Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/12/2024, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Paganini Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 e 337 ter c.c. iscritto al n. r.g. 5234/2024 congiuntamente promosso da (C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con l'Avv. Debora Francesca Lambertini presso il cui studio C.F._2
hanno eletto domicilio con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: ricorso congiunto ex artt. 316 e 337 ter c.c.
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale: letto il ricorso depositato in data 25/10/2024 dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_3
1
glia nata il [...] dal loro rapporto sentimentale;
Persona_1
rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“1- la figlia minore , analogamente a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c., ha il diritto di Per_1
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun dei genitori, di ricevere cura, educa- zione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2- sempre analogamente a quanto stabilito dall'art. 337 ter c.c., la figlia minore si intende Per_1
affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la ma- dre. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore inte- resse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3- continuerà a vivere con la figlia nella casa familiare, ubicata ad Arconate – Parte_1
Via Delle Fiandre n. 39/B e condotta in locazione;
4- il padre, fatte salve le diverse ed anche più ampie facoltà di incontro che i genitori volessero di volta in volta concordemente attuare, potrà vedere e tenere con sé la figlia un giorno infra- Per_1
settimanale, dal pomeriggio sino alla sera (allorché la madre rientrerà dal lavoro), nonché il saba- to e la domenica, o dal mattino alla sera oppure dal pomeriggio alla sera (a seconda dei turni lavo- rativi della madre). I pernottamenti della figlia presso il padre saranno introdotti gradualmente a partire dal giugno 2025, allorché il medesimo potrà vedere e tenere con sé a weekend al- Per_1
ternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché, nella settimana in cui non la vedrà nel weekend, per due giorni infrasettimanali, dal pomeriggio sino alla sera (allorché la madre rientre- rà dal lavoro). La minore festeggerà i giorni di Natale e di Pasqua con entrambi i genitori ed i pa- renti degli stessi. Le Parti, inoltre, entro il 31/05 di ogni anno, concorderanno i rispettivi periodi di ferie estive da trascorrere con la bambina;
5- verserà ad un contributo per il mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1 minore di € 200,00 (duecento/00) mensili, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6- i genitori divideranno al 50% le rette per l'asilo nido frequentato dalla bambina inclusa la men- sa, con la precisazione che il padre effettuerà il relativo rimborso alla madre entro il giorno 03 di ogni mese. I genitori, inoltre, divideranno al 50% tutte le spese straordinarie inerenti la minore,
2 come da seguente schema (di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano):
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sa- nitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal SSN;
Spe- se mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodonti- che e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privata- mente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, b) libri di te- sto;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES), e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con per- nottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e do- po-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus, organizzate da scuole pubbliche e da enti territoriali); Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbi- gliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività lu- diche e ricreative (pittura, teatro, boy –scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della ri- chiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il geni- tore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il
3 rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
CP_ 7- l'assegno unico erogato dall' per la figlia sarà percepito al 100% dalla madre, men- Per_1
CP_ tre il bonus asilo nido sempre erogato dall' per la minore sarà diviso al 50% tra i genitori;
8- le Parti manifestano sin d'ora il reciproco assenso, ovvero consenso, per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio, anche nell'interesse della minore;
9- le spese del presente procedimento saranno integralmente divise tra le Parti”
rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
che le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo;
visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337 ter c.c. nonché l'art. 473 bis.51 co.4 c.p.c.
P.Q.M.
affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Persona_1
madre; dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott. Francesco Paganini Dott.ssa Alessandra Ardito
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