Articolo 1 della Legge 5 gennaio 1953, n. 26
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15 febbraio 1953
Art. 1. Articolo unico.

Il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030 , e' ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"Alla liquidazione della gestione delle opere pubbliche eseguite dall'Italia in Albania, gia' di competenza dell'ufficio di cui all'articolo precedente, provvede il Ministero dei lavori pubblici presso il quale viene a tal fine istituito, per funzionare fino al 31 ottobre 1952, un Ufficio stralcio opere pubbliche Albania.
Il Ministero stesso provvedera' alle liquidazioni, eventualmente ancora occorrenti dopo tale data, a mezzo della Direzione generale degli affari generali e del personale".
Art. 3. - L' ultimo capoverso del primo comma ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il capo dell'Ufficio stralcio di cui al precedente art. 2, ovvero altro funzionario del ruolo personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al 6°, membro.
"Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'Ufficio stralcio opere pubbliche Albania, ovvero da un altro funzionario del ruolo del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 9°".

Entrata in vigore il 15 febbraio 1953