a rimborsare alla parte in Parte_1 CP_1 CP_1
persona del Master servicer rappresentata a sua volta da Controparte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 7.700,00 di cui euro 2000 per Parte_4
la fase di studio, euro 1200 per la fase introduttiva, euro 2500 per la fase istruttoria e euro 2000,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
Cosi' deciso in data 2.5.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 9 di 9